DANNO ESTETICO Clausole campione

DANNO ESTETICO. In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, con conseguenze di carattere estetico al viso (escluso l’apparato ortodentale), la Società, fino alla concorrenza della somma assicurata, provvede al rimborso delle spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica. Tali spese saranno rimborsate purché siano state sostenute entro due anni dal giorno dell’infortunio. Nel caso in cui fosse impossibile intervenire entro il suddetto periodo temporale, le cure e gli interventi riscontrati e quantificati da parte di un medico specialista, saranno liquidati entro il limite massimo della somma assicurata indicata in polizza alla voce “una tantum”.
DANNO ESTETICO. In caso di infortunio che comporti, oltre che l’indennizzo a titolo di invalidità permanente anche conseguenze di carattere estetico al viso, la Società rimborserà un ulteriore importo massimo di euro 3.000,00 per le spese, docu- mentazione, sostenute dall’Assicurato per interventi di chirurgia plastica ed estetica allo scopo di ridurre od eliminare i danni estetici al viso.
DANNO ESTETICO. Se a seguito di infortunio non altrimenti indennizzabile a termini di polizza, l’assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, l’Impresa riconoscerà, entro il limite del massimale stabilito dalla Tabella delle Prestazioni TAPRE 17-18, il rimborso delle spese prescritte e sostenute per cure ed applicazioni, ed anche quelle derivanti da interventi di chirurgia plastica ed estetica volti ad eliminare o ridurre il danno. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata documentazione in originale. Qualora, per l’età giovanile dell’assicurato e dietro parere medico espresso, non fosse possibile intervenire chirurgicamente, o qualora l’intervento apportato non sia stato integralmente risolutivo, l’Impresa si impegna a riconoscere all’Assicurato il danno biologico cicatriziale residuale accertato in base alla tabella INAIL D. Lgs. n. 38/2000, attraverso la corresponsione dell’indennizzo previsto per singolo punto dalla Tabella dell’Invalidità Permanente.
DANNO ESTETICO. Se a seguito di infortunio, non altrimenti indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico, WIENER STÄD- TISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group riconoscerà un indenniz- zo a titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, fino al Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata documentazione, al massimo entro tre anni dalla data d’infortunio. Nel caso in cui, per l’età giovanile dell’Assicurato non sia possibile l’intervento di chirurgia plastica ed estetica, WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG - Vienna Insurance Group riconosce una liquidazione forfettaria come indicata nell’Allegato alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. L’indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di adeguata documentazione rila- sciata da specialisti del settore. Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro indennizzo. Restano escluse dall’assicurazione le spese per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all’evento. Nel caso in cui l’Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico a qualsiasi parte del corpo diversa dal viso la liquidazione prevista a termini di Polizza sarà ridotta del 30%.
DANNO ESTETICO. La Società rimborsa all’Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese sostenute per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, se in seguito ad un infortunio l’Assicurato stesso subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso. Il rimborso sarà effettuato entro due anni dall’infortunio.
DANNO ESTETICO. In caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, che provochi lesioni integranti sfregi o deturpazioni al viso e/o al corpo di carattere estetico, la garanzia Xxxxxxxx spese mediche di cui all’art. 12.5 delle Condizioni di Assicurazione è estesa alle spese sanitarie documentate e non altrimenti contrattualmente rimborsabili, soste- nute dall’Assicurato per interventi di chirurgia estetico-ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all’Infortunio. Tali spese, solo se sostenute entro due anni dall’Infortunio, verranno riconosciute nel limite della somma assicurata prevista per la garanzia Rimborso spese mediche, fermo lo scoperto del 10% con il minimo di 100,00 Euro a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro che non abbia comportato ricovero in Istituto di cura. Assistenza
DANNO ESTETICO. L’Impresa rimborsa fino a concorrenza del Massimale annuo di € 4.000,00 le spe- se documentate sostenute dall’Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze di danni estetici provocati da Infortu- nio indennizzabile ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, nonché per gli interventi di chirurgia plastica ed estetica ricostruttiva resi necessari da Infortunio.
DANNO ESTETICO. (Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Rimborso spese)
DANNO ESTETICO. Se a seguito di infortunio, non altrimenti indennizzabile a termini di Polizza, l’Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico, la Compagnia riconoscerà un indennizzo a titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno, fino al Massimale indicato nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Xxxxxxx. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata documentazione, al massimo entro tre anni dalla data d’infortunio. Nel caso in cui, per l’età giovanile dell’Assicurato non sia possibile l’intervento di chirurgia plastica ed estetica, la Compagnia riconosce una liquidazione forfettaria come indicata nell’Allegato alla Polizza – Sinottico delle prestazioni di Polizza. L’indennizzo sarà riconosciuto a seguito di presentazione di adeguata documentazione rilasciata da specialisti del settore. Tale liquidazione non è cumulabile con nessun altro indennizzo. Restano escluse dall’assicurazione le spese per l’eliminazione o la correzione di difetti fisici preesistenti all’evento. Nel caso in cui l’Assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico a qualsiasi parte del corpo diversa dal viso la liquidazione prevista a termini di Polizza sarà ridotta del 30%.
DANNO ESTETICO. Qualora l'Infortunio abbia cagionato un danno di carattere estetico non escluso dalle condizioni di Convenzione e che non comporti una indennità di Invalidità Permanente, la Compagnia riconosce il rimborso delle spese di natura medica sostenute dall'Assicurato per la riduzione del danno fino a concorrenza di Euro 10.000,00.