Common use of TERMINI DI CONSEGNA Clause in Contracts

TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente. 5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indi- cato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto. 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, M.M. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostan- ze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplifi- cativo e senza pretesa di esaustività: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella tra- smissione a M.M. di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti; b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu- rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore; e) ritardi da parte dello spedizioniere. 5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto 6.1. Salvo quanto eventualmente di volta in volta diversamente concordato per iscritto tra le partidalle Parti, M.M. il Venditore consegnerà i Prodotti franco fabbrica” fabbrica - Ex Works (EXW – Ex WorksEXW) - presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 dagli Incoterms pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale Internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. 6.2. Se richiesto, M.M. richiesto il Venditore si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi costo e spese del Clientedell’Acquirente e, in ogni caso, sarà libero di scegliere il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato in mancanza di specifiche istruzioni dell’Acquirente. 5.2 6.3. La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indi- cato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo OrdineConferma d’Ordine. 6.4. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini si intendono essenziali ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 del Codice Civile c.c. e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto. 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art6.5. 5.2, M.M. Il Xxxxxxxxx non sarà considerata considerato responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili imputabili a circostan- ze circostanze che siano fuori dal suo controllocontrollo quali, quali a titolo meramente esemplifi- cativo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: a) dati tecnici inadeguati o non esaustivo: - imprecisioni o ritardi del Cliente dell’Acquirente nella tra- smissione a M.M. trasmissione al Venditore di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti; b) per la spedizione; - difficoltà nell’ottenere rifornimenti approvvigionamenti delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali; - scioperi, mancanza di energia elettrica, calamità natu- ralinaturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici disordini e tutte la le altre cause di forza maggiore; e) ; - ritardi da parte dello spedizioniere. 5.4 6.6. Il verificarsi di alcuni uno o più degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente all’Acquirente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato 7.1 La data confermata a Spal Automotive è vincolante per iscritto tra le parti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) il fornitore e si riferisce all’arrivo presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera il luogo di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Clientedestinazione. 5.2 La consegna 7.2 Il Fornitore dovrà avvenire entro il comunicare a Spal eventuali impedimenti al rispetto dei termini previsti nell’ordine confermato. Il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine odi consegna, purchè lo stesso non sia essenziale per Spal, potrà essere prorogato in misura ragionevole dal Fornitore, previa tempestiva comunicazione scritta con l’indicazione del nuovo termine di consegna, che sarà considerato essenziale. 7.3 In caso di violazione del termine di consegna, qualora lo stesso sia essenziale, Spal Automotive potrà eventualmente esercitare il termine non sia stato indi- cato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto. 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, M.M. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostan- ze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplifi- cativo e senza pretesa di esaustivitàdiritto di: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella tra- smissione a M.M. Recedere dal contratto, inviando una comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata con ricevuta di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;ritorno. b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;Cancellare l’ordine/ordini in corso senza nessuna penalità/impegno di nessun genere nei confronti del fornitore. c) problemi legati 7.4 Resta impregiudicato il diritto di Xxxx al risarcimento dei danni eventualmente sofferti a causa del ritardo, oltre che al rimborso dei costi sostenuti, con riguardo, altresì, alla produzione necessità di ricorrere a terzi per ottenere la fornitura di merce. 7.5 Qualora il Fornitore consegni le merci prima della data stabilita, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione scritta di Xxxx, Xxxx avrà la facoltà di accettare, ovvero di rifiutare tale consegna. 7.6 Qualora il Fornitore consegni una quantità superiore di merce rispetto a quella prevista dal contratto, Xxxx potrà accettare o alla pianificazione degli ordini;rifiutare di prendere in consegna la quantità di merce eccedente. Qualora Spal decida di prendere in consegna la merce, in tutto o in parte, sarà tenuta a pagarla sulla base del prezzo stabilito nel Contratto. d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu- rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, 7.7 Nel caso in cui il ritardo si dovesse verificare per cause di forza maggiore, disordinii termini di consegna saranno prorogati di diritto, attacchi terroristici e tutte fatta salva la altre cause possibilità per Xxxx Automotive di forza maggiore; e) ritardi da parte dello spedizioniererifiutarne la consegna nel caso in cui non vi fosse più interesse alla stessa. Resta inteso che in tale ipotesi il Fornitore dovrà restituire alla società acquirente tutto quanto percepito a titolo di acconto o saldo relativo a quella specifica fornitura. 5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.

