Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Service Agreement, Appalto, Project Financing Agreement
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto, Normative Provisions
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato Certificato di regolare esecuzione collaudo provvisorio è essere emesso entro tre il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale capitolato o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento. Qualora l'opera effettuata preveda la redazione del certificato di collaudo, esso è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale capitolato o nel contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione, Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale capitolato o nel contratto.
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Samples: Construction Contract, Capitolato d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo provvisorio è essere emesso entro tre il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine di sei mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di collaudo (o il certificato di regolare esecuzione esecuzione) è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione definitiva dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale capitolato o nel contratto.
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Samples: Determinazione a Contrarre
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo provvisorio è essere emesso entro tre il termine perentorio di 6 (SEI) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e di consegna formale ai direttori dei lavori ed alla stazione appaltante di ogni documentazione necessaria per acquisire l’agibilità dell’immobile. Il collaudo ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o Qualora il certificato di collaudo parziale o ogni altro accertamentosia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contrattolavori.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo provvisorio è essere emesso entro tre il termine perentorio di 6 (MESI) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti ve- rifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
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Samples: Construction Contract
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori dalla scadenza dell’Accordo Quadro ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale capitolato o nel contratto.
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Samples: Manutenzione Delle Opere Edili E Degli Impianti Tecnologici
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione Collaudo o di Regolare Esecuzione è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Della Segnaletica Stradale
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale capitolato o nel contratto.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende collaudo s’intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione d’approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo collaudo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti verifica volte a verificare controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è collaudo deve essere emesso entro tre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Contratti Di Quartiere Ii
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione collaudo è essere emesso entro tre il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissionedell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto l'atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione l'esecuzione (dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale capitolato o nel contratto.
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Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo ODS ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Accordo Quadro
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso dal Direttore dei Lavori (DL) entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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Samples: Appalto
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre quattro mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del Regolamento generale.
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Samples: Construction Contract
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione. 1. Il certificato di regolare esecuzione (art.141 del D.Lgs 163/2006) è essere emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso ; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenutointervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamentoin corso d’opera, volti volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale capitolato o nel contratto.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto