Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.
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Samples: Regolamento Per La Gestione Dei Rifiuti, Regolamento Per La Gestione Dei Rifiuti
Sanzioni. Salvo che I casi previsti dal precedente art. 11, commi 2 e 3, danno luogo all’applicazione alle sanzioni previste nell'allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/19 dell’08/08/2013, punto 5) e punto 7). Qualora il fatto sia previsto dalla legge come reato candidato convocato non si presenti nel giorno e nell’ora fissate per sostenere la prova di idoneità e non produca alcuna giustificazione ovvero produca una giustificazione non accoglibile dal Comune, sono comminate le seguenti sanzioni:
1. impossibilità di partecipare per 6 mesi alla chiamata a selezione nell’intera Regione, anche a seguito di trasferimento del domicilio o costituisca più grave illecito amministrativodella residenza. Tale sanzione comporta, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano il periodo di vigenza della stessa, l’esclusione dalla graduatoria finalizzata alla partecipazione alla chiamata nel caso in cui il SERVIZIO COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI E GOVERNANCE CPI DI ASSEMINI lavoratore sanzionato presenti la domanda di partecipazione;
2. cancellazione dalla graduatoria. Qualora il candidato dichiarato idoneo rinunci all’opportunità di assunzione e non abbia prodotto alcuna giustificazione, ovvero la giustificazione presentata non sia stata accolta dal Comune, vengono applicate le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgsdai punti 1 e 2 che precedono. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia LocaleQualora il candidato che non abbia accettato l’assunzione, anche ma abbia presentato dei motivi che sono stati ritenuti dal Comune giustificativi della rinuncia, non si darà luogo all’applicazione di alcuna sanzione in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre quanto sussistono i motivi che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire giustificano la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunalirinuncia.
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Sanzioni. Salvo G.1. La trasgressione alla presente Procedura da parte dei soggetti certificati è sanzionata da SV Certification con l’adozione, dei seguenti provvedimenti, in ordine crescente di rigidità: - Richiamo scritto inviato per PEC con richiesta di attuazione delle necessarie correzioni e azioni correttive; - In caso di mancata o inadeguata attuazione delle correzioni e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell’errore: SV Certification valuterà la possibilità di sospendere il certificato per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza. - In caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre al termine dell’eventuale periodo di sospensione: revoca del certificato come sopra. - In caso di inadempienza grave con conseguente danni per i terzi e per SV Certification, lo stesso provvederà ad agire legalmente chiedendo, se le condizioni lo prevedono, il risarcimento dei danni subiti.
G.2. Il logo SV Certification è protetto a termine di legge e pertanto l’uso doloso o fraudolento dello stesso, da parte dei soggetti certificati sarà perseguito nei termini previsti dalla legge.
G.3. Per ogni violazione delle regole in materia di uso del marchio contenute nel presente documento, nei contratti, nei Regolamenti di SV Certification relativi ai singoli servizi erogati o nell’ulteriore disc iplina applicabile, l’Organizzazione dovrà corrispondere a SV Certification una penale pari a euro 10.000. È fatta salva la facoltà per SV Certification di chiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno a qualsivoglia titolo subito, i n ragione dell’uso improprio del Marchio da parte delle Organizzazioni.
G.4. SV Certification si riserva di effettuare le verifiche ritenute più opportune al fine accertare che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento marchio è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti utilizzato nel rispetto di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con Regolamento e da ogni altra regolamentazione applicabile, anche richiedendo all’Organizzazione l’esibizione di documentazione quale cataloghi, imballaggi, carta intestata, etc. Il rifiuto ingiustificato da parte dell’Organizzazione di esibire quanto richiesto da SV Certification comporta l’applicazione di quanto previsto al successivo punto.
G.5. In caso di violazione delle previsioni contenute ai precedenti punti, SV Certification avrà la facoltà di risolvere il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati contratto per l’erogazione dei servizi ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali1456 c.c.
