Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive Clausole campione

Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive. L’impresa appaltatrice dovrà installare segnaletica conforme ai disposti del D.M. 10 Luglio 2002, con le modalità prescritte dal Decreto Interministeriale 4 marzo 2013, dotare gli operatori di abbigliamento ad alta visibilità con parametri di rifrangenza idonei e curare la manutenzione della segnaletica al fine di consentire agli utenti della strada la migliore comprensione delle eventuali limitazioni e deviazioni. Le varie lavorazioni dovranno essere organizzate in modo da limitare i disagi all’utenza e consentire la libera circolazione nei tratti di volta in volta non più o non ancora interessati dai lavori. Dovrà essere valutata la necessità di richiedere l’emissione di Ordinanze per i lavori. Dovranno essere informate le aziende che gestiscono il trasporto pubblico per l’eventuale spostamento temporaneo delle fermate. Dovrà essere garantita la sicurezza del transito pedonale, dovranno essere predisposti percorsi pedonali protetti ove necessario, dovranno essere salvaguardati gli attraversamenti pedonali, eventualmente predisponendo ove necessario attraversamenti provvisori (gialli), dovrà essere garantito il transito in sicurezza agli accessi privati e alle strade secondarie che intersecano la strada nel tratto interessato dai lavori. La programmazione esecutiva dei lavori dovrà tenere conto del calendario di eventuali eventi e manifestazioni locali. Per la maggior parte delle situazioni in cui è presente il rischio di caduta dall’alto non è possibile il montaggio di ponteggi e l’impresa esecutrice dovrà adottare idonei sistemi di protezione composti da imbracature, cordini e linee vita ancorate ad elementi (fissi o provvisionali) che diano sufficienti garanzie di tenuta, I DPI dovranno essere certificati secondo quanto previsto da EN 795. Ove possibile l’impresa potrà utilizzare ponteggi, completi e regolari, montati e smontati da ditta autorizzata, nel rispetto di PiMUS specifico per il cantiere. E’ obbligo del datore di lavoro informare adeguatamente i lavoratori sulla presenza del rischio e addestrarli sul corretto uso dei dispositivi che saranno adottati. Per la descrizione del tipo di dispositivo anticaduta che dovrà essere adottato, i rimanda, a “lavori che presentano rischio di caduta dall’alto” Nei tratti in cui è individuato il rischio di caduta di materiale dall’alto si deve valutare la possibilità di effettuare interventi di messa in sicurezza e/o installare protezioni quali dispositivi di protezione collettiva. L’abbattimento di alberature...
Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive. In fase di allestimento e per tutta la durata del cantiere dovranno essere rispettate le prescrizioni di dettaglio sulla segnaletica da adottare e le misure di coordinamento per “i lavori su sedi stradali aperte al traffico”.
Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive. L’opera sarà eseguita in tutte le sue fasi in presenza di transito veicolare con il quale è interferente e che dovrà comunque essere consentito con limitazioni e deviazioni. Le varie fasi sono comunque tra di loro interferenti e saranno eseguite previo coordinamento spaziale e temporale sullo stesso tratto di strada. Per ciascuna lavorazione deve essere preventivamente valutato dall’impresa, in funzione del personale dedicato e dell’attrezzatura utilizzata, il tipo di cantierizzazione necessario per la sicurezza degli operai e degli utenti della strada, con installazione di adeguata separazione dell’area di lavoro dalla sede stradale aperta al traffico e da eventuali percorsi pedonali. Con riferimento al programma dei lavori, ogni fase necessiterà di una cantierizzazione specifica, da realizzare nel rispetto del Regolamento di Attuazione del C.d.S. e degli schemi segnaletici prescritti dal D.M. 10 Luglio 2002 (disciplinare per il segnalamento temporaneo). Laddove la sezione disponibile rimanente per la sede stradale è inferiore a m. 5.60, il transito veicolare deve essere regolato a senso unico alternato con semafori e/o movieri (schema segnaletico Tav. 65-66 DM 2002). Nessuna attività ancorché di modesta entità, potrà avere inizio prima del completo allestimento del cantiere, delle recinzioni, della segnaletica di preavviso, dell’eventuale impianto semaforico o del posizionamento dei movieri. Le maestranze indosseranno indumenti ad alta visibilità, lavoreranno all’interno della delimitazione dell’area di lavoro e non si esporranno al rischio di investimento. In presenza di linee elettriche aeree è obbligo il rispetto di quanto prescritto nell’art. 117 del D.Lgs. 81/2008 (Lavori in prossimità di parti attive), che prevede la valutazione preventiva della distanza di sicurezza (franco di sicurezza) da rispettare, in funzione del tipo diattrezzatura utilizzata. In presenza di rischio di caduta dall’alto è obbligatorio l’utilizzo di sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (art. 115 del D.Lgs. 81/2008). In presenza di rischio di caduta di materiali dall’alto è obbligatorio l’uso di casco di protezione per tutte le maestranza, per ogni lavorazione. Il carico e lo scarico dei materiali e la movimentazione degli stessi all’interno del cantiere dovrà essere effettuato dall’impresa valutando preventivamente lo spazio necessario per lo svolgimento delle manovre in sicurezza. I materiali di resulta delle lavorazioni dovranno essere rapidamente caricati su aut...
Scelte progettuali ed organizzative – Procedure – Misure preventive e protettive. Tutti i lavoratori coinvolti nelle attività su strada dovranno indossare indumenti ad alta visibilità in perfette condizioni e di tutti i DPI che le lavorazioni richiedono, conformemente alle indicazioni del DVR dell’impresa di cui sono dipendenti. • Per interventi effettuati in presenza di intenso traffico veicolare gli operatori devono avere a disposizione idonea mascherina facciale filtrante per polveri sottili al fine di limitare inalazione da parte degli operatori di manutenzione di polveri e agenti inquinanti; • I rischi derivanti dalla presenza di altre attività limitrofe dovranno essere valutati e saranno oggetto di coordinamento, come già espresso in premessa e conformemente alle prescrizioni del Capitolato; • Le imprese esecutrici dovranno porre la massima attenzione a non disperdere nell’ambiente residui delle lavorazioni e rifiuti in genere o provvedere all’immediata pulizia della sede stradale; • Occorrerà, prima di procedere alle attività di manutenzione in campo, sempre verificare che esse siano svolte in condizioni ambientali/atmosferiche tali da scongiurare pericoli e in ogni caso non sono permessi interventi, ad eccezione di eventuali emergenze/urgenze valutando scrupolosamente e singolarmente ognuna di esse, in condizioni climatiche e meteorologiche particolarmente avverse (es. pioggia estremamente forte, temperature estremamente rigide, scarsa visibilità per presenza di fattori esterni come fumo e nebbia intensa) e comunque non senza l’ autorizzazione della Direzione del Servizio; • Qualora vengano segnalate situazioni di inquinamento ambientale di significativa entità, i responsabili si consulteranno sull’opportunità di sospendere le lavorazioni in corso. • Sarà vietato l’accesso o la presenza di terzi non autorizzati alle attività di intervento; • L’impresa esecutrice dovrà porre la massima attenzione e cura nelle attività che prevedono il maneggio manuale di oggetti durante gli interventi in quota (ad esempio sulle strutture dei pannelli segnaletici); • Nell’uso di attrezzature con notevole sbraccio, l’impresa esecutrice e il conducente del mezzo dovranno valutare con la dovuta attenzione se la possibile interferenza con cavi elettrici aerei in tensione e la distanza di sicurezza da mantenere (si rimanda all’attenta lettura dell’allegato IX del D.Lgs. 81/2008 allegato, con particolare riferimento alla premessa della Tabella); • Prima di effettuare scavi o perforazioni deve essere richiesto alle aziende che gestiscono i sottoservizi d...

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  • Misure di prevenzione e protezione misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

  • Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato: a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere; b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • Risorse Umane e Organizzazione € 480,50 12/06/2018 370 Servizio centralizzato di Disaster Recovery Tier III per gli Enti Sanitari - Contratto di comodato d’uso ECM DATA DOMAIN 6300 – Lombardia Informatica S.p.A. Affari Generali Senza Costi - Contratto 12/06/2018 371 Approvazione del Regolamento congiunto ASST Nord Milano/Università’ degli Studi di Milano-Bicocca disciplinante il conferimento di incarichi di struttura complessa a direzione universitaria e della convenzione con la medesima Università per la copertura a direzione universitaria della U.O.C. Psichiatria del P.O. Bassini di Cinisello Balsamo. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 12/06/2018 372 Presa atto dell’assegnazione da parte di ATS Milano Città Metropolitana del sotto - budget definitivo anno 2018 ai fini del governo della presa in carico in ADI – deliberazione 31 maggio 2018 n. 571. Affari Generali Senza Costi 12/06/2018 373 Stipula convenzione passiva a titolo gratuito con l’Ospedale “San Xxxxxxxx” di Milano per prestazioni specialistiche di alta specializzazione di cardiochirurgia, a favore dei pazienti e utenti delle XX.XX.XX. di Cardiologia dei PP.OO. Bassini e “Città di Sesto San Xxxxxxxx”. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 12/06/2018 374 Stipula convenzione passiva con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Melegnano e della Martesana per prestazioni di Anestesia e Rianimazione a favore del P.O. “Città di Sesto San Xxxxxxxx” dell’ASST Nord Milano. Affari Generali € 25.920,00 - Convenzione 12/06/2018 375 Adesione alla Convenzione per la fornitura di carta e cancelleria (cod. ARCA_2017_056) – Lotto 1 “Carta in risme”, stipulata dall’Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. – Fornitore aggiudicatario: VALSECCHI CANCELLERIA S.r.l. – per il periodo decorrente dal 15 giugno 2018 fino al 4 maggio 2020. CIG n. 7527255753. Provveditorato Economato € 202.976,28 12/06/2018 376 Stipula contratto di concessione d’uso di porzione dell’immobile sito in xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 14 a Cinisello Balsamo, di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo. Tecnico Patrimoniale € 342.184,31 - Contratto 12/06/2018 377 Copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di dirigente medico di neurologia mediante utilizzo graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d’uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.

  • Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b). 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

  • INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

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