Common use of Sospensione e risoluzione del contratto Clause in Contracts

Sospensione e risoluzione del contratto. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente. 3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato. 4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato. 5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni. 6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regione 7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili. 8. Nulla spetterà all’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

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Samples: Healthcare Agreements, Contract for Healthcare Services, Healthcare Agreement

Sospensione e risoluzione del contratto. 1Ai sensi dell’art. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio 107 del Codice l’ERSU può disporre la sospensione, in tutto o dell’accreditamento determina l’automatica in parte, dell’esecuzione del contratto al verificarsi, per cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e contestuale delle prescrizioni di cui alla predetta norma. Ai sensi dell’art. 108 del Codice sono causa di risoluzione del contratto le circostanze di cui ai commi 1 e 2 della predetta norma. Precisamente l'ERSU si riserva il diritto di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle circostanze elencate alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 108 del Codice. Altresì, ai sensi del comma 2 dell’art. 108 del Codice, l’ERSU procede alla risoluzione del contratto d’appalto qualora: a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice. È altresì causa di risoluzione del contratto il grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. Per grave inadempimento, in relazione ai fini perseguiti con il presente capitolato speciale d’appalto, si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore; b) impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; c) reiterate inosservanze delle norme igienico - sanitarie nella conduzione del servizio affidato all'Operatore economico; d) violazioni ripetute delle prescrizioni contenute nelle grammature allegate al presente capitolato, fatta eccezione per le mezze porzioni espressamente richieste dall’utenza; e) violazioni ripetute delle prescrizioni tutte previste dal presente Capitolato o rispetto a quanto indicato nell’Offerta tecnica presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara anche con riguardo ai Criteri Ambientali Minimi; f) casi accertati di tossinfezioni alimentare imputabili all’Appaltatore; g) ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei contratti collettivi; h) interruzione non motivata del servizio; i) cessione del contratto a terzi; l) violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione, anche in materia di prevenzione del contagio da Covid-19; m) comminazione di penali per un importo pari al 10% dell’importo dell’appalto; n) in tutti casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016. In tale ipotesi l’ERSU dichiara la risoluzione contrattuale all’esito del procedimento di formulazione e contestazione degli addebiti, assegnazione all’Appaltatore del termine per controdeduzioni e valutazione delle stesse descritto al comma 3 dell’art. 108 del Codice. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice, qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente paragrafo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. ParimentiScaduto il termine assegnato, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’ERSU risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente. 3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato. 4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato. 5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni. 6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regione 7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili. 8. Nulla spetterà all’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

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Samples: Appalto Di Servizi Di Ristorazione

Sospensione e risoluzione del contratto. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio Ai sensi dell’art 107 del Codice, il CNR – ISPA può disporre la sospensione, in tutto o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimentiin parte, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali dell’esecuzione del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codal verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. civSi applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente. 3. In ipotesi di inadempimenti gravi 108 comma 2 lettere a) e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato. 4b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento grave concernente gli elementi essenziali dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Responsabile Unico del Procedimento, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto. Nei casi di risoluzione del contratto, purché contestato formalmentela comunicazione della decisione assunta dal CNR – ISPA è fatta all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso si conviene che il CNR – ISPA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto può essere sospeso ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice. Il CNR – ISPA si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato. 5dell’Appaltatore. In caso di inadempimento parziale risoluzione il CNR – ISPA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di clausole risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o condizioni non tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il CNR – ISPA provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente stipulare un nuovo contratto per un periodo minimo il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 30 giorni e massimo di 90 giorniofferta. 6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regione 7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili. 8. Nulla spetterà all’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

