Titolo dell’operazione Clausole campione

Titolo dell’operazione. Sub Misura 3.2 – Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni Aiuti ad attività di informazione e promozione implementate da gruppi di produttori sui mercati interni L’operazione prevede l’erogazione di un sostegno ai gruppi di produttori coinvolti nella produzione del medesimo prodotto riconosciuto da regimi di qualità elencati all’articolo 16(1) (a)(b) del Reg. (UE) 1305/2013 per la realizzazione di azioni di informazione e promozione sui mercati interni al fine di promuovere, anche con azioni dirette verso i consumatori, l’acquisto ed il consumo di prodotti agricoli ed alimentari tutelati dai regimi di qualità dell'Unione ovvero i regimi di qualità riconosciuti dagli Stati membri. Il sostegno è, pertanto concesso, per azioni di informazione e promozione che abbiano ad oggetto un prodotto riconosciuto nell’ambito dei seguenti regimi di qualità: - per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali le indicazioni geografiche protette (IGP), le denominazioni di origine protette (DOP) e le specialità tradizionali garantite (STG), il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/xxxx.xxxx; - per i regimi di qualità istituiti a norma di regolamenti e disposizioni UE, quali quelli di indicazione di origine e geografica nel settore del vino, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati in uno dei registri UE. Tali prodotti sono consultabili su xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxx/x-xxxxxxx/xxxxx.xxx; - per i prodotti etichettati come “prodotto di montagna”, e per eventuali altri regimi istituiti ai sensi dell’art. 30 del Reg. (UE) 1151/2012, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all’art. 31 del Reg. (UE) 1151/2012 ed ai successivi atti delegati. - per i regimi di qualità riconosciuti a livello nazionale, il sostegno può essere concesso ai prodotti che rispettano le condizioni di cui all’art. 16(1)(b) (i)(ii)(iii)(iv) del Reg. (UE) 1305/2013. - per le indicazioni geografiche istituite per le “bevande spiritose” a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può essere concesso solo ai prodotti registrati nel registro UE, consultabile su: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx/. - per le denominazioni geografiche istituite per i vini aromatizzati a norma del Reg (CE) n. 110/2008, il sostegno può ess...
Titolo dell’operazione. Sub Misura 6.1 – Aiuto all’avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori. Sostegno per l’avviamento di piani di sviluppo di aziende agricole condotte da giovani che si insediano per la prima volta in azienda L’operazione è attivabile su tutto il territorio regionale, essa prevede la concessione di un aiuto per l’avviamento di nuove imprese agricole di “giovani agricoltori” come definiti all’art. 2(n) Regolamento (UE) 1305/2013 i quali sono tenuti a presentare un piano di sviluppo aziendale, che deve comprendere investimenti di sviluppo dell’attività agricola e/o investimenti di sviluppo di altre attività remunerative connesse all’attività agricola che utilizzano le risorse forestali, che vengono valutati ammissibili ad una domanda di aiuto nell’ambito della Misura 4 oppure ad una combinazione di Misure tra cui la Misura 4 (progetto integrato Pacchetto Giovani definito alla Misura 4 del Programma). L’attuazione del Piano di sviluppo aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di decisione con cui si concede l’aiuto. Il Piano di sviluppo deve dimostrare che i giovani agricoltori che ricevono il sostegno abbiano i requisiti di cui all’art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013, cioè essere un “agricoltore in attività”, entro 18 mesi dalla data di insediamento. Ai giovani agricoltori, secondo quanto disposto all’art. 2 del Regolamento di Attuazione, che al momento della presentazione della domanda non possiedono le adeguate qualifiche e competenze professionali richieste, viene concesso un periodo massimo di 36 mesi dalla data della decisione individuale di concessione del sostegno, per acquisire tali qualifiche e competenze. Possono accedere al supporto di cui alla presente operazione i piani di sviluppo aziendale presentati da un’azienda agricola di nuova costituzione e condotta da un “giovane agricoltore” che attiva anche un programma di investimenti di cui al “Pacchetto giovani”. Per ricevere il sostegno della presente operazione l’azienda deve ricadere al’interno delle seguenti soglie massime e minime di dimensione: - soglia minima: il sostegno è limitato alle aziende in grado di garantire, a seguito della realizzazione del piano di sviluppo, alternativamente: l’impiego di almeno 1 ULA, oppure il conseguimento di un reddito almeno pari al 60% del reddito di riferimento di altri settori economici; - soglia massima: il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di micro impresa e piccola impresa di cui alla rac...
Titolo dell’operazione. Sub Misura 6.2 – Aiuto all’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali. Supporto per l’avviamento per nuove attività non agricole nelle aree rurali. L’operazione si attiva nelle aree rurali classificate C e D e viene riservata alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER. Essa prevede la concessione di un aiuto per l’avviamento di nuove attività extra-agricole all’interno delle aree rurali da parte di coadiuvanti familiari di imprese agricole e di persone fisiche i quali sono tenuti a presentare un piano di sviluppo aziendale. L’operazione promuove la diversificazione dell’economia rurale, prioritariamente attraverso: a) la promozione di attività che si integrano a “valle” con il consumo e la vendita dei prodotti agricoli di qualità, attraverso il rafforzamento del turismo rurale ed i servizi di ristorazione che utilizzano prodotti biologici, produzioni certificate e prodotti della montagna; b) la trasformazione, la commercializzazione e la vendita di lavorati ottenuti dall’utilizzo di prodotti agricoli e prodotti silvicoli che hanno quale output finale prodotti non inseriti nell’Allegato I del Trattato (x.xx. lavorati e semi-lavorati di legnami autoctoni, prodotti di bioedilizia); c) l’attivazione di servizi sociali e ricreativi che utilizzano immobili ed infrastrutture di proprietà pubblica in disuso (x.xx. edilizia scolastica, edilizia sportiva, edilizia attività culturali, ecc.); d) i servizi di supporto all’agricoltura ed alla silvicoltura; e) le attività di lavorazione di produzioni tipiche dei territori rurali. Possono essere oggetto di intervento dell’operazione i seguenti ambiti di attività economica: - attività legate allo sviluppo economico locale, inclusi i servizi al turismo, trasporto, negozi (di prodotti “non agricoli”, ovvero non inclusi nell’Allegato 1 del Trattato), ristoranti; - creazione di laboratori, fabbriche, locali e strutture per varie attività come la riparazione di macchinari; produzione e/o trasformazione di merci e materiali non agricoli; - trasformazione e commercializzazione di beni i cui prodotti finali (qualsiasi tipo di output) sono prodotti non-agricoli, ovvero non ricadono nell’Allegato I del Trattato; - fornitura di servizi a tutti i settori economici, inclusa l’agricoltura e la silvicoltura, o a tutta la popolazione rurale; - sviluppo dell’artigianato e delle attività artigianali; - attività ITC, attività elettroniche computer-based e di e-commerce. Nell’ambito delle macro-are...
Titolo dell’operazione. Sub-misura 6.3 Aiuto allo sviluppo di piccole aziende agricole.
Titolo dell’operazione. Sub Misura 6.4 Supporto agli investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole 4A. Tipologia dell’operazione Investimenti nella diversificazione delle attività delle aziende agricole Investimenti per lo sviluppo di imprese extragricole L’operazione viene riservata all’attuazione delle strategie di sviluppo locale (SLL) del programma che attuano l’approccio CLLD e, pertanto, si attiva nelle aree rurali classificate C e D. Essa promuove uno sviluppo più equilibrato dell’economia delle aree rurali attraverso il sostegno ad interventi finalizzati al rafforzamento e diffusione della multifunzionalità e della diversificazione delle attività e delle fonti di reddito all’interno delle aziende agricole e, più in generale, allo sviluppo del sistema produttivo extragricolo. L’operazione, pertanto, sostiene lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole dell’azienda, quali:
Titolo dell’operazione. Sub Misura 19.1 – Sostegno preparatorio Supporto preparatorio per il rafforzamento delle capacità, formazione e networking per l'elaborazione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale Il sostegno consiste nel rafforzamento delle capacità di programmazione, nella formazione e creazioni di reti al fine di elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale. Le azioni di capacity building, formazione e networking sono aperte sia alle nuove aree, che non hanno operato nell'ambito di LEADER, sia ai GAL già esistenti. Il sostegno ha lo scopo di assistere i partenariati alla preparazione di strategie di sviluppo locale. In linea generale, l’operazione prevede il sostegno delle attività strettamente correlate alla costituzione dei partenariati ed alla definizione della strategia di sviluppo locale, anche in funzione delle possibili azioni per il miglioramento delle capacità degli attori locali pubblici e non pubblici nello svolgimento del loro ruolo nel LEADER, con attenzione allo sviluppo delle capacità, alla formazione, all’animazione ed alla messa in rete. L’azione di animazione, in tale contesto, comprende in particolare attività ed iniziative necessarie per incoraggiare i membri della comunità a partecipare al processo di sviluppo locale attraverso l'analisi della situazione locale, dei relativi fabbisogni e delle possibili proposte migliorative. Contributo in conto capitale sulle spese sostenute. Regolamento (UE) 1303/2013 D.lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Titolo dell’operazione. Sub Misura 19.2 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader Attuazione degli interventi nell'ambito dello sviluppo locale di tipo partecipativo.
Titolo dell’operazione. Sub Misura 19.3 Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale. Supporto tecnico preparatorio per la cooperazione; Sostegno alla cooperazione inter-territoriale; Sostegno alla cooperazione transnazionale.
Titolo dell’operazione. Sub Misura 19.4 Costi di gestione e animazione Costi di gestione Costi per l’animazione.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.