(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Dipartimento, anche al di fuori dei casi di vigilanza collaborativa, può richiedere la condivisione di atti di indirizzo e linee guida che ritenga necessarie ai fini della migliore attuazione delle procedure di evidenza pubblica.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Consorzio si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: “Il Consorzio si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. È fatto obbligo per la Regione di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l’invio della stessa all’Autorità.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Roma Capitale, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l’esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Poste Italiane, fermo restando quanto risulterà stabilito dalla nuova disciplina di recepimento delle Direttive UE 2014/24 e 2014/25, inserirà nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento di cui all’art. 3, la seguente clausola: “ Poste Italiane si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale di controllo, o dei dirigenti apicali dotati di generali poteri di rappresentanza dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp” . Al fine di dare concreta attuazione a tale impegno Poste interagirà periodicamente con l’ANAC la quale metterà a disposizione della stessa ogni utile elemento dalla medesima divulgabile per l’attivazione della clausola.
(Ulteriori forme di collaborazione). Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto di specifici accordi.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ARU 2019, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l’esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Commissariato, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere la verifica preventiva di documentazione e atti delle fasi della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Responsabile dell’attuazione del presente Protocollo per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., anche al di fuori delle casistiche individuate nel Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. La Mostra d‟Oltremare, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell‟esecuzione dell‟appalto, richiedendo l‟intervento diretto, anche ispettivo, dell‟Autorità.