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Samples: Accordo Quadro

Sospensione e risoluzione del contratto. 1In materia di sospensione contrattuale, si applica, per quanto compatibile, l'art. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione 107 del contratto. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente. 3D.lgs n. 50/2016. In ipotesi materia di risoluzione contrattuale, il Comune di Terni si riserva la facoltà di risolvere il contratto per gravi inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali agli obblighi contrattuali debitamente contestati per xxx xxxxxxx xx soggetto gestore. Qualora l’aggiudicatario non adempia a quanto richiesto dall’ente titolare del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestatiprogetto, il contratto è si intenderà risolto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno. Tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con comunicazione recettizia formulata apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al soggetto aggiudicatario. Si procederà alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile nei seguenti casi: a) fallimento dell’aggiudicatario; b) sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dall’utenza); c) utilizzo improprio di qualsivoglia notizia o dato di cui l’affidatario sia venuto a conoscenza nell’esercizio dei compiti affidati; d) inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto; e) violazione dei diritti degli utenti; f) mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentano la piena tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla parte che ha contestato.L. 217/2010; 4g) mancato reintegro della cauzione definitiva entro i termini di cui all’art. 8; h) mancato assolvimento degli oneri previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia; i) mancato rispetto del C.C.N.L. di categoria, con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere al personale utilizzato per il servizio; j) nelle altre ipotesi previste dalla legge; In caso tutti i casi di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali risoluzione del contratto, purché contestato formalmentecontratto il soggetto gestore non avrà nulla a pretendere da questa Pubblica Amministrazione per l’interruzione anticipata delle attività e allo stesso sarà trasferito l’importo dovuto esclusivamente per le attività realizzate sino al giorno della disposta risoluzione. Qualora si addivenga alla risoluzione contrattuale per le motivazioni sopra riportate, il contratto può essere sospeso da soggetto gestore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, conseguenti all’interruzione anticipata del rapporto contrattuale. Il Comune di Terni si riserva la facoltà di interpellare progressivamente gli altri soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato. 5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente nuovo contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni. 6l’affidamento del servizio. In tutte le ipotesi di sospensione L’affidamento dovrà avvenire alle medesime condizioni di cui al presente articolocontratto originario. Ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altri soggetti, comprese le prestazioni eventualmente rese non produrrannoeventuali spese per atti e simili, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regione 7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione resterà a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili. 8dell’aggiudicatario, salvo l’eventuale danno ulteriore. Nulla spetterà all’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui al presente articoloall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Service Agreement

Sospensione e risoluzione del contratto. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio deII’autorizzazione aII’esercizio o dell’accreditamento deII’accreditamento determina l’automatica I’automatica e contestuale risoluzione del contestuaIe risoIuzione deI contratto. Parimenti, la Ia sospensione dell’autorizzazione all’esercizio deII’autorizzazione aII’esercizio ovvero dell’accreditamento della deII’accreditamento deIIa Struttura determinano l’automatica I’automatica e contestuale contestuaIe sospensione dell’efficacia del deII’efficacia deI contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento I’inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali del degIi eIementi essenziaIi deI contratto sarà legittimata Iegittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo articoIo 1454 cod. civ. E’ fatta salva saIva in ogni caso la responsabilità Ia responsabiIità ex articolo articoIo 1218 cod. civ. della deIIa parte inadempiente. 3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del gIi eIementi essenziaIi deI contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il iI fondamento, purché formalmente formaImente contestati, il iI contratto è risolto risoIto con comunicazione recettizia formulata dalla formuIata daIIa parte che ha contestato. 4. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del gIi eIementi essenziaIi deI contratto, purché contestato formalmenteformaImente, il iI contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla daIIa parte che ha contestato. 5. In caso di inadempimento parziale parziaIe di clausole cIausoIe o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel neI presente contratto, la Ia parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare preIiminare contestazione formaleformaIe, l’efficacia I’efficacia anche parziale del parziaIe deI presente contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni. 6. In tutte le Ie ipotesi di sospensione di cui al aI presente articoloarticoIo, le Ie prestazioni eventualmente eventuaImente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori obbIigatori nei confronti dell’ASL deII’ASL e della deIIa Regione 7. Il II contratto si intenderà altresì risolto qualora aItresì risoIto quaIora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica Ia pubbIica amministrazione a carico del legale xxX XxxxXx rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabiliimputabiIi. 8. Nulla NuIIa spetterà all’ErogatoreaII’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le Ie prestazioni che lo Io stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli degIi effetti del deI contratto di cui al aI presente articoloarticoIo.

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Samples: Contratto/Accordo Per l'Erogazione Di Prestazioni Sanitarie

Sospensione e risoluzione del contratto. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio Ai sensi dell’art. 107 del Codice, IGEA può disporre la sospensione, in tutto o dell’accreditamento determina l’automatica in parte, dell’esecuzione del contratto al verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e contestuale delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. Si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione del contrattocontrattuale di cui all’art. Parimenti108 comma 1 lettere a), la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica b), c) d) e contestuale sospensione dell’efficacia del contrattoart. 108 comma 2 lettere a) e b) alle quali si rinvia. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno In caso di accertato grave inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto, giusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codlettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. civ. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempienteAcquisite e valutate negativamente le controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto. 3. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’IGEA è fatta all’appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. In ipotesi ogni caso si conviene che l’IGEA, senza bisogno di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamentoassegnare previamente alcun termine per l’adempimento, purché formalmente contestati, potrà risolvere di diritto il contratto è risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Appaltatore con comunicazione recettizia formulata raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla parte che ha contestatoLegge e dal Codice. 4. In L’IGEA si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali del contratto, purché contestato formalmente, il contratto può essere sospeso ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestatodell’Appaltatore. 5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un termine non di scarsa importanza dedotte nel presente contrattoinferiore a 10 giorni entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contradditorio con l’Appaltatore, qualora permanga l’inadempimento, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente stazione appaltante risolve il contratto per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giornifermo restando il pagamento delle penali. 6. In tutte le ipotesi caso di sospensione risoluzione l’IGEA provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di cui far eseguire la prestazione dedotta nel presente contratto ad altra impresa in danno all’Appaltatore. Resta salvo il diritto al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regionerisarcimento dell’eventuale maggior danno. 7. Il In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro impegnerà a fornire all’IGEA tutta la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente imputabilio tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 8. Nulla spetterà all’ErogatoreAi sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’IGEA provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per compensoil completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in carenza dei requisiti sede di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articoloofferta.

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Samples: Contratto Di Fornitura E Installazione

Sospensione e risoluzione del contratto. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimentiin parte, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali dell’esecuzione del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codal verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. civInoltre, si applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente. 3. In ipotesi di inadempimenti gravi 108 comma 2 lettere a) e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato. 4b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento grave concernente gli elementi essenziali dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Responsabile del procedimento, giusto art. 108 comma 3 del Codice, formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione PEC per la presentazione di controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il RUP dichiara risolto il contratto. Nei casi di risoluzione del contratto, purché contestato formalmente, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta all’Appaltatore con PEC. L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto può essere sospeso da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato. 5per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso. In caso di inadempimento parziale risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di clausole risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o condizioni non tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente stipulare un nuovo contratto per un periodo minimo il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 30 giorni e massimo di 90 giorniofferta. 6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regione 7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili. 8. Nulla spetterà all’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Consumabili

Sospensione e risoluzione del contratto. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimentiin parte, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali dell’esecuzione del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codal verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento della fornitura ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. civSi applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente. 3. In ipotesi di inadempimenti gravi 108 comma 2 lettere a) e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato. 4b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento grave concernente gli elementi essenziali dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto, purché contestato formalmentegiusto art. 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A/R un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il responsabile dichiara risolto il contratto. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto può essere sospeso ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice. L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato. 5dell’Appaltatore. In caso di inadempimento parziale risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di clausole risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o condizioni non tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente stipulare un nuovo contratto per un periodo minimo il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 30 giorni e massimo di 90 giorniofferta. 6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regione 7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili. 8. Nulla spetterà all’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Terreni Colturali Per Microbiologia Disidratati

