Common use of Tracciabilità dei pagamenti Clause in Contracts

Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai Ai sensi di quanto previsto dall’articolo dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare L. 136/2010 l’affidatario assumerà tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo previsti dalla citata legge. Le transazioni dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di risoluzione contrattuale e banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto stipulato a seguito del presente affidamento potrà essere risolto in attuazione dell’art. 1456 x.x., xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di segnalazione dei fatti alle autorità competentibanche o della società Poste italiane Spa. L’Appaltatore s’impegna In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’affidatario dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a comunicare ai sub-appaltatoripena di nullità, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico una espressa clausola di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli rispetto circa gli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 7- SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45, dandone immediata comunicazione co. 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che: 1- siano iscritti al committente Registro delle imprese tenuto dalla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto; 2- siano in regola con le norme in materia di contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi; 3- siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Prefettura - Ufficio Territoriale del GovernoL. 68/1999; 4- non abbiano a loro carico provvedimenti interdittivi alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione; Sarà data priorità alle candidature avanzate dagli Operatori economici abilitati nei mercati elettronici della Pubblica Amministrazione (Consip-Mepa o Intercent_er). La violazione degli obblighi Qualora non pervengano candidature da parte di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 questi soggetti saranno invitati a presentare offerta gli altri operatori economici che hanno manifestato interesse anche non presenti sulle piattaforme elettroniche nel catalogo di riferimento. E’ fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento, in forma individuale e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stessoin raggruppamento, a pena l’esclusione di tutti i soggetti interessati.

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati Ai fini del pagamento del servizio in oggetto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla Tesoreria della Città Metropolitana richiesta di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente Porto Conte Ricerche, a seguito di aggiudicazione definitiva: - gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; - i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i . L’Appaltatore s’impegna si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione ea Porto Conte Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità corrente/i e al codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’Appaltatore, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore inoltre, si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatorisubappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, i sub fornitori e i sub contraentia pena di nullità assoluta, apposite clausole con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria prescritti dalla legge. L’Appaltatore si impegna, dandone immediata comunicazione al committente e altresì, a trasmettere i predetti contratti a Porto Conte Ricerche, stante l'obbligo di verifica imposto alla Prefettura - Ufficio Territoriale stazione appaltante dal comma 9 del Governopredetto art. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla 3 della legge n. 136/2010 136/2010. L’Appaltatore accetta che la stazione appaltante provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario, sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione della fornitura effettivamente prestata. L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente alla stazione appaltante la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto comporta attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la risoluzione dello stessosocietà Poste Italiane SpA, così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 136 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L’Appaltatore, che con la sottoscrizione del presente Capitolato dichiara di essere a piena e perfetta conoscenza del contenuto di tale normativa, se ne assume, come previsto a pena di nullità del relativo contratto, dal comma 8 del citato articolo 3, i conseguenti obblighi. L’appaltatore provvederà pertanto a registrare ogni movimento finanziario relativo ai servizi in appalto su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, tali movimenti saranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicatopostale, ai ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010del comma 7, n. 136. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli ogni modifica degli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale degli strumenti finanziari utilizzati, già comunicati in sede di gara, ovvero delle persone delegate ad operare operari su di essoessi (con specifica del loro codice fiscale), fermo restando che in assenza sarà comunicato dall’appaltatore entro 7 (sette) giorni dalla nuova accensione Eventuali transazioni eseguite dall’Appaltatore, subappaltatori e subcontraenti, senza avvalersi di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero di altri mezzi idonei a pretendere per il ritardogarantire la tracciabilità, sono causa di risoluzione espressa del presente contatto di appalto. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore L’appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i sub-appaltatorisub contraenti della filiera delle imprese, i a qualsiasi titolo interessate ai lavori in oggetto, pena la nullità assoluta degli stessi, una apposita clausola con la quale ciascun sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui contraente si assume gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governoderivanti dalla loro sottoscrizione. La violazione degli obblighi di normativa sulla tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra il Comune e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stessoil cessionario il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante tramite lo strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario postale dedicato, ai sensi ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136risoluzione del contratto. L’Appaltatore s’impegna A tal fine l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla sugli stessi. Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a pretendere per il ritardocomunicare gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto Il mancato assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione citato art. 3 della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge Legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stessocostituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

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Samples: www.bolognaservizicimiteriali.it

Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla Tesoreria della Città Metropolitana richiesta di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente Sardegna Ricerche, a seguito di aggiudicazione: - gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. /i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; - i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i. L’Appaltatore s’impegna si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione ea Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità corrente/i e al codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’Appaltatore, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore inoltre, si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatorisubappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, i sub fornitori e i sub contraentia pena di nullità assoluta, apposite clausole con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria prescritti dalla legge. L’Appaltatore si impegna, dandone immediata comunicazione al committente altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010. L’Appaltatore accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso136 del 13 agosto 2010.

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Samples: www.sardegnaricerche.it

Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010n. 136 del 13/8/2010, n. 136. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dall’accensione edalla richiesta di Sardegna Ricerche, a seguito di aggiudicazione definitiva: piena tracciabilità delle operazioni; litati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i . L’Appaltatore si impegna a comunicare a Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità corrente/i e al codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’Appaltatore, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore inoltre, si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatorisubappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, i sub fornitori e i sub contraentia pena di nullità assoluta, apposite clausole con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria prescritti dalla legge. L’Appaltatore si impegna, dandone immediata comunicazione al committente altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010. L’Appaltatore accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso136 del 13 agosto 2010.

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Samples: www.sardegnaricerche.it

Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in questione. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante tramite lo strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario postale dedicato, ai sensi ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136risoluzione del contratto. L’Appaltatore s’impegna A tal fine l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro destinazione alla funzione di conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla sugli stessi. Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a pretendere per il ritardocomunicare alla Consiglio Regionale gli estremi del conto corrente dedicato prima della sottoscrizione del contratto. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto Il mancato assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione citato art. 3 della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge Legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stessocostituirà titolo per l’applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati Ai fini del pagamento della fornitura in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dalla Tesoreria della Città Metropolitana richiesta di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente Sardegna Ricerchee, a seguito di aggiudicazione definitiva: gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. /i; L’Appaltatore s’impegna si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione ea Sardegna Ricerche ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità corrente/i e al codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’Appaltatore, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore inoltre, si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatorisubappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, i sub fornitori e i sub contraentia pena di nullità assoluta, apposite clausole con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria prescritti dalla legge. L’Appaltatore si impegna, dandone immediata comunicazione al committente altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010. L’Appaltatore accetta che l’Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso136 del 13 agosto 2010.

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla procedura in questione. • In particolare tutti i movimenti finanziari relativi alla presente procedura dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante tramite lo strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicatopostale, ai sensi o altro strumento di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010pagamento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, n. 136che dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG 40970543EA). L’Appaltatore s’impegna • A tal fine l’affidatario, il sub affidatario e il subcontraente saranno tenuti a comunicare all’Unione gli estremi identificativi del conto dedicato dei conti correnti dedicati entro 7 sette giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate ad operare su sugli stessi. Nello specifico l’appaltatore sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all’uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di essodare esecuzione alla commessa ad essi affidata. • La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti interessati alla presente procedura sia inserita, fermo restando che in assenza a pena di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti essi assume gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatoriIn particolare, nell’ipotesi di subaffidamento, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell’ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l’appaltatore è tenuto ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sufornitura, nolo, ecc...) al momento della ricezione della relativa comunicazione da parte della stazione appaltante, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente. • Al fine di mettere la stazioni appaltante in condizione di assolvere all’obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall’art. 3 comma 9 della legge in commento, i sub fornitori contraenti e i sub contraentisubcontraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighitramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l’esecuzione del contratto di riferimento. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto • Il mancato assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione citato art. 3 della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge Legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta costituirà titolo per la risoluzione dello stessodel contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall’art. 6 della Legge medesima.

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria L’Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3, c. 8 della Città Metropolitana L. 136/2010 a pena di Genova esclusivamente mediante bonifico su nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. della legge n. 136/2010 l’aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010anche in forma non esclusiva all’appalto, n. 136. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle indicando altresì le generalità e al il codice fiscale delle persone delegate autorizzate ad operare sul conto. Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su di essodetti conti e riportare il codice identificativo dell’appalto (CIG/CUP), fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazionefatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i sub-appaltatori, i sub subappaltatori fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighiecc. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti sia presente una clausola di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli assunzione di responsabilità riferita agli obblighi sulla di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura tracciabilità finanziaria di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziariapresente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone immediata comunicazione al committente informandone contestualmente la Stazione Appaltante e alla Prefettura - la Prefettura-Ufficio Territoriale del GovernoGoverno territorialmente competente. La violazione degli obblighi Qualora si verifichi che qualsiasi transazione finanziaria sia stata effettuata non in linea con le presenti clausole contrattuali, o in contrasto con la Legge 136/2010, il contratto è da considerarsi nullo e in automatico può essere risolto unilateralmente dalla Stazione Appaltante incamerando la cauzione definitiva, fatto salvo qualsiasi ulteriore azione di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stessorisarcimento.

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, Ai fini del pagamento del servizio in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 dell'art. 3, della legge 13 agosto 2010n. 136 del 13/8/2010, n. 136. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato il rappresentante legale dell’Appaltatore dovrà trasmettere entro 7 giorni dall’accensione edalla richiesta di Sardegna Ricerche, a seguito di aggiudicazione definitiva: piena tracciabilità delle operazioni; o/i conto/i . L’Appaltatore si impegna a comunicare all’Ente Convenzionato ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità corrente/i e al codice fiscale delle persone delegate ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i. L’Appaltatore, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore inoltre, si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatorisubappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, i sub fornitori e i sub contraentia pena di nullità assoluta, apposite clausole con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria prescritti dalla legge. L’Appaltatore si impegna, dandone immediata comunicazione al committente altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Centrale di Committenza/Enti Convenzionati, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010. L’Appaltatore accetta che l’Ente Convenzionato provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L’Appaltatore, con la sola partecipazione all’appalto in oggetto, riconosce automaticamente all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso136 del 13 agosto 2010.

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Tracciabilità dei pagamenti. I 1. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana e non decorrono i termini legali per gli stessi. 2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di Genova esclusivamente soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicatosui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall’articolo dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i. L’Appaltatore s’impegna 3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità ciascuna transazione, il CUP e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardoCIG come sopra indicati. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione4. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste, anche la cessazione dell’operatività da parte risoluzione del presente contratto. 5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della propria controparte degli agli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, dandone immediata comunicazione al informandone contestualmente l’Ente committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale la prefettura-ufficio territoriale del GovernoGoverno territorialmente competente. La violazione degli 6. Si richiama integralmente quanto riportato all’art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017. Art. 18 –

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Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana Al fine di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicatoassicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, le parti, ai sensi di quanto previsto dall’articolo dell’art. 3 della L. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 e convertito in legge, con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010n. 217/2010, n. 136assumono vicendevolmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore s’impegna Pertanto dovranno essere utilizzati, a comunicare gli estremi identificativi pena di risoluzione del presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Ai fini del presente contratto il/i conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione ecorrente/o dall’inizio del conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in oggetto al presente contratto unitamente alle sui quali verranno effettuati pagamenti a favore dell’Impresa appaltatrice sono i seguenti: Banca: IBAN IT : Le generalità e al ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essosul predetto conto per conto dell’Impresa sono i seguenti: - sig. , fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue nato a il domiciliato per la carica presso la sede della Società – C.F. Tutti i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per favore dell’Appaltatore verranno effettuati con bonifico bancario nel quale sarà riportato il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicatoCIG relativo al presente contratto. L’Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi comunicare ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010ai soggetti autorizzati ad operare su di essi. L’Appaltatore, n. 136inoltre, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con tutti i sub-appaltatoricontraenti a qualsivoglia titolo coinvolti nel progetto un'apposita clausola, i sub fornitori e i sub contraentia pena di nullità assoluta, apposite clausole con cui la quale ciascuno di essi assume gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L’Appaltatore s’impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziariafinanziaria prescritti dalla legge. L’Appaltatore si impegna, dandone immediata comunicazione al committente altresì, a trasmettere i predetti contratti a LRH, stante l'obbligo di verifica imposto dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n 136/2010. L’Appaltatore accetta che LRH provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente xxxxxxxx, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati. L’Appaltatore riconosce a LRH la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del Governo. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti contratto in oggetto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla legge n. 136/2010 e dal presente contratto comporta la risoluzione dello stesso136 del 13 agosto 2010.

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Samples: Contratto Relativo All’appalto Integrato Per La Progettazione Esecutiva, Per Il Coordinamento Della Sicurezza in Fase Di Progettazione E Per L’esecuzione Dei Lavori Di Ampliamento Dell’impianto Di Depurazione in Comune Di Colico – Loc. Monteggiolo Numero Cig: 72875260b4

Tracciabilità dei pagamenti. I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria della Città Metropolitana di Genova esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai Ai sensi di quanto previsto dall’articolo dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’Appaltatore s’impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall’accensione e/o dall’inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l’Amministrazione non esegue i pagamenti senza che l’Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all’Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l’Amministrazione. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell’operatività da parte della Città Metropolitana di Genova sul conto precedentemente indicato. L’Appaltatore si impegna a rispettare L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s’impegnano al rispetto dei suddetti obblighi. In assenza delle clausole l’Amministrazione non autorizza i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo previsti dalla citata legge. Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di risoluzione contrattuale e banche ovvero della società Poste italiane Spa. Il contratto di segnalazione dei fatti alle autorità competentiappalto stipulato a seguito di affidamento del presente appalto potrà essere risolto in attuazione dell’art. L’Appaltatore s’impegna 1456 x.x., xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il rapporto negoziale in oggetto conterrà, a comunicare ai sub-appaltatoripena di nullità, sub-contraenti e sub- fornitori il codice unico una espressa clausola di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG) relativi all’appalto. L’Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli rispetto circa gli obblighi di tracciabilità finanziariadei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 Il pagamento di ogni acconto è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dandone immediata dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti nonché degli eventuali subappaltatori. Sull’importo netto progressivo degli acconti è operata una ritenuta dello 0,50%, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ferma restando la facoltà di fare carico a detta ritenuta per eventuali inadempienze, al relativo svincolo si provvede in sede di liquidazione del conto finale, previa comunicazione al committente di eventuali inadempienze, che gli enti competenti devono effettuare entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia di appalti e alla Prefettura - Ufficio Territoriale di DURC. Il conto finale sarà redatto entro 30 giorni dall’ultimazione del Governoservizio accertata con apposito verbale. Esso deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. La violazione degli obblighi rata di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 saldo unitamente alle ritenute trattenute su ogni acconto sarà liquidata, nulla ostando, entro 30 giorni dall’emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. L’anticipazione, prevista dall’art. 35, co. 18 D.lgs. 50/2016, sarà concessa previa richiesta scritta dell’Appaltatore. L’appaltatore deve utilizzare la massima diligenza e dal presente professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. E’ vietata la cessione del contratto comporta la risoluzione dello stessosotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

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Samples: www.comune.spilamberto.mo.it