Svolgimento dell’esame Clausole campione

Svolgimento dell’esame. Lo studente dovrà approfondire la storia letteraria del diciannovesimo secolo, con l’ausilio del testo di storia letteraria XIXème siècle di Lagarde e Michard. L’esame orale verificherà anche la conoscenza di questo periodo letterario, oltre alla capacità di analisi e commento di due dei testi letterari di riferimento indicati, da leggersi in qualsiasi edizione purché integrale e in lingua originale. Testi d’esame: Storia letteraria: André Lagarde, Laurent Michard, XIXème siècle : les grands auteurs français du programme, Bordas, Paris, 1969 (o edizioni successive). Testi di riferimento: Honoré de Balzac, Le père Goriot Charles Baudelaire, Les fleurs du mal Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose François-René de Chateaubriand, Atala, René Gustave Flaubert, Madame Bovary Arthur Rimbaud, Une saison en enfer Arthur Rimbaud, Illuminations Stendhal, Le rouge et le noir Stendhal, La chartreuse de Parme LETTERATURA FRANCESE II B Prof. Giuseppe Sofo 30 ore di lezione – 6 CFU Mutua da Letteratura Francese IIA L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA FRANCESE LINGUA E LINGUISTICA FRANCESE I Prof.ssa Nausicaa Spinosa 60 ore di lezione – 12 CFU L’obiettivo principale del corso di Lingua e Linguistica Francese I è quello di mettere in evidenza le caratteristiche principali della lingua francese in tutte le sue dimensioni (fonetica, morfologia, lessicologia, sintassi) e di fornire agli studenti gli strumenti metodologici per muoversi correttamente all’interno della lingua. In relazione al Quadro di Riferimento Comune Europeo, il corso mira all’acquisizione delle competenze linguistiche previste dal livello B1. Il percorso didattico prevede lo studio della fonetica e della fonologia della lingua francese, affiancate e completate da un’analisi approfondita delle principali strutture morfosintattiche e grammaticali. A livello grammaticale, attraverso un approccio contrastivo e mediante la pratica di esercizi specifici e letture mirate, particolare attenzione verrà dedicata allo studio dei dettagli dei seguenti elementi: nomi, aggettivi, articoli, pronomi, verbi, preposizioni, costruzione della frase semplice e complessa. Verranno inoltre trattati i principi fondamentali della linguistica francese, con brevi cenni alla storia della lingua e alle principali differenze tra francese scritto e orale. Testi di riferimento: ▪ L. Parodi, M. Vallacco, Grammathèque (Livre de l’élève + Cahiers d’exercices), Genova, CIDEB, 2010. ▪ J.-L- Chiss, J. Filliolet, D. Maingueneau, Introducti...
Svolgimento dell’esame. Lo studente dovrà sostenere un esame scritto di traduzione di un testo dall’italiano al francese, di una delle tipologie proposte a lezione, e dovrà rispondere ad alcune domande di teoria della traduzione relative ai testi in programma di studio. Testi d’esame: Giovanni Dotoli, Traduire en français, du Moyen Âge au XXIème siècle, Hermann, Paris, 2010. (in particolare i capitoli da VIII a XII).
Svolgimento dell’esame. Fino a qualche anno fa le regole per lo svolgimento dell’esame di abilitazione erano diverse a seconda che il candidato si fosse laureato con il vecchio o con il nuovo ordinamento istituito con il DPR 328/2001. L’esame con il vecchio ordinamento riguardava solo i laureati in architettura e consisteva di una prova grafica e di una prova orale. Ora vengono seguite per tutti le regole del DPR 328. L’esame è diverso a seconda della sezione A e B e del settore. Per l’iscrizione alla sezione A, settore architettura, l’esame consiste in - una prova pratica, progetto di un’opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana; - una prova scritta relativa al dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica. Si fa nella stessa giornata di otto ore della prova pratica; - una prova scritta sulle problematiche culturali e conoscitive dell’architettura; il tempo della prova è quattro ore; - una prova orale a commento delle prove pratica e scritta nonché su aspetti di legislazione e di deontologia. Per l’iscrizione alla sezione A, settore pianificazione territoriale: - una prova pratica di analisi dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e programmi relativi; - una prova scritta in legislazione urbanistica; - una discussione sulle due prove nonchè sulla legislazione e deontologia professionale. Per l’iscrizione alla sezione A, settore paesaggistica: - una prova pratica su tematiche paesaggistiche e ambientali - una prova scritta sulle stesse tematiche - una discussione sulle due prove nonchè sulla legislazione e deontologia professionale. Per l’iscrizione alla sezione A, settore conservazione dei beni architettonici e ambientali - due prove scritte - una discussione sulle due prove e sulla legislazione e deontologia professionale. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° La maggiore selettività rispetto al vecchio ordinamento diventa necessaria perché il DPR 328/2001 consente agli architetti, (laureati in architettura e ingegneria edile) di poter accedere a 6 diversi esami di Stato per l’esercizio delle seguenti professioni: - architetto, pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici/ambientali, che sono 4 professioni differenti, raggruppate in un solo Ordine - ingegnere civile/ambientale, settore a) dell’Ordine degli Ingegneri - dottore agronomo/forestale, settore a) dell’Ordine degli Agronomi. Naturalmente, ogni esame di Stato ha per oggetto temi relativi all’attività de...
Svolgimento dell’esame. L’esame viene svolto preso un centro d’esame preventivamente comunicato al cliente. Gli elementi per valutare le competenze del candidato vengono raccolti dalla commissione di esame nel corso dell’esame. L’esame è articolato nelle fasi descritte in dettaglio nel Regolamento Tecnico di pertinenza e, se presenti, nelle norme di riferimento.

Related to Svolgimento dell’esame

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: