Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel livello E.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, 22 L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel livello E.4º livello.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel livello E.5° livello.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. legge n. 56/1987 56/87 percepiranno per un periodo di sei 6 mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. CCNL per il lavoratore inquadrato nel livello E.5° livello.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987 56/1987, percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel livello E.3º livello.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'artdell’art. 22, L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80all’80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. CCNL per il lavoratore inquadrato nel livello E.5° livello.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. legge n. 56/1987 56/87 percepiranno per un periodo di sei 6 mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. ccnl per il lavoratore inquadrato nel livello E.5° livello.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel livello E.5º livello.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel livello E.3º livello.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. 22, L. legge n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. per il lavoratore inquadrato nel livello E.5º livello.
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Tirocinio. I lavoratori assunti ai sensi dell'art. dell'articolo 22, L. legge n. 56/1987 percepiranno per un periodo di sei mesi un trattamento economico pari all'80% della retribuzione globale, al lordo delle ritenute previdenziali, prevista dal presente c.c.n.l. contratto collettivo nazionale di lavoro per il lavoratore inquadrato nel livello E.5° livello.
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Samples: CCNL