DANNI PRECEDENTI. L’Assicurato e il Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere dell’Assicurato e/o del Contraente stessi.
DANNI PRECEDENTI. La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel quinquennio precedente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
DANNI PRECEDENTI. L’Assicurato e il Contraente sono esonerati dall’obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità.
DANNI PRECEDENTI. La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede. A maggior precisazione e parziale deroga delle “Norme che regolano l’Assicurazione Xxxxx Xxxxxxx”, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o da comportamenti colposi ai sensi dell’art. 1900 C.C., delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso comunque il caso di dolo del legale rappresentante. In caso di dolo la Società conserva la possibilità di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell’atto.
DANNI PRECEDENTI. Contiguità e vicinanze pericolose Urto veicoli Beni presso terzi Onorari periti e consulenti Ricerca guasto da acqua condotta Fenomeni elettrici Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio Eventi atmosferici Grandine Acqua piovana Intasamento gronde e pluviali Rigurgito fognature Sovraccarico da neve Gelo Perdita pigioni Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro Oneri di urbanizzazione
DANNI PRECEDENTI. La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell’assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.
DANNI PRECEDENTI. L’Assicurato/Contraente è esonerato dall’obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito in precedenza le cose oggetto dell’assicurazione e/o l’attività in genere dell’Assicurato/Contraente.