RIMBORSO CHILOMETRICO Clausole campione

RIMBORSO CHILOMETRICO. Il personale con funzioni esterne è autorizzato ad utilizzare l’autovettura per ragioni di servizio in tutta la zona affidatagli. Altri spostamenti con la propria autovettura per ragioni di servizio fuori dalla zona di competenza devono essere autorizzati dai diretti superiori. Il restante personale è ammesso all’uso dell’autovettura personale per servizio previa esplicita approvazione del responsabile che autorizza la trasferta. Per gli spostamenti effettuati con autovettura propria, a copertura di ogni e qualsiasi spesa ricorrente o casuale connessa alla proprietà ed alla gestione dell’autovettura stessa - unicamente eccezione fatta per il pedaggio autostradale, che sarà in ogni caso rimborsato dietro presentazione delle relative ricevute - verranno riconosciuti i rimborsi chilometrici per ogni chilometro percorso, per ragioni di servizio, al di fuori del Comune propria sede di lavoro secondo le modalità di seguito riportate. A decorrere dall’1/7/2016 le percorrenze annue fino a 25.000 km vengono rimborsate con la tariffa chilometrica calcolata con riferimento a quanto indicato nelle tabelle ACI in relazione ai costi chilometrici della media delle autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF con percorrenze di 15.000 km, considerando i costi proporzionali al 100% e i costi “non proporzionali” al 60%. A decorrere dall’1/7/2016 le percorrenze annue superiori a 25.000 km vengono rimborsate, per la parte eccedente i 25.000 km percorsi, con la tariffa chilometrica calcolata con riferimento a quanto indicato nelle tabelle ACI in relazione ai costi chilometrici della media delle autovetture in produzione alimentate a benzina con 17 CVF con percorrenze di tariffa base pari ad almeno € 0,004 in aumento o in diminuzione. Per le percorrenze urbane, l’importo del rimborso chilometrico sarà maggiorato del 51,5% rispetto alla tariffa chilometrica prevista per le percorrenze extra-urbane (Es. se la tariffa chilometrica extra-urbana è di € 0,442, quella urbana è di € 0,670). Le spese diverse dal rimborso chilometrico ma relative all’uso dell'autovettura personale saranno rimborsate secondo le disposizioni in vigore, in base ai giustificativi di spesa presentati. Tutte le spese devono essere autorizzate dal responsabile diretto. Fino al 30/6/2016 restano in vigore gli importi dei rimborsi chilometrici così come disciplinati alla data di stipulazione del presente CIA.
RIMBORSO CHILOMETRICO. ( valido anche per il personale esterno ancorchè operante all’interno del comune sede di lavoro) Auto di riferimento benzina : Giulietta 1.4 T - 105cv Percorrenza km. 30.000 Auto di riferimento gasolio : Giulietta 1.6 JTDM-2 - 105cv Percorrenza km. 30.000
RIMBORSO CHILOMETRICO fino a 29.999 km annui: € 0,455 da 30.000 a 39.999 km annui € 0,384 oltre i 40.000 km annui € 0,349 I valori sopra riportati sono aggiornati al 01.04.2014. L’adeguamento dei rimborsi avverrà, a partire da gennaio 2014, con cadenza trimestrale e sarà effettuato con riferimento all’autovettura Audi A3 1.9 TDI 110 cv Attraction per le percorrenze annue di 20.000, 30.000 e 40.000 km.
RIMBORSO CHILOMETRICO. 5.1. Per gli eventuali spostamenti necessari allo svolgimento dell'intervento sono riconosciuti i rimborsi chilometrici.
RIMBORSO CHILOMETRICO. Ai lavoratori che per ragioni di servizio usano l'autovettura viene corrisposto - per ogni chilometro percorso - un rimborso spese pari a: - € 0,55 0,57 per percorrenze chilometriche annue fino a 10.000 Km; - € 0,47 0,49 per percorrenze chilometriche annue oltre i 10.000 Km; Gli importi dei costi chilometrici presi in considerazioni sono quelli indicati dalla pubblicazione “Costi chilometrici” edita dall’A.C.I. - Roma, marzo 2022 giugno 2017 - in riferimento al “calcolo dei costi complessivi per percorrenze annue per modelli a gasolio in produzione” dei seguenti autoveicoli: - 500x 1.6 MJT 120 CV, per percorrenze fino a 10.000 Km; - ALFA Giulietta 2.0 JTDM -2 175 CV per percorrenze superiori ai 10.000 Km. Nel caso venisse a cessare la produzione di detti veicoli, si farà riferimento a vetture FIAT di pari cilindrata e caratteristiche. Qualora, successivamente a detta data, gli importi di cui al precedente comma risultino variati, in aumento od in diminuzione, in misura superiore al 2% i rimborsi verranno di conseguenza aumentati o diminuiti con decorrenza dalla data di determinazione dei costi di esercizio effettuata dalla pubblicazione sopra indicata. Le trasferte dovranno essere effettuate utilizzando i mezzi pubblici di trasporto; l'uso della autovettura è ammesso su specifica autorizzazione della Società. Il pedaggio autostradale sarà rimborsato a parte. L’adeguamento degli importi su indicati verrà applicato alle trasferte o alle missioni effettuate dal mese di novembre 2022.
RIMBORSO CHILOMETRICO. In caso di autorizzazione all’uso del mezzo proprio, quando l’uso del mezzo di proprietà dell’operatore risulta per l’Azienda più conveniente ovvero se non disponibile un automezzo aziendale, spetta il pagamento per ogni Km di un importo corrispondente ad un 1/5 del prezzo medio della benzina verde in vigore nel mese cui si riferisce la missione ed il rimborso spese per il pedaggio autostradale e per l’eventuale parcheggio su presentazione della relativa documentazione. Il rimborso chilometrico compete anche nel caso di utilizzo del mezzo proprio nell’ambito del territorio comunale ove ha sede l’Ufficio del dipendente incaricato. Le percorrenze dichiarate dal dipendente devono essere preventivamente convalidate dall’Amministrazione sulla base della distanza tra la sede di servizio e la località di missione.
RIMBORSO CHILOMETRICO. 5.1. Per gli eventuali spostamenti necessari allo svolgimento del servizio SAL e del progetto Verso l’Autonomia sono riconosciuti i rimborsi chilometrici.
RIMBORSO CHILOMETRICO. Si conferma il riferimento e l’aggiornamento periodico concordato nell’integrativo territoriale del 1° febbraio 1990. Si stabilisce la franchigia dei primi due chilometri di percorrenza dalla sede ( due chilometri in andata e due chilometri per il ritorno) conseguentemente la stessa non verrà retribuita.
RIMBORSO CHILOMETRICO. Il Personale, che utilizzi previa autorizzazione del responsabile, l'autovettura per motivi di servizio avrà diritto al rimborso chilometrico secondo le seguenti fasce: 0 - 10000 € 0,471 10001- 20000 € 0,341 20001- 30000 € 0,297 30001- 40000 € 0,275 > 40000 € 0,262 Le percorrenze chilometriche verranno sempre conteggiate con partenza dalla sede di lavoro. Verranno rimborsati i pedaggi autostradali dietro presentazione dello scontrino fiscale di ricevuta o altro idoneo giustificativo.
RIMBORSO CHILOMETRICO. La Società riconosce un'indennità a titolo di rimborso chilometrico ai Rider che – su richiesta aziendale - utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l’esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (carburante/energia, usura del veicolo, ivi compreso il mantenimento dello stesso in condizioni di sicurezza, manutenzione del veicolo, assicurazione, ecc.), pari ai seguenti importi: - euro 0,15 per ogni chilometro percorso durante il turno, per i Rider che, su richiesta della Società, utilizzano la propria moto o il proprio scooter; - euro 0,06 per ogni chilometro percorso durante il turno per i Rider che utilizzano la propria bicicletta/e-bike. Questa indennità viene calcolata automaticamente dalla Società in base al percorso calcolato tramite Google Maps e non è soggetta a contribuzione previdenziale.