RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile Unico del Procedimento è l’xxx. Xxxxx Xxxxx.
Procedimento In riferimento alla Sezione Cyber Risk, si intende una richiesta di informazioni, un procedimento civile avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del garante per la protezione dei dati personali, dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente; ovvero da un ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento.
Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, Responsabile del procedimento di cui al presente bando è nominato il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Area Risorse Umane e Organizzazione - Servizio Gestione Personale Docente, tel. 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - 00.0000.0000 - E-Mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Nell’ipotesi di procedimento disciplinare che abbia, in tutto o in parte, ad oggetto fatti in relazione ai quali procede l’autorità giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni dell’art.55ter, del D.Lgs.n.165/2001. 2. L’Azienda, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dirigente e, quando all’esito dell’istruttoria, non disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare attivato. 3. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi dell’art. 55ter del D.Lgs.n.165/2001, qualora per i fatti oggetto del procedimento penale, interviene una sentenza penale irrevocabile di assoluzione che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso”, l’autorità disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell’art. 55ter, comma 4, del D.Lgs.n.165/2001, riprende il procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive, applicando le disposizioni dell’art.653, comma 1, del codice di procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento disciplinare sospeso, al dirigente, oltre ai fatti oggetto del giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur non costituendo illeciti penali, rivestano comunque rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette infrazioni, nei tempi e secondo le modalità stabilite dell’art. 55ter, comma 4. 4. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso con l’irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi dell’art. 8 (codice disciplinare) comma 11, punto 2 e, successivamente, il procedimento penale sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che riconosce che il fatto addebitato non sussiste o non costituisce illecito penale o che “l’imputato non l’ha commesso, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si concluda con un atto di archiviazione, ai sensi dell’art. 55-ter, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, il dirigente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla riammissione in servizio presso l’ente, anche in soprannumero nella medesima sede o in altra sede, nonché all’affidamento di un incarico di valore equivalente a quello posseduto all’atto del licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che l’assoluzione del dirigente consegua a sentenza pronunciata a seguito di processo di revisione. 5. Dalla data di riammissione di cui al comma 4, il dirigente ha diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell’eventuale periodo di sospensione antecedente, nonché della retribuzione di posizione in godimento all’atto del licenziamento. In caso di premorienza, gli stessi compensi spettano al coniuge o al convivente superstite e ai figli. 6. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento di cui al comma 1, siano state contestate al dirigente altre violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento, il procedimento disciplinare viene riaperto secondo le procedure previste dal presente CCNL. 7. E’ abrogato l’art. 19 del CCNL del 3.11.2005, come modificato dall’art. 14 del CCNL del 17/10/2008.
Modalità di espletamento del servizio 1. Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti. 2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate, senza alcuna distinzione di sesso, religione, etc., nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e quelle relative alla gestione degli ostelli per la gioventù. 3. L’avvio dell’attività ricettiva di Ostello per la gioventù è sospensivamente condizionato all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello SUAPE del Comune di idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del Concessionario in particolare: a) il mantenimento dell’immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso; b) le spese di gestione dell’Ostello ed in particolare quelle relative alle utenze d’acqua, d’energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, raffrescamento, telefoniche, etc. occorrenti per il buon funzionamento della struttura, che il Concessionario, a sue spese e suo carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione, l’ottenimento e realizzazione di eventuali lavori per autorizzazione allo scarico; c) l’addestramento e l’aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio; d) l’obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell’Ostello, incaricato dal Concessionario; e) il servizio di prenotazione; f) la fornitura della biancheria e di quant’altro necessario al pernottamento; g) le indicazioni e i suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici, o sul miglior utilizzo del tempo libero a Marrubiu e dintorni e nell’intera provincia di Oristano, in modo da favorire e rendere quanto più piacevole il soggiorno; h) l’ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni necessarie a qualsiasi titolo per l’avvio dell’attività ed eventuali necessari lavori, nonché la promozione a livello nazionale e internazionale dell’Ostello oggetto di gestione e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tale fine; i) tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria; j) tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione. 5. Il servizio di pernottamento dovrà essere garantito a tutti i giovani, nonché ai gruppi e alle associazioni giovanili, per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose e sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori nonché agli studenti universitari. 6. Per ragioni sociali o umanitarie possono essere ospitate, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune o di altre istituzioni operanti a livello sociale, o delle Forze di Polizia, persone che versano in situazione di particolare difficoltà e disagio (sfrattati, indigenti, rifugiati, etc.). 7. Il pasto sarà composto da un primo piatto, di almeno due tipi, da un secondo piatto con contorno, frutta, pane, bevande escluse.
Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.
Inadempimento del Cliente 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. 14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.2. 14.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2. 14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente2. 14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. 14.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante
Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.