Sospensione cautelare Clausole campione

Sospensione cautelare. In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, la dipendente o il dipendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e verrà loro corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione cautelare.
Sospensione cautelare. Verrà disposta la sospensione cautelare qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970 per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7, Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
Sospensione cautelare. 1. La Società, salvo quanto previsto per le fattispecie soggette all’ambito di applicazione della legge n. 97/2001, può sospendere cautelativamente dal servizio il dipendente sottoposto a processo penale, per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale, prevedendo, qualora lo stesso dipendente lo richieda, di essere sentito sul fatto alla presenza di un proprio legale o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce. 2. La Società può, per casi di particolare gravità, altresì sospendere cautelativamente dal servizio il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia stata irrogata la relativa sanzione. 3. Il dipendente sospeso dal servizio ai sensi del comma precedente conserva, per il periodo relativo, l’intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo ai fini della ricostruzione della carriera. 4. Nell’ipotesi in cui il dipendente è temporaneamente impedito a prestare l’attività lavorativa in quanto sottoposto a misura restrittiva della libertà personale la Società procede, per tutta la durata della citata misura e fino alla notifica da parte del dipendente del venir meno della stessa, alla sospensione del rapporto di lavoro con conseguente privazione della retribuzione per intero. In tal caso spettano al dipendente solo gli assegni per carichi di famiglia. 5. Il venir meno della misura cautelare, non per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, bensì per mancanza di esigenze cautelari, non determina l’automatica caducazione del provvedimento di sospensione, ma vincola la Società a valutare la nuova situazione verificatasi. 6. Il lavoratore che riprenda servizio dopo la temporanea interruzione del rapporto di lavoro di cui al comma 4) avrà diritto alla corresponsione delle retribuzioni arretrate solo in caso di esito del procedimento a lui favorevole con sentenza ex art. 530 C.p.p..
Sospensione cautelare. 1. In caso di licenziamento di cui all'art.48 (Licenziamento disciplinare), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di quindici giorni. 2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
Sospensione cautelare. Il lavoratore può essere sospeso cautelativamente ricorrendone le condizioni di legge.
Sospensione cautelare. Verrà disposta la sospensione cautelare per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7, qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità, in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970. Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione.
Sospensione cautelare. 1 Nei casi di cui al punto 7 – Licenziamento – dell’articolo 71, “Provvedimenti disciplinari”, del presente contratto, la Società può disporre, in ipotesi di particolare gravità, la sospensione cautelare temporanea dal servizio per il periodo di tempo necessario all’effettuazione degli accertamenti sui fatti addebitati al dipendente con corresponsione della retribuzione.
Sospensione cautelare. 1 La Società, salvo quanto previsto per le fattispecie soggette all’ambito di applicazione della legge n. 97/2001, può sospendere cautelativamente dal servizio o assegnare ad un diverso ufficio il dipendente, sottoposto a processo penale per il tempo ritenuto necessario, ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale, prevedendo, qualora lo stesso dipendente lo richieda, di essere sentito sul fatto alla presenza di un proprio legale o di un rappresentante dell’organizzazione sindacale a cui conferisce mandato. periodo relativo, la retribuzione fissa, come definita nel presente CCNL, ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo ai fini della ricostruzione della carriera.
Sospensione cautelare. I componenti della Compagnia Barracellare sottoposti a procedimento penale possono essere, quando la natura del reato sia particolarmente grave, sospesi precauzionalmente dal servizio con provvedimento della Giunta Comunale e revocati se nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna. Il provvedimento di sospensione è obbligatorio quando nei loro confronti sia stato emesso mandato o ordine di cattura.
Sospensione cautelare. 1. La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni. 2. La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici. 3. L'incolpato deve essere sentito prima della deliberazione.