Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto Clausole campione

Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto. Il contratto viene stipulato dal Contraente e, se persona diversa, dall’Assicurato, con la firma della Proposta contenente i dati e le dichiarazioni ivi richieste. L’Assicurato, ferma la di 21 C O N D I Z I O N I A S S I C U R A Z I O N E C O N D I Z I O N I D I A S S I C U R A Z I O N E TAR. 107L valutazione da parte della Società delle specifiche informazioni di carattere medico/ sanitario e sportivo/professionale ad esso relative, dovrà avere un’età contrattuale compresa tra 18 e 75 anni alla Data di Decorrenza ed un’età a scadenza non superiore a 80 anni. Per età contrattuale dell’Assicurato si intende l’età, espressa in anni interi, compiuta all’ultimo compleanno. Qualora alla Data di Decorrenza siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’età utilizzata per il calcolo del Capitale Assicurato (età computabile) viene aumentata di un anno. Le modalità di perfezionamento del contratto si differenziano a seconda del tipo di emissione effettuata. L’emissione del contratto presso l’Intermediario (emissione decentrata) potrà avvenire nel caso in cui: • al questionario allegato alla Proposta, contenente la richiesta di informazioni di carattere medico/sanitario e sportivo/professionale relative all’Assicurato, siano state date tutte risposte negative; • l’età dell’Assicurato non sia superiore a 60 anni; • l’Assicurato decida di non sottoporsi a visita medica e quindi accetti l’applicazione del periodo di carenza di cui all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. Verificate contemporaneamente tali condizioni, il contratto sarà emesso direttamente presso l’Intermediario con contestuale pagamento della rata di Premio di perfezionamento. In caso contrario l’emissione del contratto dovrà avvenire in Direzione (emissione direzionale) presso la quale la Proposta dovrà essere inviata al fine di essere valutata. La Società si riserva il diritto di richiedere ulteriori informazioni, visite mediche, documenti, ecc. prima di decidere se accettare o meno la Proposta. In caso di accettazione della Proposta la Società consegnerà al Contraente, dietro pagamento della rata di Premio di perfezionamento, il simplo di Polizza. La Durata contrattuale varia da un minimo di 1 anno ad un massimo di 30 anni. Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente ha conoscenza dell’accettazione della Proposta da parte della Società o, in luogo di tale accettazione, abbia ricevuto l’originale di Xxxxxxx sottoscritto dalla medesima. Il contratto si intende perfezionato q...
Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto. Per la sottoscrizione non sussiste alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell’Assicurato. Il contratto è stipulabile purché l’Assicurato abbia alla Data di Decorrenza un’età anagrafica non inferiore a 18 anni né superiore a 80 anni. La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. La Data di Decorrenza è il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia indicato sulla Proposta contratto. L’investimento nel Fondo Gestione Separata avviene in pari data. Le prestazioni previste contrattualmente sono garantite a fronte del pagamento, in un’unica soluzione, del Premio.
Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto. Per la sottoscrizione del contratto, qualora non siano state sottoscritte le garanzie complementari facoltative “Temporanea caso morte” e Long Term Care”, non sussiste alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell’Assicurato. Il Premio è, infatti, indipendente dall’età e dal sesso dell’Assicurato e dipende esclusivamente dall’ammontare delle prestazioni. Il contratto è stipulabile purché l’Assicurato abbia un’età anagrafica non inferiore a 18 anni alla Data di Decorrenza né un’Età contrattuale superiore a 80 anni alla Data di Decorrenza del contratto. Qualora siano trascorsi dall’ultimo compleanno sei mesi o più, l’Età contrattuale viene aumentata di un anno. La durata del contratto coincide con la vita dell’Assicurato. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l’apposito modulo di Proposta-contratto. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, sia venuto a conoscenza dell'accettazione della Compagnia tramite il ricevimento della Lettera di Conferma. Tutte le coperture assicurative vengono attivate a partire dalla Data di Decorrenza e gli effetti del contratto partiranno, pertanto, dalla Data di Decorrenza. La Data di Decorrenza è il quarto giorno lavorativo successivo alla data in cui il Premio pattuito è stato accreditato ed effettivamente disponibile sul conto corrente della Compagnia indicato sulla Proposta contratto. L’investimento nel Comparto Gestione Separata avviene in pari data. Le prestazioni previste contrattualmente sono garantite a fronte del pagamento, in un’unica soluzione, del Premio. Il contratto è a Premio unico con possibilità di corrispondere ulteriori Premi mediante Versamenti Aggiuntivi e/o, qualora ne ricorrano le condizioni, mediante Versamenti Speciali. Per quanto attiene alle eventuali prestazioni derivanti dalle Garanzie Complementari, le stesse sono funzione dell’età dell’Assicurato e per la sola Garanzia Complementare temporanea caso morte anche dello stato tabagico. La durata del pagamento dell’eventuale Garanzia Complementare temporanea caso morte è pari a 10 anni. La durata del pagamento dell’eventuale Garanzia Complementare Long Term Care è vitalizia, coincide cioè con la vita dell’Assicurato. Si rimanda agli Articoli 1.2 e 1.3 per le informazioni di dettaglio sulle Garanzie Complementari fac...
Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto. Per la sottoscrizione non sussiste alcuna limitazione relativa allo stato di salute, alla professione e alle eventuali attività sportive dell’Assicurato. Il contratto è stipulabile purché l’Assicurato abbia alla Data di Decorrenza un’età non inferiore a 18 anni né superiore a 80 anni. Il contratto è a vita intera: la Durata è quindi l'arco di tempo che intercorre tra la Data di Decorrenza ed il decesso dell'Assicurato o la data in cui è richiesto il Riscatto Totale. Essa, pertanto, non è determinata né determinabile al momento della conclusione del contratto. Il contratto resta quindi efficace per tutta la vita dell’Assicurato e può estinguersi solo su richiesta di Xxxxxxxx Totale del Contraente o a seguito del decesso dell’Assicurato. Il contratto si intende concluso quando il Contraente riceve l’originale di polizza sottoscritto dalla Società, e sempre che abbia provveduto al pagamento del Premio unico pattuito.
Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto. La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l’apposito modulo di Proposta-Contratto. Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Contratto completa di tutte le informazioni e dei documenti richiesti dalla vigente normativa, abbia corrisposto il premio pattuito. Le coperture assicurative vengono, di conseguenza, attivate a partire dalla Data di Decorrenza. Il contratto è stipulabile purché l’Assicurato abbia alla Data di Decorrenza un’età non inferiore a 18 anni né superiore a 78 anni. Il contratto è a vita intera. Pertanto non è prevista una scadenza. A seguito dell’avvenuta conversione del Premio Investito in quote, la Società invia al Contraente, entro un termine mas- simo di 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione del versamento una comunicazione scritta (“Lettera di Conferma”) con evidenza del numero definitivo di Polizza, della Data di Decorrenza del Contratto, del numero di quote acquisite e del controvalore delle stesse. La data di valorizzazione del versamento coincide con il giovedì della settimana successiva all’effettiva disponibilità del Pre- mio sul conto corrente dell’intermediario o di Compagnia oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.
Sottoscrizione, durata ed entrata in vigore del contratto. Il Contratto viene stipulato dal Contraente e, se persona diversa, dall’Assicurato, con la firma della Proposta contenente i dati e le dichiarazioni ivi richieste.

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  • Decorrenza e durata del contratto Il presente Contratto ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del

  • Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l’espletamento della procedura per l’aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s’impegna tuttavia a prorogare l’assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio. Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all’altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

  • Risoluzione anticipata del contratto In caso di vendita del veicolo che comporti cessione del contratto di assicurazione, il Contraente e il nuovo proprietario sono tenuti a darne immediata comunicazione all’Impresa, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rilascio dell’appendice di cessione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle eventuali rate di premio successive, fino al momento di detta comunicazione. Non verranno accettate richieste di variazione sui contratti ceduti, salvo i casi di reimmatricolazione e di ulteriore cessione. I contratti ceduti non possono in nessun caso essere sospesi. In caso di vendita (o consegna in conto vendita), di demolizione o di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo, il Contraente ha altresì diritto alla risoluzione anticipata del contratto facendone richiesta all’Impresa tramite Internet (xxx.xxxxxxxx.xx, inserendo i propri codici personali) o telefonicamente (800-20.20.20 o 040-67.68.666) e inviando i documenti necessari: - in caso di vendita (o consegna in conto vendita): atto di vendita (o attestazione di consegna in conto vendita), nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di demolizione del veicolo: copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale di casa costruttrice attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde; - in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo: l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione, nonché il certificato, il contrassegno e la Carta Verde. Alla ricezione dei documenti l’Impresa metterà a disposizione dell’Assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi. In caso di furto del veicolo il contratto può essere risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’Autorità competente, e il Contraente deve comunicarlo all’Impresa fornendo copia di tale documento. L’Impresa, limitatamente alla garanzia RCA, restituisce il premio non usufruito, escluse imposte e contributo al S.S.N.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.

  • Esecuzione del contratto 1. Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione: a estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro; b registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata; c fotocopia delle comunicazioni di assunzione; d copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile; e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti; f attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; g copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge. Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione. 2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti: - nome e cognome, - fotografia, - impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa, - numero di iscrizione al libro matricola aziendale, - numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA. 3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 . 4. Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a € 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante, la quale raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere. Per i cantieri caratterizzati da particolari difficoltà logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla durata e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere l’esonero da tale norma, ponendo in atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identità di chi accede al cantiere. 5. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari. 6. In caso di grave ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore prevista dall'art. 13 del DM 19.04.2000, n° 145, con le modalità ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, xxxxx restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • Durata del contratto e recesso 1. Il Contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto, senza penali e senza dover indicare il motivo, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dal primo accesso al Sito Internet/Call Center del- la Banca, successivo alla conclusione del Contratto. Il Cliente deve esercitare il recesso inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Banca sita in Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, 20126 Milano o al diverso indirizzo successivamente co- municato dalla Banca ai sensi del precedente art. 15. Se prima del recesso il Cliente ha chiesto espressamente i Servizi previsti dal Contratto e ne ha usufruito, egli è tenuto a pagare le spese relative ad essi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. 2. Il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto, senza penalità e senza spese di chiusura, dando comunica- zione alla Banca per iscritto e con il preavviso di 15 giorni. La Banca può recedere dal Contratto con un preavviso di (due) due mesi, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro sup- porto durevole con apposito messaggio di posta elettronica. 3. Il Cliente, ai fini di cui al precedente comma, potrà avvalersi dei diversi mezzi di comunicazione che la Banca gli metterà eventualmente a disposizione (ad es., apposita procedura sul Sito internet). 4. Se la Banca recede dal Contratto, essa non è tenuta ad ese- guire gli ordini ricevuti dal Cliente dopo che il recesso è dive- nuto operante sulla base della propria comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo. 5. Se il Cliente recede dal Contratto, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti dal Cliente da quando riceve la comunicazione di recesso e prima che il recesso è divenuto operante sulla base della comunicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 6. In deroga a quanto previsto nel comma 2 e 5 del presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Con- tratto, può per iscritto – per disciplinare secondo le proprie esi- genze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti – comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al precedente comma 2, ovvero indicare alla stessa gli ordini che devono essere eseguiti, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto efficace. 7. Il Cliente e la Banca hanno comunque il potere di recedere senza preavviso se è presente un giustificato motivo. 8. In ogni caso l’efficacia del recesso comporta la chiusura del Conto Arancio, previo soddisfacimento di tutti i diritti relativi a spese e oneri, incluso il pagamento dell’imposta di bollo, di cui al Documento di Sintesi.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.