Sospensione e risoluzione del contratto. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio Ai sensi dell’art 107 del Codice, l’ARPAS può disporre la sospensione, in tutto o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale risoluzione del contratto. Parimentiin parte, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno o più degli elementi essenziali dell’esecuzione del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 codal verificarsi di cause imprevedibili o di forza maggiore, di circostanze che impediscono in via temporanea il regolare svolgimento dei servizi ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse con l’osservanza delle modalità e delle prescrizioni previste dalla suddetta norma. civSi applicano le norme del Codice in materia di risoluzione contrattuale di cui all’art 108 comma 1 lettere a), b), c) d) e art. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente. 3. In ipotesi di inadempimenti gravi 108 comma 2 lettere a) e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato. 4b) alle quali si rinvia. In caso di accertato grave inadempimento grave concernente gli elementi essenziali dell’Appaltatore alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto, purché contestato formalmentegiusto art 108 comma 3 del Codice, dovrà assegnare, mediante PEC o lettera raccomandata A.R. un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la presentazione di controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni x xxxxxxx il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, il Responsabile Unico del Procedimento dichiara risolto il contratto. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall’ARPAS è fatta all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata A/R. In ogni caso si conviene che l’ARPAS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto può essere sospeso ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione all’Appaltatore con raccomandata a.r., nei casi espressamente previsti dal presente disciplinare, dalla Legge e dal Codice. L’ARPAS si riserva il diritto di risolvere il contratto per grave inadempimento nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dello stesso, ovvero nel caso di ulteriori gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. Qualora l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, verrà assegnato un minimo di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato. 5termine non inferiore a 10 giorni entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, redatto il processo verbale in contradditorio con l’Appaltatore, qualora permanga l’inadempimento l’ARPAS risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali. In caso di inadempimento parziale risoluzione l’ARPAS provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, ferma restando la facoltà di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte far eseguire la prestazione dedotta nel presente contrattocontratto ad altra impresa in danno all’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ARPAS tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la parte l’ARPAS provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che contesta può sospenderehanno partecipato alla gara, sempre in presenza risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente stipulare un nuovo contratto per un periodo minimo il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà ad interpellare i partecipanti a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore Operatore economico escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di 30 giorni e massimo di 90 giorniofferta. 6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrranno, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regione 7. Il contratto si intenderà altresì risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili. 8. Nulla spetterà all’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei casi di sospensione degli effetti del contratto di cui al presente articolo.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Sospensione e risoluzione del contratto. 1. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio L’inadempienza o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale il ritardo particolarmente gravi nello svolgimento di quanto previsto dal presente contratto, nonché il verificarsi di ripetute mancanze direttamente imputabili all’azione dell’aggiudicatario, comporterà la risoluzione ( di diritto ) del contratto. Parimentirapporto contrattuale, la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’accreditamento della Struttura determinano l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto. 2. Ove una parte accerti l’inadempimento concernente uno con diritto, per il Comune, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni diretti e/o più degli elementi essenziali del contratto sarà legittimata ad emettere diffida ad adempiere ex articolo 1454 cod. civ. E’ fatta salva in ogni caso la responsabilità ex articolo 1218 cod. civ. della parte inadempiente. 3. In ipotesi di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto ed i principi giuridici espressamente richiamati che ne costituiscono il fondamento, purché formalmente contestati, il contratto è risolto con comunicazione recettizia formulata dalla parte che ha contestato. 4indiretti subiti. In caso di inadempimento grave concernente gli elementi essenziali risoluzione del contratto, purché contestato formalmente, contratto il contratto può essere sospeso da un minimo Comune potrà immediatamente assegnare ad altri il servizio ed avrà diritto di tre mesi ad un massimo di 12 mesi dalla parte che ha contestato. 5. In caso di inadempimento parziale di clausole o condizioni non di scarsa importanza dedotte nel presente contratto, la parte che contesta può sospendere, sempre in presenza di preliminare contestazione formale, l’efficacia anche parziale del presente contratto rivalsa nei confronti dell’aggiudicatario per un periodo minimo di 30 giorni e massimo di 90 giorni. 6. In tutte le ipotesi di sospensione di cui al presente articolo, le prestazioni eventualmente rese non produrrannoi maggiori oneri sopportati salvo, in ogni caso, effetti obbligatori nei confronti dell’ASL e della Regione 7il diritto al risarcimento dei danni. Il responsabile dell’esecuzione. quando accerti che i comportamenti dell’aggiudicatario concretino grave inadempimento alle obbligazioni del contratto si intenderà altresì o grave irregolarità tale da compromettere l’esecuzione a regola d’arte dei servizi, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’aggiudicatario. Su indicazione del RUP il responsabile dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all’aggiudicatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’aggiudicatario abbia risposto, il Comune, su proposta del RUP dichiara risolto qualora intervenga condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione a carico del legale rappresentante per fatti ad esso direttamente imputabili. 8il contratto. Nulla spetterà all’Erogatore, per compenso, indennizzo o risarcimento, per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento e nei In tutti i casi di sospensione risoluzione , l’aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli effetti oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 108, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Sono inoltre causa di risoluzione del contratto di cui al presente articolo.i motivi individuati ai commi 1 e 2 dell’articolo 108 del D. Lgs. 50/2016

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Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura Dei Servizi Educativi