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Common use of Sanzioni Clause in Contracts

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

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Samples: Regolamento Sul Divieto Di Fumo

Sanzioni. Ai contravventori 4.1 La CV sanziona le violazioni degli STANDARD nel seguente modo: a) con una penale fino a CHF 100.000 per violazioni nell'ambito dell'assicurazione di base; b) con una penale fino a CHF 500.000 per violazioni nell'ambito delle assicurazioni complementari. Le multe citate alla lett. a e b sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigentecumulabili. 4.2 In caso di violazioni degli STANDARD di lieve entità e che sono state commesse per la prima volta, la CV può rinunciare ad infliggere una multa convenzionale e limitarsi a pronunciare un ammonimento. 4.3 In caso di violazioni degli STANDARD dello stesso genere (ad es. L’infrazione al divieto acquisizioni telefoniche a freddo) ripetute o continuate, la multa convenzionale va pagata in un'unica volta, per la totalità delle violazioni. Questo vale solo per violazioni che sono oggetto di fumo una procedura di sanzione ed eventualmente di arbitrato. Altre violazioni (ad es. il proseguimento di una campagna non consentita in base alla decisione della CV) possono essere oggetto di una nuova procedura. 4.4 Se viene commessa una violazione degli STANDARD dello stesso genere, da varie persone che lavorano tutte per l'ASSICURAZIONE DENUNCIATA, questa violazione vale come violazione unica e si deve pagare un'unica multa convenzionale. 4.5 La CV può inoltre disporre, riguardo alle multe, la pubblicazione del dispositivo della decisione sanzionatoria su uno o più quotidiani svizzeri. Inoltre può pubblicare il dispositivo della decisione sanzionatoria e un breve riepilogo dei fatti sulla homepage della CV. In queste pubblicazioni la CV segnala che la decisione sanzionatoria è subordinata ad un eventuale arbitrato. 4.6 Si deve pronunciare una sanzione se può essere provata una violazione degli STANDARD da parte dell'ASSICURATORE DENUNCIATO. Non è necessario che sia imputabile un dolo. 4.7 Il comportamento dei suoi impiegati, dei suoi intermediari e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con altro personale ausiliario deve essere attribuito all'ASSICURATORE DENUNCIATO, se questo non può dimostrare di avere adottato tutte le ragionevoli misure atte a impedire il comportamento illecito. 4.8 La multa convenzionale deve essere pagata dall'ASSICURATORE DENUNCIATO. 4.9 La multa convenzionale va all'Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie. 4.10 La CV calcola le multe in base alla gravità e alla durata della/e violazione/i nonché al comportamento dell'ASSICURATORE DENUNCIATO e del suo personale ausiliario. Altri fattori (come ad es. la sanzione amministrativa pecuniariacooperazione dell'ASSICURATORE DENUNCIATO nel corso dell'indagine o parallelamente alla procedura dell'autorità sanzionatoria o di vigilanza) sono tenuti in considerazione dalla CV, il cui importosecondo un doveroso criterio di valutazione. La CV tiene conto, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 nel calcolo della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidivamulta convenzionale, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza misure decretate da altre istanze relative al medesimo fatto. 4.11 La CV concede all'ASSICURATORE DENUNCIATO il termine di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di mese per pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, la/e multa/e convenzionale/i. Se l'ASSICURATORE DENUNCIATO paga la/e multa/e convenzionale/i entro il termine stabilito, la procedura di sessanta giorni dalla contestazione immediata osanzione giunge a conclusione. In caso contrario il tribunale arbitrale prende una decisione, se questa secondo il paragrafo 6. 4.12 Se la CV emette solo un’ammonizione, l'arbitrato non vi è stataha luogo. Se l'ASSICURATORE DENUNCIATO, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertantosanzionato con un’ammonizione non provvede al pagamento delle spese di procedura a lui addossate, le ASSOCIAZIONI possono imporre il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinariadendo le vie legali ordinarie.

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Samples: Accordo Settoriale Sugli Intermediari

Sanzioni. Ai contravventori 1. Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 22/97, dalla L.R. 21/01/2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, e da altre normative specifiche in materia, a norma del disposto dell’art. 16 della L. 16.01.2003 n.3 di modifica della L. 18.08.2000 n. 267 sono applicate punite con le sanzioni previste amministrative determinate, ai sensi delle norme stabilite dalla normativa vigente. L’infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975legge 24.11.1981, n. 584689, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione con le seguenti sanzioni: a) L’inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente regolamento è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti soggetta alla sanzione amministrativa che va da pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 220 Euro 25,00 ad un massimo di € 2200. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981Euro 150,00 per ogni infrazione contestata, il trasgressore ha facoltà ad eccezione dei casi individuati alla lettera b) del comma 1 del presente articolo; b) L’inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi sotto indicati è soggetta all’ irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative: l’utilizzo di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista contenitori non assegnati all’utenza per lo smaltimento dei rifiuti 25,00 500,00 l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la violazione commessa oraccolta dei rifiuti 25,00 500,00 i comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, se più favorevole, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento 25,00 500,00 il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati 25,00 500,00 il conferimento al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine servizio di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio raccolta di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo materiali che non ottemperino siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi 25,00 500,00 il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo 25,00 500,00 la combustione di qualunque tipo di rifiuto, ad eccezione degli scarti vegetali 25,00 500,00 l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori 25,00 500,00 il conferimento al servizio di raccolta di animali morti 25,00 500,00 il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione 25,00 500,00 il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti 25,00 500,00 il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio consortile 25,00 500,00 la combustione degli scarti vegetali qualora non sia prevista da norme o da regolamenti locali o sia eseguita in difformità alle disposizioni prescrizioni riportate nelle stesse 25,00 500,00 Presso i Ce.R.D. l’abbandono di legge rifiuti all’esterno dei centri 25,00 500,00 Presso i Ce.R.D. il conferimento di rifiuti all’esterno degli appositi contenitori; 25,00 500,00 Presso i Ce.R.D. il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati 25,00 500,00 Presso i Ce.R.D. il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio consortile 25,00 500,00 Presso i Ce.R.D. il conferimento di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione 25,00 500,00 Presso i Ce.R.D. il danneggiamento delle strutture dei centri 25,00 500,00 Presso i Ce.R.D. il mancato rispetto delle disposizione impartite dell’addetto al contro del Centro Raccolta Differenziata 25,00 500,00 2. Nel caso di erogazione delle sanzioni ad utenze condominali, la sanzione viene elevata alla singola utenza, qualora individuata, con le modalità e a quelle gli importi indicati al comma 1 del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro articolo; nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità del singolo utente la sanzione viene erogata al responsabile del condominio nella medesima misura indicata al comma 1 del presente articolo. 3. E’ fatta salva l’adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sopra elencati. 4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del gestore del servizio per il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti risarcimento degli eventuali danni subiti e risarcimento per gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinarioneri sostenuti dal Consorzio causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente regolamento.

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Samples: Regolamento Consortile Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente1. L’infrazione L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, riconducibile all'utilizzo abusivo, in tutto o in parte, di acqua pubblica comporta, oltre che la adozione dei provvedimenti intesi alla cessazione dell’ abuso ed al divieto ripristino dei luoghi,l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 17 del TU 1775/33. 2. La sanzione comporta l’obbligo del pagamento di fumo e una somma compresa tra €.3.000,00 ed €. 30.000,00 3. Nei casi di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con particolare tenuità la sanzione amministrativa pecuniariavaria da €. 300,00 a €. 1.500,00 . Sono considerate di particolare tenuità le violazioni costituite da prelievi abusivi di acque pubbliche inferiori a 5 l/s. 4. La entità della sanzione è determinata sulla base delle seguenti tabelle, tenuto conto delle circostanze attenuanti e aggravanti. potabile 300,00 irriguo 500,00 industriale 1.000,00 altro 1.000,00 5.Nella determinazione dell’ importo della sanzione di cui alla tabella 1 si terrà conto della incidenza intrinseca sul ciclo dell’ acqua attraverso i parametri “restituzione” e “riciclo” (non applicabili agli usi potabile ed irriguo) nonché della influenza del prelievo sulla portata dei corsi d’acqua attraverso il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va parametro “influenza” da un minimo di € 27,50 a un massimo, applicarsi in caso di recidiva, di € 275,00prelievo da acque superficiali o da pozzi sub-alveo; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino tali parametri costituiscono circostanze aggravanti: a) restituzione: per i prelievi relativi ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano ai trasgressori uso industriale od “altro” le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo vanno maggiorate di € 220 €.100,00 nel caso in cui non ci sia restituzione; b) riciclo: per i prelievi relativi ad un massimo uso industriale od “altro” le sanzioni vanno ulteriormente maggiorate di € 2200. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà 150,00 nel caso in cui non siano posti in atto dispositivi di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.riciclo;

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Samples: Regolamento Per Le Concessioni Delle Adduzioni Idriche

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate 1. Per le sanzioni previste violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla normativa vigentelegge, si applica ai sensi dell’art. L’infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con 7-bis del D.LGS. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniariapecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00. 2. Per le violazioni alle disposizioni del Disciplinare per la gestione e l’utilizzo del centro di raccolta (Allegato B), il cui importoove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni previste sono amministrative pecuniarie, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti: a) depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; €. 25,00-154,00; b) fumare, lanciare i rifiuti, sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti; €. 25,00-154,00; c) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti alla sanzione amministrativa che va non autorizzati; €. 103,00-500,00; d) conferire rifiuti non autorizzati per tipologia, provenienza o quantità o miscelati; €. 103,00-500,00; e) superare le barriere, utilizzare attrezzature proprie (gru, ribaltabili…), conferire braci o altri materiali incandescenti, accesi o molto caldi; €. 51,00-500,00; f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti, o prelevare materiale, cernire, appropriarsi, manomettere, incendiare, aprire o distruggere le frazioni di rifiuto conferite; €. 25,00-400,00; g) abbandonare, da un minimo parte di € 220 ad un massimo chiunque, rifiuti di € 2200qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di raccolta; €. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550)105,00-620,00; 3. Le persone preposte al rispetto del divieto sanzioni di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento cui ai commi precedenti sono ammesse a pagareirrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta ai sensi della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinariL. 689/1981.

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Samples: Regolamento Di Igiene Ambientale

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate 1. L’accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e l’applicazione delle relative sanzioni vengono effettuate secondo le sanzioni disposizioni della L.R. n. 1 del 17/01/1984 e s.m.i. 2. L’esercizio dell’attività di estetista e di acconciatore in assenza della segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 17 comma 2 lettera b) della L.R. 12/2002. 3. L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero la violazione di altre norme previste dalla normativa vigenteL.R. 7/2012 comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’art. L’infrazione al divieto 15 della legge citata. 4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di fumo e seguito elencate, non diversamente sanzionate dalla L.R. 12/2002, per quanto previsto dall’art. 7 della L.R. n. 4 del 12/02/2003, si applicano le seguenti sanzioni: a) mancata o tardiva comunicazione di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con cessazione dell’attività: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va pecuniaria da un minimo € 50 a € 300; b) mancata o tardiva comunicazione di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore sospensione dell’attività: si applica la sanzione minima, amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300; c) mancata o tardiva comunicazione di riapertura anticipata dell’attività in caso regime di recidiva gradueranno sospensione: si applica la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150; d) mancata comunicazione di variazione societaria non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla comportante subingresso: si applica la sanzione amministrativa che va pecuniaria da un minimo € 25 a € 150; e) mancata esposizione dell’orario praticato: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300; f) mancata esposizione delle tariffe praticate: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300; g) svolgimento delle attività di € 220 ad un massimo di € 2200. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981estetista, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa oacconciatore, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento tatuaggio e piercing in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio ambulante o di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se posteggio: si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari€3.000.

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Samples: Regolamento Per L’esercizio Delle Attività Di Estetista, Acconciatore, Tatuaggio E Piercing

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate 1. Per le sanzioni previste violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla normativa vigentelegge, si applica ai sensi dell’art. L’infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con 7-bis del D.Lgs. 267/2000 la sanzione amministrativa pecuniariapecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00. 2. Per le violazioni alle disposizioni del Disciplinare per la gestione e l’utilizzo del centro di raccolta (Allegato B), il cui importoove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionati da Leggi o Decreti, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni previste sono amministrative pecuniarie, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti: a) depositare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori; €. 25,00-154,00 b) fumare, lanciare i rifiuti, sostare nel centro di raccolta oltre il tempo necessario allo scarico e conferimento dei rifiuti; €. 25,00-154,00 c) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti alla sanzione amministrativa che va non autorizzati; €. 103,00-500,00 d) conferire rifiuti non autorizzati per tipologia, provenienza o quantità o miscelati; €. 103,00-500,00 e) superare le barriere, utilizzare attrezzature proprie (gru, ribaltabili…), conferire braci o altri materiali incandescenti, accesi o molto caldi; €. 51,00-500,00 f) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti, o prelevare materiale, cernire, appropriarsi, manomettere, incendiare, aprire o distruggere le frazioni di rifiuto conferite; €. 25,00-400,00 g) abbandonare, da un minimo parte di € 220 ad un massimo chiunque, rifiuti di € 2200qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di raccolta; €. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550)105,00-620,00 3. Le persone preposte al rispetto del divieto sanzioni di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento cui ai commi precedenti sono ammesse a pagareirrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta ai sensi della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinariL. 689/1981.

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Samples: Regolamento Di Igiene Ambientale

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate La violazione degli obblighi di cui al presente atto comporta, a carico del responsabile, l’applicazione delle seguenti penali, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’infrazione convenzione originaria e fatta salva ogni altra conseguente responsabilità ai sensi di legge e del medesimo presente atto : 1 Sanzioni pecuniarie. a) penale pari al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art(dieci per cento) del prezzo definitivo di cessione dell’alloggio, 1 comma 189 degli alloggi, dell’edificio, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT del 30 dicembre 2004costo della vita, va da un minimo nel caso di € 27,50 violazione dell’obbligo di mantenimento delle destinazioni d’uso; b) penale di importo pari a un massimo4 volte la differenza tra i due prezzi, nel caso di cessione delle unità immobiliari a prezzo superiore a quello massimo determinato ai precedenti articoli 21 e 24; c) penale di importo pari 20 volte la differenza fra i canoni di locazione dell’alloggio percepiti e quelli indicati nell’articolo 25; d) penale pari all’1% (uno per cento) sul prezzo delle unità immobiliari al momento dell’alienazione, in caso di recidivamancato inserimento nell’atto e nel contratto delle clausole di cui agli articoli 27 e 28; e) penale pari all’ 1% (un per cento) sul prezzo delle unità immobiliari al momento dell’alienazione, o pari a una mensilità del canone al momento della locazione, nel caso non venga inviata al Comune copia dell’atto o del contratto nei termini di € 275,00; la misura cui ai precedenti articoli 27 e 28; f) penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo delle unità immobiliari al momento dell'alienazione, o pari ad una annualità del canone al momento della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minimalocazione, in nel caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che alienazione o locazione prima dei termini prescritti o di locazione o alienazione nei confronti di persona non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo in possesso dei requisiti di € 220 ad un massimo di € 2200legge. Ai sensi dell’artLe penali dovranno essere corrisposte entro sessanta giorni dalla richiesta della Città. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte Il mancato rispetto del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata orichiesta della Città comporta la decadenza della concessione e l’estinzione del diritto di superficie. Nel caso di concorso di inadempimenti, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinarile penali verranno cumulate.

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Samples: Schema Di Convenzione Modificativa/Integrativa

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate La violazione degli obblighi di cui al presente atto comporta, a carico del responsabile, l’applicazione delle seguenti penali, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’infrazione convenzione originaria e fatta salva ogni altra conseguente responsabilità ai sensi di legge e del medesimo presente atto : 1 Sanzioni pecuniarie. a) penale pari al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art(dieci per cento) del prezzo definitivo di cessione dell’alloggio, 1 comma 189 degli alloggi, dell’edificio, rivalutato sulla base dell’indice ISTAT del 30 dicembre 2004costo della vita, va da un minimo nel caso di € 27,50 violazione dell’obbligo di mantenimento delle destinazioni d’uso; b) penale di importo pari a un massimo4 volte la differenza tra i due prezzi, nel caso di cessione delle unità immobiliari a prezzo superiore a quello massimo determinato ai precedenti articoli 21 e 24; c) penale di importo pari 20 volte la differenza fra i canoni di locazione dell’alloggio percepiti e quelli indicati nell’articolo 25; d) penale pari all’1% (uno per cento) sul prezzo delle unità immobiliari al momento dell’alienazione, in caso di recidivamancato inserimento nell’atto e nel contratto delle clausole di cui agli articoli 27 e 28; e) penale pari all’ 1% (un per cento) sul prezzo delle unità immobiliari al momento dell’alienazione, o pari a una mensilità del canone al momento della locazione, nel caso non venga inviata al Comune copia dell’atto o del contratto nei termini di € 275,00; la misura cui ai precedenti articoli 27 e 28; f) penale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo delle unità immobiliari al momento dell'alienazione, o pari ad una annualità del canone al momento della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minimalocazione, in nel caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che alienazione o locazione prima dei termini prescritti o di locazione o alienazione nei confronti di persona non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo in possesso dei requisiti di € 220 ad un massimo di € 2200legge. Ai sensi dell’artLe penali dovranno essere corrisposte entro sessanta giorni dalla richiesta della Città. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte Il mancato rispetto del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata orichiesta della Città comporta la decadenza della concessione e l’estinzione del diritto di superficie. A tal fine la Città richiederà all’Ente proprietario l’applicazione della predetta decadenza. Nel caso di concorso di inadempimenti, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinarile penali verranno cumulate.

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Samples: Convenzione Modificativa/Integrativa

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate 1 Se le Commissioni professionali paritetiche constatano la violazione delle disposizioni contrattuali, inviteranno la parte colpevole ad onorare immediatamente i propri impegni. 2 La Commissione professionale paritetica ha facoltà di: a) intimare un ammonimento; b) infliggere una multa convenzionale fino a 20 000 franchi; se la pretesa è di ordine finanziario la multa può ammontare fino al valore della pretesa dovuta; c) condannare la parte colpevole al pagamento delle spese processuali ed accessorie; d) applicare le sanzioni previste dalla normativa vigenteall’art. L’infrazione 70 del CNM («Divieto di lavoro 3 La multa convenzionale deve essere fissata in modo da dissuadere il lavoratore o il datore di lavoro in colpa a contravvenire in futuro al divieto CNM. L’importo della multa convenzionale viene stabilito cumulativo in considerazione dei fattori seguenti: a) importo della prestazione pecuniaria di fumo cui è stato privato il lavoratore dal datore di lavoro (vedi art. 79, cpv. 2, lettera b del CNM); b) violazione di disposizioni contrattuali non di natura finanziaria; c) violazione singola o multipla (compreso recidivi) delle disposizioni contrattuali collettive e gravità delle stesse; d) dimensioni dell’impresa; e) constatazione se il lavoratore o il datore di utilizzo lavoro colpevole e messo in mora, abbia già soddisfatto in parte o in toto i propri obblighi; f) constatazione se il lavoratore fa valere autonomamente i propri diritti contro un datore di lavoro in fallo o se ha intenzione comunque di farlo nel- l’immediato futuro. 4 Nei CCL locali l’esecuzione in comune, limitata a quella delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniariamulte da parte della Commissione professionale paritetica (art. 357b, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’artcpv. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 1. lettera c CO) può avvenire a condizione che le parti contraenti vogliano avvalersi di questa opportunità e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimoche ne siano espressamente autorizzate, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200. Ai sensi virtù dell’art. 16 della L.689/1981357b, il trasgressore ha facoltà di pagare una somma in misura ridotta pari cpv. 2 del CO). 5 La multa convenzionale è versata alla terza parte Commissione professionale paritetica entro 30 giorni. Questa impiegherà l’importo per l’applicazione e l’esecuzione del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinariCCL.

