Sistema di Trouble Ticketing Clausole campione

Sistema di Trouble Ticketing. Il Fornitore di ciascun Lotto deve realizzare e/o mettere a disposizione obbligatoriamente un “Sistema di Trouble Ticketing - TT” per: a. la gestione dei TT aperti proattivamente dal Fornitore stesso; b. la gestione dei TT aperti da CONSIP/AgID e dalle Amministrazioni contraenti; c. l’assegnazione di TT al secondo livello; d. la riassegnazione di TT aperti in situazioni nelle quali l’ambito di competenza non sia individuato; e. il monitoraggio dello stato di avanzamento dei TT aperti. La registrazione delle segnalazioni di malfunzionamento e delle richieste di servizio deve avvenire attraverso l’utilizzo del sistema di TT che dovrà tracciare almeno le informazioni minime seguenti: ▪ codice identificativo del TT; ▪ descrizione della segnalazione (malfunzionamento, richiesta di servizio); ▪ modalità di ricezione (telefono, internet, etc.); ▪ data ed orario di apertura; ▪ soggetto che ha richiesto l’intervento; ▪ elenco e numero di elementi complessivamente coinvolti dal malfunzionamento; ▪ classificazione della segnalazione (priorità, severità, etc); ▪ riferimenti operativi coinvolti nel caso specifico; ▪ smistamento al secondo livello qualora non fosse possibile fornire la soluzione; ▪ stato del TT; ▪ descrizione della soluzione; ▪ diagnosi del malfunzionamento, ove applicabile; ▪ -data ed orario di chiusura.
Sistema di Trouble Ticketing. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione un sistema di Trouble Ticketing, comprensivo dell’hardware e del software necessario per il completo funzionamento dello stesso, consultabile e fruibile dall’Autorità e dal Fornitore, che dovrà consentire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: • registrare incident, problem, change e segnalazioni di altra tipologia, il loro ciclo di sviluppo fino alla risoluzione; • registrare e gestire le richieste di intervento relative agli asset hardware, identificando questi ultimi mediante l’utilizzo di un inventario; • classificare correttamente le richieste a seconda della tipologia e della priorità; • assegnare ciascuna richiesta alle risorse delegate alla sua presa in carico e risoluzione; • monitorare lo stato di avanzamento degli interventi; • tracciare il processo di gestione delle segnalazioni dall’apertura fino a risoluzione e chiusura; • gestire gli eventuali meccanismi autorizzativi; • alimentare/produrre i report previsti ai fini della misurazione degli SLA nonché rendere disponibili meccanismi di analisi che consentano all’Autorità di monitorare e valutare la qualità dei servizi erogati; • consentire l’estrazione dei dati utili alla produzione della reportistica dei livelli di servizio; • consentire l’inserimento delle richieste tramite una pagina web, in modalità self-ticketing, e lo smistamento automatico di specifiche richieste. Lo strumento di Trouble Ticketing potrà essere integrato con il sistema di cui al paragrafo 6.1 Le risorse impegnate nell’erogazione dei servizi dovranno registrare su tale sistema ogni intervento o chiamata al fine di monitorare il corretto andamento dell’erogazione dei servizi agli utenti. In merito alle segnalazioni relative al Servizio di Gestione dei dispositivi di informatica d’utente dovranno essere registrate, per ogni chiamata, almeno le seguenti informazioni: - numero identificativo della segnalazione; - il riferimento dell’apparato o sistema cui essa fa riferimento; - la descrizione della segnalazione; - la data e ora della segnalazione; - la data e ora dell’intervento; - la data e ora della chiusura della segnalazione (che dovrà avvenire a seguito del completo ripristino della funzionalità del sistema oggetto di segnalazione, ovvero in base ad esplicito accordo tra il Fornitore ed il referente dell’AGCM); - una sintetica descrizione dell’intervento effettuato.
Sistema di Trouble Ticketing. Per ogni richiesta di assistenza, l’help desk di primo livello dovrà registrare ALMENO le seguenti informazioni: • data/ora di ricezione della richiesta; • soggetto che ha richiesto l’intervento e suoi riferimenti; • sede lavorativa del richiedente; • modalità di ricezione (telefono, internet, fax); • azione avviata (risoluzione, smistamento ad altra struttura), con data e ora di avviamento dellarisoluzione; • numero univoco del ticket; • e, al momento della chiusura: • data/ora di chiusura; • livello di chiusura; • ente di competenza (es. RT, ESTAR, AS); • casistica del problema MONITORAGGIO SLA PER MEDICO Deve essere inviato per e-mail ad ogni MMG/PLS trimestralmente un report che riepiloghi: • le chiamate da esso effettuate • i tempi di risposta e presa in carico • i tempi di chiusura della chiamata • la casistica delle chiamate • le chiamate contestate Ogni medico deve possedere le credenziali per accedere via Web al sistema di trouble ticketing del fornitore dacui deve essere possibile: • inserire segnalazioni in alternativa alla chiamata al call center • contestare la chiusura di alcune sue chiamate • scaricare i report di proprio interesse sugli SLA dei trimestri precedenti MONITORAGGIO SLA PER AZIENDE Deve essere inviato per e-mail ad ogni AS (e in copia all'ICT dell'ESTAR di afferenza) trimestralmente un reportche riepiloghi: • le chiamate effettuate dai medici ad essa afferenti • i tempi di risposta e presa in carico • i tempi di chiusura delle chiamate • la casistica delle chiamate • le chiamate contestate L'azienda e l'ICT ESTAR devono possedere le credenziali per accedere via Web al sistema di trouble ticketingdel fornitore da cui deve essere possibile: • verificare e analizzare la storia di ogni singola chiamata • contestare la chiusura di alcune chiamate di medici ad essa afferenti • scaricare i report di proprio interesse sugli SLA dei trimestri precedenti In sede di offerta sarà cura del Fornitore descrivere dettagliatamente le caratteristiche tecniche del sistema perl’erogazione del servizio di Help Desk che intende mettere a disposizione.
Sistema di Trouble Ticketing. La piattaforma tecnologica di Service Desk dovrà prevedere un sistema di Trouble Ticketing per la registrazione e la gestione delle richieste. Tale sistema dovrà essere personalizzato in modo da rispecchiare la struttura organizzativa dell’Amministrazione e sulla base delle esigenze operative della stessa. Per quanto riguarda in particolare le richieste di tipo IMAC, in fase di allestimento del servizio sarà concordato un adeguato processo di autorizzazione. Le funzionalità minime richieste per il sistema di Trouble Ticketing sono le seguenti: ◼ database per la registrazione delle richieste e delle relative soluzioni; ◼ accesso specifico all’ operatore in funzione della competenza; ◼ integrazione con prodotti di e-mail; ◼ monitor di sistema e dei problemi aperti; ◼ possibilità di importazione nel database di dati preesistenti; ◼ Call Tracking automatizzato: il sistema dovrà registrare ogni passo effettuato dal Service Desk sulla singola chiamata, tenendo traccia anche degli operatori intervenuti e del tempo necessario a risolvere la chiamata;
Sistema di Trouble Ticketing. Il Fornitore deve mettere a disposizione dell’Ente un sistema per la gestione delle attività di Service desk di 1° e 2° livello e la tracciatura dei ticket disponibile sul mercato e da configurare/personalizzare in base alle esigenze operative dell’Ente senza oneri aggiuntivi. Il sistema dovrà comprendere funzionalità native di Knowledge Management compreso il DB, funzionalità per la gestione degli incident e problem record compreso il DB, le funzionalità per la gestione del Known Error Database (KEDB) dedicato ai workaround definiti e utile al ripristino veloce del servizio all'utente evitando lacune di competenze degli operatori e inutili trasferimenti di ticket di Incident. Il sistema dovrà consentire nativamente: l’apertura, assegnazione priorità, escalation, chiusura in fasi, tracciatura percorso ticket, gestione stati del ticket, getione ticket pervasivi, apertura automatica ticket provenienti dai sistemi di monitoraggio e gestione degli eventi, funzionalità per la definizione di workflow per i processi di autorizzazione e per i flussi operativi. Il sistema dovrà consentire la produzione di report dinamici sugli andamenti del servizio. Il Fornitore deve illustrare in offerta le funzionalità native, le modalità di integrazione con altri sistemi, le modalità tecnico-organizzative per la migrazione dei ticket pregressi nel sistema attuale dell’Ente.
