Common use of TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI Clause in Contracts

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

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Samples: www.comune.guardialfiera.cb.it, www.comune.sanpietroinlama.le.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume tutti Ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati su tali conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L’appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di Escolca gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla informandone contestualmente la stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente e la prefettura-ufficio territoriale del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contrattoGoverno territorialmente competente.

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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’aggiudicatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010agosto 2010 e s.m.i.. L’aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio, n.136 ufficio territoriale del Governo, della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano dovranno essere forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un identificativi del conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto dedicato (IBAN) nonché la generalità ed il termine è codice fiscale delle persone delegate ad operare su di sette giorni dall’accensioneesso. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità contratto sarà di fatto risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società poste Italiane S.p.A.. Inoltre il personale del contraente che opererà all’interno delle operazioni finanziarie determina la risoluzione strutture dell’Azienda Ospedaliera sarà dotato della tessera di diritto del contrattoriconoscimento riportante tutte le informazioni contenute nell’art. 5 della suddetta legge.

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TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’Operatore Economico assume tutti su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla L.136 del 13/08/2010 e ss. 3 mm. ii. La ditta deve comunicare agli Istituti gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7). Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In pendenza della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità comunicazione dei flussi finanziaridati di cui sopra, gli strumenti Istituti non eseguiranno alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di conseguenza, i termini di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIGsi intenderanno sospesi. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario La ditta si impegna altresì a comunicare gli estremi ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine da quello in cui la variazione è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contrattointervenuta.

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Samples: Bando Di Gara

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’o.e. si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artprevisti dall’art. 3 della legge L. 13 Agosto agosto 2010, n.136 n. 136, e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari., gli strumenti fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane, dedicati anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina operazioni. L’Aggiudicataria riconosce alla SA la risoluzione facoltà di diritto risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del contrattoservizio attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane, così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.

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Samples: Cessione Del Credito

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume tutti L’affidatario si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 Agosto 201012.08.2010, n.136 n. 136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale ss.mm.ii.; L’affidatario è necessario vengano forniti obbligato a comunicare al Comune gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, comma 3anche se in via non esclusiva, della legge 13.08.2010alle movimentazioni finanziarie relative al presente capitolato, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per Tutte le operazioni finanziariemovimentazioni finanziarie di cui al presente capitolato dovranno avvenire, mentre per un nuovo conto salvo le deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il termine è codice identificativo di sette giorni dall’accensionegara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, causa di risoluzione di diritto del contratto. L’Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento all’affidatario e con ulteriori interventi di controllo, l’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

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Samples: www.regione.sardegna.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume tutti Ai sensi e per gli obblighi effetti di quanto disposto dall’art. 3 c. 8 della Legge 136 del 13/08/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, l’Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto. L’Aggiudicataria, in caso di subappalto, si impegna dare immediata comunicazione all’ASL Roma 1 ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di appartenenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai sensi della citata normativa, l’Impresa dovrà comunicare a all’ASL Roma 1 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alle forniture pubbliche di servizi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Al fine di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010alla Legge n. 136 del 13.08.2010, n.136 e s.m.i. Ai fini della sulla tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti le fatture che verranno emesse per l'espletamento del servizio dovranno riportare il seguente numero di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, CIG della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contrattogara (lotto).

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Samples: www.aslroma1.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume tutti Società assicuratrice e ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 Agosto 2010, n.136 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti I soggetti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, comma 3anche se in via non esclusiva, della legge 13.08.2010alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per Tutte le operazioni finanziariemovimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, mentre per un nuovo conto relativamente a ciascuna transazione, il termine è Codice Identificativo di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contrattoGara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.

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Samples: www.politichegiovanili.gov.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume cooperativa dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziaria tal fine, dovrà comunicare al Comune gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione estremi identificativi del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche. Sulle fatture da trasmettere al Comune di Ventasso dovrà essere indicato: - il c/corrente dedicato; - il C.I.G. riferito all’affidamento; - Numero e data della Determinazione di impegno assunta dal Responsabile del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensioneServizio. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto del contrattoquando il Comune dichiara alla cooperativa che intende avvalersi della clausola risolutiva.

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Samples: Convenzione Tra Il Comune Di Ventasso E Il Ginepro Società Cooperativa Sociale Per L’affidamento Mediante Convenzione a Cooperative Sociali Di Tipo B Del Servizio Di Refezione Scolastica E Preparazione Pasti Servizio Assistenza Domiciliare Del Comune Di Ventasso, Anno Scolastico 2021/2022

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. A norma dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni, il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato IBAN. , intestato alla Società di Revisione presso il Banco . La Ditta affidataria Società di Revisione dichiara che la persona / le persone delegata / delegate ad operare sul conto corrente dedicato di cui sopra è / sono: La Società di Revisione provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La Società di Revisione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. previsti dall’articolo 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 Legge n. 136/2010 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti successive modificazioni e dalle inerenti determinazioni dell’Autorità di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensionevigilanza sui contratti pubblici. Il mancato utilizzo degli presente contratto potrà essere risolto di diritto da Sfirs ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contrattooperazioni.

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Samples: Patto Di Integrità

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi Al fine di tracciabilità dei flussi finanziari adempiere alla normativa di cui all’art. 3 della legge alla Legge 13 Agosto agosto 2010, n.136 e s.m.ifacilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 67312757D9). L'aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltrepagamento, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo codice identificativo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contrattogara (CIG).

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Samples: www.apam.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi Considerato che la Legge del 13.08.2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23.08.2010, recante il Piano straordinario contro le mafie, ha previsto, a partire dal 07.09.2010, l’entrata in vigore delle nuo- ve disposizioni, al fine di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i. Ai fini della garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, è necessario che l’appaltatore utilizzi conti correnti dedicati, “anche in via non esclusiva”, ovvero conti correnti per l’esecuzione di movimentazione finanziaria tracciabile al fine di pagamenti inerenti l’attività connessa all’appalto. Pertanto al fine di poter effettuare i pagamenti inerenti le spese relative al contratto di appalto, dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, prima della stipula del contratto: ∙ gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione estremi identificativi del codice CIG. Inoltre, conto corrente dedicato su cui l’IGEA SpA dovrà canalizzare i paga- menti; le generalità ed il pagamento C.F. delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato” del quale è necessario vengano forniti ; gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3stessi soggetti sono obbligati, comma 3altresì, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario a comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contrattoogni eventuale futura modifica relativa ai dati trasmessi.

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Samples: www.igeaspa.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria società assicurativa assume tutti su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla L.136 del 13/08/2010 e ss. 3 mm. ii. La stessa deve comunicare all’IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7). Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. In pendenza della legge 13 Agosto 2010comunicazione dei dati di cui sopra, n.136 e s.m.il’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’assicuratore. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziariDi conseguenza, gli strumenti i termini di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIGsi intenderanno sospesi. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario La compagnia assicurativa si impegna altresì a comunicare gli estremi ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine da quello in cui la variazione è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contrattointervenuta.

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Samples: trasparenza.izsler.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’Aggiudicatario con la sottoscrizione del contratto assume tutti gli obblighi l’obbligo di tracciabilità dei flussi movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto, secondo le modalità di cui all’artalla L. 13/8/2010 n° 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. 3 della legge 13 Agosto 2010In particolare l’Aggiudicatario si impegna a registrare, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi su conto corrente dedicato - anche in via non esclusiva - i movimenti finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltreda effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, e riportanti, ove previsto, il pagamento numero CIG o il codice CUP relativi al lotto unico assegnato alla presente gara. L’Aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare all’A.S.L. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché i nominativi, le generalità ed il Codice Fiscale delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente persone fisiche delegate ad operare sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3sopra citato, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione7 dall’accensione del medesimo. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei L’Azienda Sanitaria si impegna a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione verificare l’inserimento di diritto del contrattoanaloga clausola nel caso di stipula di subcontratti.

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Samples: www.asl2.liguria.it

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente L. n. 136/2010 con accredito sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 bancario/postale che l’appaltatore ha indicato come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo dedicato in relazione all’appalto in oggetto. La comunicazione di conto il termine è di sette giorni dall’accensionededicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

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Samples: Contratto

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume tutti gli obblighi Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa appaltatrice assume su di cui all’artsé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva. 3 della legge 13 Agosto 2010Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo salvo quanto previsto dall’art. 3, comma 3terzo comma, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina (es. Xx.Xx. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell’Autorità per la risoluzione Vigilanza sui Contratti Pubblici di diritto Lavori, Servizi e Forniture). Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell’art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di esigere il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

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Samples: Contratto Per Lavori Di Adattamento Edilizio Programma Operativo Nazionale

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria assume L’Appaltatore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finanziaria di cui all’artalla legge 13/8/2010 n. 136. 3 della legge 13 Agosto 2010In particolare i pagamenti relativi al presente appalto saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SpA, n.136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli a mezzo bonifico bancario/postale ovvero con altri strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi dovranno essere comunicati all’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie determina la risoluzione relative ad una commessa pubblica. Dovrà altresì essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi. I bonifici riporteranno, tra gli altri elementi, il codice CIG relativo alla gara. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di diritto del contrattoFirenze (o della provincia in cui ha sede l’azienda che attiverà il singolo contratto specifico) della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. La Ditta affidataria L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 7, L. n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Vicenza, Settore Urbanistica, entro 7 gg. dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al presente appalto, nonché entro lo stesso termina le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’artalla L. n. 136/2010, relativi al presente appalto. 3 L’Appaltatore accetta espressamente che il presente contratto si risolva di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della legge 13 Agosto 2010società Poste Italiane Spa. L’Appaltatore si obbliga negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto ad inserire, n.136 e s.m.i. Ai fini della a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti finanziari di pagamento devono riportare l’indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente “dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi cui alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, L. n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto136/2010.

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Samples: www.comune.vicenza.it