Segue. Come già quella di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. X. Xxxxxx, Deposito, in A. Palazzo e X. Xxxxxxxxx (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da X. Xxxxxxxx x X. Xxxxxxxxx, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. Xxxxxxxxxxx, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò è quanto, per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di X. Xxxxxxxxxx.
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Segue. Come già quella Il dibattito dottrinale sulla qualificazione dello ius poenitendi Posto che la denominazione «diritto di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico recesso» e il conseguente espresso richiamo ad un istituto ampiamente disciplinato dal Codice civile non è ritenuto sufficiente per operare una qualificazione dello ius poenetindi del depositario, vale a dire quella di restituzione del beneconsumatore, è poi fatta oggetto stato compito della dottrina quello di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile chiarire la natura e la collocazione del rimedio all’interno della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità sistematica tradizionale del diritto civile, al fine di credito relativo ricavarne criteri utili per integrare la scarna e, talvolta, poco chiara disciplina del Codice del consumo62. Al riguardo sono state operate numerose ed importanti ricostruzioni dottrinarie, che possono essere ricondotte a due diverse e, per certi versi, antitetiche impostazioni63. Presupposto comune di entrambe le impostazioni è ovviamente la necessita di operare una qualificazione dello ius poenitendi, che consenta di spiegarne sia la complessità ontologica insita nell’alternativa revoca-recesso, sia l’efficacia retroattiva quando esso accede a contratti interamente eseguiti dalle parti. Secondo un primo indirizzo, atteso che lo ius poenitendi è stato predisposto dal Legislatore per tutelare il consenso del consumatore che conclude un contratto porta a porta o a distanza, esso si configurerebbe come una componente fondamentale del procedimento che conduce alla riconsegna della cosa (artconclusione del contratto64. 1771non fosse mai stato concluso». X. XXXXX, comma 1Il contratto cit., c.c.)p. 215, soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favoresecondo cui lo ius poenitendi «opera retroattivamente, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare una condizione retroattiva, o come un uso della cosaannullamento». 62 Così X. XXXXXXXXX, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55op. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.ccit., anche dallo stesso depositariop. 276; F. RENDE, con il solo limite Il recesso comunitario dopo l’ultima pronuncia della eventuale sussistenza Corte di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. ConfigurandosiGiustizia, in tal casoRiv. dir. civ., 2009 p. 525ss. 63 Da ultimo sembra ricevere adesione tra gli interpreti una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico bipartizione delle diverse teorie relative alla qualificazione dello ius poenitendi del depositanteconsumatore, che distingue tra un’impostazione sostanziale, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico ritenere che il ritardo nell’adempimento faccia scaturirediritto di recesso interviene su un contratto già concluso (M.C. XXXXXXXXX, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. X. Xxxxxx, Deposito, in A. Palazzo e X. Xxxxxxxxx (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da X. Xxxxxxxx x X. Xxxxxxxxx, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. Xxxxxxxxxxx, Il depositoTutela del contraente debole, cit., p. 52586; X. XXXXXXXX, op. 56 Ciò è quantocit., per esempiop. 530; X. XXXXXXXXXXX, precisato dalla Corte di CassazioneIl perfezionamento del contratto cit., in relazione all’affidamento a società privatep. 158; X. XXXXXXXXX, da parte dei comuniop. cit., del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (p. 292) e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimoimpostazione procedimentale, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, riconnette il diritto di ritenzione cherecesso al processo formativo della volontà del consumatore. Così X. XXXXXXXXX, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte La formazione del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048contratto, in NotariatoXXXXXXXXXX- MAZZAMUTO, 2010Manuale di diritto privato europeo, II, Milano 2007, p. 366353ss; X. XXXXX, op. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.ccit., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra partep. 399; X. XXXXXXXXX - X. XXXXXXXX, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne voce «Contratti del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi checonsumatore», in caso di deposito onerosoDig. Disc. Priv., l’esercizio sezione civile, Aggiornamento, Torino, 2000, p. 246; X. XXXXX, Profili del diritto di ritenzione da parte contratto del depositarioconsumatore, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad essoNapoli, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 19972005; X. XXXXX, n. 6520Conclusioni del contratto, in Nuova giurRiv. dir. civ. comm., 1998, I1995, p. 205210s; ID., con nota di X. Xxxxxxxxxxin Il contratto cit., p. 494.
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Segue. Come già quella L'ECCEZIONE DI DIFETTO DI BUONA FEDE E IL RIEQUILIBRIO DEL RAPPORTO INTERMEDIARIO-CLIENTE Se il carattere protettivo della nullità di custodiacui all’art. 23 T.u.f. (secondo l'ultimo arresto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamato) è idoneo a conformare anche gli effetti del rimedio invalidante ad esclusivo vantaggio del cliente, anche l’altra obbligazione principale posta tuttavia, sono le stesse Sezioni Unite nella medesima decisione del 4 novembre 2019 n. 28314, ad avvertire il rischio che una tale ipertutela della parte formalmente più debole del rapporto possa in concreto debordare in vantaggi economicamente non giustificabili 187 o in comportamenti opportunistici 188. E così, la Suprema Corte ha inteso porre equilibrio nel rapporto investitore-intermediario richiamando il principio di buona fede, strumento individuato per circoscrivere il limite entro il quale è possibile dare credito all’azione di nullità del contratto quadro tesa a carico del depositario186 Cfr. SCOGNAMIGLIO, vale a dire quella Le Sezioni Unite e le nullità selettive tra statuto normativo della nullità di restituzione del beneprotezione ed eccezione di buona fede, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.ccit., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. X. Xxxxxx, Deposito, in A. Palazzo e X. Xxxxxxxxx (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da X. Xxxxxxxx x X. Xxxxxxxxx, Torino, 2008, pp. 383 176 ss., spec. 400-401p. 179. 55 Cfr000 Xxx. XxxxxxxxxxxXXXXXXX, Il depositoXxxxx fede e nullità selettiva nei contratti d’investimento finanziario, cit., p. 5257, il quale osserva: “Se l’esecuzione del medesimo contratto ha generato in alcune fasi dei guadagni ed in altre delle perdite, e se l’accertamento della nullità consente al contraente protetto di elidere le perdite, è difficile trovare una plausibile giustificazione al fatto che egli possa contemporaneamente trattenere i guadagni, perché conseguirebbe così un’utilità che non avrebbe ottenuto (quanto meno non in quella misura) se, reso edotto del vizio inficiante il contratto, egli si fosse astenuto dallo stipularlo o se gli fosse stata data la possibilità di stipularlo a condizioni diverse”. 56 Ciò 188 Sul concetto di opportunismo, cfr. però le considerazioni di XXXXXXX, il quale ritiene che non possa qualificarsi opportunista l’investitore che pretenda di fare un uso selettivo del rimedio di nullità accordatogli al fine di perseguire il proprio esclusivo vantaggio di caducare le operazioni economicamente rovinose, cfr. MAFFEIS, Nullità selettive: la “particolare importanza” di selezionare i rimedi calcolando i probabili vantaggi e il processo civile come contesa fra opportunisti, in Corr. giur., 2019, p. 178 ss. selezionare gli ordini non remunerativi189; con la importante precisazione, però, che tale uso selettivo non è quantodi per sé contrario alla buona fede (oggettiva), per esempio, precisato ma potrebbe rivelarsi tale solo in seguito all’esame concreto delle operazioni di investimento eseguite in corso di rapporto e del loro rendimento190. Il riferimento al principio di buona fede è giustificato dalla Corte in virtù della sua operatività trasversale, “non limitata soltanto alla definizione del sistema di Cassazioneprotezione del cliente”, bensì comprensiva anche di un sindacato sul rimedio di nullità laddove si determini un “ingiustificato pregiudizio” per la parte forte del contratto. A tal riguardo, la Corte ritiene che i principi costituzionali di solidarietà ed eguaglianza (artt. 2, 3, 41 e 47 Cost.) posti a fondamento del regime giuridico delle nullità di protezione, debbano necessariamente operare anche in funzione di “riequilibrio effettivo endocontrattuale quando l’azione di nullità, utilizzata come nella specie in forma selettiva, determini esclusivamente un sacrificio economico sproporzionato nell’altra parte. Limitatamente a tali ipotesi, l’intermediario potrà opporre all’investitore un’eccezione, qualificabile come di buona fede, 189 Cfr. Cass. Sez. un, 4 novembre 2019 n. 28314, cit., punto 22.2 motivazione: “L’uso selettivo del rilievo della nullità del contratto quadro non contrasta, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietatavia generale, con custodia degli stessi fino a ritiro lo statuto normativo delle nullità di protezione ma la sua operatività deve essere modulata e conformata dal principio di buona fede secondo un parametro da parte dei proprietari; pattuito (assumersi in modo univoco e spirato)coerente”. 