Common use of Tossicodipendenza Clause in Contracts

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e riabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabile, di aspettativa non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Tossicodipendenza. 1. In relazione Ai lavoratori/trici assunti a quanto previsto dal TU tempo indeterminato che siano in condizione di tossicodipendenza, accertata ai sensi di legge e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico - riabilitative e socio - assistenziali, viene riconosciuto ai sensi del DPR 309/1990 – Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la – il diritto alla conservazione del posto di lavoro lavoro, senza maturazione dell'anzianità di servizio salvo quanto previsto al 3° comma, per il tempo utile all’esecuzione strettamente necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. Ai sensi della predetta legge, il diritto alla conservazione del posto spetta, nei medesimi termini, anche ai lavoratori/trici familiari di tossicodipendente, qualora il servizio per la tossicodipendenza ne attesti la necessità. I primi quattro mesi di assenza dal lavoro vengono eccezionalmente considerati agli effetti del trattamento di fine rapporto. A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiestasarà computato nella retribuzione di cui al primo comma dell'art. 2120 c. c. (come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297), la documentazione attestante, l'equivalente della retribuzione cui il lavoratore/trice avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Le previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione anche ai sensi della normativa predetta, lo stato casi di tossicodipendenza ed il programma alcolismo conclamato mediante presentazione di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione opportuna certificazione medica rilasciata dalla competente struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stessosanitaria pubblica. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e riabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabile, di aspettativa non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Samples: c.c.n.l. (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-stato- regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smiss.mm.ii, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e riabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabile, di aspettativa non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto I lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui viene dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza, tossicodipendenza e che intende intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative terapeuticoriabilitative e socio-assistenzialisocioassistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque e, comunque, per un periodo non superiore a tre annidodici mesi. 2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeuticoriabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. 3. A tal fine è tenuto I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a presentare unitamente alla relativa richiestaloro volta essere posti, la documentazione attestantea domanda, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore in aspettativa non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio retribuita per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a caricotempo determinato, l’azienda potrà concedereai sensi dell'art. 1, compatibilmente secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230. 5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con le esigenze tecniche decreto del Ministro del Lavoro e produttive, un periodo, anche frazionabiledella Previdenza Sociale, di aspettativa non superiore concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a 6 mesicura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, rinnovabile una sola voltaad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale. 6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 7. L’aspettativa prevista Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e dal 6° comma costituisce interruzione dal serviziosuccessive modificazioni. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e di contrattodagli organismi pubblici competenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto I lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui viene dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza, tossicodipendenza e che intende intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-terapeutico riabilitative e socio-socio assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque e, comunque, per un periodo non superiore a tre annidodici mesi. 2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. 3. A tal fine è tenuto I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a presentare unitamente alla relativa richiestaloro volta essere posti, la documentazione attestantea domanda, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore in aspettativa non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio retribuita per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a caricotempo determinato, l’azienda potrà concedereai sensi dell'art. 1, compatibilmente secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230. 5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con le esigenze tecniche decreto del Ministro del Lavoro e produttive, un periodo, anche frazionabiledella Previdenza Sociale, di aspettativa non superiore concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a 6 mesicura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, rinnovabile una sola voltaad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale. 6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 7. L’aspettativa prevista Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e dal 6° comma costituisce interruzione dal serviziosuccessive modificazioni. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e di contrattodagli organismi pubblici competenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto I lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui viene dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o 2. L'assenza di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un lungo periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento terapeuti- co-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e comunque per un periodo previdenziali, quale aspettativa non superiore a tre anniretribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. 3. A tal fine è tenuto I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a presentare unitamente alla relativa richiestaloro volta essere posti, la documentazione attestantea domanda, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore in aspettativa non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio retribuita per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente tossicodipenden- te qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è con- sentito il ricorso all'assunzione a caricotempo determinato, l’azienda potrà concedereai sensi dell'art. 1, compatibilmente secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230. 5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il pos- sesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impie- go nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la si- curezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con le esigenze tecniche decreto del Ministro del Lavoro e produttive, un periodo, anche frazionabiledella Previdenza Sociale, di aspettativa non superiore concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a 6 mesicura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sani- tario nazionale e a spese del datore di lavoro, rinnovabile una sola voltaad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto intermi- nisteriale. 6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavo- ratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurez- za, la incolumità e la salute dei terzi. 7. L’aspettativa prevista Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. o ottobre 1990. n.309. e dal 6° comma costituisce interruzione dal serviziosuccessive modificazioni. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio Conseguentemente, per alcun istituto di legge e di contratto.l'applicazione delle presenti norme

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto I lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui viene dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza, tossicodipendenza e che intende intendano accedere ai programmi pro- grammi terapeutici e riabilitativi di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque e, comunque, per un periodo non superiore a tre annidodici mesi. 2. L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della retribuzione e senza decorrenza di anzianità. 3. A tal fine è tenuto I lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a presentare unitamente alla relativa richiestaloro volta essere posti, la documentazione attestantea domanda, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore in aspettativa non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio retribuita per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. 4. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a caricotempo determinato, l’azienda potrà concedereai sensi dell'art. 1, compatibilmente secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230 e successive modifiche. 5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di parti- colari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appar- tenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabiledecreto del Ministro del Lavoro, di aspettativa non superiore concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a 6 mesicura di strutture pubbliche nell'am- bito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, rinnovabile una sola voltaad accertamento di assenza di 6. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rap- porto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. 7. L’aspettativa prevista Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990. n.309 e dal 6° comma costituisce interruzione dal serviziosuccessive modificazioni. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né Conseguente- mente, per l'applicazione delle presenti norme si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge osservano le disposizioni emanate dai Mini- steri, dalle strutture e di contrattodagli organismi pubblici competenti.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Trasporto Merci Spedizioni E Logistica

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto I lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui viene dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza, tossicodipendenza e che intende intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 312 mesi. A tal fine L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestanteconsiderata, ai sensi fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della normativa predettaretribuzione e senza decorrenza di anzianità. I lavoratori, lo stato familiari di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio retribuita per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e socio- riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a caricotempo determinato, l’azienda potrà concedereai sensi dell'art. 1, compatibilmente 2º comma, lett. b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonchè per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con le esigenze tecniche decreto del Ministro del lavoro e produttive, un periodo, anche frazionabiledella previdenza sociale, di aspettativa non superiore concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti a 6 mesicura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, rinnovabile una sola voltaad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli Organismi pubblici competenti. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto I lavoratori assunti a tempo indeterminato, di cui viene dei quali sia stato accertato dalle competenti strutture pubbliche lo stato di tossicodipendenza, tossicodipendenza e che intende intendano accedere ai programmi pro- grammi terapeutici e riabilitativi di riabilitazione presso i servizi sanitari delle ASL unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni. 3dodici mesi. A tal fine L'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestanteconsiderata, ai sensi fini normativi, economici e previdenziali, quale aspettativa non retribuita, senza corresponsione della normativa predettaretribuzione e senza decorrenza di anzianità. I lavoratori, lo stato familiari di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore un tossicodipendente, possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio retribuita per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Per la sostituzione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 3 è consentito il ricorso all'assunzione a caricotempo determinato, l’azienda potrà concedereai sensi dell'art. 1, compatibilmente secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n.230 e successive modifiche. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabiledecreto del Ministro del Lavoro, di aspettativa non superiore concerto con il Ministro della Sanità, e sono sottoposti a 6 mesicura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio Sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, rinnovabile una sola voltaad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e riabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabile, di aspettativa non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU X.X.X. 0 xxxxxxx 0000 x. 000 (XX in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 tossicodipendenza) e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi2008, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture terapeutico-terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e riabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabile, di aspettativa non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU X.X.X. 0 xxxxxxx 0000 x. 000 (XX in materia di disciplina degli stupefacenti stupe- facenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 n. 309 tossicodipendenza) e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi2008, le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL o di altre strutture strut- ture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura strut- tura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico terapeuti- co e riabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabile, di aspettativa non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti sud- detti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Tossicodipendenza. 1. In relazione a quanto previsto dal TU T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR D.P.R. 9 ottobre 1990 1990, n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 1990, n. 444 444, nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza statoStato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smis.m.i., le parti convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato, di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, e che intende accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL AASSLL o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la conservazione del posto di lavoro per il tempo utile all’esecuzione all'esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiesta, la documentazione attestante, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva l'effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo riabilitativo, o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio Servizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e riabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda l'azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabile, di aspettativa non superiore a 6 mesi, rinnovabile una sola volta. 7. L’aspettativa L'aspettativa prevista dal e dal comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e di contratto.

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Samples: Transportation & Logistics

Tossicodipendenza. 1. In relazione a Le Parti al fine di favorire il superamento di situazioni di tossicodipendenza e in attuazione di quanto previsto dal TU in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con DPR 9 ottobre 1990 dalla legge 26/6/90 n. 309 e dal D.M. 30 novembre 1990 n. 444 nonché dai provvedimenti risultanti dalle apposite intese in Conferenza stato-regioni-province autonome in data 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008 e smi, le parti 162 convengono quanto segue. 2. Il lavoratore assunto di seguito riportato: Nei confronti dei dipendenti, assunti a tempo indeterminato, di cui viene per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza, tossicodipendenza secondo le previsioni di legge e che intende intendano accedere ai a programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle ASL U.S.L. o di altre strutture terapeutico-terapeutico riabilitative e socio-socio- assistenziali, ha per una sola volta diritto, tenuto anche conto delle esigenze aziendali, ad un periodo di aspettativa con la è riconosciuto: a) il diritto alla conservazione del posto posti di lavoro per il tempo utile all’esecuzione del trattamento riabilitativo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. 3. A tal fine è tenuto a presentare unitamente alla relativa richiestalavori, la documentazione attestante, ai sensi della normativa predetta, lo stato di tossicodipendenza ed il programma di riabilitazione. 4. Ogni mese il lavoratore interessato dovrà altresì presentare adeguata attestazione rilasciata dalla struttura presso cui esegue il trattamento riabilitativo circa l’effettiva prosecuzione del programma stesso. 5. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento del trattamento riabilitativo o alla scadenza del triennio ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. 6. Previa presentazione di richiesta scritta e della dichiarazione del servizio per le tossicodipendenze che attesti la necessità per il lavoratore assunto a tempo indeterminato di concorrere al programma terapeutico e riabilitativo del familiare tossicodipendente a carico, l’azienda potrà concedere, compatibilmente con le esigenze tecniche e produttive, un periodo, anche frazionabile, di in aspettativa non superiore retribuita a 6 mesi, rinnovabile una sola volta. 7. L’aspettativa prevista dal 2° e dal 6° comma costituisce interruzione dal servizio. Pertanto durante i suddetti periodi non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto tutti gli effetti di legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta per l’esecuzione del trattamento riabilitativo; b) la concessione, in alternativa all’aspettativa di cui al precedente punto a), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest’ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell’interessato nell’ambiente che lo circonda; c) l’adozione di soluzioni lavorative, come il part-time o altre modalità, compatibilmente con l’organizzazione del lavoro, che rendano più agevole l’effettuazione di recupero nell’ipotesi di cui al precedente punto b) o di reinserimento al lavoro al termine del periodo riabilitativo. Per avvalersi della facoltà di cui sopra, il dipendente è tenuto ad inoltrare la relativa richiesta, al datore di lavoro prima dell’inizio del programma, accludendo adeguata documentazione sul programma stesso e la sua durata. Anche ai lavoratori, che siano familiari di un tossicodipendente entro il 2° grado di parentela e, in mancanza, entro il 3° grado in linea retta, possono fare richiesta di essere posti in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di legge e di contratto, per partecipare al programma terapeutico e socio riabilitativo del familiare tossicodipendente, quando il servizio pubblico per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. La relativa richiesta, con la documentazione del caso e l’attestazione del servizio pubblico per le tossicodipendenze, deve pervenire nei modi previsti al comma precedente. Le Parti riconoscono la necessità di favorire il recupero di eventuali lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati, pertanto convengono di concedere i lavoratori interessati, per i quali sia specificatamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle sopra previste per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale