Common use of Scadenza del contratto Clause in Contracts

Scadenza del contratto. Il contratto scade quando l’Assicurato esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di Prolungamento l’Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il mo- mento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2. L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciu- ta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale. L’Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

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Scadenza del contratto. Il contratto scade quando l’Assicurato l’Aderente esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Assicuratodell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’AssicuratoIl predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea. L’Aderente, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento)appartenenza. Nel periodo di Prolungamento l’Assicurato Prosecuzione Volontaria l’Aderente ha la facoltà di determinare autonomamente il mo- mento momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2. L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato dall’Aderente presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciu- tariconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale. L’Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

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Scadenza del contratto. Il contratto scade quando l’Assicurato l’Aderente esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Assicuratodell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’AssicuratoL’Aderente, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento)appartenenza. Nel periodo di Prolungamento l’Assicurato Prosecuzione Volontaria l’Aderente ha la facoltà di determinare autonomamente il mo- mento momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2. L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato dall’Aderente presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciu- tariconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale. L’Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

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Scadenza del contratto. Il contratto scade quando l’Assicurato esercita il Il diritto alla prestazione pensionistica complementare. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementaricomplemen- tari. L’Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di Prolungamento prolungamento l’Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il mo- mento momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2. L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciu- tariconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale. L’Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

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Scadenza del contratto. Il contratto scade quando l’Assicurato l’Aderente esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx) xx acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Assicuratodell’Aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’AssicuratoIl predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta tra Stati membri dell’Unione europea. L’Aderente, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento raggiungi- mento dell’età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento)appartenenza. Nel periodo di Prolungamento l’Assicurato Prosecuzione Volontaria l’Aderente ha la facoltà di determinare autonomamente il mo- mento momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all’Art. 2. L’anzianità di iscrizione maturata dall’Assicurato dall’Aderente presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciu- tariconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell’anzianità maturata all’interno della forma pensionistica individuale. L’Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

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