Sistema di Trouble Ticketing. Entro e non oltre trenta giorni dalla stipula del contratto, il fornitore aggiudicatario deve mettere a disposizione delle Amministrazioni l’accesso ad un sistema di trouble ticketing basato su interfaccia web compatibile con i principali browser in commercio. Il sistema dovrà permettere alle Amministrazioni di: • richiedere informazioni sui servizi compresi nel contratto; • richiedere supporto a distanza per la risoluzione dei problemi che possono essere gestiti direttamente dall’utente (helpdesk); • inoltrare le richieste di intervento per manutenzione e assistenza tecnica; • inoltrare eventuali reclami. Ogni richiesta, presentata automaticamente o dagli utenti, denominata ticket, dovrà essere caratterizzata da un codice identificativo progressivo. Il sistema deve consentire la consultazione dei ticket presentati, con informazioni riguardo alla data e l’ora di immissione nel sistema e lo stato di lavorazione della richiesta. I ticket potranno essere presentati senza vincoli di orario. Il termine di erogazione del servizio di assistenza decorre dall’ora di apertura del ticket e il fornitore è tenuto a darvi seguito negli orari lavorativi in base alla natura della richiesta come descritto nella documentazione di gara pena l’applicazione delle penali,. Per orari lavorativi sono da intendersi quelli compresi dalle ore 8.30 alle ore

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  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma Prima dell'inizio dei lavori l’Appaltatore, ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, predispone e consegna alla direzione lavori, che si esprimerà entro 5 giorni, un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente; c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante; d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento Generale, i lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma accettato dalla Stazione appaltante e facente parte degli elaborati del progetto esecutivo. Tale programma, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante, ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere, può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile del procedimento. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1, deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità, si applica l’articolo 133 del regolamento generale.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell’offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata. Tale seduta virtuale, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il canale “Comunicazioni Procedura” di SINTEL. Il RUP supportato dal Seggio di Gara, procederà, in seduta pubblica virtuale, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: a) Verifica sulla piattaforma SINTEL della ricezione delle offerte tempestivamente presentate nonché della validità della firma digitale apposta; b) Verifica sulla piattaforma SINTEL della mera presenza dei documenti richiesti nella Documentazione amministrativa. Le offerte tecniche e quelle economiche, ivi incluso il Documento d’Offerta, resteranno chiuse a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla stazione appaltante, né dagli altri concorrenti, né da terzi. Il Seggio di gara, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, sarà composto da tre membri con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici (il RUP e due assistenti del RUP). Il Seggio di Gara, quindi, concluse le operazioni sopra descritte, procederà, in successive sedute riservate, all’analisi della documentazione presente nella Documentazione amministrativa (presentata in formato elettronico). In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell’interesse di Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, il concorrente verrà invitato, a mezzo di opportuna comunicazione tramite la piattaforma di e-procurement Sintel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati. Si precisa che, ai sensi dell’articolo 83 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione amministrativa, con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all’esclusione del concorrente alle successive fasi di gara. La stazione appaltante al termine della verifica dei requisiti previsti dalla lex specialis procederà alla comunicazione di cui all’art. 76 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di ammissione/esclusione. Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.