Common use of Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori Clause in Contracts

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto, Construction Contract

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Contratto d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattin. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. RUP non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, sottoscriverlo si procede a norma dell’articolo 165 dell'art. 107, comma 4, del regolamento generaleD.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 . 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 75. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore. 6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.13, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7. Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art.18. 8. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

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Samples: Contract for the Execution of Works, Contract for the Execution of Works, Construction Contract

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.149 del D.Lgs. 18 aprile 2016, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattin.50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione : le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori; l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura ; le opere la cui esecuzione rimane interrotta le cautele adottate perché al momento della direzione ripresa possano essere ultimate senza eccessivi oneri la consistenza della forza lavoro e dei lavori; c) l’eventuale mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. RUP non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, sottoscriverlo si procede a norma dell’articolo 165 dell'art.107, comma 4, del regolamento generaleD.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.RUP. 65. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, qualora se il predetto già menzionato verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 76. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 87. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore. 8. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale di ripresa medesimo la rifusione dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art.19. 10. Trovano altresì applicazione ilD.Lgsn.50/2016 art.107 e il DM n.49/2018 art.10

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.106, comma 1, lettere alett. b) e c), b), c) comma 2 e d), diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei contratti; D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7articolo. Non appena cessate le sono considerate cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata forza maggiore ai fini della sospensione: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo; - il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contract

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Construction Contract, Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od o da altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arted'arte, la direzione dei lavori d’ufficio d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatoreverbale; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera d'opera nei casi previsti dall’articolo prèvisti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoreall'appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo dell'articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata all'accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all'articolo 21.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Appalto Integrato Per La Progettazione

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’appattatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.all’articolo

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento Regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale, Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale Verbale sentito l’appaltatorel’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei negli specifici casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del disciplinati dal Codice dei contrattiContratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoreall’Appaltatore. 2. Il verbale Verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavoriLavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale Verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale Verbale di sospensione Sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale Verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltanteAppaltante. 4. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale Verbale di sospensione o sospensione, ovvero rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 dell’art. 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbaleVerbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non . Non possono essere riconosciute sospensioni, e ; i relativi verbali Verbali non hanno alcuna efficacia, efficacia in assenza di adeguate motivazioni o qualora le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale Verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., R.U.P. qualora il predetto verbale Verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori Lavori redige il verbale Verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale Verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale Verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale Verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo all’art. 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché gli ulteriori dati inerenti al cantiere. 2. Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i la prosecuzione dei lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono . Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contrattiD. Lgs. 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun all’appaltatore non spetta indennizzo spetta all’appaltatorealcuno. 23. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavoriLavori; c) le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri; d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; e) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 34. Il verbale di sospensione è sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora . Se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 45. Qualora Nel caso in cui l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, oppure ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010. 56. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in . In assenza di adeguate motivazioni o se le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno efficacia alcuna. 67. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno antecedente la precedente alla sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 78. Non appena La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Una volta che siano cessate le cause della sospensione sospensione, il direttore Direttore dei lavori Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 89. Il verbale di ripresa dei lavori è lavori, controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso , è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 4 e 45. 910. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 191.3.2. 11. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Capitolato Speciale Di Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RdP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. RdP non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generale.d.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RdP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.RdP. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RdP, qualora se il predetto verbale gli sia stato è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RdP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art. 23 del presente Capitolato.

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Samples: Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione, Appalto Integrato Di Progettazione Ed Esecuzione

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art.19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2articolo. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generale. 5D.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia stato e trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1957.

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Samples: Contract, Contract

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del dal Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generaleCodice dei Contratti. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art.19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggioreAi sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arted'arte, la direzione e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132un suo legale rappresentante, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori;, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. b) l’adeguata motivazione a cura 2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzisospensione, se del caso anche con riferimento alle risultanze del il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Anche il verbale di consegna o alle circostanze sopravvenuteripresa dei lavori deve essere tempestivamente redatto dal direttore dei lavori e inviato al Rup ai sensi dell’art. 107 del Codice, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione; tale verbale, sottoscritto anche dall’esecutore, reca l’indicazione del nuovo termine contrattuale. 3. Il Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegatoripresa dei lavori; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore l'esecutore non intervenga alla firma del verbale di sospensione dei verbali o si rifiuti di sottoscriverlosottoscriverli, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. In ogni Nel caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena l’esecutore ritenga cessate le cause della che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’esecutore stesso può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori redige il verbale di perché provveda a quanto necessario alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa chedei lavori, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 84. Il verbale Nel caso di ripresa sospensioni totali o parziali dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace disposte dalla data della sua redazione; al verbale stazione appaltante per cause diverse da quelle di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 1 e 3 e 4o di cui al successivo art. 17, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. 95. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari un periodo di tempo superiore ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione quarto della durata complessiva prevista per il rapporto tra l’ammontare l'esecuzione dei lavori sospesi e l'importo totale stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatorel’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere ab) e c), b), c) comma 2 e d)comma 4, del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoreall’Appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltanteAppaltante. 4. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del regolamento generaleCodice dei contratti, in quanto compatibili. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.M. n. 49 del 2018. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.M. n. 49 del 2018; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleRegolamento di Esecuzione ed Attuazione. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione, Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del dal Codice dei contratti; contratti pubblici, per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1922.

