Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Multirischi
Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; . - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 3.000 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
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Samples: Insurance Contract, Contratto Di Assicurazione Multirischi
Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; . Ai soli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 17 s’intende annullato ed integralmente sostituito come segue: Rischi esclusi dall'assicurazione - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i risponde dei danni: - causati da mancata esplosione, emanazione di calore o anormale produzione radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o distribuzione di energia elettricaradiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, termica o idraulicaanche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto; - causati da eruzione vulcanica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicuratida inondazione e da maremoto; - di rapina, saccheggio smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - ai Fabbricati indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesseriguardi la materialità degli enti assicurati. Le Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia: - le scosse registrate nell’ambito di 80 nelle 72 ore successive dall’evento ad ogni evento che ha originato il dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed e i relativi danni sono considerati pertanto “"singolo sinistro”"; La presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali. Il Per i rischi situati all’estero, il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun singolo sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro non inferiore a Euro 10.000,00. In ; in nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima somma superiore al maggiore del 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’eventoassicurata.
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Samples: Insurance Policy
Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; . - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia
Terremoto. La SocietàCompagnia paga, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera aIn base alla somma assicurata e nei limiti indicati nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al fabbricato e al Contenuto, anche se di proprietà di terzi causati da:
a) Terremoto;
b) Incendio, Esplosione o scoppio conseguenti a Xxxxxxxxx; solo se il fabbricato assicurato si trova in un'area individuata tra quelle interessate dal terremoto nei provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. In caso di terremoto IL Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza. Sul sito della Protezione Civile è possibile verificare se lo stabile assicurato si trovi in una delle le aree interessate. Inoltre, la Compagnia paga anche somme superiori rispetto a quelle fissate dal modulo di polizza o dall'Appendice Contrattuale per il fabbricato e per il Contenuto purché legate agli enti assicurati eventi Terremoto, Incendio, Esplosione o scoppio conseguenti a Terremoto, per effetto spese di: - terremoto cioè sommovimento brusco :
a) demolizione, sgombero, smaltimento e repentino della crosta terrestre dovuto trasporto dei residui del sinistro alla discarica più vicina, fino a cause endogene; - maremotoraggiungere il 10% dell'indennizzo con il massimo di
b) pernottamento in altro alloggio fino al massimo di 5.000 euro per sinistro;
c) rimozione, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata trasporto e deposito presso terzi delle cose assicurate situate nei locali danneggiati o anormale produzione o distribuzione nelle loro pertinenze fino al massimo di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - 5.000 euro per sinistro;
d) rifacimento dei documenti personali andati distrutti fino al massimo di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse1.000 euro per sinistro. Le scosse registrate nell’ambito di 80 nelle 72 ore successive dall’evento al primo evento che ha originato il provocato un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad a un medesimo episodio tellurico ed e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”” se sono avvenuti nell’annualità di polizza. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente La garanzia sarà effettuato previa detrazione, è prestata a primo rischio assoluto sia per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, il fabbricato che per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’eventoil contenuto.
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Samples: Modulo Proprietario Dell'abitazione
Terremoto. La Società, a parziale deroga dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati per effetto di: - terremoto cioè sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’evento.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia
Terremoto. La Società, a POLIZZA LEASING BENI STRUMENTALI A parziale deroga dell’Artdell’art. 20 2 lettera ag) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si obbliga a indennizzare la Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per effetto di: - terremoto cioè tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione Il limite massimo di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”indennizzo per singola locazione sarà pari al 50% della relativa somma assicurata. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà è effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, detrazione dello scoperto del 20% (procento) sull’ammontare del danno con un minimo di una franchigia fissa ed assoluta Euro 3.000,00. Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero pag. 15 di euro 10.000,0016 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C O N D I Z I O N I G E N E R A L I aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In nessun caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio, pagata e non goduta, relativa alla garanzia prestata con la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’eventopresente clausola.
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Terremoto. La Società, a A parziale deroga dell’Artdell’art. 20 lettera a2 comma h Condizioni gene- rali di Assicurazione, si obbliga a indennizzare la Compagnia è obbligata, per i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per effetto di: - terremoto cioè tale sommovimento brusco bru- sco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stesse. Le scosse registrate nell’ambito di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”en- dogene. Il pagamento dell’indennizzo limite massimo di Indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazionea que- sta garanzia, sia per ciascun sinistrouno che per tutti i Sinistri che pos- sono verificarsi durante l’annualità assicurativa, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00. In nessun caso la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore è pari al 50% della somma assicurata globale di Polizza. Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazio- ne per singolo Sinistro di un importo pari al 3% della somma assicurata in Polizza. Si precisa che ogni Sini- stro da terremoto si intende riferito ad un singolo even- to e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche che dovessero avere luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registra- ta dalla stazione sismografica più vicina. La Compagnia e l’Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garan- zia prestata con questa clausola mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomanda- ta. In caso di disdetta da parte della Compagnia, questa provvede al rimborso della parte di Premio, pagata e non goduta, relativa alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’eventogaranzia prestata con questa clausola.
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Samples: Insurance Agreement
Terremoto. La Società, a A parziale deroga dell’Artdell’art. 20 lettera a10, si obbliga a indennizzare comma i. l’Impresa indennizza i danni materiali e diretti all’Impianto Assicurato, causati agli enti assicurati da terremoto, intendendosi per effetto di: - terremoto cioè tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto. Ogni Sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le scosse sismiche, eruzione vulcanica, franamento del terrenoche dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina. La Società non indennizza i danni: - causati da mancata L’indennizzabilità dei danni a termini della presente clausola agli impianti installati su tetto o anormale produzione o distribuzione copertura è subordinata alla dimostrazione che l’edificio/manufatto sottostante sia stato progettato e realizzato “a regola d’arte” tenendo conto di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti del terremoto sugli enti assicurati; - di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tutte le norme tecniche di legge e di eventuali le disposizioni locali relative alle costruzioni legislative in zona sismica alla data vigore nel luogo di costruzione delle stesseal momento del sinistro. Le scosse registrate nell’ambito Qualora tale L’Impresa ed il Contraente hanno la facoltà di 80 ore successive dall’evento che ha originato il sinistro sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”recedere in qualunque momento dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte dell’Impresa, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso calcolata sulla base del tasso indicato nella Scheda di Polizza. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà viene effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, di una franchigia fissa ed assoluta di euro 10.000,00detrazione dello scoperto indicato in Polizza. In nessun caso la Società l’Impresa pagherà, per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di ogni anno assicurativoannualità o dell’intero periodo assicurativo previsto in Polizza, somma un importo superiore al 50% a quello indicato nella scheda di Polizza. L’indennizzabilità dei danni a termini della somma assicurata presente clausola non determina in nessun caso l’attivazione delle garanzie di cui alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose non più utilizzabili a seguito dell’eventoSezione II – Responsabilità Civile e alla Sezione III - Danni Indiretti.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Terremoto. La Società, a parziale deroga del comma 11 dell’Art. 20 lettera a, si obbliga a indennizzare 1 della presente Sezione indennizza i danni materiali e diretti compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – direttamente causati agli enti assicurati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per effetto di: - terremoto cioè tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; - maremoto, eruzione vulcanica, franamento del terreno. La Società non indennizza i danni: - :
a) di eruzioni vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano diretta conseguenza degli effetti connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati; - sulle cose assicurate;
c) di rapina, saccheggio rapina o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - dovuti a normale assestamento del terreno; - ai Fabbricati che non siano conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione delle stessesaccheggio. Le scosse registrate nell’ambito di 80 nelle 72 (settantadue) ore successive dall’evento a ogni evento che ha originato il dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad a un medesimo episodio tellurico ed e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistrosinistro ”. Il pagamento dell’indennizzo relativo alla presente garanzia sarà effettuato previa detrazioneLa Società e il Contraente hanno facoltà, per ciascun sinistroin ogni momento, di una franchigia fissa ed assoluta recedere dall’assicurazione prestata con la presente clausola, con preavviso di euro 10.000,0030 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In nessun caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione la Società pagherà, per ogni anno assicurativo, somma superiore quota di premio netto relativa al 50% della somma assicurata alla partita fabbricato e/o contenuto a cui si potranno aggiungere un massimo periodo di euro 3.000,00 di spese, comprovate da documenti fiscalmente validi, alberghiere e/o di ricovero delle cose rischio non più utilizzabili a seguito dell’eventocorso.
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Samples: Polizza All Risks Opere D’arte