Trasferte e trasferimenti Clausole campione

Trasferte e trasferimenti. Art. 89 – Trasferte 75 Art. 90 – Trasferimento 75 Art. 91 – Distacco 76 Art. 92 – Reperibilità 76
Trasferte e trasferimenti. Il lavoratore convivente, su richiesta del datore di lavoro, deve recarsi in trasferta o seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura è addetto, in soggiorni temporanei o in residenze secondarie ed avrà diritto anche in trasferta ai riposi settimanali. Al lavoratore in trasferta, qualora l'obbligo di trasferta non sia stato contrattualmente previsto al momento dell'assunzione, dovranno essere rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute ed inoltre gli verrà corrisposta una diaria giornaliera pari al 10% della retribuzione minima giornaliera. In caso di trasferimento del datore di lavoro in altro comune il lavoratore dovrà essere preavvisato almeno 15 giorni prima. Al lavoratore che accetta il trasferimento sarà dovuto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti personali, salvo che vi provveda a proprie spese il datore di lavoro.
Trasferte e trasferimenti. Art. 99 – Trasferta..................................................................................................................................
Trasferte e trasferimenti. A quei dipendenti che per ragioni di necessità aziendali sono comandati temporaneamente a prestare la loro attività in località diverse dal luogo di lavoro ove prestano abitualmente servizio l’azienda rimborserà le spese sostenute, graduate secondo le distanze. I suddetti rimborsi e le eventuali indennità di trasferta saranno stabiliti in sede aziendale a seconda dei casi specifici. I rimborsi saranno corrispondenti alle maggiori spese sostenute dal dipendente. Per ottenere i rimborsi e l’indennità di trasferta di cui al presente articolo il dipendente dovrà presentare adeguata documentazione e attenersi alle disposizioni in materia impartite dall’azienda. A norma dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Qualora il lavoratore non accetti il trasferimento ai sensi del comma precedente, fermo restando il diritto a tutte le indennità previste dal presente contratto, potrà essere soggetto al licenziamento con le procedure previste dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e della legge 20 maggio 1970, n. 300 come modificate dalla legge 11 maggio 1990, n. 108. Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Trasferte e trasferimenti. Le spese per il vitto, alloggio e simili, sostenute dal guardiamo per ragioni inerenti al servizio, previa documentazione, debbono essere rimborsate entro il mese in cui il viaggio o il servizio ha avuto luogo. Sull'importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10% a titolo di rimborso delle piccole spese. Il passaggio del guardiano da una azienda all'altra, facenti capo alla medesima proprietà, non costituisce interruzione dei rapporto. Il guardiano trasferito stabilmente da una azienda all'altra della stessa proprietà ha diritto al rimborso delle spese sostenute, previa documentazione, per il trasporto della sua famiglia e del mobilio maggiorato del 10%.
Trasferte e trasferimenti. Art. 96 – Trasferta e diaria 56
Trasferte e trasferimenti. 1) Il lavoratore convivente, qualora il datore di lavoro lo richieda, dovrà recarsi in trasferta e/o seguire la persona alla cui cura è addetto, in soggiorni temporanei o in residenze secondarie ed avrà diritto anche in trasferta ai riposi settimanali.
Trasferte e trasferimenti. Articolo 98
Trasferte e trasferimenti. Art. 53 (Svolgimento attività lavorativa)
Trasferte e trasferimenti. Art. 103