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Samples: Contratto Nazionale Mantello Dell'edilizia E Del Genio Civile

Sanzioni. Ai contravventori 4.1 La CV sanziona le violazioni degli STANDARD nel seguente modo: a) con una penale fino a CHF 100.000 per violazioni nell'ambito dell'assicurazione di base; b) con una penale fino a CHF 500.000 per violazioni nell'ambito delle assicurazioni complementari. Le multe citate alla lett. a e b sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigentecumulabili. 4.2 In caso di violazioni degli STANDARD di lieve entità e che sono state commesse per la prima volta, la CV può rinunciare ad infliggere una multa convenzionale e limitarsi a pronunciare un ammonimento. 4.3 In caso di violazioni degli STANDARD dello stesso genere (ad es. L’infrazione al divieto acquisizioni telefoniche a freddo) ripetute o continuate, la multa convenzionale va pagata in un'unica volta, per la totalità delle violazioni. Questo vale solo per violazioni che sono oggetto di fumo una procedura di sanzione ed eventualmente di arbitrato. Altre violazioni (ad es. il proseguimento di una campagna non consentita in base alla decisione della CV) possono essere oggetto di una nuova procedura. 4.4 Se viene commessa una violazione degli STANDARD dello stesso genere, da varie persone che lavorano tutte per l'ASSICURAZIONE DENUNCIATE, questa violazione vale come violazione unica e si deve pagare un'unica multa convenzionale. 4.5 La CV può inoltre disporre, riguardo alle multe, la pubblicazione del dispositivo della decisione sanzionatoria su uno o più quotidiani svizzeri. Inoltre può pubblicare il dispositivo della decisione sanzionatoria e un breve riepilogo dei fatti sulla homepage della CV. In queste pubblicazioni la CV segnala che la decisione sanzionatoria è subordinata ad un eventuale arbitrato. 4.6 Si deve pronunciare una sanzione se può essere provata una violazione degli STANDARD da parte dell'ASSICURATORE DENUNCIATO. Non è necessario che sia imputabile un dolo. 4.7 Il comportamento dei suoi impiegati, dei suoi intermediari e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con altro personale ausiliario deve essere attribuito all'ASSICURATORE DENUNCIATO, se questo non può dimostrare di avere adottato tutte le ragionevoli misure atte a impedire il comportamento illecito. 4.8 La multa convenzionale deve essere pagata dall'ASSICURATORE DENUNCIATO. 4.9 La multa convenzionale va all'Ufficio di mediazione dell'assicurazione malattie. 4.10 La CV calcola le multe in base alla gravità e alla durata della/e violazione/i nonché al comportamento dell'ASSICURATORE DENUNCIATO e del suo personale ausiliario. Altri fattori (come ad es. la sanzione amministrativa pecuniariacooperazione dell'ASSICURATORE DENUNCIATO nel corso dell'indagine o parallelamente alla procedura dell'autorità sanzionatoria o di vigilanza) sono tenuti in considerazione dalla CV, il cui importosecondo un doveroso criterio di valutazione. La CV tiene conto, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 nel calcolo della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidivamulta convenzionale, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza misure decretate da altre istanze relative al medesimo fatto. 4.11 La CV concede all'ASSICURATORE DENUNCIATO il termine di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 2200. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/1981, il trasgressore ha facoltà di mese per pagare una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, la/e multa/e convenzionale/i. Se l'ASSICURATORE DENUNCIATO paga la/e multa/e convenzionale/i entro il termine stabilito, la procedura di sessanta giorni dalla contestazione immediata osanzione giunge a conclusione. In caso contrario il tribunale arbitrale prende una decisione, se questa secondo il paragrafo 6. 4.12 Se la CV emette solo un’ammonizione, l'arbitrato non vi è stataha luogo. Se l'ASSICURATORE DENUNCIATO, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertantosanzionato con un’ammonizione non provvede al pagamento delle spese di procedura a lui addossate, le ASSOCIAZIONI possono imporre il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinariadendo le vie legali ordinarie.

