Assemblee sindacali del personale Clausole campione

Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla r.s.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla direzione azien- dale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso di almeno 48 ore. tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle oo. ss. stipulanti il ccNL, singolarmente o congiuntamente. alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle xx.xx. rappresentate nella r.s.U. o delle xx.xx. stipulanti il ccNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essib; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della r.s.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente ccNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire u...
Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in Azienda, sia fuori che durante l’orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue normalmente retribuite. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. stipulanti il presente Contratto o dalle RSU, con ordine del giorno comunicato alla Direzione. Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle XX.XX. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto alla Direzione almeno 24 ore prima della riunione stessa.
Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Fatto salvo quanto previsto dai T.U. 10.01.2014 Confindustria e T.U. 10.02.2014 Confservizi, Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 4, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione aziendale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore; il preavviso è di 3 giorni per le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO3 Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultat...
Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda, sia fuori che durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue normalmente retribuite. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con ordine del giorno comunicato alla Direzione. Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle XX.XX. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto alla Direzione almeno 24 ore prima della riunione stessa.
Assemblee sindacali del personale. 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Le assemblee si svolgono di norma nell’ambito della sede di lavoro; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, le modalità di computo delle ore di assemblea vengono definite nell’ambito delle relazioni sindacali a livello aziendale, fermo restando che la durata dell’assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Nel caso di Aziende con più sedi territoriali ovvero in caso di assemblee generali di tutti i dipendenti saranno concordate a livello decentrato le modalità per facilitare agli stessi le modalità di partecipazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 300/1970, le riunioni possono essere indette dalla RSU ovvero dalle strutture sindacali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore. 3. Secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29.9.1994, punto 4, ultimo comma, le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL hanno diritto ad indire singolarmente o congiuntamente assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro per tre delle 10 ore annue retribuite. 4. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge 146/1990. 5. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella RSU e/o delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Assemblee sindacali del personale. 1. Per quanto concerne le modalità e i criteri per l’esercizio del diritto di assemblea si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 del CCNQ 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, fino alla nuova regolamentazione prevista dal Decreto Legislativo n. 150/2009. 2. Qualora l’assemblea si svolga fuori dall’ordinaria sede di lavoro, il tempo per raggiungere la località ove la medesima ha luogo viene computato nel monte ore individuale a disposizione del dipendente per tale finalità. In ogni caso non è riconosciuto alcun trattamento di missione ivi compreso il rimborso spese chilometrico.
Assemblee sindacali del personale. Articolo 14- Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori Titolo III
Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in Azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue 'pro capite'; in quest'ultimo caso verrà corrisposta la normale retribuzione. Riconosciuta l'esigenza che i servizi svolti debbano essere assicurati, data la particolare loro natura di servizi di interesse pubblico, le Assemblee saranno tenute di massima nelle ultime ore di lavoro, salvo casi del tutto eccezionali, allo scopo di evitare il più possibile disagi agli utenti (comma in vigore dal 22.5.03). Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette singolarmente, o congiuntamente, dalle RSA e/o dalle strutture esterne delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, con ordine del giorno su materie d'interesse sindacale di lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell'azienda con un preavviso di almeno 24 ore. Alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la RSA.
Assemblee sindacali del personale. 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Le assemblee si svolgono di norma nell’ambito della sede di lavoro; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, le modalità di computo delle ore di assemblea vengono definite nell’ambito delle relazioni sindacali a livello aziendale, fermo restando che la durata dell’assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Nel caso di Aziende con più sedi territoriali ovvero in caso di assemblee generali di tutti i dipendenti saranno concordate a livello decentrato le modalità per facilitare agli stessi le modalità di partecipazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 300/1970, le riunioni possono essere indette dalla RSU ovvero dalle strutture sindacali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore.