Scopo e caratteristiche del Fondo Interno Clausole campione

Scopo e caratteristiche del Fondo Interno. Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l’incremento delle somme che vi affluiscono – conferite dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3 – mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all’Art. 5. I proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti ma vengono reinvestiti nel Fondo, che si caratterizza pertanto come Fondo ad accumulazione. Il valore delle quote del Fondo determina la prestazione delle polizze ad esso collegate. Il Fondo è costituito dalla Linea di Investimento, dettagliatamente descritta all’Art. 6, contraddistinta da una sua specifica strategia di investimento. Il patrimonio del fondo è investito dalla Società o da società da essa delegate, nel rispetto di quanto precisato nel presente Regolamento, rimanendo la Società responsabile nei confronti del Contraente per l’attività di gestione.
Scopo e caratteristiche del Fondo Interno. Le Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno permettono alla Compagnia di raccogliere informazioni sul Contraente e sulle sue esigenze, in particolare riguardo il suo patrimonio complessivo, l’età e l’orizzonte di investimento e l’obiettivo generale del Contraente in materia di investimenti. La politica di investimento è definita sulla base del contenuto delle Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno che viene compilata dal Contraente e verificata dall’Intermediario. Nei limiti previsti dalla normativa lussemburghese, la strategia di investimento del fondo può definire: le categorie degli attivi nei quali il fondo può investire, il profilo di rischio, il gestore finanziario, la banca depositaria, la percentuale delle spese di custodia e di gestione che vengono addebitate al fondo. Il Contraente non è autorizzato ad intervenire nella gestione degli attivi finanziari che compongono il Fondo Interno. i nuovi costi di gestione e darne comunicazione alla Compagnia, che in questo caso procede con la liquidazione del Fondo Interno; la Compagnia mantiene la liquiditá fino a quando il Contraente non decida di optare per un Riscatto Totale o per un reinvestimento in un altro Fondo Interno. La
Scopo e caratteristiche del Fondo Interno. Lo scopo del Fondo Interno è di aumentare nel tempo il valore dei capitali investiti – a seguito della conclusione di contratti di assicurazione sulla vita collegati al Fondo Interno stesso – mediante una gestione professionale degli stessi. La Società può affidare ad intermediari abilitati la gestione degli investimenti, nell’ambito dei piani di allocazione degli investimenti predefiniti dalla stessa, ferma restando la propria esclusiva responsabilità per l’attività di gestione del Fondo Interno nei confronti dei contraenti dei contratti di assicurazione sulla vita. Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare IVASS n. 474/D del 21 febbraio 2002 alla sezione 3, così come modificata dalla Circolare IVASS n. 551/D del 1° marzo 2005 nella parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni. In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento, il patrimonio del Fondo è investito prevalentemente nelle seguenti categorie di attività: • quote di OICR sia di diritto italiano che comunitario rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva 85/611/CEE e Direttiva 2007/16/CEE e successive modifiche ed integrazioni; conformi all’art.14 del Reg. IVASS n. 32/2009; • strumenti finanziari di tipo azionario negoziati nei mercati regolamentati; • strumenti del mercato monetario. Il Fondo non può investire nei seguenti strumenti finanziari: • strumenti derivati; • titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività; • Contingent Convertibles Notes; • Credit Linked Notes; • titoli obbligazionari senza scadenza; • strumenti con leva finanziaria superiore ad 1; • Polizze di ramo III e V. • Fondi di Investimento Alternativi. Resta comunque ferma per la Società la facoltà di detenere una parte del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all’andamento dei mercati finanziari o di altre situazioni congiunturali, scelte a tutela dell’interesse dei partecipanti.
Scopo e caratteristiche del Fondo Interno. Lo scopo della gestione del Fondo Interno è di realizzare l’incremento delle somme che vi affluiscono – conferite dai partecipanti al Fondo di cui al seguente Art. 3 – mediante il loro investimento nelle attività finanziarie descritte all’Art.

Related to Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.