Trasferte e missioni Clausole campione

Trasferte e missioni. Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’Allegato B), che forma parte integrante ed essenziale del presente contratto o in alternativa, nell’ipotesi di opzione prevista dall’art. 13 del citato allegato, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigo- re alla data del 27 ottobre 1978.
Trasferte e missioni. 1. Per le trasferte e le missioni il trattamento da riservare al dirigente è il seguente:
Trasferte e missioni. All’art. 16, al comma 1, dopo il secondo periodo, si aggiunge un terzo periodo: Lo stesso importo è elevato ad 80 (ottanta/00) euro a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ad 85 (ottantacinque/00) euro a decorrere dal 1° gennaio 2012.
Trasferte e missioni. Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal lavoratore per ragioni inerenti al servizio debbono essere rimborsate a piè di lista, previa documentazione, entro il mese in cui il viaggio o il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo. I contratti integrativi potranno stabilire diverse modalità di rimborso spe- se per vitto, alloggio e viaggio. Il tempo impiegato per il viaggio alla guida della macchina operatrice dalla sede aziendale sino al fondo/terreno da trattare e ritorno è considerato lavorativo a tutti gli effetti. L’eventuale tempo eccedente il normale orario contrattuale sarà remune- rato attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per straordinario. Nel caso in cui il lavoratore si avvale del servizio di trasporto, che il datore di lavoro è normalmente tenuto, al fine di ridurre il disagio del lavoratore, ad organizzare ed assicurare dalla sede aziendale fino al fondo e/o terreno oggetto della lavorazione, al lavoratore stesso spetterà l’indennità di trasfer- ta ex art. 51 comma 5° del TUIR, così come regolata nel presente articolo. Nel caso previsto dal precedente comma, l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore svolge la sua attività presso il fondo/terreno del Committente e l’eventuale tempo eccedente il normale orario di lavoro svolto presso il fondo/terreno verrà remunerato attraverso il riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario previste dal presente CCNL. Nel caso in cui il lavoratore faccia uso del proprio mezzo, allo stesso spetterà il trattamento previsto dall’art. 24 del CCNL oltre all’indennità di trasferta come sopra definita. Il tempo impiegato per il viaggio dalla sede aziendale al fondo/terreno dove si svolge l’attività lavorativa e ritorno, darà diritto ad una indennità for- fettaria di trasferta, per ogni giornata di prestazione effettiva, non inferiore alle seguenti misure: Per le aree metropolitane la distanza indicata nella precedente tabella verrà calcolata dalla sede dell’azienda anziché dal confine del territorio co- munale.
Trasferte e missioni. Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'Allegato B) o, in alternativa, nell'ipotesi di opzione esercitata ai sensi dell'art. 11 del punto 8 dell'accordo nazionale 27 ottobre 1978, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data del 27 ottobre 1978.
Trasferte e missioni. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, al dirigente in missione o in trasferta per periodi non inferiori a 16 ore e non superiori a 2 settimane è dovuto, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti della normalità, un importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili pari a € 80,00 (ottanta/00 euro), per ogni periodo di 24 ore di trasferta. A decorrere dal 1° gennaio 2012 tale importo è elevato a € 85,00 (ottantacinque/00 euro). Il suddetto importo sarà adeguato in sede di rinnovo del CCNL.
Trasferte e missioni. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Trasferte e missioni. L’art. 10 è sostituito dal seguente:
Trasferte e missioni. 1. Salvo il caso di eventuali intese aziendali o individuali, oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio, nei limiti della normalità, al dirigente in trasferta sarà riconosciuto per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore nell'arco temporale di 24 ore dalla partenza un importo aggiuntivo in cifra fissa per rimborso spese non documentabili, pari ad 85 (ottantacinque/00) euro.
Trasferte e missioni. L'importo del rimborso spese non documentabili per trasferte e missioni viene elevato da € 75,00 a € 80,00 a decorrere dal 1° gennaio 2010 e a € 85, 00 a decorrere dal 1° gennaio 2012.