Sospensione dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei xxxxx stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.
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Samples: Capitolato Generale d'Appalto
Sospensione dei lavori. Qualora cause Per la disciplina della presente materia si applica quanto previsto agli articoli n°28 e n°29 delle Condizioni Generali richiamate dalla presente Convenzione e quanto di forza maggioreseguito convenuto tra le Parti: ❖ LFI S.p.A. avrà la facoltà di disporre, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano per esigenze connesse all’Esercizio Ferroviario e/o fasi di attivazione, una o più sospensioni dei lavori e per una durata complessiva, comunque, non superiore a 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi. Ove le sospensioni ordinate da LFI S.p.A. siano contenute entro i limiti di numero e (o di durata sopraindicate, non spetta all’Appaltatore alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro. ❖ Durante il periodo di sospensione, parziale o totale, dei lavori, l’Appaltatore dovrà conservare, immagazzinare (ove possibile) e comunque proteggere al meglio la parte dell’Opera già realizzata da ogni deterioramento, perdita o danno e assicurare che ciò sia fatto in via temporanea che conformità e nella misura in cui sia richiesto dal Committente. ❖ In qualsiasi momento successivo alla sospensione ordinata ai sensi del precedente punto a), il Committente potrà notificare all’Appaltatore l’ordine di procedere alla consegna, o alla ripresa dei lavori per l’esecuzione, delle parti dell’Opera oggetto della sospensione. L’Appaltatore dovrà riprendere i lavori procedano utilmente oggetto di sospensione al ricevimento di istruzioni da parte del Direttore dei Lavori entro 20 (venti) giorni dal ricevimento delle istruzioni medesime. ❖ Nel caso di sospensione totale dei lavori, la Data di Ultimazione degli Interventi sospesi sarà differita di un numero di Giorni pari a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la quello di sospensione dei lavori, disponendone . Lo stesso differimento dei termini sarà applicato anche al Programma Generale dei Lavori. Nel caso di sospensione parziale degli Interventi la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni proroga della Data di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, Ultimazione degli Interventi sarà stabilita in una sola volta, o nel complesso se conformità a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei xxxxx stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavoriquanto previsto dall’articolo 28.6 delle Condizioni Generali.
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Samples: Construction Contract
Sospensione dei lavori. Qualora Il Direttore dei Lavori può ordinare la sospensione dei Lavori qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od climatiche o altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea temporaneamente che i lavori procedano utilmente possano procedere a regola d'arted’arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone disponendo la ripresa quando non appena siano cessate le ragioni cause che determinarono hanno determinato la sospensione. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione L’Appaltatore potrà a sua discrezione sospendere l’esecuzione dei lavori qualora il Committente si renda inadempiente, per un periodo di tempo che15 (quindici) giorni successivamente al sollecito formulato per iscritto dall’Appaltatore, alle obbligazioni a suo carico previste dal Contratto, anche in una sola voltarelazione, ma non limitatamente, ai pagamenti, sia in caso di (integrale o nel complesso se parziale) mancato e/o ritardato pagamento e/o obbligazione relativa alla cessione del credito. L’Appaltatore potrà inoltre a più ripresesua discrezione sospendere l’esecuzione dei lavori anche nei casi in cui emerga, durante lo svolgimento dei medesimi, la presenza di sostanze e/o materiali inquinanti (incluso ma non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei xxxxx stessilimitatamente, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzoamianto). In ogni caso caso: i) la durata della sospensione non è sarà calcolata nel termine fissato nel contratto ai fini dei termini fissati dal precedente articolo 5 che risulteranno pagina 9 di 25 automaticamente prorogati per l'ultimazione dei lavoriun periodo pari alla durata del periodo di sospensione, e ii) la sospensione derivante da qualsivoglia evento diverso dall’inadempimento dell’Appaltatore darà a quest’ultimo il diritto di ottenere, dal Committente, compensi e/o indennizzi per i maggiori costi sostenuti dall’Appaltatore in ragione della medesima.
