Common use of Scambio di informazioni Clause in Contracts

Scambio di informazioni. 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

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Scambio di informazioni. 1. Le autorità competenti degli Stati delle Parti contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione l’appli- cazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla ConvenzioneCon- venzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

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Scambio di informazioni. 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti per l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione oppure o per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo della legislazione interna relativa alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo dall’ar- ticolo 1.

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Scambio di informazioni. 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti che sono verosimilmente rilevanti per l’esecuzione l’applicazione delle disposizioni della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione in materia d’imposte di ogni natura e denominazione riscosse per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali nella misura in cui l’imposizione l’impo- sizione prevista non sia è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1dagli articoli 1 e 2.

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Scambio di informazioni. 1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti rilevanti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1.

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