Tutela delle persone handicappate. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204, del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta in altra sede, senza il proprio consenso. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
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Tutela delle persone handicappate. La lavoratrice madre omadre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due 2 ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre omadre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria od oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo dall'art. 7 della citata legge n. 1204, del 19711204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo art. 7, nonché nonchè quelle contenute negli articoli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il familiare lavoratore che assista assiste con continuità un parente o od un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio domicilio, e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta in trasferita ad altra sede, sede senza il proprio consenso. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici Organismi competenti.
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Tutela delle persone handicappate. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo dall'articolo 7 della citata legge n. 1204, del 19711204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi al comma 2 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
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Tutela delle persone handicappate. 1. La lavoratrice madre omadre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap handi- cap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il alter- nativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso permes- so giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore minori con handicap in situazione di gravità, nonché non- chè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata ri- coverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo all'art. 7 della citata legge n. 1204, del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903legge
5. Il genitore o il familiare famigliare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retri- buiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio pro- prio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
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Tutela delle persone handicappate. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/92, hanno diritto al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 30.12.71 n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due 2 ore di permesso giornaliero retribuiti fino al compimento del terzo 3° anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo 3° grado, convivente, hanno diritto a tre 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità gravita non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo all'art. 7 della citata legge n. 1204, del 19711204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo art. 7, nonché quelle contenute negli articoli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, 9.12.77 n. 903. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo 3° grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, 5.2.92 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
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Tutela delle persone handicappate. (in vigore dal 31.3.04).
1) Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni individuate dalla legge 5.2.92 n. 104 e successive modificazioni, si applicano le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e 20, legge 8.3.00 n. 53, fatti salvi gli accertamenti e secondo i criteri ivi previsti.
2) La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, 5.2.92 n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della all'art. 7, legge 30 dicembre 1971 30.12.71 n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. .
3) I soggetti di cui al comma 1° 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione facoltativa, di due 2 ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo 3° anno di vita del bambino. .
4) Successivamente al compimento del terzo 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo 3° grado, convivente, hanno diritto a tre 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o od oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. .
5) Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata all'art. 7, legge n. 1204, del 19711204/71, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo art. 7, nonché quelle contenute negli articoli artt. 7 e 8 della 8, legge 9 dicembre 1977, 9.12.77 n. 903. .
6) Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo 3° grado handicappato, con lui convivente, handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso ad altra sede. proprio consenso.
7) La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta in trasferita ad altra sede, sede senza il proprio consenso. .
8) L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
9) Ai fini del presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale.
10) Nell'attuazione degli adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.
11) Le parti disposizioni del presente articolo si danno atto applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
12) Le presenti disposizioni si applicano altresì anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori e ai familiari lavoratori che la assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il 3° grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
13) La presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 19925.2.92, n. 104104 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi Organismi pubblici competenti.
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Tutela delle persone handicappate. 1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni individuate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, si applicano le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, fatti salvi gli accertamenti e secondo i criteri ivi previsti.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al comma 1° 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
5. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo all'art. 7 della citata legge n. 1204, del 19711204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo art. 7, nonché quelle contenute negli articoli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
6. Il II genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso ad altra sedeproprio consenso.
7. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta in trasferita ad altra sede, sede senza il proprio consenso.
8. L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
9. Nell'attuazione degli adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.
10. Le parti disposizioni del presente articolo si danno atto applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità nonché all'altro genitore anche qualora non ne abbia diritto.
11. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai genitori e ai familiari lavoratori che la assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
12. La presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104104 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi Organismi pubblici competenti.
13. Ai fini del presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale.
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Tutela delle persone handicappate. Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999, in funzione delle capacità lavorative degli stessi e comunque nei limiti ed alle condizioni della legge predetta. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all’art. 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 al decreto legislativo n. 1204, 151/2001 a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge dal decreto legislativo n. 1204, del 1971151/2001, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo al quinto comma dell'articolo 34 del medesimo articolo 7, decreto legislativo n. 151/2001 nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni di legge nonché quelle emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni di legge nonché quelle emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti. Ai lavoratori di entrambi i sessi - ai quali spettano trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo - che debbano assentarsi dal servizio per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al 6° anno di età (in ragione di 170 giorni per ciascun figlio) nonché i lavoratori che debbano assentarsi per assistere i figli maggiori di sei anni o il coniuge o il genitore purché conviventi portatori di handicap (per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di 24 mesi) si applica l'articolo 1, comma 40, della legge 8 agosto 1995, n. 335 - e successive modificazioni - nei limiti e alle condizioni della norma medesima.
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Tutela delle persone handicappate. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni individuate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, si applicano le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, fatti salvi gli accertamenti e secondo i criteri ivi previsti. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo all'art. 7 della citata legge n. 1204, del 19711204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo art. 7, nonché quelle contenute negli articoli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il II genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso ad altra sedeproprio consenso. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta in trasferita ad altra sede, sede senza il proprio consenso. L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap. Nell'attuazione degli adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati. Le parti disposizioni del presente articolo si danno atto applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità nonché all'altro genitore anche qualora non ne abbia diritto. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai genitori e ai familiari lavoratori che la assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente. La presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104104 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi Organismi pubblici competenti. Ai fini del presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale.
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Tutela delle persone handicappate. 1. La lavoratrice madre omadre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4dell'art.4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104n.104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 all'art.7 della legge 30 dicembre 1971 n. 12041971, n.1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 all'art.7 della citata legge n. 1204, n.1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 9039.12.1977 n.903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
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Tutela delle persone handicappate. 1. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni individuate dalla legge 5.2.1992, n. 104 e successive modificazioni, si applicano le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e agli artt. 19 e 20 della legge 8.3.2000, n° 53, fatti salvi gli accertamenti e secondo i criteri ivi previsti.
2. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 19925.2.1992, n. n° 104, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 30.12.1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
3. I soggetti di cui al comma 1° 2 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
4. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
5. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204, del 19711204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 19779.12.1977, n. 903.
6. Il II genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso ad altra sedeproprio consenso.
7. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3 e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta in trasferita ad altra sede, sede senza il proprio consenso.
8. L'azienda adotterà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
9. Nell'attuazione degli adempimenti di propria competenza, l'azienda avrà cura di tutelare la riservatezza dei lavoratori interessati.
10. Le parti disposizioni del presente articolo si danno atto applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità nonché all’altro genitore anche qualora non ne abbia diritto.
11. Le presenti disposizioni si applicano altresì ai genitori e ai familiari lavoratori che la assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.
12. La presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 19925.2.1992, n. 104104 e successive modificazioni. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
13. Ai fini del presente articolo, si fa riferimento alla retribuzione globale.
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Tutela delle persone handicappate. Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/99, in funzione delle capacità lavorative degli stessi. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge n. 104/92, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/92, hanno diritto al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione d'astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 agli artt. 32 e ss., D.lgs. n. 1204151/01, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° 3 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre 3 anni del periodo di astensione d'astensione facoltativa, di due 2 ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo 3° anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo 3° anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo 3° grado, convivente, hanno diritto a tre 3 giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o od oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 3 e 34, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata agli artt. 32 e ss., D.lgs. n. 151/01, si applica quanto previsto dall'art. 8, legge n. 1204, del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903903/77. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo 3° grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 3 e 4; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, sede senza il proprio consenso. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, 5.2.92 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi Organismi pubblici competenti. L'Azienda individuerà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la legge 8.3.00 n. 53.
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Tutela delle persone handicappate. La 1. In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottiviadottivi o affidatari, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di 3 anni, fino a tre 12 anni di vita del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204bambino, a condizione che il bambino minore portatore di handicap non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo il caso in cui sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore. Ai sensi dell'art. 34, X.Xxx. n. 151/2001 e s.m.i., il congedo parentale dà diritto ad una indennità, a carico dell'INPS pari al 30% della retribuzione, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa. Tale indennità verrà integrata dal datore di lavoro in modo da raggiungere il 40% della retribuzione mensile cui la lavoratrice/lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto, per i primi 30 giorni di congedo parentale, salvo che l'indennità economica dell'INPS non raggiunga un importo superiore. Le parti si impegnano a seguire con attenzione l'evoluzione legislativa, impegnandosi ad adeguare gli interventi necessari.
2. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativafacoltativa fino a tre anni, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente In ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204, del 19711204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappatodiversamente abile, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità che può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e al comma 3, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7. Allo scopo di favorire l'inserimento di lavoratori disabili in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, le aziende si adopereranno per consentire il pieno svolgimento delle attività lavorative, anche attivando idonee iniziative previste dalle disposizioni di legge.
8. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi Organismi pubblici competenti.
9. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla legge.
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Tutela delle persone handicappate. 1. La lavoratrice madre omadre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
2. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore minori con handicap in situazione di gravità, nonché nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione situazio- ne di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo all'art. 7 della citata legge n. 1204, 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo ar- ticolo 7, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, 9/12/77 n. 903.
5. Il genitore o il familiare famigliare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra al- tra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
7. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla dal- la legge 5 febbraio 1992, 1992 n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
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Tutela delle persone handicappate. Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico-organizzative, inseri- ranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 68/1999, in funzione delle capacità lavorative degli stessi e comunque nei limiti ed alle condizioni della legge predetta. Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5 feb- braio 1992 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all’art. 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971 al decreto legislativo n. 1204, 151/2001 a condizione con- dizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge dal decreto le- gislativo n. 1204, del 1971151/2001, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo al quinto comma dell’articolo 34 del medesimo articolo 7, decreto legislativo n. 151/2001 nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibilepos- sibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione l’applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni di legge nonché quelle emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti. L’Azienda individuerà le misure più idonee, compreso l’abbattimento delle barriere ar- chitettoniche, al fine di migliorare l’accesso e l’agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.
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Tutela delle persone handicappate. La lavoratrice madre omadre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104104/1992, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. I soggetti di cui al comma 1° 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa il al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuiti retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché nonchè colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, convivente hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibili anche in maniera continuativa o oraria oraria, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo all'art. 7 della citata legge n. 1204, del 19711204/1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo art. 7, nonché nonchè quelle contenute negli articoli artt. 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903. Il genitore o il familiare lavoratore che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito trasferita senza il suo consenso ad altra sede. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2 e 3, e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferta trasferita in altra sede, senza il proprio consenso. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e è conforme a quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
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