Sospensione cautelare Clausole campione

Sospensione cautelare. Verrà disposta la sospensione cautelare qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970 per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7, Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri inerenti alle sue mansioni e di usare modi cortesi e corretti verso i superiori, i colleghi, i subalterni ed il pubblico.
Sospensione cautelare. In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, il datore di lavoro potrà disporre la sospensione cautelare della dipendente o del dipendente con effetto immediato per un periodo massimo di 6 giorni lavorativi. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto agli interessati i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Nel caso in cui le giustificazioni siano accolte, la dipendente o il dipendente saranno reintegrati nel loro posto di lavoro e verrà loro corrisposta la retribuzione per il periodo della sospensione cautelare.
Sospensione cautelare. 1. In caso di licenziamento di cui all'art.48 (Licenziamento disciplinare), l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di quindici giorni.
Sospensione cautelare. 1. In caso di mancanze che prevedono il licenziamento senza preavviso, l’Ente potrà disporre la sospensione cautelare del dipendente con effetto immediato, onde procedere ad accertamenti preliminari per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi.
Sospensione cautelare. Il lavoratore può essere sospeso cautelativamente ricorrendone le condizioni di legge.
Sospensione cautelare. 1 Nei casi di cui al punto 7 – Licenziamento – dell’articolo 71, “Provvedimenti disciplinari”, del presente contratto, la Società può disporre, in ipotesi di particolare gravità, la sospensione cautelare temporanea dal servizio per il periodo di tempo necessario all’effettuazione degli accertamenti sui fatti addebitati al dipendente con corresponsione della retribuzione.
Sospensione cautelare. 1. La Società, salvo quanto previsto per le fattispecie soggette all’ambito di applicazione della legge n. 97/2001, può sospendere cautelativamente dal servizio il dipendente sottoposto a processo penale, per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale, prevedendo, qualora lo stesso dipendente lo richieda, di essere sentito sul fatto alla presenza di un proprio legale o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce.
Sospensione cautelare. Verrà disposta la sospensione cautelare per il tempo strettamente necessario al compimento della procedura di cui al predetto art. 7, qualora al lavoratore venga contestata una mancanza la cui gravità, in relazione alla delicatezza delle mansioni sconsigli l'immediato utilizzo della prestazione antecedentemente all'esaurimento della procedura di contestazione di cui all'art. 7 Legge 300 del 1970. Durante il periodo di sospensione cautelare il lavoratore avrà comunque diritto alla normale retribuzione.
Sospensione cautelare. 1. L'ANAS, al di fuori delle fattispecie soggette all'ambito di applicazione della legge n. 97/2001, può sospendere cautelativamente dal servizio il dipendente sottoposto a procedimento penale per il tempo ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale, prevedendo, qualora lo stesso lo richieda, di essere sentito sul fatto alla presenza di un proprio legale o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce.
Sospensione cautelare. In caso di avvenuta apertura di procedimento penale a carico di dipendenti per fatti commessi sia all'interno che all'esterno dell'Azienda ed inerenti o non l'espletamento delle mansioni: