(Ulteriori forme di collaborazione) Clausole campione

(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ARU 2019, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica preventiva di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l’esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità. 2. L’ARU 2019 si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: “L’ARU 2019 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp”. 3. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di Azione, l’ARU 2019 invia all’Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Dipartimento, anche al di fuori dei casi di vigilanza collaborativa, può richiedere la condivisione di atti di indirizzo e linee guida che ritenga necessarie ai fini della migliore attuazione delle procedure di evidenza pubblica.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. È fatto obbligo per la Regione di rendere una motivazione, anche sintetica, delle ragioni per le quali si utilizzano eventualmente poteri in deroga al Codice dei contratti, nonché la pubblicazione integrale della motivazione medesima sul sito istituzionale e l’invio della stessa all’Autorità. 2. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella Regione Sardegna, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità. 3. La Regione e gli Enti assoggettati a vigilanza collaborativa in forza del presente Protocollo si impegnano ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola:
(Ulteriori forme di collaborazione). Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto di specifici accordi.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Responsabile dell’attuazione del presente Protocollo per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., anche al di fuori delle casistiche individuate nel Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità. 2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: Resta ferma la facoltà di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici. 3. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si impegna a fornire all’Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Roma Capitale, anche al di fuori degli interventi espressamente individuati al precedente art. 3 comma 2, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo e/o di particolari gravi e comprovate esigenze, può promuovere una verifica di documentazione ed atti di gara e/o di altri atti e/o provvedimenti concernenti l’esecuzione di altri contratti pubblici, già aggiudicati, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità. 2. Roma Capitale si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: 3. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del Protocollo di Azione, Roma Capitale invia all’Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale. 4. In relazione a questioni che rivestono particolare rilevanza oggetto del presente Protocollo, il Sindaco o il Segretario Generale o il Responsabile della Prevenzione della Corruzione possono inoltrare richiesta di parere all’Autorità al fine di orientare al meglio il comportamento dell’Amministrazione di Roma Capitale.
(Ulteriori forme di collaborazione). Nell’ambito delle riunioni di cui all’art. 4, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza, oltre a quanto specificamente disciplinato nel presente Protocollo d’intesa, per l’espletamento dei compiti istituzionali ad essi assegnati, potranno prevedere ulteriori forme e modalità per un reciproco scambio di dati e informazioni contenuti nelle rispettive banche dati, senza possibilità di accesso diretto alle stesse.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Commissariato, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere la verifica preventiva di documentazione e atti delle fasi della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità. 2. Il Commissario comunica alla UOS l’insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati, già oggetto di vigilanza, e quali azioni di tutela intenda adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. Il Consorzio si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: “Il Consorzio si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014”. 2. Resta ferma la facoltà del Consorzio di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici. 3. Il Consorzio si impegna a promuovere la sottoscrizione da parte degli operatori economici di patti di integrità con che contengano la clausola di cui al comma 2 del presente articolo, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 17 Legge 190/2012. 4. In ogni caso il Consorzio all’Autorità tempestive informazioni in merito ai contratti/ai casi nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nel bando/nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale. 5. Il Consorzio, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell’esecuzione dell’appalto, richiedendo l’intervento diretto, anche ispettivo, dell’Autorità.
(Ulteriori forme di collaborazione). 1. La Mostra d‟Oltremare, anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo di Azione, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo può promuovere verifica preventiva di documentazione e atti di gara o eventuali fasi della procedura di gara o dell‟esecuzione dell‟appalto, richiedendo l‟intervento diretto, anche ispettivo, dell‟Autorità. 2. La Mostra d‟Oltremare si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento la seguente clausola: