TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA Clausole campione

TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. Il tempo contrattuale massimo concesso all’Impresa aggiudicataria per predisporre il progetto esecutivo è di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di stipula del contratto.
TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. Dopo la stipulazione del contratto, il RUP ordinerà all’Affidatario, con apposita disposizione, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva che dovrà essere completata nei tempi di 60 giorni. In applicazione all'articolo 32, comma 8 del Codice dei contratti, il RUP può emettere la predetta disposizione anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell’ordine saranno indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione. Se la disposizione di cui sopra, non è emessa o non perviene all’Affidatario entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. Qualora il progettista dell’esecutivo ne ravvisi la necessità, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’affidatario. Non costituiscono motivo di proroga all'inizio dell’attività di progettazione esecutiva, la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel Capitolato speciale o che l'affidatario ritenesse di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP o dalla Direzione lavori nonché le eventuali controversie tra l’affidatario e i progettisti che devono redigere la progettazione esecutiva. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma, o della loro ritardata ultimazione, la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla stazione appaltante, né gli inconvenienti, né gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva. Le cause di cui al periodo precedente, non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, disapplicazione di penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto.
TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 1. Dopo la stipulazione del contratto il responsabile unico del procedimento ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articoli 153, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti, il responsabile unico del procedimento può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipu- lazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell’urgenza è riportata nell’ordine di servizio. 2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l’ordine si in- tende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. 3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavora- zioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla quali- tà dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo. E’ fatto salvo esclusivamente quanto disposto dal comma 4. 4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le varia- zioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, rica- vati ai sensi dell’articolo 163 del regolamento generale. La Stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 20 (venti) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre 5. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte, unitamente agli eventuali studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro un tempo massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e, in assenza di questo, dal- la scadenza del termine di c...
TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. Fermo restando quanto previsto dall’art. 169 del d.P.R. 207/2010 dopo la stipula del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del d.P.R. 207/2010 e dell’articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. in caso di urgenza può emettere il predetto provvedimento anche prima della stipula del contratto qualora il mancato avvio della progettazione determini un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare in tal caso nell’ordine di servizio sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l’immediato avvio della progettazione. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni dal provvedimento di cui al comma 1. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l’organo di verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, coordinarsi con il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. La progettazione esecutiva dovrà porre particolare attenzione alla scelta di soluzioni che consentano di ottenere risparmi in termini di consumi energetici (in fase di gestione dell’opera). Si specifica che il Progetto esecutivo sarà soggetta al processo di verifica (a mezzo di soggetto scelto e retribuito dalla Stazione Appaltante) ai sensi dell’art. 112 del Dlgs 163 /06 ai fini della validazione del RUP. Il progetto redatto dovrà essere corredato di ogni necessaria autorizzazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Soprintendenza, VVF, ASL. Relativamente al progetto definitivo messo a disposizione della Stazione Appaltante si segnala che le tavole relative allo stato di fatto contengono la situazione rilevata al dicembre 2014. Prima di procedere alla progettazione esecutiva il progettista avrà l’obbligo della verifica dello stato di fatto con particolare riguardo all’omogeneizzazione delle lavorazioni in progetto rispetto a quelle già esistenti ed esegu...
TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. La progettazione esecutiva e termini per la progettazione e l’esecuzione
TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 1. Il tempo utile per redigere il progetto esecutivo è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti da apposito ordine di servizio susseguente alla stipula del contratto. 2. L’appaltatore è tenuto a garantire il necessario supporto alla stazione appaltante durante la procedura di validazione del progetto esecutivo (30 giorni) 3. L’appaltatore è tenuto ad acquisire tutte le necessarie autorizzazioni per il progetto definitivo.

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  • Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.