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Samples: Regolamento Per l'Uso Del Marchio Di Certificazione
Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per 1. Per le violazioni alle disposizioni del dei divieti previsti dal presente regolamento si applicano Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore, e fatta salva l’eventuale azione penale, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative previste pecuniarie:
x. Xxxxxxxx nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati. euro 25,00 euro 500,00
b. Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al Titolo VI Capo I del D.lgsdeposito. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Localeeuro 25,00 euro 500,00
c. Scarico di un quantitativo di rifiuti superiore al limite ammesso giornaliero per utenza, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a secondo quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’artRegolamento. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono euro 25,00 euro 500,00
d. Asporto/prelievo/cannibalizzazione di rifiuti al suolo depositati nel Centro di Raccolta
2. L’applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di deposito incontrollato terzi al risarcimento degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti.
3. Le violazioni sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme regolamentari sono accertate dalla del presente Regolamento la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell’Ambiente nonché all’A.S.L.
5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza del Centro di Raccolta è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunalialle altre Autorità competenti.
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Samples: Regolamento Di Igiene Urbana E Gestione Del Centro Comunale Di Raccolta Rifiuti
Sanzioni. Salvo che [1] In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art.24, il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, Consiglio Federale applica la sanzione dell’ammonizione con diffida e l’ammenda da un minimo di Euro 15.000,00 ad un massimo di Euro 45.000,00 per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 società di Lega A e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti da un minimo di cui al precedente paragrafo sono autorizzati Euro 12.000,00 ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere un massimo di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, Euro 36.000,00 per le singole violazioni, ad opera del Comando società di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessaLegadue. In caso di recidivarecidiva accertata nel corso della medesima stagione sportiva, si applica la sanzione dell’ammenda nella misura massima sopra stabilita. In caso di gravi o ripetute violazioni, il Consiglio Federale può deliberare, la sanzione verrà calcolata con decurtazione di punti in classifica da un minimo di due a un massimo di dieci punti, da scontarsi nel campionato successivo a quello di riferimento. Le medesime sanzioni si applicano, fatto salvo il disposto del successivo comma 3, anche in caso di non rispondenza nella documentazione inviata dei dati contenuti nei prospetti di cui all’art.24 paragrafi C e D rispetto agli esiti delle verifiche, anche successive, disposte dalla Com.Te.C. [2] In caso di ritardo per oltre sette giorni o di omessa trasmissione, da parte della società e/o dei suoi dirigenti, dei dati e dei documenti di cui all’art.24, ovvero nel caso di rifiuto di sottoposizione a ispezioni e controlli disposti dalla Com.Te.C., il Consiglio Federale applica la sanzione ridotta triplicatadell’ammenda nella misura massima sopra stabilita, dispone la decurtazione di non meno di quattro punti classifica, da scontarsi come disposto al comma precedente, e ordina che la società non possa essere ammessa ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori. Nei confronti Tale ultimo provvedimento è però revocato, su istanza della società, previo invio dei documenti da cui risulti il rispetto dei rapporti di chiunque cui al successivo comma 3. [3] In caso di mancato rispetto del rapporto Ricavi/Indebitamento e/o del Rapporto patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori nelle misure previste, a seguito di segnalazione della Com.Te.C., il Consiglio Federale dispone che la società non ottemperi possa effettuare operazioni di acquisizione del diritto alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali prestazioni dei giocatori, salvo che le acquisizioni trovino integrale copertura in contratti di cessione di giocatori con altre società affiliate alla F.I.P., precedentemente o contestualmente depositati ovvero in versamenti in conto futuro aumento di capitale irreversibili all’uopo effettuati. Allo stesso tempo, la Com.Te.C. invita la società a riequilibrare, nel termine di 30 giorni dalla ricezione dell’invito. la situazione patrimoniale mediante opportuna operazione di aumento del capitale sociale o mediante immissione di finanziamenti infruttiferi e postergati da parte dei soci, questi ultimi regolarmente recepiti da riunione assembleare dei soci o da riunione dell’organo amministrativo, recante il parere favorevole e di urgente necessitàcongruità dell’organo di controllo. In caso di mancata assunzione dei detti provvedimenti nei termini fissati dal Consiglio Federale, si applicano le norme vigenti in materiaquest’ultimo applica alla società inadempiente l’ammenda nella misura massima prevista al superiore comma 1, nonché dispone la decurtazione di non meno di quattro punti classifica da scontare come disposto al comma 1. Sono fatti salvi [4] Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei giocatori di cui al comma precedente è revocato, su istanza della società al Consiglio Federale, quando i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subitipredetti rapporti vengono ristabiliti nelle misure minime previste. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate [5] I provvedimenti adottati ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunaliarticolo sono comunicati alla società interessata ed inviati in copia alla segreteria della Com.Te.C. ed alla Lega di appartenenza della società. [6] Avverso i provvedimenti sanzionatori assunti dal Consiglio Federale ai sensi del presente articolo è esclusa ogni impugnativa in ambito federale. È unicamente ammesso, con dispensa dalla proposizione del tentativo di conciliazione, il ricorso per arbitrato davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I., da proporsi nei termini e nei modi di cui al relativo Regolamento.
