Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore Clausole campione

Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore. Ai sensi dell’art. 139 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini dell'art. 7, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste per uso dell'Amministrazione appaltante. La liquidazione di queste spese è fatta in base alle tariffe vigenti dal capo dell'ufficio presso cui fu stipulato il contratto. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna fino a quello del collaudo. Al termine dell'appalto, se l'ammontare definitivo risulterà maggiore di quello previsto in contratto, l'appaltatore dovrà provvedere presso il competente ufficio del registro al pagamento delle imposte complementari dovute sulla differenza tra l'ammontare presunto e quello definitivo dell'appalto. Finché l'appaltatore non abbia eseguito detto pagamento, non sarà svincolata la cauzione né sarà emesso il mandato di saldo. Se invece l'ammontare definitivo dell'appalto risulterà inferiore al previsto, l'appaltatore potrà chiedere la restituzione delle imposte pagate in piu al momento della registrazione. La restituzione è disposta dalle competenti autorità finanziarie su domanda corredata da apposita dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione appaltante entro i 20 giorni successivi a quello dell'accertamento definitivo dell'ammontare, ai termini dell'art. 83 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, sulla imposta di registro. L'appaltatore perde qualsiasi diritto alla restituzione se non presenta la domanda entro il termine stabilito dall'art. 137, cpv. del citato regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269. Per i contratti di manutenzione, la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno pagato per imposte è fatta alla fine dell'appalto.
Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell’eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.
Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale, contratto, e nessuna esclusa, sono a carico dell’impresa aggiudicatrice.
Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore. 1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati, a termini dell'art 7, nonché le spese per il numero di copie del contratto

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

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