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Samples: Contract for the Execution of Works
Sospensione dei lavori. Qualora si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche climatiche eccezionali od altre simili circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano proceda- no utilmente a regola d'arted’arte, l'ingegnere capola Direzione dei lavori, d'ufficio d’ufficio o su segnalazioni dell'appaltatoresegnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensionelavori redigendo apposito verbale. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni In caso di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo chesi applicano l’articolo 158 e seguenti del DPR 207/10. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scaden- ze fissate dal programma temporale l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in una sola voltatutto o in parte, ad altre ditte o nel complesso se imprese o forniture. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a più ripresecu- ra della Direzione dei Lavori e controfirmati dall’Appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei xxxxx stessi, devono pervenire al responsabile del procedi- mento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzosuo delegato. In ogni caso la durata sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, ac- cettato dall’ Azienda Ospedaliera. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte dell’ Azienda Ospedaliera. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presen- tazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavorianteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
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Samples: Contract for Construction Services
Sospensione dei lavori. Qualora 1. Se i lavori devono essere sospesi per cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili atmosferiche, provvedimenti dell’autorità pubblica (nazionale, regionale, comunale) anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid- 19 comunque per motivi non imputabili all’Appaltatore o al Committente l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa al fine di consentire comunque la conclusione entro il Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all’Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze speciali impediscano imprevedibili o da forza maggiore. termine necessario previsto dalla normativa per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.
2. Nel caso in via temporanea che cui i lavori procedano utilmente debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei termini di ultimazione, trascorso il [•] % del tempo contrattuale o complessivamente [•] mesi avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la seguito della sospensione.
3. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare Qualora la sospensione dei lavori per un periodo di tempo checause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i giorni consecutivi, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei xxxxx stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento data di inizio della sospensione oltre i termini suddetti. Per stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei liquidazione dello stato di avanzamento lavori.
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Samples: Construction Contract
Sospensione dei lavori. Qualora 1. I lavori devono essere sospesi, con dichiarazione scritta in apposito verbale, per cause di forza maggioremaggiore o comunque non imputabili all’Appaltatore o al Committente che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione dei lavori; in tal caso l’Appaltatore ha diritto ad un termine suppletivo per l’ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque in misura equa.
2. Se la durata della sospensione o delle sospensioni, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano se più d’una, superi complessivamente il % del tempo contrattuale o complessivamente i mesi, entrambe le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto. L’Appaltatore in via temporanea che tal caso avrà diritto alla corresponsione del compenso proporzionato al quantum delle opere eseguite, escluso ogni risarcimento del danno.
3. Nel caso in cui i lavori procedano utilmente debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l’Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei termini di ultimazione, trascorso il % del tempo contrattuale o complessivamente mesi avrà diritto al risarcimento dei danni subiti a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la seguito della sospensione.
4. Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare Qualora la sospensione dei lavori per un periodo di tempo checause non imputabili all’Appaltatore si protragga oltre i 30 giorni consecutivi, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei xxxxx stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore l’Appaltatore ha diritto al pagamento del compenso per ilavori eseguiti sino alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento data di inizio della sospensione oltre i termini suddetti. Per stessa, ancorché a quel momento non sia stato raggiunto l’ammontare minimo per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei liquidazione dello stato di avanzamento lavori.
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Sospensione dei lavori. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali maggiore impediscano in via temporanea temporaneamente che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, d’arte il Direttore Xxxxxx può ordinare ordinarne la sospensione dei lavori, indicando la ragione e l’imputabilità e disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. Fuori Il Direttore Xxxxxx può altresì ordinare la sospensione dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo necessità dell’A.P.A.T. entro i limiti di tempo cheprevisti in contratto e comunque non superiore, in una sola voltanel complesso, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta del contratto. Tali sospensioni, quale che ne sia la causa, non determinano alcun diritto per l'esecuzione dei xxxxx stessi, e mai per più di sei mesi complessivil’Appaltatore a compensi indennizzi o altro. Qualora la sospensione avesse durata più lungao le sospensioni assieme sommate, l'appaltatore può con esclusione di quelle ordinate e disposte per le circostanze di cui al comma 1, superino il termine di cui al comma 2, l’Appaltatore potrà chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione alcuna indennità e/o risarcimento danni. Qualora l’A.P.A.T. si oppone opponga allo scioglimento l'appaltatore ha l’Appaltatore sarà tenuto a proseguire i lavori e avrà diritto alla rifusione dei maggiori degli oneri derivanti dal maggiore prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso la La durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel dal contratto per l'ultimazione dei dare ultimata l’opera. L’Appaltatore per nessun motivo può, di propria iniziativa, sospendere o ritardare i lavori.
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Samples: Appalto Di Lavori