ESITO DEL PROCEDIMENTO Clausole campione

ESITO DEL PROCEDIMENTO. 1. Il procedimento si conclude: a) nel caso che nessuna delle parti invitate aderisca al procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.M. n. 180/2010 come modificato dall’art. 3 del D.M. n. 145/2011; b) quando all’esito del primo incontro, le parti non intendono proseguire nella mediazione c) quando le parti raggiungono un accordo; d) quando le parti non raggiungono un accordo ed il mediatore non ritiene utile proseguire nella mediazione e) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal mediatore; f) decorsi tre mesi dalla proposizione della domanda di mediazione, salvo diverso accordo delle parti. 2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 3. Se è raggiunto un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo redatto a cura delle parti. Ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche l’accordo sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna o per rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare nonchè per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. 4. Se vi è proposta e tutte le parti vi aderiscono, il mediatore forma processo verbale. Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 5. L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. 6. Se la conciliazione non riesce il mediatore redige verbale, contenente la proposta se è stata formulata, e le ragioni del mancato accordo. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne certifica l'autografia o la impossibilità a sottoscrivere. 7. Se la conciliazione non riesce per mancata adesione, il mediatore ne dà atto nel verbale di mancata conciliazione, salvo quanto previsto dall’art. 6. 8. L'originale del verbale è depositato presso la segreteria dell'ODM ed una copia ne viene rilasciata, su richiesta, a ciascuna delle parti. 9. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi...
ESITO DEL PROCEDIMENTO. Al termine del procedimento, qualora sia emersa un’ipotesi di accordo, il mediatore fissa un incontro per la redazione della scrittura di mediazione. L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la Segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.
ESITO DEL PROCEDIMENTO. L’esperto, terminata la procedura, convoca le parti e i rispettivi difensori allo scopo di sottoporre loro un’ipotesi di accordo e di acquisire la loro accettazione. In caso contrario, l’esperto redige un parere motivato e lo consegna alle parti. Le parti hanno comunque, in qualsiasi fase della procedura, la facoltà di decidere congiuntamente di esonerare l’esperto da tale incarico.
ESITO DEL PROCEDIMENTO. Il procedimento di mediazione si conclude: 1, in caso di mancato pagamento di almeno metà dell’indennità di mediazione; 2, in caso di mancata comparizione di almeno una delle parti, salvo che le parti presenti chiedano congiuntamente di proseguire;
ESITO DEL PROCEDIMENTO. Al termine del procedimento, qualora sia emersa un’ipotesi di accordo amichevole, il mediatore fisserà un ultimo incontro a cui saranno invitati a partecipare i difensori delle parti per la redazione della scrittura di mediazione. In ogni caso, le parti si impegnano a sottoporre la scrittura alla valutazione di un avvocato prima di dar inizio a procedure giudiziarie, ancorchè di volontaria giurisdizione. L’originale del verbale redatto durante l’incontro è depositato presso la segreteria dell’ODM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta. Ove l’incontro non abbia avuto luogo perché una o entrambe le parti non compaiono verrà redatto dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

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  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti. 2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate, senza alcuna distinzione di sesso, religione, etc., nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e quelle relative alla gestione degli ostelli per la gioventù. 3. L’avvio dell’attività ricettiva di Ostello per la gioventù è sospensivamente condizionato all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello SUAPE del Comune di idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del Concessionario in particolare: a) il mantenimento dell’immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso; b) le spese di gestione dell’Ostello ed in particolare quelle relative alle utenze d’acqua, d’energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, raffrescamento, telefoniche, etc. occorrenti per il buon funzionamento della struttura, che il Concessionario, a sue spese e suo carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione, l’ottenimento e realizzazione di eventuali lavori per autorizzazione allo scarico; c) l’addestramento e l’aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio; d) l’obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell’Ostello, incaricato dal Concessionario; e) il servizio di prenotazione; f) la fornitura della biancheria e di quant’altro necessario al pernottamento; g) le indicazioni e i suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici, o sul miglior utilizzo del tempo libero a Marrubiu e dintorni e nell’intera provincia di Oristano, in modo da favorire e rendere quanto più piacevole il soggiorno; h) l’ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni necessarie a qualsiasi titolo per l’avvio dell’attività ed eventuali necessari lavori, nonché la promozione a livello nazionale e internazionale dell’Ostello oggetto di gestione e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tale fine; i) tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria; j) tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione. 5. Il servizio di pernottamento dovrà essere garantito a tutti i giovani, nonché ai gruppi e alle associazioni giovanili, per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose e sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori nonché agli studenti universitari. 6. Per ragioni sociali o umanitarie possono essere ospitate, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune o di altre istituzioni operanti a livello sociale, o delle Forze di Polizia, persone che versano in situazione di particolare difficoltà e disagio (sfrattati, indigenti, rifugiati, etc.). 7. Il pasto sarà composto da un primo piatto, di almeno due tipi, da un secondo piatto con contorno, frutta, pane, bevande escluse.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Inadempimento del Cliente 14.1 In caso di ritardato o di omesso pagamento anche parziale dei corrispettivi dovuti dal Cliente ai sensi del presente Contratto, fermo restando quanto previsto dall’Articolo 13 e/o della richiesta di pagamento degli importi di cui all’articolo 10.11, trascorsi 20 (venti) giorni dalla scadenza della fattura, il Fornitore ha facoltà di inviare al Cliente mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica, un preavviso di sospensione della fornitura recante indicazione del termine ultimo per il pagamento (di seguito anche: comunicazione di costituzione in mora). 14.2 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura. 14.3 Il termine di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione di potenza, non sarà inferiore a 25 (venticinque) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore di cui al punto 14.2. 14.4 Il termine di sospensione della fornitura non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora, per il Cliente che dispone di un misuratore diverso da quello di cui al punto 14.2. 14.5 La comunicazione di costituzione in mora conterrà altresì le modalità attraverso le quali il Cliente comunica l’avvenuto pagamento degli insoluti al Fornitore. 14.6 Qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il Cliente non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, la comunicazione di costituzione in mora riporta l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Cliente2. 14.7 Il Fornitore, trascorsi inutilmente almeno 3 (tre) giorni dal termine ultimo per il pagamento, potrà, senza ulteriori avvisi, richiedere al Distributore di sospendere la fornitura. In tale ipotesi, il Fornitore si riserva il diritto di chiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto da ARERA. 14.8 Una volta sospesa la fornitura, il Cliente che intenda ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà inviare al Fornitore la documentazione attestante

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.