190 In particolare, infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. Sez. un, 4 maggio 2011novembre 2019 n. 28314, n. 9751. in carico del benecit., all’evidente scopo punto 22.2 della motivazione, dove si legge: “Ove si ritenga che l’uso selettivo delle nullità di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del casoprotezione sia da stigmatizzare ex se, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in come contrario alla buona fede, alienato solo perché limitato ad alcuni ordini di acquisto, si determinerà un effetto sostanzialmente abrogativo del regime giuridico delle nullità di protezione, dal momento che si stabilisce un’equivalenza, senza alcuna verifica di effettività, tra uso selettivo della nullità e violazione del canone di buona fede”; e punto 22.3 motivazione: “Al fine di modulare correttamente il bene meccanismo di riequilibrio effettivo delle parti contrattuali di fronte all’uso selettivo della nullità di protezione, non può mancare un esame degli investi-menti complessivamente eseguiti, ponendo in comparazione quelli oggetto dell’azione di nullità, derivata dal vizio di forma del contratto quadro, con quelli che ne sono esclusi, al fine di verificare se permanga un pregiudizio per l’investitore corrispondente al petitum azionato. In questa ultima ipotesi deve ritenersi che l’investitore abbia agito coerentemente con la funzione tipica elle nullità protettive, ovvero quella di operare a terzi (artvantaggio di chi le fa valere”. 1776 idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell’azione di nullità selettiva proposta soltanto in relazione ad alcuni ordini”191. Tanto premesso, nel tentativo di fornire una soluzione al contempo netta e pragmatica, la Corte enuclea un preciso limite oltre il quale la buona fede deve ritenersi violata dal cliente, giustificando così l’eccezione paralizzante da parte dell’intermediario192. In particolare, “L’eccezione sarà opponibile, nei limiti del petitum azionato, come conseguenza dell’azione di nullità, ove gli investimenti, relativi agli ordini non coinvolti dall’azione, abbiano prodotto vantaggi economici per l’investitore. Ove il petitum sia pari od inferiore ai vantaggi conseguiti, l’effetto impeditivo sarà integrale. L’effetto impeditivo sarà, invece, parziale, ove gli investimenti non colpiti dall’azione di nullità abbiano prodotto risultati positivi ma questi siano di entità inferiore al pregiudizio determinato nel petitum” 193. 191 Secondo la condivisibile opinione di XXXXXXXX il richiamo ai principi Costituzionali operato dalla Corte appare in realtà superfluo. In particolare, l’A. ritiene potesse bastare il riferimento all’art. 1375 c.c.); è, viceversae più in generale all’art. 1175 c.c. ove si prevede la buona fede oggettiva quale principio ordinante della disciplina delle obbligazioni di cui il contratto non è che una delle fonti, causa estintiva cfr. XXXXXXXX, L’uso selettivo della nullità di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenzaprotezione: un falso problema?, cit., p. 154 ss. 192 Eccezione che deve essere oggetto di specifica allegazione e che, secondo la Corte, operando su di un piano diverso da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insiemequello dell’estensione degli effetti della dichiarata nullità, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo è configurabile come in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione stretto, non agendo sui fatti costitutivi dell’azione di inadempimentonullità dalla quale scaturiscono gli effetti restitutori, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59ma sulle modalità di esercizio dei poteri endocontrattuali delle parti, cfr. 57 punto 23 motivazione. 193 Cfr. Cass. 12 marzo 2010Sez. un, 4 novembre 2019 n. 604828314, cit., punto 23 della motivazione, v. anche punto 22.3 motivazione: “Pertanto, per accertare se l’uso selettivo della nullità di protezione sia stato oggettivamente finalizzato ad arrecare un pregiudizio all’intermediario, si deve verificare l’esito degli ordini non colpiti dall’azione di nullità e, ove sia stato vantaggioso per l’investitore, porlo in correlazione con il petitum azionato in conseguenza della proposta azione di nullità. Può accertarsi che gli ordini non colpiti dall’azione di nullità abbiano prodotto un rendimento economico superiore al pregiudizio confluito nel petitum. In tale ipotesi, può essere opposta, ed al solo effetto di paralizzare gli effetti della dichiarazione di nullità degli ordini selezionati, l’eccezione di buona fede, al fine di non determinare un ingiustificato sacrificio economico in capo all’intermediario stesso. Può, tuttavia, accertarsi che un danno per l’investitore, anche al netto dei rendimenti degli investimenti relativi agli ordini non colpiti dall’azione di nullità, si sia comunque determinato. Entro il limite del pregiudizio per l’investitore accertato in giudizio, l’azione di nullità non contrasta con il principio di buona fede. Oltre tale limite, In un’ottica nomofilattica, è sicuramente da apprezzare lo sforzo della Corte nel concepire una regola matematica che tenga conto tanto degli investimenti complessivamente eseguiti nel xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, quanto del pregiudizio effettivamente subito dall’investitore 194. L’intento della Corte è chiaro: consegnare nelle mani del giudice un criterio semplice, rappresentato da un mero calcolo aritmetico, idoneo a stabilire caso per caso se la selezione operata dal cliente sia conforme o meno a buona fede. Sebbene, quindi, la motivazione della richiamata sentenza a Sezioni Unite sia molto sofisticata e non facilmente intellegibile, la conclusione cui perviene la Corte – almeno nelle intenzioni – si presenta come estremamente pratica, perché in fin dei conti pratico è anche tutto il problema della nullità selettiva. Da questo punto di vista, può essere allora apprezzata la scelta della Corte di far riferimento a un criterio oggettivo di buona fede, un criterio di calcolo, liberando così il campo da valutazioni soggettive e da conseguenti problemi di ordine probatorio. Il riferimento è all’exceptio doli generalis che, come precedentemente esaminato supra (cfr. parte prima, par. 5, pag. 36 ss.), era stata prospettata quale possibile argine al contegno selettivo del cliente 195. Secondo la Corte, 194 Critico con l’impostazione della Corte, XXXXXXX, Le disavventure di un contraente tollerato: l’investitore e le restrizioni alla selezione degli investimenti che impugna, cit., p. 160 ss., che sottolinea come sarebbe paradossale: “considerare contro la buona fede l’esercizio c.d. selettivo dell’azione di nullità da parte dell’investitore e invece conforme alla buona fede l’eccezione dell’intermediario, il quale, per fare scattare la regola della sottrazione dei guadagni dalle perdite, deve allegare per parte sua di avere posto in essere investimenti senza la previa conclusione di un valido contratto di investimento, cosı` lucrando l’equivalente dei guadagni dell’investitore sul presupposto di un suo gravissimo inadempimento”. 195 Cfr. nota 67. infatti, l’eccezione di dolo sarebbe di non facile applicazione, in Notariatoprimo luogo poiché incentrata su caratteristiche soggettive dell’agire scorretto dell’investitore 196 e, 2010in secondo luogo, p. 366perché escludente ogni rilevanza alla oggettiva determinazione di un ingiustificato e sproporzionato sacrificio di una sola parte contrattuale 197. 58 Escluso resta196 Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX, dunqueil quale ritiene che il riferimento alla malizia dell’investitore non implichi necessariamente un’indagine psicologica dell’agente; in particolare, per il fruttuoso esperimento dell’eccezione di dolo basterebbe escludere che la scorrettezza del cliente non emerga in modo meccanico dal semplice fatto dell’impugnazione selettiva e degli esiti degli ordini, cfr. A. DALMARTELLO, La nullità di protezione ex art. 1243 c.c23 Tuf tra uso selettivo e buona fede del cliente, cit., il caso in cui il contratto verta su beni infungibilip. 32 ss. D’altra parteL’eccezione di dolo è inoltre scartata dalla Corte perché postulerebbe che l’uso selettivo delle nullità di protezione determini sempre la violazione del canone di buona fede, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997Sez. un, 4 novembre 2019 n. 652028314, cit., punto 19 motivazione. Tale premessa non può essere accolta perché per le Sezioni Unite una siffatta conseguenza svuoterebbe il senso protettivo della nullità di cui all’art. 23 T.u.f., cfr. sempre Cass. Sez. un, 4 novembre 2019 n. 28314, cit., punto 19 motivazione: “… con tale impostazione, si trascura la strutturale vocazione delle nullità protettive ad un uso selettivo, ancorché non arbitrario, in Nuova giurquanto correlato alla operatività a vantaggio esclusivo di uno dei contraenti”. civ197 Xxxxxx, non si nega che in alcuni casi la condotta del cliente possa apparire ictu oculi immeritevole di tutela, perché contraria al generale principio di buona fede ex artt. comm1175 e 1375 c.c. (identifica il giudizio di buona fede come strumento più appropriato per impedire in casi eccezionali un uso opportunistico della nullità relativa, AFFERNI, Rimessa alle Sezioni Unite la questione della nullità del contratto di investimento firmato dal solo cliente, cit., 1998p. 1243 ss). In particolare, Ipuò capitare che il cliente, avendo effettuato per molti anni e con successo svariati investimenti mobiliari, d’un tratto decida di far valere il difetto di forma del contratto quadro stipulato anni addietro, al solo fine di eliminare singole operazioni svantaggiose, pretendendo di tenere invece intatte quelle remunerative (tale situazione, potrebbe agevolare un abusivo e non previsto ius poenitendi in capo al cliente, XXXXXXXX, Nullità del contratto quadro di investimento per difetto di sottoscrizione dell’intermediario e abuso del diritto, cit., p. 2051110 ss.). In una tale condizione, con verrebbe distorta irrimediabilmente la ratio della nullità di cui all’art. 23 T.u.f., che da strumento posto a tutela del cliente diventerebbe abusivo grimaldello – azionabile per giunta a sua esclusiva discrezione – per neutralizzare le operazioni infruttuose. Viepiù, la condotta dell’investitore che ha posto in essere una serie di investimenti per un numero prolungato di anni, tradirebbe il legittimo affidamento della banca, sia sul riconoscimento della piena validità ed efficacia del contratto quadro, sia sulla volontà di effettuare e mantenere gli investimenti, di cui poi ha invece contestato la nullità (tale argomento è eccepito dalle banche per invocare una sorta di convalida/sanatoria del contratto nullo, comunque al di fuori dello schema dell’art. 1423 c.c., cfr. nota di X. Xxxxxxxxxx68).
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Segue. Come già quella di custodiaI danni non patrimoniali Venendo al tema dei danni morali (si pensi, anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.ces., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, re circostanza dedotta dalla sig.ra P. che i divani siano stati una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfrdonazione ricevuta dal sig. X. Xxxxxx, Deposito, in A. Palazzo e X. Xxxxxxxxx (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da X. Xxxxxxxx x X. Xxxxxxxxx, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. Xxxxxxxxxxx, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò vista delle nozze è quanto, per esempio, precisato dalla Corte rimasta priva di Cassazioneriscontro; pertanto, in relazione all’affidamento a società privatetale spesa sopportata con- giuntamente dai coniugi, da parte dei comuni, dovrà essere riconosciuto un risarci- mento pari alla metà del servizio valore ossia Euro 2029,92. Andrà accol- ta la domanda attorea di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – risarcimento in relazione al caso in cui l’erede ai canoni di lo- cazione corrisposti dai coniugi successivamente alla rottura del depositario abbiafi- danzamento, trattandosi evidentemente di spesa conseguente alla rottura ingiustificata del fidanzamento; la domanda andrà ac- colta limitatamente alla mensilità del luglio 2002, in buona fede, alienato relazione alla quale sussiste uno specifico riscontro (prod. 1 di parte convenu- ta) sull’avvenuto pagamento tramite bonifico dal conto corrente comune alle parti; pertanto il bene risarcimento in relazione a terzi (arttale voce di spesa andrà determinato in Euro 368,43 pari alla metà del ca- none corrisposto. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva Appare infondata la domanda di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (artrisarcimento in relazione all’attività prestata dal sig. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, R. per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insiemela ristrutturazione del- l’appartamento, non puòtrattandosi di obbligazione contratto o spesa sostenuta in vista del matrimonio. Analogamente, infinepriva di fonda- tezza è la domanda di risarcimento per la differenza di versamen- ti effettuati sul conto corrente comune, omettersi il riferimento ad un profilo trattandosi evidentemen- te di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla ipotesi non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario riconducibile al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore contenuto dell’art. 1246, comma 1, n. 2, 81 c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, Alla lu- ce di quanto precede il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio danno risarcibile ai sensi dell’art. 1246 risiede 81 c.c. potrà essere determinato in ciòEuro 3318,35, somma che per i beni dati a deposito o concessi andrà ri- valutata di anno in comodatoanno sulla base degli indici ISTAT dalla data del danno (riferibile al giugno 2002, il depositante (-comodantequando è stata ricusata la pro- messa di matrimonio) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe alla data della pronuncia passata in giudi- cato; saranno anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.cdovuti gli interessi compensativi dalla data dell’illecito fino all’effettivo pagamento».). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di X. Xxxxxxxxxx.
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Segue. Come già quella Art. 23 d.l. n. 133 del 2014: la disciplina dei contratti di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna della cosa (art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere godimento in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. Configurandosi, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 successiva alienazione 47 Cfr. X. XxxxxxXXXXXX, DepositoRent to buy: la fattispecie e gli interessi sottesi (provocazioni e spunti), in A. Palazzo e X. Xxxxxxxxx (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da X. Xxxxxxxx x X. Xxxxxxxxx, Torino11, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. Xxxxxxxxxxx, Il deposito, cit.2015, p. 5251041 ss; X. X’XXXXX, op. 56 Ciò è quantocit. Con l’art. 23 si mira, per esempiodunque, precisato dalla Corte a superare le incertezze derivanti dall’assenza di Cassazioneuna specifica normativa sul rent to buy, in relazione all’affidamento a società privatenell’ottica di incentivarne il ricorso e favorire la ripresa del mercato immobiliare48. È dato rilevare, da parte dei comunituttavia, che rispetto allo schema delineato dal Consiglio Nazionale del servizio Notariato, la fattispecie introdotta dal legislatore sembra avere una portata più ristretta, ove discorre di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietatacontratti che «prevedono l’immediata concessione del godimento di un immobile, con custodia degli stessi fino diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine predeterminato, imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto». Difatti, con l’espresso riferimento ad un “diritto” del conduttore sembra escludersi la bilateralità del vincolo, restando il concedente l’unico obbligato al successivo trasferimento della proprietà del bene. Il contratto in esame viene dotato di un nucleo di norme teso a ritiro da parte dei proprietari; pattuito tutelare le parti, attraverso la previsione della trascrivibilità del vincolo e la attenzione posta alla fase patologica. Nel dettaglio, la disciplina introdotta dalla mentovata novella dedica particolare rilievo alla fase di godimento, priva di una disciplina specifica sia nelle forme di rent to buy diffuse sia nelle figure affini conosciute dalla prassi. Difatti, la maggiore novità di tale figura consiste nella previsione di un regime di tutela del conduttore, il quale, provvedendo alla trascrizione del titolo, non si espone alle vicende pregiudizievoli che possono riguardare il concedente prima del trasferimento della proprietà. Disponendo che «la trascrizione produce anche i medesimi effetti di quella di cui all’art. 2643, comma primo, numero 8) del codice civile» (e spiratocioè delle locazioni aventi durata superiore ai nove anni)» si rende opponibile il contratto di godimento ai soggetti ai quali il concedente possa cedere l’immobile dopo la trascrizione, infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte anche se l’acquisto della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, proprietà da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.cconduttore sia successivo.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra parte, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi che, in caso di deposito oneroso, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositario, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di X. Xxxxxxxxxx.
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Segue. Come già quella Il dibattito dottrinale sulla qualificazione dello ius poenitendi Posto che la denominazione «diritto di custodia, anche l’altra obbligazione principale posta a carico recesso» e il conseguente espresso richiamo ad un istituto ampiamente disciplinato dal Codice civile non è ritenuto sufficiente per operare una qualificazione dello ius poenetindi del depositario, vale a dire quella di restituzione del beneconsumatore, è poi fatta oggetto stato compito della dottrina quello di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria (art. 1766 c.c.) ed a quella sulla perdita non imputabile chiarire la natura e la collocazione del rimedio all’interno della detenzione (art. 1768 c.c.). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità sistematica tradizionale del diritto civile, al fine di credito relativo ricavarne criteri utili per integrare la scarna e, talvolta, poco chiara disciplina del Codice del consumo62. Al riguardo sono state operate numerose ed importanti ricostruzioni dottrinarie, che possono essere ricondotte a due diverse e, per certi versi, antitetiche impostazioni63. Presupposto comune di entrambe le impostazioni è ovviamente la necessita di operare una qualificazione dello ius poenitendi, che consenta di spiegarne sia la complessità ontologica insita nell’alternativa revoca-recesso, sia l’efficacia retroattiva quando esso accede a contratti interamente eseguiti dalle parti. Secondo un primo indirizzo, atteso che lo ius poenitendi è stato predisposto dal Legislatore per tutelare il consenso del consumatore che conclude un contratto porta a porta o a distanza, esso si configurerebbe come una componente fondamentale del procedimento che conduce alla riconsegna della cosa (artconclusione del contratto64. 1771non fosse mai stato concluso». R. SACCO, comma 1Il contratto cit., c.c.)p. 215, soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favoresecondo cui lo ius poenitendi «opera retroattivamente, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare una condizione retroattiva, o come un uso della cosaannullamento». 62 Così E. XXXXXXXXX, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55op. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, c.ccit., anche dallo stesso depositariop. 276; F. XXXXX, con il solo limite Il recesso comunitario dopo l’ultima pronuncia della eventuale sussistenza Corte di un termine a favore del creditore (-depositante), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli artt. 1183-1185 c.c. ConfigurandosiGiustizia, in tal casoRiv. dir. civ., 2009 p. 525ss. 63 Da ultimo sembra ricevere adesione tra gli interpreti una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico bipartizione delle diverse teorie relative alla qualificazione dello ius poenitendi del depositanteconsumatore, che distingue tra un’impostazione sostanziale, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico ritenere che il ritardo nell’adempimento faccia scaturirediritto di recesso interviene su un contratto già concluso (M.C. XXXXXXXXX, in capo a questi, una responsabilità per i danni conseguenti56. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. X. Xxxxxx, Deposito, in A. Palazzo e X. Xxxxxxxxx (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da X. Xxxxxxxx x X. Xxxxxxxxx, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. Xxxxxxxxxxx, Il depositoTutela del contraente debole, cit., p. 52586; X. XXXXXXXX, op. 56 Ciò è quantocit., per esempiop. 530; N. SCANNICCHIO, precisato dalla Corte di CassazioneIl perfezionamento del contratto cit., in relazione all’affidamento a società privatep. 158; X. XXXXXXXXX, da parte dei comuniop. cit., del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (p. 292) e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimoimpostazione procedimentale, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, riconnette il diritto di ritenzione cherecesso al processo formativo della volontà del consumatore. Così X. XXXXXXXXX, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte La formazione del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048contratto, in NotariatoCASTRONOVO- MAZZAMUTO, 2010Manuale di diritto privato europeo, II, Milano 2007, p. 366353ss; X. XXXXX, op. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 c.ccit., il caso in cui il contratto verta su beni infungibili. D’altra partep. 399; E. XXXXXXXXX - X. XXXXXXXX, sempre in relazione alle cose fungibili, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodato, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne voce «Contratti del deposito irregolare (art. 1782 c.c.). Si aggiunga poi checonsumatore», in caso di deposito onerosoDig. Disc. Priv., l’esercizio sezione civile, Aggiornamento, Torino, 2000, p. 246; X. XXXXX, Profili del diritto di ritenzione da parte contratto del depositarioconsumatore, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad essoNapoli, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 19972005; R. SACCO, n. 6520Conclusioni del contratto, in Nuova giurRiv. dir. civ. comm., 1998, I1995, p. 205210s; ID., con nota di X. Xxxxxxxxxxin Il contratto cit., p. 494.
