Soci ordinari Clausole campione

Soci ordinari. 1. Sono iscritti di diritto al FISDE, in qualità di soci ordinari, i lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori assunti con contratto di inserimento, e – a decorrere dal 1° giugno 2008 – i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, con esclusione dei dipendenti in prova e di quelli assunti con contratto a termine) dell’Enel S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore elettrico. La qualità di socio ordinario è sospesa per i lavoratori dipendenti di Enel Spa e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile, individuati dall’Azienda come “manager” che siano associati al “Fondo Integrativo Sanitario dei Manager del Gruppo Enel” (FISME).
Soci ordinari. Hanno titolo di essere ammessi quali soci ordinari dell’Ente le imprese artigiane, nonché i relativi consorzi, operanti nel territorio regionale ed iscritte negli albi provinciali di cui alla Legge n. 443/1985 che hanno alle loro dipendenze personale al quale è garantita l’applicazione dei CCNL del settore, ovvero dei contratti collettivi regionali per i comparti scoperti dalla contrattazione nazionale. Potranno altresì iscriversi all’Ente tutte le altre imprese, costituite sotto qualsiasi forma giuridica, che ne facciano richiesta e che paghino la quota d’iscrizione in applicazione del CCNL di settore dell’artigianato, degli Accordi Interconfederali vigenti. Per i soci ordinari l’iscrizione all’EBLART ha carattere annuale e si verifica e sostanzia con il versamento delle quote di contribuzione annuali previste dagli accordi interconfederali nazionali e/o regionali siglati tra le parti sociali. Stante le modalità di adesione previste dal Regolamento attuativo, i soci ordinari effettivi partecipano alla vita sociale dell’Ente non direttamente ma attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza di cui al punto A).
Soci ordinari. 1. Sono iscritti di diritto al FISDE, in qualità di soci ordinari, i lavoratori dipendenti dell’Enel S.p.A. e delle Società da essa controllate, direttamente o indirettamente ai sensi dell’art. 2359, numeri 1 e 2 del codice civile, regolati dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore elettrico, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato e con esclusione dei dipendenti in prova e di quelli assunti con contratto a termine. Possono acquisire la qualità di soci ordinari anche i dipendenti delle Associazioni ARCA, FISDE, ACEM, ASEM, FOPEN e FONDENEL, previa delibera dei rispettivi Organi competenti e sottoscrizione con FISDE di apposita convenzione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).