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Samples: Contract for Construction Services

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) dall’art. 38 e d), 39 del Codice dei contratti; presente Capitolato. Nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 24. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) dagli artt. 106 e d), 107 del Codice dei contrattiD. Lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1919 del presente Capitolato.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria, Straordinaria E Pronto Intervento

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo contratto redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per l’Aggiudicatario. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. all’Aggiudicatario.‌ Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavoriD.L.; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, dall’Aggiudicatario deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’Amministrazione. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Samples: Accordo Quadro

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contrattiCodice; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede dovrà in ogni caso, a norma dell’articolo 165 del regolamento generalesua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere mantenendo ogni responsabilità di carattere civile e penale. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1918.

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Samples: Appalto Integrato

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattin. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori; b) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; bc) l’adeguata motivazione a cura le opere la cui esecuzione rimane interrotta d) le cautele adottate perché al momento della direzione ripresa possano essere ultimate senza eccessivi oneri e) la consistenza della forza lavoro e dei lavorimezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; cf) l’eventuale l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. RUP non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, sottoscriverlo si procede a norma dell’articolo 165 dell'art. 107, comma 4, del regolamento generaleD.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.RUP. 65. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 76. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 87. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore. 8. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale di ripresa medesimo la rifusione dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art.19. 10.Trovano altresì applicazione ilD.Lgsn.50/2016 art. 107 e l'il DM n. 49/2018 art. 10 1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione. 2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’Art.16, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.14, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente Art.16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili. 6. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni: a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'Art.39 del presente Capitolato Speciale. 7. In deroga alD.Lgs n.50/2016 art. 107, come stabilito dalla Legge 120/2020 art. 5, fino al 30 giugno 2023, la sospensione, volontaria o coattiva, dell'esecuzione di lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo decreto legislativo, anche se già iniziati, puo' avvenire, esclusivamente, per il tempo strettamente necessario al loro superamento, per le seguenti ragioni: a) cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; b) gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19; c) gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi e' accordo tra le parti; d) gravi ragioni di pubblico interesse. Il responsabile unico del procedimento dispone e gestisce le sospensioni secondo i casi disciplinati dal D.L. n. 76/2020, art. 5. Salva l'esistenza di uno dei casi di sospensione di cui ai periodi precedenti, le parti non possono invocare l'inadempimento della controparte o di altri soggetti per sospendere l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera ovvero le prestazioni connesse alla tempestiva realizzazione dell'opera. Il rispetto delle misure di contenimento COVID-19 previste dal D.L n. 6/2020 art.1 e dal D.L. n. 19/2020 art.1 nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi del D.Lgs n.50/2016 art. 107 co. 4 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavoripuò disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.106, comma 1, lettere alett. b) e c), b), c) comma 2 e d), diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei contratti; D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7articolo. Non appena cessate le sono considerate cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata forza maggiore ai fini della sospensione: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo; - il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.; 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata a. L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale b. L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; c. Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affiche la ripresa dei lavori possano essere continuate senza eccessivi oneri; d. La consistenza della forza lavoro e dei mezzo d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; e. L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleDPR n. 207/2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132106, comma 1, lettere a), b), c), d) e ded e), del Codice dei contrattiD. X.xx 50/2016; per le la sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 107 comma 4 del regolamento generaleD. X.xx 50/2016. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatorel’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattiD. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2all’Appaltatore. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è sospensione, controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento Regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Prestazionale

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi dell’art. 107 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che lavori procedano a regola d’arte, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché lo stato di avanzamento degli stessi, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza oneri aggiuntivi, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore, può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, le condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori Direzione Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’impresa può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art. 106 comma 1 lett. b) e c), comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; 2. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 24. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’indicazione dello stato d’avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri; e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora : se il R.U.P. RUP non si pronunci pronuncia entro 5 dieci giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4Appaltante. Qualora l’appaltatore Se l’Appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga sullo appone allo stesso delle riserve, si procede procedere a norma dell’articolo 165 degli artt. 107 comma 4 e 108 comma 3 del regolamento generaleD. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. 56. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e sospensioni ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o e nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissioneRUP. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa ripersa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; redazione ed è controfirmato dell’appaltatore e trasmesso al verbale RUP. 8. Eventuali sospensioni disposte dal Direttore dei Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di ripresa esecuzione per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4stessi. 9. Le disposizioni sospensioni non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano anche cantiere ed evitare il danno a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19terzi.

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Samples: Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento Regolamento generale. 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 75. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore. 6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7. Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Construction Contract

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Contratti Di Quartiere Ii

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Per quanto concerne i singoli contratti d’appalto, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od climatiche e altre simili circostanze speciali che impediscano impediscano, in via temporanea temporanea, che i lavori gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, la direzione il Direttore dei lavori d’ufficio ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. 2. Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittimità maggiore durata della sospensione. 3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o su segnalazione dell’appaltatore può necessità, ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatoreper un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l’Esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice rifusione dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoremaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 24. Il verbale di Per la sospensione deve contenere:disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. a) l’indicazione dello stato di avanzamento 5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori;. b) l’adeguata motivazione a cura della direzione 6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti , e controfirmato dall’Esecutore che può iscrivervi le riserve o a terzile domande che ritiene opportune, se nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenuteProcedimento. 37. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. 8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4Appaltante. Qualora l’appaltatore Se l’Appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 dell’art. 190 del regolamento Regolamento generale. 59. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 710. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4comunicazione all’Appaltatore. 911. Le disposizioni Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’art. 14, o comunque superano 3 mesi complessivamente, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavoricontratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

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Samples: Accordo Quadro Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Strade Comunali

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora In presenza di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleRegolamento. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattin. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. RUP non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, sottoscriverlo si procede a norma dell’articolo 165 dell'art. 107, comma 4, del regolamento generaleD.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 . 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 75. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore. 6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’art. 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7. Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’art.19. 8. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1Ai sensi di quanto previsto dall’art. Qualora cause 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del cantiere o dell’appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all’indirizzo pec dell’Impresa che restituirà il verbale firmato. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera oppure all’affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d)dall’art.106, del Codice D. Lgs. n. 50/2016 ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l’esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto. Restano escluse dalla definizione di “circostanze speciali” l’affidamento dei contratti; per le sospensioni lavori previsti in opzione, e già individuati in sede di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2appalto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; d) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione II verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del regolamento generale. 5Codice dei contratti, in quanto compatibili. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale R.U.P. (A75A12 R12 Capitolato speciale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. appalto.docx) 14 Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata all'accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all'appaltatore. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo calcolato considerando una produzione giornaliera pari al rapporto tra importo contrattuale dei lavori di cui all’articolo 19e giorni utili per l’esecuzione.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art. 149 del D. Lgs.18 aprile 2016, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattin. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1Ai sensi di quanto previsto dall’art. Qualora cause 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del cantiere o dell’appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all’indirizzo pec dell’Impresa che restituirà il verbale firmato. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera oppure all’affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d)dall’art.106, del Codice D. Lgs. n. 50/2016 ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l’esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto. Restano escluse dalla definizione di “circostanze speciali” l’affidamento dei contratti; per le sospensioni lavori previsti in opzione, e già individuati in sede di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2appalto, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; d) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione II verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del regolamento generale. 5Codice dei contratti, in quanto compatibili. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. R.U.P. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata all'accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all'appaltatore. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo calcolato considerando una produzione giornaliera pari al rapporto tra importo contrattuale dei lavori di cui all’articolo 19e giorni utili per l’esecuzione.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento Regolamento generale. 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 75. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4comunicazione all’appaltatore. 96. Le disposizioni Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavoricontratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora In presenza di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleRegolamento. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo contratto redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per l’Aggiudicatario. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2all’Aggiudicatario. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavoriD.L.; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, dall’Aggiudicatario deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’Amministrazione. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori DL d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132o altre modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere ab) e c), b), c) comma 2 e d)comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. RUP non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del regolamento generaleCodice dei contratti, in quanto compatibili. 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 75. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore. 6. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7. Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.106, comma 1, lettere alett. b) e c), b), c) comma 2 e d), diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei contratti; D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo; - il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza. 24. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 del Regolamento generale. 5. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; 6. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’amministrazione committente. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 165 190 del regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010. 57. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 68. Il Se il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione viene trasmesso al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione. 79. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P. 10. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; esso è efficace dalla data la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sua redazione; al verbale sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 11. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori si applicano le o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni ei del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti. 12. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1919 del presente Capitolato Speciale. 13. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi. 14. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale Verbale sentito l’appaltatorel’Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei negli specifici casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del disciplinati dal Codice dei contrattiContratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoreall’Appaltatore. 2. Il verbale Verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavoriLavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale Verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale Verbale di sospensione Sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale Verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale Verbale di sospensione o sospensione, ovvero rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 dell’art. 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbaleVerbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non . Non possono essere riconosciute sospensioni, e ; i relativi verbali Verbali non hanno alcuna efficacia, efficacia in assenza di adeguate motivazioni o qualora le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale Verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., R.U.P. qualora il predetto verbale Verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori Lavori redige il verbale Verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale Verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale Verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale Verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo all’art. 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze cir- costanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori la- vori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il 0.Xx verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. responsabile unico del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. responsabile unico del procedimento non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltanteap- paltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Appalto Integrato

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.106, comma 1, lettere alett. b) e c), b), c) comma 2 e d), diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei contratti; D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo; - il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza. 24. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; 5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’amministrazione committente. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 165 190 del regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010. 56. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 67. Il Se il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione viene trasmesso al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione. 78. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P. 9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 12 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; esso è efficace dalla data la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sua redazione; al verbale sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori si applicano le o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni ei del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti. 11. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1919 del presente Capitolato Speciale. 12. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi. 13. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stessi, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

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Samples: Contract for Public Works

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arted'arte, la direzione dei lavori d’ufficio d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatorel'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera d'opera nei casi previsti dall’articolo dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoreall'appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo dell'articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata all'accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo all'articolo 19.

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Samples: Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i la prosecuzione dei lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono . Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun all’appaltatore non spetta indennizzo spetta all’appaltatorealcuno. 2. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavoriLavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora . Se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Nel caso in cui l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, oppure ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; . In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.efficacia alcuna. 6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno antecedente la precedente alla sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena Una volta che siano cessate le cause della sospensione sospensione, il direttore Direttore dei lavori Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è lavori, controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso , è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 191.3.7.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), dall’art 107 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento Regolamento generale. 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il X.X.X.Xx verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 75. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensionexxxxxxxxxxx. 8. Il Xx verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore. 6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7. Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.; 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata a. L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale b. L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; c. Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affiche la ripresa dei lavori possano essere continuate senza eccessivi oneri; d. La consistenza della forza lavoro e dei mezzo d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; Settore Mobilità, Viabilità, Reti Ufficio Riqualificazioni Urbane e Interventi Straordinari e. L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleDPR n. 207/2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.106, comma 1, lettere alett. b) e c), b), c) comma 2 e d), diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei contratti; D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo; - il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza. 24. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri; e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; 5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’amministrazione committente. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del regolamento generaleCodice dei contratti, in quanto compatibili. 56. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 67. Il Se il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione viene trasmesso al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione. 78. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P. 9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 12 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; esso è efficace dalla data la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sua redazione; al verbale sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori si applicano le o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni ei del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti. 11. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1919 del presente Capitolato Speciale. 12. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi. 13. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatorel'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 dell'articolo 190 del regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia stato è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo all'articolo 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’articolo15.

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Samples: Contract for Public Works

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Per quanto concerne i singoli contratti d’appalto, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od climatiche e altre simili circostanze speciali che impediscano impediscano, in via temporanea temporanea, che i lavori gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, la direzione il Direttore dei lavori d’ufficio ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. 2. Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittimità maggiore durata della sospensione. 3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o su segnalazione dell’appaltatore può necessità, ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatoreper un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l’Esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice rifusione dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoremaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 24. Il verbale di Per la sospensione deve contenere:disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. a) l’indicazione dello stato di avanzamento 5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori;. b) l’adeguata motivazione a cura della direzione 6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti , e controfirmato dall’Esecutore che può iscrivervi le riserve o a terzile domande che ritiene opportune, se nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenuteProcedimento. 37. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. 8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, dall’Appaltatore e deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4Appaltante. Qualora l’appaltatore Se l’Appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 dell’art. 190 del regolamento Regolamento generale. 59. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 710. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4comunicazione all’Appaltatore. 911. Le disposizioni Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’art. 14, o comunque superano 3 mesi complessivamente, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavoricontratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Non Prevedibile Degli Impianti Semaforici

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo appalto redigendo apposito verbale sentito l’appaltatorel’Aggiudicatario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2all’Aggiudicatario. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’Amministrazione. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo appalto redigendo apposito verbale sentito l’appaltatorel’Aggiudicatario; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2all’Aggiudicatario. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Aggiudicatario, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’Amministrazione. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Edile E Idrico Sanitaria

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavoriLavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generalenuovo regolamento. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.3.9

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Samples: Construction Contract

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d)106, del Codice dei contratti; D.Lgs 50/2016, per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 10. Le sospensioni ordinate per periodi allungati, anche superiori ad un quarto della durata del contratto o comunque superiori a sei mesi, legate al periodo utile per la realizzazione del lotto 2, alla cui esecuzione è subordinata la realizzazione del lotto 1.b, non concorrono all'applicazione dell'art. 107 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.106, comma 1, lettere alett. b) e c), b), c) comma 2 e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni diverse da quelle di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorecomma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 24. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 35. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 46. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 57. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 68. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 79. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il 00.Xx verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 4 e 4. 95. Le 11.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Lavori

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia stato è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1922.

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Samples: Appalto Di Progettazione Esecutiva

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) e dall’art. 205 comma 3 e 4 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, maggiore condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contrattiD. Lgs. n.50/2016; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. Stante la particolare natura dei lavori in oggetto che, per essere realizzati a regola d’arte, non possono essere eseguiti in caso di maltempo o di basse temperature, la società si riserva di sospendere i lavori anche per periodi medio – lunghi senza che l’impresa abbia nulla di che pretendere a qualsiasi titolo vantato, ricorrendo anche in questo caso le circostanze di cui al periodo precedente. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) a. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) c. l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede dovrà in ogni caso, a norma dell’articolo 165 del regolamento generalesua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale carico. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1916.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento Regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore 9. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art. 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 10.Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo all’Art. 19.

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Samples: Contract for Construction Services

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. ) Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contrattiD. Lgs. n. 50/2016; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il ) II verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione l'indicazione dello stato state di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale l'eventuale imputazione delle cause ad una delle del le parti o a terzi, se del caso casa anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il ) II verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo successive alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegatodelegate; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. ) Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede dovrà in ogni caso, a norma dell’articolo 165 del regolamento generalesua cura e spese, mettere in sicurezza il cantiere e ogni responsabilità di carattere civile e penale sono a suo totale. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 5. ) In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. ) Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. ) Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. 8) Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. ) Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 191.3.7.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di Ai sensi degli artt. 158 e 159 del DPR n. 207/2010, il direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori per i seguenti motivi: avverse condizioni climatiche, forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte, la direzione d’arte dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano stessi tra cui la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo di cui all’art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e ), d), del Codice D.Lgs 163/06, e dell’art. 205 commi 3 e 4, indicando le ragioni e l’imputabilità, anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. La sospensione è ammessa per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dei contratti; lavori. La sospensione non comporta il diritto per le sospensioni l’appaltatore ad alcun compenso o indennizzo. I principi di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoresopra si applicano anche alle ipotesi di sospensione parziale di cui all’art. 158, 7°comma, del DPR n. 207/2010. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleattuazione. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1918.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali cl imatologiche ogget tivamente eccezional i od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente lav ori proced ano ut ilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatoreapposit o v erbale sent ito l’appalt atore; costituiscono circostanze cost ituiscono circost anze speciali le situazioni sit uazioni che determinano la necessità di procedere d i proced ere alla redazione di red azione d i una variante in v ariante i n corso d’opera d ’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni sospensi oni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzit erzi, se del d el caso anche con riferimento ri ferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo successiv o alla sua redazione e deve dev e essere restituito controfirmati rest ituito cont rofirmati dallo stesso st esso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro ent ro 5 giorni gior ni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto riconosciut o e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale de l v erbale di sospensione sospe nsione o rifiuti rifiu ti di sottoscriverlosot toscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riservest esso d elle ri serve, si procede a norma dell’articolo d ell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacitaformat a l’accet tazione t acita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali relat ivi v erbali non hanno alcuna efficacia, in assenza asse nza di adeguate motivazioni ade guate mot ivazioni o le l e cui motivazioni mot ivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale v erbale di sospensione sospe nsione ha efficacia e fficacia dal quinto qu into giorno antecedente la sua presentazione l a su a pre sentazione al R.U.P.R.U .P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate cessat e le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa d ella sospensi one i l d irettore d ei lav ori red ige i l v erbale d i ri presa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito l avori diffe rito di un numero u n nu mero di giorni pari all’accertata al l’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo de l pre sente art icolo si applicano appl icano anche a sospensioni parziali sospensi oni parzi ali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavoripe r ogge tto part i de terminate de i l avori, da indicare nei relativi verbaline i re lativi v erbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali de i t ermini cont rattuali è pari ad un numero u n nu mero di giorni costituito cost ituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare rapport o t ra l’ammont are dei lavori lav ori sospesi e l'importo l'i mporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.riconosciute 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art.19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132106, comma 1, lettere a), b), c), d) e ded e), del Codice dei contrattiD. X.xx 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 107 comma 4 del regolamento generaleD. X.xx 50/2016. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.; 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata a. L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale b. L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; c. Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché la ripresa dei lavori possano essere continuate senza eccessivi oneri; d. La consistenza della forza lavoro e dei mezzo d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; e. L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale190. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4.e 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori 14 può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.106, comma 1, lettere alett. b) e c), b), c) comma 2 e d), diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei contratti; D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione: - gli smottamenti e le solcature delle scarpate; - i dissesti del corpo stradale; - gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo; - il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza. 24. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; d) le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; 5. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’amministrazione committente. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 165 190 del regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010. 56. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 67. Il Se il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione viene trasmesso al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione. 78. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.R.U.P. 15 9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; esso è efficace dalla data la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sua redazione; al verbale sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori si applicano le o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni ei del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti. 11. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1919 del presente Capitolato Speciale.

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Samples: Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleDPR 207/2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai precedenti commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Nel caso in cui si verifichino cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i la prosecuzione dei lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori Lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono . Per circostanze speciali si intendono le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contrattiD. Lgs. 50/16; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorevale quanto previsto dall’art.107 del D.Lgs 50/2016. 2. Il verbale di sospensione dei lavori deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavoriLavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora . Se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Nel caso in cui l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione sospensione, o rifiuti di sottoscriverlo, oppure ovvero apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; . In assenza di adeguate motivazioni o se le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P., non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.efficacia alcuna. 6. Il verbale di sospensione dei lavori ha efficacia dal quinto giorno antecedente la precedente alla sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena Una volta che siano cessate le cause della sospensione sospensione, ai sensi dell’art.107 c.3 del D. Lgs. 50/2016 il direttore dei lavori redige RUP dispone la ripresa dell’esecuzione; il verbale di ripresa cheripresa, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è lavori, controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso dall’appaltatore, è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori D.L. d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Aggiudicatario può ordinare la sospensione dei lavori oggetto di singolo contratto redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per l’Aggiudicatario. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2all’Aggiudicatario. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavoriD.L.; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, dall’Aggiudicatario deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’Amministrazione. Qualora l’appaltatore l’Aggiudicatario non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori D.L. redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Aggiudicatario e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Samples: Accordo Quadro

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Per quanto concerne i singoli contratti d’appalto, qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od climatiche e altre simili circostanze speciali che impediscano impediscano, in via temporanea temporanea, che i lavori gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, la direzione il Direttore dei lavori d’ufficio ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione degli stessi. 2. Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che il Committente, nella persona del Direttore dei lavori abbia proceduto ad ordinare la ripresa dei lavori, il primo può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a fornire le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché venga disposta la ripresa dei lavori. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto di ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittimità maggiore durata della sospensione. 3. Fuori dei casi previsti nel precedente comma 1, il Direttore dei lavori può, in caso di pubblico interesse o su segnalazione dell’appaltatore può necessità, ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatoreper un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata del contratto. Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l’Esecutore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere qualora il Committente si opponga allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice rifusione dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoremaggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 24. Il verbale di Per la sospensione deve contenere:disposta nei casi, modi e termini indicati ai commi 1 e 3, primo periodo, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo. a) l’indicazione dello stato di avanzamento 5. In ogni caso la durata della sospensione per cause diverse da quelle indicate ai precedenti commi, non è calcolata nel termine fissato per l’ultimazione dei lavori;. b) l’adeguata motivazione a cura della direzione 6. Della sospensione dei lavori è sempre redatto apposito verbale, redatto dal direttore dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti , e controfirmato dall’Esecutore che può iscrivervi le riserve o a terzile domande che ritiene opportune, se nel rispetto di quanto previsto al comma 1 e quindi trasmesso al Responsabile del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenuteProcedimento. 37. Le disposizioni del presente punto si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. 8. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, dall’Appaltatore e deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4Appaltante. Qualora l’appaltatore Se l’Appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 dell’art. 190 del regolamento Regolamento generale. 59. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.R.U.P.. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 710. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4comunicazione all’Appaltatore. 911. Le disposizioni Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’art. 14, o comunque superano 3 mesi complessivamente, l’Appaltatore può chiedere lo scioglimento del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavoricontratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Project Financing Agreement

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali maggiore od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia stato è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Trattandosi di una serie di interventi di breve durata di norma questi saranno consegnati ed eseguiti in un arco temporale di breve durata. 2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori singoli interventi redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per l’Appaltatore. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoreall’Appaltatore. 23. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello specifico intervento e dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 34. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltanteAppaltante. 45. Qualora l’appaltatore l’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del regolamento generaleCodice dei contratti, in quanto compatibili. 56. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 67. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 78. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori per l’ultimazione dell’intervento differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 89. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall’Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d)106, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. Resta inteso che se la sospensione dei lavori sia imputabile a ragioni non dovute all’Appaltatore, la stazione Appaltante si farà carico di tutti i maggior oneri di prelocazione generati dalla sospensione, rispetto all’importo degli stessi dichiarati in sede di offerta. Il Comune di Sarnico riconoscerà in un'unica soluzione, alla decorrenza contrattuale, tali maggiori oneri. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia stato è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1923 del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiorePer quanto concerne i singoli contratti applicativi: • nei casi previsti dall’art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre ovvero in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arted’arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la direzione il Direttore dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore Lavori può ordinare disporre la sospensione dei lavori redigendo apposito dell’esecuzione del contratto compilando il verbale sentito l’appaltatoredi sospensione secondo le modalità di cui al medesimo art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art. 107 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’Esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale secondo quanto previsto dal medesimo art. 107 comma 1, lettere a), b), c) e d), 3 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoreD.lgs. n. 50/2016. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. . Se l’Appaltatore non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, se ne fa espressa menzione nel verbale di sospensione e si annotano le riserve sul registro di contabilità: in tal caso si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generalealla presenza di due testimoni, i quali sottoscrivono il verbale stesso. 53. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, verbale accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacitaR.U.P.; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.R.U.P.. 64. Il verbale di La sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore parziale dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso determina il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare ammontare dei lavori sospesi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo cronoprogramma. 5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori lo comunica al R.U.P., il quale dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale. 6. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di cui all’articolo 19ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Esso è efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore. 7. Qualora l’Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’Esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perchè provveda alla ripresa. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’Esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 8. Le contestazioni dell’Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. 9. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016. 10. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetta all’Esecutore alcun compenso o indennizzo.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Lavori Di Manutenzione Invernale Delle Strade Comunali

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.Stazione 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. n. 207 del 2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia stato è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, 106 comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora circostanze speciali, quali cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od ovvero altre circostanze speciali che impediscano simili circostanze, sopravvenute esigenze funzionali delle Strutture presso le Sedi, impediscano, in via temporanea temporanea, che i lavori gli interventi procedano utilmente e a regola d’arte, la direzione o per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il Direttore dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare Lavori ordina la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali dell’esecuzione, disponendone la ripresa quando siano cessate le situazioni che determinano la necessità cause di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoresospensione degli stessi. 2. Il verbale di Per la sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti disposta nei casi, modi e termini indicati al co. 1 non spetta all'Appaltatore alcun compenso o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenuteindennizzo. 3. Il La sospensione ordinata dal direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione è dei lavori, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro RUP nel termine massimo di 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato naturali dalla Stazione appaltantesua redazione. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di La sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede permane per il tempo strettamente necessario a norma dell’articolo 165 del regolamento generalefar cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il II verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori non appena venute a cessare le cause della sospensione, è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso inviato al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al RUP. Nel verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate il direttore dei lavori, da oltre ad indicare nei relativi verbali; in tal caso i giorni effettivi della sospensione, specifica il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19nuovo termine contrattuale.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od o altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell’Appaltatore può ordinare ordinare, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e smi la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale verbale, sentito l’appaltatore; costituiscono l’Appaltatore, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, ai sensi dell’art.10 comma 1 del DM 49/2018. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e d), del Codice dei contratti; per smi. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.; 3d) la presenza eventuale di manodopera e macchinari. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall’Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’AdSP. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la La sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., RUP qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori lavori, ai sensi dell’art.10 comma 4 del DM 49/2018, redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei valide per il verbale di sospensione. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’art.18 del presente Capitolato Speciale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od o altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RdP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. RdP non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generale.D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RdP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.RdP. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RdP, qualora se il predetto verbale gli sia stato è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RdP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art. 24 del presente Capitolato.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaled.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre altre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art.19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arted'arte, la direzione dei lavori d’ufficio d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatorel'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera d'opera nei casi previsti dall’articolo dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e e) d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatoreall'appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del nel caso anche con riferimento riferimènto alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il II verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatoredall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga opponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 dell'art. 190 del regolamento generaleD.P.R. 207/2010. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione 1'accettazione tacita; non possono possano essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.R.U,P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata all'accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazionesuaredazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 3e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è é pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo all'articolo 19.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 50/2016, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.; 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata a. L’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale b. L’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; c. Le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affiche la ripresa dei lavori possano essere continuate senza eccessivi oneri; d. La consistenza della forza lavoro e dei mezzo d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; e. L’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaledi esecuzione ed attuazione. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono . Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattiD.Lgs. n. 163/2006; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) : l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) ; l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) ; l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute; le opere la cui esecuzione rimane interrotta; le cautele adottate affinchè alla ripresa le stesse opere possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri; la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. Responsabile dei Lavori entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. Responsabile dei Lavori non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. Responsabile dei Lavori o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.Responsabile dei Lavori. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.Responsabile dei Lavori, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e e, salvo che la sospensione sia stata dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.Responsabile dei Lavori; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi punti 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19al par. 3.13. L'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. 10. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

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Samples: Appalto Integrato

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze circo- stanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto rico- nosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generale.ge- nerale D.P.R. 207/2010; 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale qua- le si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute ricono- sciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissionetrasmissio- ne. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento differi- mento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione sospen- sione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso stes- so periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione 2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte. 3. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali climatiche od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art.106, comma 1, lettere alett. b) e c), b), c) comma 2 e d), diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice dei contratti; D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale; gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo; il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza. 24. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) a. l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute; b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta; d. le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri ; e. la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. 35. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4dall’amministrazione committente. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell’articolo 165 190 del regolamento generaleD.P.R. n. 207 del 2010. 56. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 67. Il Se il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione viene trasmesso al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione. 78. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P. 9. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; esso è efficace dalla data la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sua redazione; al verbale sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 10. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi lavori. 11. La ripresa dei lavori si applicano le o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni ei del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti. 12. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 1919 del presente Capitolato Speciale. 13. Le sospensioni disposte non comportano per l’Appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi. 14. In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall’ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

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Samples: Contratto Di Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), ed e) e dall’art. 205 comma 3 e 4 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generaleRegolamento. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora 1.Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il 0.Xx verbale di sospensione deve contenerecontenere : a) l’indicazione a)l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata ; b)l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale ; c)l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il 0.Xx verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora 4.Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In 0.Xx ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il R.U.P. 0.Xx verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non 7.Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il 0.Xx verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le 9.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 193.7.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora In presenza di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contrattiD.lgs. n.50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; b) l’adeguata motivazione dell’interruzione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.il 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dovrà farne espressa riserva nel registro di contabilità ai sensi dell’articolo 165 107 del regolamento generaleD.lgs. n.50/2016. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19lavori.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione Direzione dei lavori Lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: : a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; ; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione Direzione dei lavori; Lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 190 del regolamento generalenuovo regolamento. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore Direttore dei lavori Lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei di cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.3.9

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatorearticolo. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento Regolamento generale. 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile 2016, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contrattin. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora se il R.U.P. RUP non si pronunci pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora Se l’appaltatore non intervenga interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuti rifiuta di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, sottoscriverlo si procede a norma dell’articolo 165 dell'art. 107, comma 4, del regolamento generaleD.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 . 54. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. RUP o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. RUP Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P.RUP, qualora se il predetto verbale gli sia è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 75. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.RUP; esso è efficace dalla data della sua redazionecomunicazione all’appaltatore. 6. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art. 13, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al verbale medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 7. Le disposizioni di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’Art. 18. 8. Trova altresì applicazione l'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

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Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere: a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 del regolamento generale. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19all’.

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Samples: Construction Contract

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori. 1. Qualora Ai sensi dell’art. 107, comma 1 del Codice appalti, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), 106 del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore. 2. Il verbale di sospensione deve contenere, a norma dell’art. 107, comma 1 del Codice appalti: a) l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori; b) dello stato di avanzamento dei lavori; bc) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavoridelle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri; cd) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione; 3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 165 107, comma 4 e 108, comma 3 del regolamento generaleCodice appalti. 5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. 6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. 7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. 8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4. 9. Le Ai sensi dell’art. 107, comma 2 del Codice appalti, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti iscrivendoli nella documentazione contabile. 10.Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l’ultimazione degli stessi. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli eventuali adeguamenti. 11.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19. 12.Le sospensioni disposte non comportano per l’appaltatore la cessazione e l’interruzione della custodia dell’opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare danni di terzi. 13.In caso di sospensione dei lavori, l’appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro due giorni decorrenti dall’ordine di ripresa, formalizzato con specifico verbale emesso dal Direttore Lavori.

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