Supplemento di indennizzo. (“valore a nuovo”) 1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.6, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”; 2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, risulti: a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo; b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza; c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo. 3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse; 4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; 5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx; 6. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività 7. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che: a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio; b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari; c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio. 8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che: a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio; b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari; c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione
Supplemento di indennizzo. (“valore a nuovo”)) – non operante per Modelli e stampi e Valori
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente artArt. 5.66.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente artArt. 5.6 - 6.3 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari contenuto in stato di attività
7. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Samples: Insurance Policy
Supplemento di indennizzo. (“valore Valore a nuovo”) (Sezione I - Xxxxx Xxxxxxx)
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.6, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%della percentuale prevista all’art. “Assicurazione parziale” (e/o, se applicabile, alla Condizione Particolare “Assicurazione con dichiarazione di valore”), risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.;
32. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
53. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio nazionale della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici diciotto mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
64. l’assicurazione l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati Fabbricati, Piazzali e Macchinari di reparti in stato di attività
7. relativamente alle Apparecchiature elettronicheattività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, l’assicurazione escluso in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il ogni caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambiol’abbandono.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Samples: Lotto 1 Copertura Assicurativa
Supplemento di indennizzo. (“valore a nuovo”)) – non operante per le garanzie “Furto” e “Rapina”
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.65, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - 5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;perizia:
6. l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività
7. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Samples: Insurance Policy
Supplemento di indennizzo. (“valore Valore a nuovo”)
nuovo – valido solamente per la SEZIONE III/1) Relativamente alle partite 1. ) Beni Immobili, 2) Beni Mobili e 3) Impianti si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.6articolo, determina l’ammontare de- finisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;.
21. il Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%della percentuale previ- sta all’art. Art. 14: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente proporzionalmen- te ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.;
32. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
53. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione ricostru- zione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite colpi- te o anche su altra area del territorio nazionale della Repubblica Italiana, della Repubblica di X. Xxxxxx e dello stato del- la Città del Vaticano e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvengaavven- ga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici ventiquattro mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
64. l’assicurazione l'assicurazione in base al “valore a nuovo” nuovo riguarda solamente Fabbricati e Macchinari Beni in stato di attivitàattività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ri- cambi e a beni in attesa di riparazione;
75. relativamente Impianti, in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene danneggiato, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle Apparecchiature elettronichestime di al precedente art. 23, l’assicurazione comma 5, punto I. Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al “valore costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione" delle cose distrutte o danneggiate, salvo il determinato come segue: ✓ in caso di incendio;
b) distruzione: • per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area); • per i beni mobili il costo di rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distruttodelle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per ren- dimento economico, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi ivi comprese le spese di ricambio.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”trasporto, l’assicurazione montaggio e fiscali; • per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) di mercato al momento del sinistro, con i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello li- miti di costruzione, salvo il indennizzo specificati in polizza; ✓ in caso di incendio;
b) danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati. Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri: o relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo o in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambiocosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
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Samples: All Risk Property Insurance Policy
Supplemento di indennizzo. (“valore Valore a nuovo”)
1. ” – valido per tutti i beni Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.6articolo, determina l’ammontare defini-sce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;.
21. il Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%della percentuale prevista dalle CONDIZIONI PARTICOLARI all’Art. 7: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale l'integrale assicurazione a nuovo, viene vie-ne proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.;
32. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
53. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio nazionale della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggioremaggio-re, entro dodici ventiquattro mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxxperizia;
64. l’assicurazione l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari Beni in stato di attività
7attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello attesa di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambioriparazione.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Samples: Insurance Policy
Supplemento di indennizzo. (“valore a nuovoVALORE A NUOVO”)
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.6precedente, determina l’ammontare l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, Assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistroSinistro, per cui risulta assicurata Assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione l'integrale Assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro Sinistro diventa nullo.;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni Assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata Assicurata dalle assicurazioni Assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 5 - Valore delle cose assicurate Assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l’assicurazione l'Assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività
7. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Supplemento di indennizzo. (“valore Valore a nuovo”” – valido solamente per la SEZIONE 1)
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.6, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%della percen- tuale prevista all’art. Art. 12: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimome- desimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.;
32. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
53. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione rico- struzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio nazionale della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici ventiquattro mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxxperizia;
64. l’assicurazione l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari Beni in stato di attività
7attività o di temporanea inattività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello attesa di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambioriparazione.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Samples: Insurance Agreement
Supplemento di indennizzo. (“valore a nuovo”) (operante anche per le garanzie “Furto” e “Rapina”)
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5.65, determina l’ammontare l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera dell'intera differenza occorrente per l’integrale l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d’indennizzo d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici ventiquattro (24) mesi dalla data dell’atto dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxxperizia;
65. l’assicurazione l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività
7. relativamente alle Apparecchiature elettroniche, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambioContenuto.
8. relativamente ai danni da guasti meccanici della condizione particolare “Guasti macchine”, l’assicurazione in base al “valore a nuovo” è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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Samples: Insurance Agreement