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Samples: Settore Professionistico
Sanzioni. Salvo che La legge n. 388/2000 prevede, infatti, un differente sistema di gradazione delle sanzioni civi- li volte a punire il fatto sia previsto dalla legge come reato mancato versamento di contributi o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgspre- mi. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a Per stabilire la proprietà degli stessitipologia di sanzione e l’entita` della stessa assume rilevante importanza la distinzione tra evasione ed omissione contributiva. InoltreL’evasione contributiva viene ad intervenire nelle fattispecie piu` gravi, con apposito provvedimentoovvero, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi quando ci troviamo dinanzi ad un com- portamento finalizzato ad oc- cultare l’esistenza del rapporto di lavoro. In dette fattispecie la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento normativa prevede l’applica- zione di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito civile del 30% dell’importo dovuto e non corrisposto, applicato in ragione d’anno, con una so- glia minima di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’artsanzione pari ad euro 3.000. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, La semplice omissione contributiva viene invece riscontrata in tutti quei casi in cui vi sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando mancati o tardivi pagamenti comunque risultanti dalle scritture obbli- gatorie o rapporti di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di lavoro la cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessaesistenza e` comunque rile- vabile dalle scritture obbliga- torie. In caso di recidiva, omissione contribu- tiva la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicatacivile applica- ta e` molto meno elevata rispet- to alla evasione ed e` pari al tasso ufficiale di sconto au- mentata di una percentuale pa- ri al 5,5%. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse La giurisprudenza ha teso, si- no ad oggi, ad escludere fatti- specie piu` gravi nei casi eccezionali e in cui dal contegno del datore di urgente necessitàlavoro non si riscontri un com- portamento doloso volto ad occultare fraudolentemente il rapporto di lavoro. La recente giurisprudenza ha ritenuto di escludere la presen- za di un comportamento dolo- so in tutti i casi in cui la sussi- stenza del rapporto di lavoro, anche se qualificato erronea- mente, e` comunque rinvenibile dalle scritture obbligatorie, uniformandosi, cos`ı, al dettato dell’art. 116 della legge n. 388/2000. In particolare il Tribunale di Milano, gia` piu` volte, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzatee` pro- nunciato sul versante contribu- tivo escludendo l’applicazio- ne, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione da parte dell’Inps, delle sanzioni previste per evasione contributiva, nei casi di errata qualificazione del rapporto di lavoro (comunque comprese fra € 25,00 subordinato/autono- mo). La giurisprudenza ambrosiana ritiene, infatti, applicabile la fattispecie piu` grave della eva- sione contributiva nei soli casi di ‘‘lavoro nero’’, ovvero, co- me specificato nelle sentenze, quando la presenza del lavora- tore non risulta da alcuna scrit- tura obbligatoria (1). La posizione assunta dal Tribu- nale di Milano si rifa`, in verita`, al contenuto stesso dell’art. 116, comma 15 della legge n. 388/2000 il quale modificando un precedente indirizzo norma- tivo ritiene sussistente la fatti- specie piu` grave solo ‘‘in caso di comportamento doloso del datore di lavoro che occulta fraudolentemente il rapporto di lavoro in essere’’. Prima della emanazione della legge n. 388/2000 veniva ap- plicato dagli Enti previdenziali un criterio di distinzione tra omissione ed € 250,00evasione contri- butiva molto piu` rigido. Infatti, l’Inps per escludere la fattispecie della evasione con- tributiva riteneva che non fos- se sufficiente che la presenza del rapporto in contestazione risultasse semplicemente da una scrittura obbligatoria, ma richiedeva che dalle scritture obbligatorie risultasse in modo evidente e completo il debito contributivo e che l’obbligo contributivo risultasse sia dal libro paga che dal DM10. L’Ente, ante riforma, sostan- zialmente riteneva rientranti nella semplice omissione con- tributiva esclusivamente i casi di mancato versamento, per mancanza di fondi, ma in pre- senza di tutte le denuncie ob- bligatorie in grado di determi- nare l’esistenza e l’ammontare del debito contributivo, mentre faceva rientrare nella evasione contributiva tutte le altre fatti- specie, ivi compresa l’errata qualificazione del rapporto. A questa posizione rigida del- l’ente si affiancavano discor- danti posizioni giurispruden- ziali interpretative della nor- mativa antecedente alla ema- nazione della legge n. 388/ 2000. Infatti, l’interpretazione della previgente normativa (ovvero l’art. 1, comma 217, della leg- ge n. 662/1996) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghiaveva portato due diversi indirizzi della Cas- sazione, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.uno che vedeva la fat- Nota:
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Samples: Lavoro Subordinato
Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti mancata rimozione di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a edifici/manufatti realizzati secondo quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento “Allegato al Regolamento Edilizio” entro i 90 giorni successivi dal termine di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva utilizzo a fini agricoli comporta l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) di cui all’art.132 della Legge Regionale Toscana n. 1 del 3.01.2005.
2. Se il trasgressore è in ogni caso tenuto proprietario dell’edificio/manufatto non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghiluoghi nel termine di cui al comma precedente, anche procedendo il bene e l'area di sedime, così come individuati nel progetto originario, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune senza la necessità di emettere l’ingiunzione di cui al comma 2 dell’art.132 della L.R. 1/05 come previsto dall’atto unilaterale di obbligo.
3. L'opera acquisita deve essere demolita con spese da porre a carico dei responsabili dell'abuso come stabilito nell’atto unilaterale, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. In alternativa alla rimozionedemolizione da effettuarsi d’ufficio da parte del comune, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiutiquest’ultimo potrà procedere all’indizione di asta pubblica per la cessione dell’area acquisita per un corrispettivo pari al valore di mercato dell’area stessa decurtato del costo di demolizione da effettuarsi a cura del nuovo acquirente. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione L’importo del corrispettivo per la demolizione dovrà essere corrisposto al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunalicomune dal responsabile dell’abuso.
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Samples: Regolamento Edilizio
Sanzioni. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti relazione agli adempimenti di cui al presente articoloRegolamento vigono le sanzioni previste dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10, dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e s.m.i., dal D. Lgs. 4 luglio 2014 n. 102, dal titolo II alla parte quinta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., e dalla regolamentazione regionale.
2. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici saranno imputate al Responsabile dell’impianto di cui all’art. 8 del presente regolamento. Qualora si rilevino difformità non di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale, si provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.
3. Qualora nel corso degli accertamenti documentali o in sede ispettiva vengano accertate delle violazioni, viene redatto un rapporto di accertamento dell’infrazione cui fa seguito, a cura del Servizio competente della Città metropolitana di Roma Capitale, la somma notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione dalla sanzione prevista.