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Samples: Accordo Settoriale Sugli Intermediari

Sanzioni. Ai contravventori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente. L’infrazione al divieto di fumo e di utilizzo delle sigarette elettroniche è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dalla Legge 11 novembre 1975, n. 584, modificato dall’art. 52, comma 20 della Legge 448 del 28 dicembre 2001 e ulteriormente aumentato del 10% dalla Legge n. 311 art, 1 comma 189 del 30 dicembre 2004, va da un minimo di € 27,50 a un massimo, in caso di recidiva, di € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. I Preposti applicheranno di norma al trasgressore la sanzione minima, in caso di recidiva gradueranno la sanzione fino ad arrivare alla sanzione massima; I Preposti che non applicano ai trasgressori le sanzioni previste sono soggetti alla sanzione amministrativa che va da un minimo di € 220 ad un massimo di € 22001. Ai sensi dell’art. 16 della L.689/19817-bis del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 per la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 Euro a 500 euro. Per le violazioni di cui all’elenco che segue si applica la sanzione amministrativa pecuniaria come indicato per ciascuna fattispecie: a) L’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; Art. 45, comma 1, lett. c) € 25,00 € 500,00 b) il conferimento di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori e/o al di fuori dei contenitori o attrezzature per il conferimento; Art. 45, comma 1, lett. e) € 25,00 € 500,00 c) conferimento mediante deposito rifiuti nel territorio ovvero senza l’utilizzo degli appositi contenitori. Art. 45, comma 1 lettera t) € 100,00 € 500,00 d) L’imbrattamento, l’affissione di manifesti o altro sui contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti; Art. 45, comma 1, lett. f) € 25,00 € 500,00 e) Lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il trasgressore ha facoltà loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di pagare una somma frenatura degli stessi; Art. 45, comma 1, lett. g) € 25,00 € 500,00 f) comportamenti che creino intralcio o ritardo all’opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta e allo spazzamento; Art. 45, comma 1, lett. h) € 25,00 € 500,00 g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali voluminosi che non siano stati precedentemente ridotti; Art. 45, comma 1, lett. j) € 25,00 € 500,00 h) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi, liquefatti o in sacchetti non autorizzati; Art. 45, comma 1, lett. k) € 25,00 € 500,00 i) il conferimento al servizio pubblico del rifiuto secco non riciclabile sfuso o in sacchetti non conformi; Art. 45, comma 1, lett. l) € 25,00 € 500,00 j) il conferimento al servizio di raccolta del rifiuto umido sfuso o in sacchetti in materiale non compostabile e biodegradabile; Art. 45, comma 1, lett. m) € 25,00 € 500,00 k) il conferimento di rifiuti da parte di utenze non domestiche, senza autorizzazione preventiva presso gli ecocentri; Art. 45, comma 2, lett. c) € 80,00 € 500,00 2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, ai fini dell’estinzione della violazione, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della stessa, è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittaleprevista, salvo che per le violazioni per le quali, il Comune, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 689/1981, stabilisca con apposita deliberazione un diverso importo. 4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore per il risarcimento degli eventuali danni subiti, oltre alle spese al risarcimento per gli oneri sostenuti dal Gestore causati dai conferimenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento. Il Consiglio di Bacino, per il ripristino dello stato dei luoghi, potrà determinare le somme dovute anche in via forfettaria a carico del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, il pagamento responsabile od obbligato in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e a quelle del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 440,00. Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa. I dipendenti e gli alunni dell’Istituto che non osservino il divieto di fumo, oltre alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinarisolido.

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Samples: Regolamento Di Bacino Per Il Servizio Di Gestione Dei Rifiuti