Spese per l’uso della cosa Clausole campione

Spese per l’uso della cosa. Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ceduti in comodato. Il Comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia di antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, e alle disposizioni di legge emanate in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario di cui al D.P.R. 753/80 e successive modificazioni, previa comunicazione scritta al COMODANTE. Il COMODATARIO ha l’obbligo di comunicare al COMODANTE gli estremi dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di energia elettrica, gas, acqua, e quant’altro necessario per l’uso previsto dal presente contratto.
Spese per l’uso della cosa. Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali ceduti in comodato, ivi compresa quella degli impianti: elettrico, di riscaldamento, del gas, delle fognature. Il Comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa comunicazione scritta al comodante. L’immobile viene consegnato privo degli allacciamenti alle utenze (idrica, elettrica, riscaldamento, gas, fognatura). Il Comodatario si obbliga a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni ed autorizzazioni dei competenti Organi Tecnici ferroviari, il sezionamento e l’adeguamento dei relativi impianti a norma delle leggi vigenti e future stipulando a proprio nome i contratti con gli Enti fornitori e provvedendo, sempre a propria cura e spese, all’ allacciamento alle reti di distribuzione dei predetti Enti ubicate al di fuori dell’ambito ferroviario. Qualora gli impianti elettrico, idrico e del gas – ove previsto - vengano modificati o costruiti ex-novo dal Comodatario, RFI si riserva di esprimere il proprio parere tecnico prima di accordare il benestare per la modifica o la realizzazione. Il Comodatario si impegna inoltre, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a propria cura e spese, ad iscriversi nei ruoli esattivi del Gestore dei Rifiuti Urbani nel territorio in cui sono ubicati gli immobili oggetto del presente Atto, per il pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) o TIA (Tassa Igiene Ambientale) derivanti dalla propria attività. RFI, così come FERSERVIZI, è esonerata da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla propria volontà. Il Comodatario si obbliga inoltre a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni dei competenti Organi Tecnici ferroviari, qualunque altro intervento (recinzioni, opere di regimazione idraulica, ecc.) ritenuto dai predetti Organi Tecnici ferroviari necessario per la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Spese per l’uso della cosa. 1. La associazione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in comodato, ivi compresa quella degli impianti elettrici.
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in comodato. Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà a rendere indipendenti gli impianti (elettrico, termico ed idrosanitario) dei locali concessi in comodato e ove necessario, ad adeguare gli stessi alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, previa comunicazione scritta al comodante. Il comodatario ha inoltre la facoltà di fruire, per un periodo di novanta giorni dalla data di consegna degli immobili e nei limiti richiesti dalla loro destinazione d’uso, delle utenze e dei servizi F.S. Tutte le spese afferenti l’uso dei locali, ivi comprese quelle relative alle eventuali utenze, graveranno sul Comodatario. Il comodatario si impegna a tenere indenne RFI da tutti gli oneri relativi all’eventuale pagamento di imposte, tasse o altri tributi, compresi quelli istituiti, accertati e gestiti dal Comune e quelli il cui gettito sia devoluto al Comune, derivanti in maniera diretta o indiretta dell’utilizzo degli immobili oggetto del presente contratto. Inoltre RFI e il Comodatario convengono che i costi per eventuali interventi di bonifica, inclusi gli eventuali avvii a discarica di materiali inquinanti o inquinati e quelli di abbattimento impatto acustico sull’area ferroviaria oggetto del presente comodato restano interamente poste a cura e spese e responsabilità del Comodatario.
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in comodato. Il comodatario dovrà provvedere, inoltre, alla voltura delle utenze idriche, energetiche, ecc., attivate presso gli immobili, entro novanta giorni dalla data di consegna degli immobili da R.F.I. S.p.a. al Comune. Tutte le spese afferenti l’uso dei locali, ivi comprese quelle relative alle suddette utenze, graveranno sul Comodatario.
Spese per l’uso della cosa. 1) Per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione del bene, si stabilisce che sono a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c..
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali avuti in comodato, ivi compresa quella degli impianti elettrici. Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa comunicazione scritta al comodante e accordi di dettaglio con il comodante. Trattandosi di rinnovo di comodato, le utenze sono già a totale carico del comodatario.
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà sostenere tutte le spese legate all’utilizzo dei locali quali spese per luce, acqua, gas, riscaldamento, telefono, veri- fiche periodiche regolare funzionamento impianti e tutte quelle spese a cui fosse tenuto in forza delle norme vigenti in materia di condomi- nio. Nessuna partecipazione a tali spese potrà essere richiesta al como- dante che si obbliga unicamente a sostenere le spese straordinarie necessarie a mantenere la destinazione funzionale dei locali.
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà sostenere tutte le spese legate all’utilizzo dei locali quali spese per l’energia elettrica, acqua e le verifiche periodiche per regolare il funzionamento degli impianti e tutte quelle spese a cui fosse tenuto in forza delle norme vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che i contatori delle utenze sono intestati all’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e pertanto il comodatario (AUSL) rimborserà all’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno la somma forfettaria annuale di €. 1.200,00 (Iva inclusa)

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.