4. Per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della L. 24 novembre 1981 n. 689.
5. Le principali sanzioni previste dalle norme vigenti sono riportate nell’Allegato 18 al presente Regolamento.
6. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista, la Città metropolitana di Roma Capitale, laddove non vietato dalla normativa vigente e nel rispetto della stessa, diffida il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a regolarizzare le violazioni riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, la Città metropolitana avvia la procedura sanzionatoria. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per ogni singola infrazione commessa. In caso l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di recidivauso razionale dell’energia, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali risparmio energetico e di urgente necessitàsviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche, dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, dal d. lgs. 102/2014 e successive modifiche e dalla parte V, Titolo II del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi e i diritti principi di terzi o del Comune per gli cui al capo I sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, fatte salve eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi diverse disposizioni normative vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.
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Samples: Regolamento Metropolitano
Sanzioni. Salvo Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando costituiscano violazione alle norme statali e regionali vigenti, sono sanzionate ai sensi delle medesime normative. La realizzazione delle fognature interne alle proprietà in difformità al progetto approvato costituisce violazione alle norme edilizie ed è assoggettabile alle sanzioni previste dalle stesse. Il personale del Gestore del servizio è tenuto a segnalare le eventuali difformità rilevate al Comune. Il Gestore del servizio si riserva la facoltà di far disporre, attraverso ordinanza comunale, la demolizione e/o la ricostruzione delle opere realizzate in difformità al progetto approvato. Resta fermo quanto previsto dall’art. 650 c.p. per l’inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall’autorità, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come reato o non costituisca più grave illecito amministrativoreato. Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto è sempre tenuto all’obbligo del risarcimento, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgs. 152/200 e successive modificazioni. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Locale, anche in forma associata con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamere, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa2043 c.c. In caso di recidivaaccertamento di illeciti amministrativi, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione all’irrogazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) pecuniarie previste dal D. Lgs 152/2006 e dal presente regolamento provvede il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghiComune, anche procedendo alla rimozionesu conforme segnalazione del Gestore del servizio o di ARPA, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del medesimo D. Lgs 152/2006 e della delibera Giunta Regionale 1053/2003 e s.m.i.. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che non siano oggetto di specifica previsione, e quando non costituiscano reato ovvero siano sanzionate da leggi od atti aventi valore di legge e regolamenti, saranno soggette a sanzioni amministrative negli importi determinati dalle singole amministrazioni comunali in accordo con l’Agenzia di ambito. In tutti i casi in cui sia stata constatata un’azione o un’omissione in violazione alle norme del presente Regolamento, il Comune può parimenti ordinare al responsabile dell’infrazione di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative in violazione alle norme del presente regolamento confluiranno nelle casse comunalie del D. Lgs 152/2006, sono destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici.
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Samples: Service Regulation
Sanzioni. Salvo Per i casi di esclusione dall'obbligo di misurazione dei volumi irrigui (articoli 5 e 10), la citata Disciplina non entra nel dettaglio delle metodologie di stima, in quanto richiama il documento esito dei lavori del Tavolo permanente istituito al MIPAAF che in merito fornisce dettagliate indicazioni applicative; pertanto, il fatto sia citato documento "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)" costituisce Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. In data 13 dicembre 2016 l'Autorità di bacino del Po, con nota prot. n. 7006, ha espresso parere favorevole con raccomandazioni in ordine: - all'individuazione dei corpi idrici naturali superficiali e sotterranei caratterizzati da deficit idrico; - nonché alle caratteristiche tecniche e di compatibilità dei dati sui misuratori strategici. In data 15 dicembre 2016 l'Autorità di bacino dell'Alto Adriatico, con nota prot. n. 3617, e l'Autorità di bacino dell'Adige, con nota prot. n. 2813, si sono espresse congiuntamente con parere favorevole, con prescrizioni relative a quanto specificato nella disciplina regionale in argomento, in merito a: - la stima per la quantificazione dei volumi irrigui prelevati o utilizzati; - la individuazione dei misuratori strategici; - le modalità di registrazione e di periodica trasmissione dei dati relativi ai misuratori strategici; - i termini per l'adeguamento agli obblighi di misura; - la frequenza di registrazione dei dati dei prelievi per usi plurimi. Il parere espresso congiuntamente dalle Autorità di bacino dell'Alto Adriatico e dell'Adige si conclude "evidenziando che le attività di monitoraggio dei volumi irrigui siano sinergiche alle funzionalità dell'Osservatorio permanente degli utilizzi idrici ed alla Cabina di regia": a tal proposito, si precisa che all'interno dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici è prevista l'istituzione dell'Osservatorio/Cabina di regia per la gestione delle risorse idriche, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il dialogo tra i Soggetti appartenenti al sistema di governance della risorsa idrica nell'ambito del Distretto, al fine di fronteggiare stati di emergenza dovuti a fenomeni di siccità, di piena o di inquinamento delle risorse idriche. All'Osservatorio la Regione del Veneto ha aderito volontariamente sottoscrivendo il relativo Protocollo d'Intesa. Con il presente provvedimento, in recepimento alle indicazioni del decreto MIPAAF 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo", e preso atto dei pareri delle competenti Autorità di bacino, si intende dare adempimento puntuale a quanto previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativodall'art. 2 del citato decreto MIPAAF, sottoponendo all'approvazione della Giunta regionale la disciplina regionale per le violazioni alle disposizioni la quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale recepisce i contenuti del documento predisposto dal Tavolo permanente istituito al MIPAAF "Metodologie di stima dei volumi irrigui (prelievi, utilizzi e restituzioni)", di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste al Titolo VI Capo I del D.lgsprovvedimento. 152/200 Il relatore conclude la propria relazione e successive modificazionipropone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia LocaleUDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in forma associata ordine alla compatibilità con Comuni, agli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, all’Arma dei Carabinieri oltre che agli addetti appositamente designati dell’Amministrazione Comunale. I soggetti di cui al precedente paragrafo sono autorizzati ad effettuare i controlli dei rifiuti conferiti la vigente legislazione statale e ad eseguire accertamenti anche con apparecchiature elettroniche, fotografiche, videocamereregionale, e tutte le altre apparecchiature correlate, ad aprire i sacchetti per verificarne il contenuto qualora sia evidente lo smaltimento irregolare ed a compiere ogni altro accertamento utile a stabilire la proprietà degli stessi. Inoltre, con apposito provvedimento, l'Amministrazione potrà, che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere grado di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo delle aree di conferimento e delle aree prospicienti. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunitario, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi dell’A.S.L. La vigilanza sotto il profilo della protezione ambientale è affidata ai competenti servizi dell’A.R.P.A.. Le violazioni accertate a quanto previsto dal presente regolamento sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nell’ambito di minimi e massimi prefissati ai sensi dell’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nella successiva tabella, parte integrante pregiudicare l'approvazione del presente regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi, per le singole violazioni, ad opera del Comando di Polizia Locale, degli agenti del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Provinciale, dell’Arma dei Carabinieri, o delle guardie ambientali eventualmente incaricate dal Comune. In particolare, per i casi di abbandono di rifiuti al suolo o di deposito incontrollato degli stessi, si adottano le sanzioni già previste dal D.Lgs. 152/2006. E’ prevista, nel caso di più violazioni dei disposti di cui al presente articolo, la somma delle sanzioni amministrative previste per ogni singola infrazione commessa. In caso di recidiva, la sanzione verrà calcolata con la sanzione ridotta triplicata. Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionali e di urgente necessità, si applicano le norme vigenti in materia. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per gli eventuali danni subiti. Le violazioni delle norme regolamentari sono accertate dalla Polizia Municipale e ove presenti dalle guardie ambientali normativamente autorizzate, secondo le procedure e le leggi vigenti. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni (comunque comprese fra € 25,00 ed € 250,00) il trasgressore è in ogni caso tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, anche procedendo alla rimozione, all’avvio e recupero e allo smaltimento dei rifiuti. Il verbale di accertamento della violazione contiene l’intimazione al trasgressore ad effettuare il ripristino. Gli introiti derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi del presente regolamento confluiranno nelle casse comunali.atto;
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Samples: Deliberazione Della Giunta Regionale