Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione azien- dale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preav- viso di almeno 48 ore. Tre delle dodici suddette ore annue possono essere indette anche dalle strutture sindacali delle OO. SS. stipulanti il CCNL, singolarmente o congiuntamente. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essib; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultati aziendali, viene prevista una contrattazione triennale a contenuto economico, che ha la funzione di definire u...
Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in azienda, sia fuori che durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue normalmente retribuite. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con ordine del giorno comunicato alla Direzione. Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle XX.XX. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto alla Direzione almeno 24 ore prima della riunione stessa.
Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell’orario di lavoro nonché du- rante l’orario di lavoro nei limiti di dodici ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni saranno tenute, ove possibile, all’interno dell’azienda; in caso di assem- blea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell’assenza dal lavoro inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Fatto salvo quanto previsto dai T.U. 10.01.2014 Confindustria e T.U. 10.02.2014 Confservizi, Parte Seconda, Sezione Seconda, punto 4, le riunioni possono essere indette dalla R.S.U. con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione va comunicata alla Direzione aziendale secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore; il preavviso è di 3 giorni per le assemblee che riguardano la generalità dei lavoratori. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione aziendale, anche dirigenti esterni delle XX.XX. rappresentate nella R.S.U. o delle XX.XX. stipulanti il CCNL. Le assemblee possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà avere luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di informare la cittadinanza, di assi- curare l’erogazione del servizio e della necessità di garantire la sicurezza delle per- sone e la salvaguardia degli impianti. Le riunioni dovranno inoltre avvenire senza che venga pregiudicata la normale attività lavorativa dei lavoratori non interessati alle stesse. In relazione a quanto sopra, le parti convengono sull’opportunità che le assemblee vengano effettuate in giornate in cui non sono presenti eventi che riducono il servizio alla clientela. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 27 della Legge n. 300/1970, l’azienda, nei limiti delle possibilità ed esigenze organizzative, mette a disposizione della R.S.U. un lo- cale per le proprie riunioni, attrezzato con adeguati strumenti informatici. CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO3 Conformemente a quanto indicato nell’art. 4 del presente CCNL, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende anche attraverso strumenti di partecipazione riferiti ai risultat...
Assemblee sindacali del personale. 4. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda per la trattazione di problemi di interesse sindacale e del lavoro.
Assemblee sindacali del personale. 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di dieci ore annue per le quali viene corrisposta la normale retribuzione. Le assemblee si svolgono di norma nell’ambito della sede di lavoro; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, le modalità di computo delle ore di assemblea vengono definite nell’ambito delle relazioni sindacali a livello aziendale, fermo restando che la durata dell’assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all’assemblea fino al suo rientro in servizio. Nel caso di Aziende con più sedi territoriali ovvero in caso di assemblee generali di tutti i dipendenti saranno concordate a livello decentrato le modalità per facilitare agli stessi le modalità di partecipazione.
Assemblee sindacali del personale. 1. Per quanto concerne le modalità e i criteri per l’esercizio del diritto di assemblea si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 10 del CCNQ 7.8.1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali.
Assemblee sindacali del personale. Articolo 14- Prerogative sindacali e diritti dei lavoratori Titolo III
Assemblee sindacali del personale. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea negli Enti, fuori dell’orario di lavoro ovvero durante l’orario di lavoro: nei limiti orari definiti dalla applicazione della legge n. 300/1970 di 12 ore annue. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con ordine del giorno comunicato agli Enti almeno 24 ore prima dell’assemblea. Qualora alle assemblee partecipino dirigenti esterni delle XX.XX. stipulanti, i loro nominativi devono essere comunicati per iscritto agli Enti almeno 48 ore prima della riunione stessa.
Assemblee sindacali del personale. In linea generale, l’assemblea, disciplinata dall’art. 20 dello Statuto dei lavoratori, costituisce accanto al referendum uno strumento di partecipazione diretta, che spetta a tutti i dipendenti dell’azienda, indipendentemente dall’iscrizione ad un sindacato, in relazione ai problemi di interesse sindacale e del lavoro. La disciplina ex CCNL 31.10.1995, è stata integrata dalla vigente normativa contrattuale con una disposizione in base alla quale le assemblee devono essere tenute nelle ultime ore di lavoro, salvo casi del tutto eccezionali. Dal momento che l’assemblea sindacale di lavoratori costituisce un diritto, a fronte del quale il datore di lavoro ha un obbligo di “pati”, essa soggiace ad una disciplina specifica ed all’osservanza di precise norme, soprattutto, per quanto riguarda il potere di convocazione, che spetta esclusivamente alle r.s.a., l’ordine del giorno ed il preavviso . Quest’ultimo, rappresenta una questione particolarmente delicata, visto che l’igiene ambientale rientra nell’ambito dei servizi cui si applica la legge n. 146/1990 in tema di sciopero; quindi, la convocazione dell’assemblea deve rispettare le legittime esigenze aziendali per evitare eccessivi pregiudizi e, pertanto, il preavviso, con il quale viene comunicata l’assemblea, deve essere congruo, per consentire all’azienda di adempiere alle proprie obbligazioni: sospensione dell’attività, approntamento dei locali, ecc.. Quanto all’ordine del giorno, occorre precisare che la sua mancanza, determina il concretizzarsi dalla situazione prevista dall’art. 20 e protetta dall’art. 28 St. lav., con la conseguenza che il comportamento di chi si reca ad una siffatta assemblea può essere sanzionato in via disciplinare, oltre al fatto che l’azienda può legittimamente rifiutare di concedere i locali, nonché di corrispondere la retribuzione ai partecipanti. Inoltre, è opportuno evidenziare che, per quanto ampia possa intendersi la nozione di materia sindacale e del lavoro, non possono svolgersi assemblee retribuite o meno su temi del tutto privi di connessione con gli interessi dei lavoratori in quanto tali. Se così non fosse, l’espressione testuale della norma di legge sarebbe priva di senso. Dal che si evince, oltre l’onere per le r.s.a. di allegare alla comunicazione l’o.d.g. dell’assemblea, che non possa ritenersi adempiuta la prescrizione di legge allorquando l’o.d.g. stesso contenga il mero e generico riferimento ad argomenti di carattere sindacale (Cass. 87/5179). Del contemperament...
Assemblee sindacali del personale. PREROGATIVE SINDACALI E DIRITTI DEI LAVORATORI