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Segue. Come già quella La seduzione con promessa di custodiamatrimonio Un’ipotesi tutta particolare è costituita dalla sedu- zione con promessa di matrimonio, figura un tempo contemplata anche l’altra obbligazione principale posta a carico del depositario, vale a dire quella di restituzione del bene, è poi fatta oggetto di un più articolato ventaglio di disposizioni ad essa dedicate, oltre a quella definito- ria dal codice penale (art. 1766 c.c.) ed 526), che comminava la reclusione da tre mesi a quella sulla perdita non imputabile della detenzione due an- ni per chiunque “con promessa di matrimonio” avesse sedotto una donna minore di età, «inducen- dola in errore sul proprio stato di persona coniuga- ta» (art98); il capoverso stabiliva poi che «vi è sedu- zione quando vi è stata congiunzione carnale». 1768 c.c.La disposizione è stata peraltro abrogata dall’art. 1, leg- ge 15 febbraio 1996, n. 66 - Norme contro la violen- za sessuale (99). Fa sostanzialmente applicazione delle regole generali sul termine di adempi- mento delle obbligazioni la norma sulla esigibilità del diritto di credito relativo alla riconsegna La giurisprudenza assolutamente prevalente - in ciò seguita da una parte della cosa (artdottrina - ha sempre am- messo, ancora una volta ancorandosi all’art. 1771, comma 1, c.c.), soggetto peraltro a prescrizione ordinaria con decorrenza dal giorno della richiesta di restituzione. Così, il depo- sitario sarà tenuto a restituire il bene a semplice richiesta del depositante – questa ultima inverando, peraltro, atto di messa in mora – salvo che non sia stato conve- nuto un termine (di restituzione) a suo favore, come può bene accadere in funzione dell’interesse di fare un uso della cosa, laddove consentito, per un certo lasso di tempo, ovvero di maturare il diritto al corrispettivo55. La restituzione può tuttavia venire richiesta, ex art. 1771, cpv. ??, 2043 c.c., anche dallo stesso depositario, con il solo limite della eventuale sussistenza la possibilità di un termine a favore del creditore riconoscere alla donna (-depositante100), anche qui sostanzialmente in linea con le previsioni generali dettate dagli arttassenza dei presupposti di cui all’ora abro- gato art. 1183-1185 c.c526 c.p. Configurandosi(minore età della sedotta, in tal caso, una precisa (e simmetrica) obbligazione a carico del depositante, consistente nel dover ricevere il bene, è peraltro pacifico che il ritardo nell’adempimento faccia scaturire, stato di persona coniugata in capo a questial seduttore, una responsabilità elemento soggettivo limitato al dolo) (101) e al di là dei re- quisiti formali (così come dei termini speciali di de- cadenza) previsti per i danni conseguenti56la promessa dall’art. Quand’anche manchi ogni determinazione temporale il giudice può, d’altra parte, assegnare allo stesso tradens un congruo termine entro cui effettuare la presa 51 Cfr. Cass. 19 agosto 2009, n. 18419, cit. 52 Cfr. Cass. 28 ottobre 2010, n. 22803, cit. 53 Cfr. Cass. 6 maggio 2010, n. 10956, in Contratti, 2010, p. 417; Cass. 6 luglio 2006, n. 15364, cit. 54 Cfr. X. Xxxxxx, Deposito, in A. Palazzo e X. Xxxxxxxxx (a cura di), I contratti gratuiti, in Trattato dei contratti, diretto da X. Xxxxxxxx x X. Xxxxxxxxx, Torino, 2008, pp. 383 ss., spec. 400-401. 55 Cfr. Xxxxxxxxxxx, Il deposito, cit., p. 525. 56 Ciò è quanto, per esempio, precisato dalla Corte di Cassazione, in relazione all’affidamento a società private, da parte dei comuni, del servizio di rimozione coattiva dei veicoli in sosta vietata, con custodia degli stessi fino a ritiro da parte dei proprietari; pattuito (e spirato), infatti, un termine finale di efficacia dell’obbligo di custodia ovvero venendo avanzata richiesta espressa da parte della società depositaria, è obbligo del comune – in qualità di depositante – provvedere al ritiro del mezzo depositato: cfr. Cass. 4 maggio 2011, n. 9751. in carico del bene, all’evidente scopo di consentirgli di apprestare gli spazi necessari e/o predisporre le cautele del caso, legate al rientro della cosa nella propria sfera di controllo e di rischio. Altre disposizioni concernenti la restituzione sono poi quelle che ne regolano il luogo di effettuazione e le spese relative (art. 1774 c.c.), la legittimazione attiva (art. 1777 c.c.)57 anche in caso di più depositanti e depositari (art. 1772 c.c.), l’esistenza di un soggetto terzo interessato al deposito (art. 1773 c.c.) ovvero la provenienza del bene da reato (art. 1778 c.c.). Una trasformazione dell’obbligazione restitutoria primaria, nell’obbligo suc- cedaneo di restituzione del corrispettivo è, poi prevista – salva la surrogazione a favore del depositante – in relazione al caso in cui l’erede del depositario abbia, in buona fede, alienato il bene a terzi (art. 1776 c.c.); è, viceversa, causa estintiva di quella medesima obbligazione l’acquisita conoscenza, da parte del depositario medesimo, che il bene gli appartenga (art. 1779 c.c.). A completamento di questa panoramica dedicata alla prestazione restitutoria e, per essa, ancora al regime di responsabilità ex recepto nel suo insieme, non può, infine, omettersi il riferimento ad un profilo di particolare rilievo ricostruttivo. Questo attiene precisamente alla non compensabilità tra il debito di restituzione e crediti eventualmente vantati dal depositario al rimborso delle spese o più sem- plicemente alla corresponsione di un premio (art. 1781 c.c.), per lo meno quante volte il deposito abbia causa onerosa e, quale oggetto mediato, cose fungibili58. Ciò, precisamente, essendo inequivoco il tenore dell’art. 1246, comma 1, n. 2, c.c. Altra cosa dalla compensazione è, tuttavia, il diritto di ritenzione che, quale tipica forma di autotutela, spetterà al depositario a fronte del mancato pagamento delle somme che gli siano dovute, vantando egli un privilegio speciale sul bene oggetto di deposito (art. 2761, comma 3, c.c.). Laddove, infatti, la compensazione mette capo ad un effetto di estinzione parziale o totale di due crediti contrapposti, l’esercizio della ritenzione semplice- mente pospone l’adempimento dell’obbligazione di restituzione, riproducendo così un effetto che solo in senso lato può essere accostato a quello dell’eccezione di inadempimento, questa presupponendo infatti una corrispettività – e simulta- neità d’adempimento – tra le due prestazioni che non è invece dato riscontrare tra restituzione e compenso59. 57 Cfr. Cass. 12 marzo 2010, n. 6048, in Notariato, 2010, p. 366. 58 Escluso resta, dunque, ex art. 1243 81 c.c., il caso in cui il contratto verta su beni infungibilirisarcimento dei danni conseguenti alla traditio cor- poris causalmente determinata dalla promessa di ma- trimonio. D’altra parteSecondo questa tesi, sempre in relazione alle cose fungibilipoi, se è vero che la ratio dell’art. 1246 risiede in ciò, che per i beni dati a deposito o concessi in comodatonella valutazio- ne di siffatto pregiudizio, il depositante (-comodante) conserva il possesso mediato sugli stessi, giudice non si comprendono le ragioni per le quali questo divieto non varrebbe anche in presenza di mancata individuazione trovereb- be vincolato al rispetto dei beni fungibili depositati, atteso che in tal caso si determinerebbe un effetto traslativo ad essi relativo e la fattispecie slitterebbe sotto le insegne del deposito irregolare (artlimiti imposti dall’art. 1782 81 c.c., al punto da poter liquidare pure il nocumento derivante dalla perdita di occasioni matrimoniali (102), o dal mantenimento della prole eventual- mente nata dall’unione sessuale (103). Si aggiunga poi cheQuesto indirizzo dottrinale e giurisprudenziale, riba- dito in caso sede di deposito onerosolegittimità, l’esercizio del diritto di ritenzione da parte del depositarioanche mediante il richia- mo al principio della libertà sessuale, se per un verso non fa venir meno l’obbligo di custodire in capo ad esso, gli garantisce il diritto al compenso per tutto il protrarsi della ritenzione: cfr. Cass. 16 luglio 1997, n. 6520, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, p. 205, con nota di X. Xxxxxxxxxx.cui la seduzio-
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