Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.
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Samples: Accordo Di Rinnovo, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire a ciascun Il trattamento economico e normativo sarà matematicamente proporzionale all'orario effettuato. Xxxxx i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente e in un’ottica di concreta attuazione dei principi di Responsabilità Sociale, il lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello, in forza dei criteri di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmenteclassificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, mentre in periodi successivi per il solo motivo di paga e lavorare a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessoritempo parziale. Al lavoratore assente per malattia o infortunio momento della variazione in diminuzione dell’orario settimanale di lavoro, il saldo ferie a giorni viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Aziendamantenuto con effettuazione del relativo conguaglio economico. In caso di assenza per malattia o infortuniovariazione in aumento dell’orario settimanale di lavoro il saldo ferie a giorni viene proporzionalmente ridotto. I lavoratori a part-time hanno diritto al buono pasto nel caso in cui l’orario di lavoro preveda il rientro pomeridiano con un intervallo di almeno 30 minuti. In concomitanza con le giornate semifestive il personale a part time potrà essere esentato dalla prestazione lavorativa, da parte di uno fruendo dell'istituto delle ferie, delle ex festività e dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, permessi ex art. 39 CCNL compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanaleloro disciplina.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale
Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire lavoratrice/Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di Lavoro Agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a ciascun quello applicato nei confronti dei dipendenti che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’Azienda. Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile il comportamento della lavoratrice/del lavoratore dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede; le Parti si danno atto che, in ragione delle peculiari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno connesse al regime di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmenteXxxxxx Xxxxx, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia l’esercizio del potere direttivo e di ogni altra prestazione previdenziale controllo avverrà nel rispetto delle disposizioni legali e contrattuali in materia, ivi incluso l’art. 4 della Legge n. 300/70. I periodi di lavoro effettuati in modalità di Lavoro Agile concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti dal premio di risultato al pari delle giornate lavorative rese all’interno dei locali aziendali. Fatto salvo quanto espressamente previsto dalla presente intesa e dall’Accordo individuale, la lavoratrice/il lavoratore Agile sono soggetti complessivamente alla medesima disciplina normativa ed assistenziale economica del restante personale in tutte le fasi (costituzione, svolgimento e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva cessazione) del lavoro prestatorapporto di lavoro. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione eAlla lavoratrice/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente Agile saranno garantite le medesime opportunità di sviluppo professionale previste per malattia o infortunio viene corrisposto la generalità dei dipendenti. Nelle giornate di prestazione resa in modalità Agile verrà riconosciuto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario ticket per la consumazione del pasto di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Aziendacui all’art. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale85 del vigente CCNL.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbal Agreement
Trattamento economico e normativo. Il progetto dì formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento d’ingresso e quello finale da conseguire al termine del CFL; inoltre deve essere corredato dal modulo di cui all'allegato n. 1, debitamente compilato.
3.1 Per il settore impiegatizio, l'inquadramento d’ingresso sarà del 4° livello; l'inquadramento al termine del periodo di formazione e lavoro, ove si proceda a conferma del lavoratore, sarà del 3° livello. Per il settore operaio, l'inquadramento d’ingresso sarà del 4° livello per coloro i quali, in base ai profili allegati al presente accordo, è previsto un inquadramento finale del 3° livello super in caso di conferma del lavoratore. Per tutti gli altri operai, l'inquadramento d’ingresso sarà del 5° livello, mentre quello finale, ove si proceda e conferma del lavoratore sarà di quello della mansione acquisita e comunque non inferiore al 4° livello. Per i lavoratori da adibire all’attività di guardie particolari giurate di cui all'allegato H), l'inquadramento d’ingresso sarà del 5° livello. Trascorsi i primi 12 mesi del periodo di formazione e lavoro l'inquadramento sarà del 4° livello. Tale inquadramento sarà mantenuto al termine del periodo di formazione e lavoro ove si provveda alla loro conferma.
3.2 La durata dei CFL è di 24, 18 e 12 mesi a seconda di quanto previsto dai singoli profili allegati all'accordo. Le diverse fasi d’istruzione e addestramento di cui agli allegati progetti di formazione si svolgeranno alle dirette dipendenze di personale qualificato che fornirà le conoscenze necessarie per l'apprendimento del processo produttivo e delle mansioni alle quali il giovane viene avviato, coerentemente con il progetto di formazione e lavoro.
3.3 Ai lavoratori assunti con CFL e per i profili individuati negli allegati del presente accordo, verranno applicate le normative vigenti di cui al CCNL per il settore dei trasporti e delle spedizioni ad eccezione di quanto previsto nei punti seguenti. Copia del CFL va consegnata al lavoratore interessato.
3.4 La retribuzione da attribuire per i giovani assunti con CFL è costituita dal minimo tabellare e dall’indennità di contingenza corrispondenti al livello di inquadramento ad essi riconosciuto, nonché dall’indennità di mensa nelle località ove esiste. Sono pertanto escluse tutte le altre voci retributive che concorrono a ciascun comporre la retribuzione globale mensile prevista dall'art. 15 del CCNL.
3.5 La retribuzione per i giovani assunti con CFL è costituita dal minimo tabellare e dall’indennità di contingenza corrispondenti al livello di inquadramento ad essi riconosciuto
3.6 L'insorgenza della maternità nel corso del CFL comporta il prolungamento del contratto stesso per un tempo corrispondente al periodo di assenza legale. La lavoratrice assente per maternità avrà diritto all’indennità economica a carico dell'INPS, senza oneri per il datore di lavoro. Analogamente la prestazione del servizio militare di leva comporta il prolungamento del CFL per un periodo corrispondente al servizio stesso, senza alcun onere per il datore di lavoro, salvo quanto previsto dalle norme vigenti.
3.7 In caso d’interruzione continuativa della prestazione, dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per giorni 120 di calendario nel caso di contratti di durata fino a 18 mesi e per giorni 180 nel caso di contratti di durata superiore. Tale periodo verrà conteggiato come massimo anche in caso di più malattie e infortuni non sul lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno che dovessero verificarsi durante il CFL.
3.8 In caso di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmentemalattia o di infortunio extraprofessionale del giovane assunto con CFL, mentre in periodi successivi l'azienda, per un periodo massimo pari a quello di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale conservazione del posto indicato al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVSpunto 3.7, corrisponderà un’integrazione dell’indennità di malattia o infortunio riconosciuta dagli enti previdenziali e assicurativi, nella misura massima del 50% della retribuzione, conteggiata con i criteri previsti dal punto 3.4 del presente accordo.
3.9 Le ore riservate alla formazione non potranno essere complessivamente inferiori a 100 ore per contratti di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale durata pari a 12 mesi, a 125 ore per i contratti di durata pari a 18 mesi e a 150 ore per i contratti di durata pari a 24 mesi.
3.10 Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alla legge n. 863 del 19.12.84.
3.11 Le parti convengono che, in linea di principio, il CFL stipulato ai sensi del presente accordo non è inconciliabile con un rapporto di lavoro a tempo parziale. Le parti convengono altresì che, comunque, la compatibilità tra i due istituti dovrà essere valutata caso per caso dall'Osservatorio regionale previsto dal punto 2.8), in rapporto cioè alle necessità aziendali e alla necessità di verificare se la durata delle prestazioni lavorative sia tale da consentire il soddisfacimento dell'esigenza formativa.
3.12 Le parti concordano che il personale assunto con CFL ai sensi della legge n. 863/84 non deve essere iscritto, per la durata del contratto stesso, al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo agenzie marittime. Le parti, a quello fronte della prestazione con eventuale conguaglio a fine annoricostituzione degli organi statutari di amministrazione del Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, con riferimento alla durata effettiva si riservano di riesaminare le questioni concernenti l'iscrizione al Fondo stesso nell'ambito del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente negoziato per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario la stipulazione di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanaleaccordo interconfederale sulle nuove relazioni industriali.
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Samples: Accordo Interconfederale Sui Contratti Di Formazione E Lavoro
Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire Il trattamento economico e normativo dovuto dall’impresa somministratrice ai lavoratori somministrati è quello previsto dalle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro degli autoferrotranvieri in vigore e dalla contrattazione di secondo livello, in quanto applicabile, riconosciuta ai dipendenti di pari figura professionale della impresa utilizzatrice. Detto trattamento economico e normativo, riconosciuto ai lavoratori somministrati, sarà specificato nell’ambito di ciascun contratto di somministrazione stipulato in applicazione del presente Accordo Quadro, nell’ambito delle figure professionali stabilite nella classificazione del personale prevista dal Contratto Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri del 27.11.2000 e successive modifiche ed integrazioni; le mansioni saranno quelle previste nelle declaratorie indicate per ciascuna figura professionale in detto CCNL. L’impresa di somministrazione si obbliga a ciascun lavoratore a tenere il personale somministrato in regola dal punto di vista previdenziale, assistenziale ed assicurativo INAIL. L’orario di lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno previsto è di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato39 ore medie settimanali. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva dell'organizzazione del lavoro prestatovale quanto disposto dall'art. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive 27 del CCNL del 28.11.2015 che deve intendersi quì di seguito ripetuto e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanaletrascritto.
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Samples: Accordo Quadro Per La Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire Il lavoratore intermittente ha diritto ad un trattamento economico, in proporzione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, non inferiore a ciascun quello previsto per gli altri lavoratori dipendenti di pari livello ed analoghe mansioni. Durante i periodi di non lavoro (cosiddetta attesa) il lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno intermittente non matura alcun trattamento economico, salvo l’indennità di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmentedisponibilità se prevista, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato né alcun diritto tipico dei lavoratori dipendenti. Opinione comune è che, il conguaglio in modo proporzionale trattamento retributivo imponibile corrisposto al lavoratore intermittente per il lavoro effettivamente prestato, debba rispettare il minimale orario e non giornaliero. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVSIl lavoratore a chiamata titolare di un contratto che non preveda l’obbligo di risposta e la relativa indennità di disponibilità può beneficiare del trattamento di disoccupazione ordinario o con requisiti ridotti, qualora in possesso dei requisiti richiesti, per l’intero periodo di non lavoro. La comunicazione al Centro per l’Impiego dell’instaurazione del contratto a chiamata deve essere effettuata 1 sola volta, alla stipula del contratto, e non per ciascuna chiamata. Nel libro unico del lavoro le registrazioni riferite al lavoratore intermittente devono essere effettuate solo relativamente ai periodi in cui avviene la chiamata con la conseguente erogazione del compenso. Nel caso di contratto intermittente che prevede l’obbligo di risposta alla chiamata e la conseguente liquidazione dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le feriedisponibilità, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario registrazioni ne libro unico devono essere eseguite nel rispetto dei tempi di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso erogazione di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanaletale indennità fissati dai contratti collettivi.
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Samples: Contratto Di Lavoro Intermittente
Trattamento economico e normativo. La retribuzione da attribuire Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento normativo di cui al presente contratto, salvo quanto esplicitamente e diversamente concordato tra le parti nel presente accordo. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurato il trattamento economico previsto dal presente contratto. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà di 60 giorni quando il contratto di formazione preveda un livello di inquadramento, all'atto dell'assunzione, superiore al 4° e di 30 giorni negli altri casi. Fermo restando la durata del contratto di formazione e lavoro, in ogni caso di interruzione della prestazione dovuta a ciascun malattia, il lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre non in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestatoprova ha diritto alla conservazione del posto prevista dall'art. 127. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVSsuddetti, dell’indennità i periodi di assenza sono cumulabili tra loro. Per i casi di malattia ai lavoratori assunti con contratto di formazione e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto spetta il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario economico previsto dalle specifiche norme di lavoro preventivamente concordata tra legge in vigore, nonchè le parti e comunicata all’Aziendarelative integrazioni previste per ciascun comparto nella Parte speciale del presente contratto sotto forma diretta per un periodo di 90 giorni. In caso Le aziende del settore pubblici esercizi assicureranno l'integrazione di assenza per malattia o infortunioattraverso la Convenzione in atto con l'INPS, previa assicurazione da parte di uno dei dipendenti coobbligatiquest'ultimo dell'applicabilità di tale accordo per i casi di contratto di formazione e lavoro. Allo stesso modo verranno estesi ai lavoratori suddetti i particolari trattamenti previsti dalle parti speciali del c.c.n.l. per i casi di infortunio, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane ad integrazione di calendario, compatibilmente con altri rapporti quanto previsto dalle specifiche norme di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanalelegge in vigore.
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