Trattamento economico durante l'assenza Clausole campione

Trattamento economico durante l'assenza. Operai: - dal 1° al 3° giorno il 50% della retribuzione normale di fatto; - dal 4° al 20° giorno il 90% della retribuzione normale di fatto; - dal 21° al 180° giorno il 100% della retribuzione netta di fatto. Per malattie di durata superiore ai 21 giorni, il 100% della retribuzione normale di fatto netta verrà corrisposto a decorrere dal primo giorno di malattia. All'operaio ammalato ove venisse a cessare il trattamento economico a carico dell'Inps l'azienda rico- noscerà un'indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per il periodo di malattia eccedente il 6° mese compiuto e fino a termine della conservazione del posto di lavoro. - corresponsione dell'intera retribuzione per i primi 4 mesi di ogni malattia; - corresponsione di metà retribuzione per i successivi mesi.
Trattamento economico durante l'assenza. Al lavoratore non in prova e non in Cassa Integrazione Guadagni, assente per malattia o infortunio o malattia professionale, viene assicurato un trattamento economico pari a: - intera retribuzione netta per tre mesi e alla metà di essa per successivi cinque mesi, se ha un'anzianità di servizio fino a tre anni - intera retribuzione netta per quattro mesi e alla metà di essa per successivi sei mesi, se ha un'anzianità di servizio fino a sei anni - intera retribuzione netta per cinque mesi ed alla metà di essa per successivi sette mesi se ha un'anzianità di servizio oltre i sei anni. Nel caso di contratti di lavoro di durata prevista fino a tre anni e di apprendistato, si applicano i seguenti trattamenti economici complessivi in caso di una o più interruzioni del servizio dovute a malattia o infortunio non sul lavoro: - intera retribuzione netta per 75 giorni e metà di essa per i 75 giorni successivi per contratti superiori a 2 anni e fino a 3 anni - intera retribuzione netta per 60 giorni e metà di essa per i 60 giorni successivi per contratti superiori ad 1 anno e fino a 2 anni - intera retribuzione netta per 45 giorni e metà di essa per i 45 giorni successivi per contratti superiori a 9 mesi e fino ad 1 anno - intera retribuzione netta per 30 giorni e metà di essa per i 30 giorni successivi per contratti fino a 9 mesi. Ai fini dei trattamenti economici sopra previsti non sono cumulabili tra di toro le assenze per malattia e le assenze per infortunio sul lavoro e malattia professionale. Per il lavoratore assente per malattia o infortunio, il trattamento economico suindicato ricomincia ex novo in caso di: 1) malattia, o infortunio, intervenuta dopo un periodo di 4 mesi senza alcuna assenza per malattia o infortunio 2) dal 21 esimo giorno di ricovero ospedaliero 3) assenze per malattia o infortunio iniziate dopo 12 mesi dal giorno in cui è cessato il diritto al trattamento economico del 100%. Qualora un unico evento morboso continuativo abbia comportato l'esaurimento del trattamento economico spettante, il trattamento stesso ricomincia ex novo in caso di ricovero ospedaliero superiore a 14 giorni. Ai fini del coordinamento del trattamento economico di malattia e di infortunio di cui al presente articolo con i trattamenti previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia, e tenuto conto dell'art. 33, verrà assicurato il trattamento economico di cui ai precedenti commi mediante integrazione della indennità corrisposta dagli Istituti assicuratori. Il diri...
Trattamento economico durante l'assenza primo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 3 mesi; al 66% per i 3 mesi successivi e al 50% per gli ultimi 2 mesi; - secondo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 4 mesi; al 66% per i 3 mesi successivi; al 50% per gli altri 3 mesi successivi; - terzo caso: alla retribuzione di fatto netta per i primi 7 mesi; al 50% per gli altri 5 mesi successivi.
Trattamento economico durante l'assenza. Operai: corresponsione dell'intera retribuzione, calcolata nei primi 3, 4 o 5 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai punti sopra a), b) e c) ; dopo il superamento dei limiti temporali previsti , corresponsione della metà della retribuzione. Quadri, impiegati, qualifiche speciali: corresponsione della retribuzione calcolata secondo le seguenti misure:
Trattamento economico durante l'assenza. Le aziende corrisponderanno:
Trattamento economico durante l'assenza anzianità fino a 5 anni: retribuzione netta per i primi 4 mesi, metà per i successivi 3 - 5,5 mensilità di retribuzione netta nell'ar- co di 9 mesi consecutivi con più episodi - anzianità di oltre 5 e fino a 10 anni: retribuzione netta per i primi 6 mesi, metà per i successivi 4 - 8 mensilità di retribuzione netta nell'arco di 12 mesi consecutivi con più episodi - anzianità oltre 10 anni: retribuzione netta primi 8 mesi, metà per i successivi 4 - 10 mensilità di retribuzione netta nell'arco di 18 mesi consecutivi con più episodi.
Trattamento economico durante l'assenza. Ferma restando la disciplina legislativa e amministrativa vigente in materia, il trattamento economico di malattia ed infor- tunio di cui al presente articolo viene assicurato mediante integrazione delle indennità a carico degli istituti assicuratori, che saranno anticipate dall'azienda alle normali scadenze retributive.
Trattamento economico durante l'assenza. Durante il periodo di conservazione del posto di cui al paragrafo precedente viene assicurato al lavoratore non in prova, assente per malattie o infortuni non pro- fessionali, un trattamento economico complessivo fino ad un massimo pari a: - all'intera retribuzione per i primi 65 giorni lavorativi, 2/3 di essa per i successivi 65 giorni lavorativi ed alla metà di essa per ulteriori 85 giorni lavorativi per anzianità fino a 6 anni; - all'intera retribuzione per i primi 85 giorni lavorativi, 2/3 di essa per i successivi 65 giorni lavorativi ed alla metà di essa per ulteriori 110 giorni lavorativi per anzianità oltre 6 anni.
Trattamento economico durante l'assenza. Operai: l'azienda corrisponderà un'integrazione della predetta indennità sino a raggiungere complessivamente l'importo netto della intera retribuzione normale di fatto nei primi 2, 3 o 4 mesi, rispettivamente nella ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3. Per i lavoratori che, all'inizio della malattia, risultano ad- detti continuativamente a turni avvicendati da almeno un mese, la relativa maggiorazione sarà computata nella retribuzione sulla base della maggiorazione relativa al ciclo completo dei turni ai quali il lavoratore partecipa. Qualora la corresponsione dell'indennità a carico degli Istituti di cui sopra venisse a cessare esclusivamente per il superamento dei limiti temporali previsti dalle ripetute regolamentazioni, l'azienda corrisponderà metà della retribuzione.
Trattamento economico durante l'assenza n caso di malattia o infortunio non sul lavoro l' operaio avrà diritto ad una integrazione economica in aggiunta a quella eventualmente corrisposta dall' Istituto assicuratore che gli consenta di percepire le seguenti percentuali minime: - l' 80% della retribuzione normale di fatto dal 1o all' 8o giorno di assenza. Tale trattamento non verrà corrisposto nei primi 3 giorni di assenza per malattia di durata inferiore a 9 giorni di calen- xxxxx; - il 100% della retribuzione normale di fatto netta dal 9o al 180o giorno di assenza. Tale trattamento verrà corrisposto dal 1o giorno di assenza qualora la malattia superi i 21 giorni di calendario. Xxxx apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali ed economici che determinano per l' azienda oneri per- centuali pari a quelli definiti per gli operai; convenzionalmente sono riferiti alle seguenti percentuali: - dal 1o al 3o giorno di malattia: 80% (solo per malattie superiori a 8 giorni di calendario); - dal 4o al 20o giorno di malattia: 26%; - dal 21o al 180o giorno di malattia: 29%.