TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE Clausole campione

TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE. 1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in mesi 48 indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE. TERMINI E PROROGHE Il termine utile del presente AQ è stabilito in 48 mesi dall’avvio del primo contratto applicativo ovvero al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale (quale dei due intervenga prima). Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di consegna dei lavori relativi agli interventi/attività di cui al primo contratto applicativo perfezionato in dipendenza del presente Accordo. Per ciascun CA il termine utile per l’ultimazione dei lavori decorre dalla data indicata nel verbale di consegna delle prestazioni. Ove, alla data di scadenza del periodo di validità contrattuale, fossero in corso di esecuzione o di completamento dei lavori richiesti con Contratti Applicativi, esso si intenderà esteso per il tempo previsto dal Contratto Applicativo per l’ultimazione dei lavori. Detta estensione del termine di validità di cui al precedente punto non darà titolo alcuno all’Appaltatore di pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni onere relativo. Non potranno essere emessi Contratti Applicativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nei singoli Contratti Applicativi. L’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere la consegna dei lavori oggetto di ciascun Contratto Applicativo emessa da FER entro 15 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della stessa. La mancata ottemperanza da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito al presente capoverso potrà costituire motivo di risoluzione contrattuale. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento si applicano le disposizioni più favorevoli per FER. Nel caso in cui le norme, i regolamenti, le istruzioni, i capitolati, le tariffe, i disegni ecc., richiamati e/o allegati nel presente Accordo stabiliscano per uno stesso oggetto prescrizioni diverse, si applicheranno quelle più favorevoli a FER. L’Appaltatore resta comunque totalmente ed unicamente responsabile della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo. L’Appaltatore è responsabile nei confronti dei terzi, senza possibilità di rivalsa nei confronti di FER, per i danni contrattuali ed extracontrattuali dipendenti e/o connessi con l’esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro. L’Appaltatore, perciò, dando esplicit...
TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE. 1. Il termine di validità contrattuale del presente accordo viene stabilito in giorni 1095 (millenovantacinque) indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.
TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE. 9 11. IMPORTO DELL’ACCORDO 13
TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE. Il termine di validità contrattuale del presente accordo è stabilito in: ANNI 8 con verifica ogni 4 anni ed estendibile per ulteriori ANNI 4 ad insindacabile giudizio della committente. Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del Contratto. Scaduti i primi 4 anni, gli importi unitari saranno rivisti in base agli indicatori Istat su base annuale a partire dai costi unitari dell’ultimo anno. Tale revisione dei prezzi è operata applicando il 90% dell’indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT. L’indice utilizzato è quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene determinata la revisione dei prezzi unitari. La variazione percentuale come sopra definita viene determinata tenendo in considerazione i decimali sino al secondo, troncando i successivi e viene riconosciuta a partire dal mese successivo alla relativa richiesta per il corrispettivo successivamente maturato e non ancora fatturato. Decorsi 8 anni dalla data di stipulazione del contratto, previa verifica degli importi con la stessa modalità applicata xx xxxxxxx del 4° anno, il presente accordo potrà essere esteso per ulteriori 4 anni per la fornitura di componenti necessari alla gestione ordinaria del servizio. Il piano dei fabbisogni di ogni xxxx xxxx trasmesso da parte di ogni Soggetto del Gruppo entro il giorno 30 di settembre dell’anno precedente la fornitura, eventuali integrazioni saranno effettuate con almeno 5 mesi di anticipo con emissione di uno specifico ordinativo. Per TDE la consegna dei quantitativi annuali xxxx ripartita in due lotti, aventi le seguenti scadenze annuali: - 1° Lotto - pari al 50% del totale annuale da consegnare entro il giorno 15 del mese di gennaio; - 2° Lotto - pari al 50% del totale annuale da consegnare entro il giorno 15 del mese di giugno. Per ASSM la consegna dei quantitativi annuali xxxx ripartita in due lotti, aventi le seguenti scadenze annuali: - 1° Lotto - pari al 50% del totale annuale da consegnare entro il giorno 15 del mese di gennaio; - 2° Lotto - pari al 50% del totale annuale da consegnare entro il giorno 15 del mese di giugno. Solo per l’anno 2023, i quantitativi annuali saranno ripartiti in quattro lotti, aventi le seguenti scadenze: - 1° Lotto - pari al 25% del totale annuale da consegnare entro il giorno 15 del mese di gennaio; - 2° Lotto - pari al 25% del totale annuale da consegnare entro il giorno 15 del mese di marzo - 3° Lotto - pari al 25% del totale annuale...
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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.