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Samples: General Terms and Conditions

TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente. 5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indi- cato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine4.1. I termini di consegna sono indicativi eventualmente concordati dalle parti hanno natura meramente indicativa e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile evincolano quindi la Magni TH s.r.l.. Tuttavia, in ogni casopresenza di un ritardo imputabile alla Magni TH s.r.l. che superi i 90 giorni, non includono i tempi il Compratore potrà risolvere il Contratto, relativo ai Prodotti di trasporto.cui la consegna è ritardata, con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto (anche via email certificata) alla Magni TH s.r.l.. 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art4.2. 5.2, M.M. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili Non si considera imputabile alla Magni TH s.r.l. l'eventuale ritardo dovuto a circostan- ze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplifi- cativo e senza pretesa di esaustività: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella tra- smissione a M.M. di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti; b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu- rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggioremaggiore (come definite all'art. 10) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata o ritardata comunicazione di dati necessari per l'evasione dell'ordine, disordinimancato pagamento dell'anticipo). 4.3. Salvo il caso di dolo o colpa grave della Magni TH s.r.l., attacchi terroristici e tutte la altre cause è espressamente escluso qualsiasi risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti. 4.4. In caso di forza maggiore; e) ritardi revoca o annullamento dell'ordine da parte del Compratore, la Magni TH s.r.l. ha diritto ad una penale pari al 20% del prezzo totale dei Prodotti (e, nel caso sia stato pattuito un anticipo, a trattenere l'intero ammontare dello spedizioniere. 5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà stesso), fatto comunque salvo il diritto al Cliente di richiedere risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nessuna penale o risarcimento del danno saranno invece dovuti nel caso in cui il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genereCompratore abbia risolto il Contratto per ritardo imputabile alla Magni TH s.r.l., conformemente all'art. 4.1.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto 4.1 Gli allestimenti approntati nei termini concordati saranno consegnati secondo quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) indicato al punto 3 e fatturati presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera la sede indicata dall’Acquirente nell’ordine di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Clienteacquisto/conferma d’ordine. 5.2 4.2 La consegna dovrà avvenire entro fattura sarà emessa nel mese in cui viene effettuato il termine indicato nell’Ordine come accettato collaudo. In alcuni casi ciò potrebbe non coincidere con la data di consegna. 4.3 Le date di consegna, se previste nella conferma d’ordine o, qualora corrispondono: 4.4 I tempi di consegna si intendono cumulativi nel caso di ordini multipli: il termine non sia stato indi- cato nell’Ordine, entro il termine tempo di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. realizzazione di 4.5 I termini di consegna sono indicativi e si intendono automaticamente prorogati qualora l’Acquirente non sono termini essenziali ai sensi dell’artadempia puntualmente agli obblighi contrattuali (fatta salva la facoltà di Maffi S.r.l. 1457 del Codice Civile e, di risolvere il contratto di cui al successivo punto 9) ed in ogni casocaso qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: 4.6 I termini di consegna indicati nel preventivo/offerta saranno prorogati di un numero di giorni pari al 4.7 Nei casi sopra richiamati, non includono Xxxxx S.r.l. si riserva la facoltà di destinare i tempi Prodotti a clienti terzi, senza che ciò possa essere considerato un inadempimento contrattuale da parte di trasporto. 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente artXxxxx S.r.l. 5.2, M.M. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostan- ze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplifi- cativo e senza pretesa che ciò comporti obbligo di esaustività: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella tra- smissione a M.M. di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti; b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu- rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore; e) ritardi da parte dello spedizioniere. 5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti dall’Acquirente. 4.8 Nei casi sopra richiamati, la determinazione della nuova data di consegna sarà ad esclusiva discrezione di Xxxxx S.r.l., in base alle proprie esigenze interne di produzione o indennizzi di alcun genereapprovvigionamento di materiali. 4.9 I veicoli allestiti possono essere consegnati da Xxxxx S.r.l. in anticipo rispetto alla data stabilita, previo 4.10 Nel caso di ritardato ritiro o ritardata consegna dei veicoli per fatto imputabile all’Acquirente, Xxxxx S.r.l. si riserva di addebitare all’Acquirente le spese di rimessaggio, custodia e assicurazione relative al veicolo finito. 4.11 Xxxxx S.r.l. non potrà essere ritenuto responsabile per mancati ricavi e/o perdite di produzione dovute a ritardo nella consegna e, in tal senso, l’acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento danni.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto 6.1 I termini di consegna indicati dal Fornitore saranno rispettati, salvo quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto previsto al punto 6.4. 6.2 Il Fornitore potrà segnalare al Cliente il ritardo nella consegna mediante l’invio di una nuova conferma d’ordine che annulla e sostituisce la precedente. 6.3 Salvo diversi accordi scritti tra le partiParti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera gli eventuali ritardi di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, consegna del Fornitore non possono in vigore al momento della consegna. Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese nessun caso giustificare l’annullamento dell’ordine del Cliente. 5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine o6.4 Il Fornitore, qualora il termine non sia stato indi- cato nell’Ordinecon pieno diritto, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I si libera dagli impegni assunti relativi ai termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto. 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, M.M. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostan- ze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplifi- cativo e senza pretesa di esaustività: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella tra- smissione a M.M. di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti; b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu- rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause nei seguenti casi: causa di forza maggiore, disordinieventi particolari non prevedibili quali, attacchi terroristici a titolo esemplificativo e tutte la altre cause non esaustivo, sciopero, epidemia, malattie stagionali, guerra, requisizione, incendio, inondazione, incidenti alle attrezzature o alle persone, non accettazione dei pezzi importanti durante le varie fasi di forza maggiore; e) lavorazione, interruzione o ritardi da nelle consegne delle materie prime, ritardi nei trasporti delle materie prime, o qualunque altra causa non citata che costringa il Fornitore o i Xxxxx facenti parte dello spedizioniereall’indotto del Fornitore alla fermata della produzione. 5.4 Il verificarsi 6.5 La data di alcuni degli eventi sopra elencati consegna indicata nelle conferme d’ordine del Fornitore, si riferisce alla merce resa nel magazzino del Fornitore (Ex Works Montichiari Incoterms 2010 ICC Parigi). 6.6 Qualora il Cliente, dopo avviso di merce pronta, non darà ritiri la stessa entro i successivi 15 giorni lavorativi dalla data di consegna citata nella conferma d’ordine, il Fornitore si riserva il diritto di emettere tutti i documenti necessari alla fatturazione e al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genererelativo pagamento della merce. In alternativa si applica quanto previsto al punto 3.4.

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TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente. 5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine odella fornitura si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, qualora il termine non sia stato indi- cato nell’Ordinecompresi quelli di imballaggio, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di trasporto, facchinaggio, consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile eal piano, posa in ogni casoopera, non includono i tempi di trasporto. 5.3 Salvo asporto dell’imballaggio (l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal precedente artD.Lgs. 5.2n. 152/2006 e ss.mm.ii.). I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all’ordinativo di fornitura. All’atto della consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T. La data ultima, M.M. in ordine temporale, costituirà la data di effettiva consegna dei beni al destinatario (c.d. “data di effettiva consegna”), che diverrà il riferimento per calcolare i giorni trascorsi tra l’ordinativo di fornitura e la data di effettiva consegna al destinatario. La consegna, presso i locali indicati dall’A.O.U., dei beni ordinati dovrà concludersi tassativamente entro 30 giorni solari e consecutivi dal ricevimento dell’ordinativo, salvo offerta migliorativa presentata in gara. La consegna e l’installazione delle apparecchiature e relativi accessori dovrà essere concordata con il RUP e l'U.O.C. Gestione Operativa, Ingegneria Clinica ed HTA, Sistemi Informativi e ICT dell’A.O.U. Xxxxxxxx XX di Napoli. Per l’installazione e gli allacciamenti di ogni genere, la Società deve provvedere a: • installazione a regola d’arte delle apparecchiature fornite; • verifiche di sicurezza elettrica post-installazione come da normativa vigente; • allacciamento agli impianti esistenti; • qualsiasi altra opera che si dovesse rendere necessaria anche se non sarà considerata responsabile esplicitamente prevista dal presente documento. L’A.O.U. si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento della fornitura, in presenza di disposizioni a livello regionale che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalla Xx.Xx.Xx. S.p.A. o dalla Consip S.p.A. per la fornitura dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostan- ze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplifi- cativo e senza pretesa di esaustività: a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella tra- smissione a M.M. di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti; b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu- rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore; e) ritardi da parte dello spedizioniereprodotti richiesti. 5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.

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Samples: Fornitura Di Esoscopio 3d

TERMINI DI CONSEGNA. 5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, M.M. consegnerà i Prodotti “franco fabbrica” (EXW – Ex Works) presso i propri stabilimenti, così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata, in vigore al momento della consegna. Se richiesto, M.M. si occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente. 5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’Ordine come accettato nella conferma d’ordine o, qualora il termine non sia stato indi- cato nell’Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice Civile edei prodotti, in ogni casoqualsiasi modo siano indicati nella proposta d’ordine accettata, hanno natura meramente indicativa, salvo che la loro essenzialità non includono sia espressamente convenuta per iscritto, con idonea formula. Anchenelcaso in cui i tempi termini di trasportoconsegnasianostatipattuiti comeessenziali, SAIM S.p. 5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2A. avràdirittodi posticipare il termine di consegna in tutti i casi in cui l’adempimento non risulterà possibile per cause indipendenti dalla nostra volontà, M.M. non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostan- ze che siano fuori dal suo controlloincluse le cause di forza maggiore ed il caso fortuito quali, quali a titolo meramente esemplifi- cativo e senza pretesa esemplificativo, scioperi, serrate, disordini di esaustività: a) dati tecnici inadeguati carattere nazionale o imprecisioni internazionale, impossibilità o difficoltà rilevanti di approvvigionarsi dei prodotti o di provvedere alle consegne. Appena a conoscenza del problema, la SAIM S.p.A. provvederà ad avvisaretempestivamente il cliente in forma idonea. Nessun indennizzo o risarcimento sarà dovuto al cliente per ritardi del Cliente nella tra- smissione a M.M. o inadempimenti totali o parziali dovuti acausedi forzamaggiore,casofortuitoo percauseindipendentidallavolontàdi SAIM S.p.A. SAIM S.p.A. si riserva la facoltà di informazioni o dati necessari alla spedizione sospendere, sine die, la consegna dei Prodotti; b) difficoltà nell’ottenere rifornimenti prodotti in caso di mancato pagamento delle materie prime; c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini; d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità natu- rali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore; e) ritardi da parte dello spedizioniereforniture. 5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita