Spese per l’uso della cosa Clausole campione

Spese per l’uso della cosa. Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali ceduti in comodato, ivi compresa quella degli impianti: elettrico, di riscaldamento, del gas, delle fognature. Il Comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previa comunicazione scritta al comodante. L’immobile viene consegnato privo degli allacciamenti alle utenze (idrica, elettrica, riscaldamento, gas, fognatura). Il Comodatario si obbliga a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni ed autorizzazioni dei competenti Organi Tecnici ferroviari, il sezionamento e l’adeguamento dei relativi impianti a norma delle leggi vigenti e future stipulando a proprio nome i contratti con gli Enti fornitori e provvedendo, sempre a propria cura e spese, all’ allacciamento alle reti di distribuzione dei predetti Enti ubicate al di fuori dell’ambito ferroviario. Qualora gli impianti elettrico, idrico e del gas – ove previsto - vengano modificati o costruiti ex-novo dal Comodatario, RFI si riserva di esprimere il proprio parere tecnico prima di accordare il benestare per la modifica o la realizzazione. Il Comodatario si impegna inoltre, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, a propria cura e spese, ad iscriversi nei ruoli esattivi del Gestore dei Rifiuti Urbani nel territorio in cui sono ubicati gli immobili oggetto del presente Atto, per il pagamento della TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani) o TIA (Tassa Igiene Ambientale) derivanti dalla propria attività. RFI, così come FERSERVIZI, è esonerata da responsabilità in caso di interruzione di servizi per cause indipendenti dalla propria volontà. Il Comodatario si obbliga inoltre a realizzare, a completa propria cura e spese e secondo le indicazioni dei competenti Organi Tecnici ferroviari, qualunque altro intervento (recinzioni, opere di regimazione idraulica, ecc.) ritenuto dai predetti Organi Tecnici ferroviari necessario per la sicurezza dell’esercizio ferroviario.
Spese per l’uso della cosa. Il Comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ceduti in comodato. Il Comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia di antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, e alle disposizioni di legge emanate in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario di cui al D.P.R. 753/80 e successive modificazioni, previa comunicazione scritta al COMODANTE. Il COMODATARIO ha l’obbligo di comunicare al COMODANTE gli estremi dei contratti stipulati con i fornitori di servizi di energia elettrica, gas, acqua, e quant’altro necessario per l’uso previsto dal presente contratto.
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in comodato, ivi compresa quella degli impianti elettrici. Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in comodato alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previ accordi di dettaglio e comunicazione scritta al comodante. Sono a carico del comodatario le spese relative alle utenze dell’ immobile. Il comodatario ha inoltre la facoltà di fruire, per un periodo di novanta giorni dalla data di consegna dei locali e nei limiti richiesti dalla loro destinazione d’uso, delle utenze e dei servizi FS per la fornitura dell’energia elettrica e acqua. Entro il citato termine di novanta giorni, il comodatario ha l’obbligo di stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari di fornitura di energia elettrica e acqua. Il comodatario provvederà autonomamente, a proprie cura e spese, al riscaldamento dei locali in comodato.
Spese per l’uso della cosa. 1) Per quanto riguarda gli obblighi di manutenzione del bene, si stabilisce che sono a carico del Concessionario tutte le opere di manutenzione ordinaria di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c.. 2) Le spese per i consumi di acqua potabile, energia elettrica, gas, asportazione rifiuti ecc sono a carico del Concessionario, il quale oltre a provvedere al pagamento dovrà provvedere, ove tecnicamente possibile, a far intestare le relative utenze facendone immediata richiesta agli enti interessati. 3) Il Concessionario dovrà quindi provvedere alla tempestiva voltura delle utenze a propria cura e spese. Nelle more di detto adempimento, il Concessionario si impegna sin d'ora a rimborsare al Comune le spese relative ai consumi di propria spettanza, fino alla totale copertura delle stesse, su semplice richiesta a cura del competente ufficio comunale.
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà sostenere tutte le spese legate all’utilizzo dei locali quali spese per l’energia elettrica, acqua e le verifiche periodiche per regolare il funzionamento degli impianti e tutte quelle spese a cui fosse tenuto in forza delle norme vigenti. Le parti si danno reciprocamente atto che i contatori delle utenze sono intestati all’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno e pertanto il comodatario (AUSL) rimborserà all’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno la somma forfettaria annuale di €. 1.200,00 (Iva inclusa)
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in comodato. Il comodatario dovrà provvedere, inoltre, alla voltura delle utenze idriche, energetiche, ecc., attivate presso gli immobili, entro novanta giorni dalla data di consegna degli immobili da R.F.I. S.p.a. al Comune. Tutte le spese afferenti l’uso dei locali, ivi comprese quelle relative alle suddette utenze, graveranno sul Comodatario.
Spese per l’uso della cosa. 1. La associazione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria dei locali ricevuti in comodato, ivi compresa quella degli impianti elettrici. 2. La associazione, nei limiti della destinazione di cui all’art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario, ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi alle proprie specifiche esigenze d’uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, previo accordo di dettaglio e comunicazione scritta al Comune. 3. L ‘associazione dovrà procedere a proprie spese alla pulizia dei locali in uso. Sono altresì a carico della subcomodataria le spese di fornitura di energia elettrica, di riscaldamento e le spese relative alla tariffa di igiene ambientale, che la stessa dovrà versare annualmente al Comune, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione della ripartizione in millesimi delle spese sostenute nell’anno
Spese per l’uso della cosa. Il comodatario dovrà sostenere tutte le spese legate all’utilizzo dei locali quali spese per luce, acqua, gas, riscaldamento, telefono, veri- fiche periodiche regolare funzionamento impianti e tutte quelle spese a cui fosse tenuto in forza delle norme vigenti in materia di condomi- nio. Nessuna partecipazione a tali spese potrà essere richiesta al como- dante che si obbliga unicamente a sostenere le spese straordinarie necessarie a mantenere la destinazione funzionale dei locali.

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  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.

  • Permessi per cariche sindacali I lavoratori componenti Organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell'art.30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. firmatarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse. Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di categoria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto. I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’Amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.

  • OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.

  • Assicurazione per conto di chi spetta La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.