Common use of Vacanze Clause in Contracts

Vacanze. 1 Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno (35 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese). 2 Per un anno di lavoro incompleto, i giorni di vacanza sono calcolati proporzio- nalmente alla durata del rapporto di lavoro. 3 Le vacanze devono di regola essere concesse consecutivamente nel corso dell’anno lavorativo corrispondente. Devono essere accordate almeno 2 settimane di vacanze consecutive. 4 Le vacanze ordinate dal datore di lavoro devono essere comunicate al colla- boratore con almeno 1 mese di anticipo, tranne in caso di disdetta del rappor- to di lavoro o negli ultimi 2 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato. 5 Alla fine del rapporto di lavoro, i giorni di vacanza non presi devono essere pagati ognuno con 1/30 del salario lordo mensile. 6 Se per l’indennità di vacanza è autorizzato un pagamento a fine mese o nell’ambito di un salario orario, tale indennità ammonta al 10,65% del salario lordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione

Vacanze. 1 Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno (35 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese). 2 Per un anno di lavoro incompleto, i giorni di vacanza sono calcolati proporzio- nalmente proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro. 3 Le vacanze devono di regola essere concesse consecutivamente nel corso dell’anno lavorativo corrispondente. Devono essere accordate almeno 2 settimane di vacanze consecutive. 4 Le vacanze ordinate dal datore di lavoro devono essere comunicate al colla- boratore collaboratore con almeno 1 mese di anticipo, tranne in caso di disdetta del rappor- to rapporto di lavoro o negli ultimi 2 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato. . 5 Alla fine del rapporto di lavoro, i giorni di vacanza non presi devono essere pagati ognuno con 1/30 del salario lordo mensile. 6 Se per l’indennità di vacanza è autorizzato un pagamento a fine mese o nell’ambito di un salario orario, tale indennità ammonta al 10,65% del salario lordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione

Vacanze. 1 Il collaboratore Fino al compimento del 20° anno di età e a partire dal 50° anno di età il lavoratore ha diritto a 5 settimane 25 giorni lavorativi di vacanze all’anno vacanza (35 10,6%). Tutti gli altri lavoratori hanno diritto a 20 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al meselavorativi (8,33%) di vacanza (per il conteggio fa stato l’Appendice 2). 2 Per un anno rapporti di lavoro incompletosingoli, i giorni della durata massima di vacanza sono calcolati proporzio- nalmente alla durata del rapporto 3 mesi, il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro. 3 Le , il salario per le vacanze devono di regola può essere concesse consecutivamente nel corso dell’anno lavorativo corrispondente. Devono essere accordate almeno 2 settimane di versato soltanto al momento delle vacanze consecutive. 4 Le vacanze ordinate dal datore di lavoro devono essere comunicate al colla- boratore con almeno 1 mese di anticipo, tranne o in caso di disdetta del rappor- to di lavoro o negli ultimi 2 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato. 5 Alla fine cessazione definitiva del rapporto di lavoro, i ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di disdetta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolarmente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanza non presi devono essere pagati ognuno con 1/30 del salario lordo mensilevacanza. 6 Se per l’indennità di vacanza è autorizzato un pagamento a fine mese o nell’ambito di un salario orario, tale indennità ammonta al 10,65% del salario lordo.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Vacanze. 1 Il collaboratore Fino al compimento del 20° anno di età e a partire dal 50° anno di età il lavoratore ha diritto a 5 settimane 25 giorni lavorativi di vacanze all’anno vacanza (35 10,6 %). Tutti gli altri lavoratori hanno diritto a 20 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese)lavorativi (8,33 %) di vacanza. 2 Per un anno rapporti di lavoro incompletodi durata massima di 3 mesi, i giorni di vacanza sono calcolati proporzio- nalmente alla durata del rapporto il salario per le vacanze può essere versato direttamente con il salario, ma deve essere indicato separatamente nel conteggio salariale. Per tutti gli altri rapporti di lavoro. 3 Le , il salario per le vacanze devono di regola può essere concesse consecutivamente nel corso dell’anno lavorativo corrispondente. Devono essere accordate almeno 2 settimane di versato soltanto al momento delle vacanze consecutive. 4 Le vacanze ordinate dal datore di lavoro devono essere comunicate al colla- boratore con almeno 1 mese di anticipo, tranne o in caso di disdetta del rappor- to di lavoro o negli ultimi 2 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato. 5 Alla fine cessazione definitiva del rapporto di lavoro, i ammesso che fruire delle vacanze durante il periodo di dis- detta non sia possibile o sia vietato dalla legge. I conteggi salariali devono regolar- mente riportare il saldo aggiornato dei giorni di vacanza non presi devono essere pagati ognuno con 1/30 del salario lordo mensilevacanza. 6 Se per l’indennità di vacanza è autorizzato un pagamento a fine mese o nell’ambito di un salario orario, tale indennità ammonta al 10,65% del salario lordo.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Vacanze. 1 Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno (35 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese). 2 Per un anno di lavoro incompleto, i giorni di vacanza sono calcolati proporzio- nalmente alla durata del rapporto di lavoro. 3 Le vacanze devono di regola essere concesse consecutivamente nel corso dell’anno lavorativo corrispondente. Devono essere accordate almeno 2 settimane setti- mane di vacanze consecutive. 4 Le vacanze ordinate dal datore di lavoro devono essere comunicate al colla- boratore con almeno 1 mese di anticipo, tranne in caso di disdetta del rappor- to rap- porto di lavoro o negli ultimi 2 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinatodetermi- nato. 5 Alla fine del rapporto di lavoro, i giorni di vacanza non presi devono essere pagati ognuno con 1/30 del salario lordo mensile. 6 Se per l’indennità di vacanza è autorizzato un pagamento a fine mese o nell’ambito di un salario orario, tale indennità ammonta al 10,65% del salario lordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione

Vacanze. 1 Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all’anno (35 giorni civili all’anno, 2,92 giorni civili al mese). 2 Per un anno di lavoro incompleto, i giorni di vacanza sono calcolati proporzio- nalmente proporzionalmente alla durata del rapporto di lavoro. 3 Le vacanze devono di regola essere concesse consecutivamente nel corso dell’anno lavorativo corrispondente. Devono essere accordate almeno 2 settimane di vacanze consecutive. 4 Le vacanze ordinate dal datore di lavoro devono essere comunicate al colla- boratore collaboratore con almeno 1 mese di anticipo, tranne in caso di disdetta del rappor- to rapporto di lavoro o negli ultimi 2 mesi di un contratto di lavoro a tempo determinato. 5 Alla fine del rapporto di lavoro, i giorni di vacanza non presi devono essere pagati ognuno con 1/30 del salario lordo mensile. 6 Se per l’indennità di vacanza è autorizzato un pagamento a fine mese o nell’ambito di un salario orario, tale indennità ammonta al 10,65% del salario lordo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro