Riduzione delle vacanze Clausole campione

Riduzione delle vacanze. Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’arti- colo 329b CO, rappresentando l’anno civile la base per il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze.
Riduzione delle vacanze. Per interruzioni dovute a servizio militare obbligatorio, servizio di protezione civile, infortunio o malattia, di durata inferiore a due mesi nel corso di un anno, non vi sarà alcuna riduzione delle vacanze. Se le assenze superano i due mesi, il periodo di vacanza potrà essere ridotto di 1/12 per ogni ulteriore mese di assenza. Rimane comunque fermo il principio del diritto alla metà dei giorni di vacanza previsti, se il lavoratore ha lavorato almeno tre mesi durante l’anno.
Riduzione delle vacanze. 1 Se il lavoratore è impedito per sua colpa a lavorare, le sue vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo nel caso in cui l’impedimento al lavoro è stato, durante un anno civile, di un mese intero; per ogni ulteriore mese intero di assenza, le vacanze potranno essere ridotte ogni volta di un altro dodicesimo (per il calcolo v. Appendice III). 2 Se il lavoratore è impedito senza colpa a lavorare, come ad esempio a causa di un infortunio, di malattia, di adempimento di obblighi pubblici, del servi- zio militare o di protezione civile, di adempimento di una funzione pubblica e conformemente all’articolo 27 capoverso 3, le vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo, se l’impedimento durante un anno civile è stato di due mesi interi, per ogni ulteriore mese intero di assenza, le vacanze posso- no essere ridotte ogni volta di un ulteriore dodicesimo.
Riduzione delle vacanze. Art. 34: Data delle vacanze
Riduzione delle vacanze. In caso di impedimento al lavoro superiore a due mesi a seguito di servizio militare obbligatorio, servizio civile, Croce Rossa, servizio militare femminile, malattia o infortunio senza colpa, il diritto alle vacanze viene ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese iniziato. In caso di impedimento al lavoro superiore a un mese dovuto ad altre motivazioni (ad es. vacanze non retribuite) il diritto alle va- canze viene ridotto ai sensi dell’articolo 329b CO.
Riduzione delle vacanze. Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’art. 329b CO, rappresentando l’anno civile la base per il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze. Questo articolo non vale in relazione a un congedo non retribuito della durata massima di un mese ovvero della durata massima di dieci setti­ mane in caso di congedo di assistenza o maternità.
Riduzione delle vacanze. 1 Se il lavoratore è impedito per sua colpa a lavorare, le sue vacanze possono essere ridotte di un dodicesimo nel caso in cui l’impedimento al lavoro è stato, durante un anno civile, di un mese intero; per ogni ulteriore mese intero di assenza, le vacanze potranno essere ridotte ogni volta di un altro dodicesimo (…).
Riduzione delle vacanze. 1 Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’articolo 329b CO; il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze si basa sull'anno civile. 2 Qualora il collaboratore / la collaboratrice stia svolgendo un periodo di congedo non pagato, per la durata dell'assenza non sussiste alcun diritto alle vacanze.
Riduzione delle vacanze. 4 Le vacanze non possono subire riduzioni per assenze sino a 3 mesi causa servizio militare, malattia o infortunio. Per assenze di durata superiore a 3 mesi il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimo per ogni ulteriore mese completo di assenza.
Riduzione delle vacanze. 5Se nel corso di un anno di lavoro il lavoratore è impedito per propria colpa di lavorare complessivamente per più di un mese, il datore di lavoro può ridurgli la durata delle vacanze di un dodicesimo per ogni mese ulteriore completo di assenza dal lavoro. Se l’impedimento non dura complessivamente più di un mese nel corso di un anno di lavoro ed è causato da motivi inerenti alla persona del lavoratore, come malattia, infortunio, adempimento di un obbligo legale o di una funzione pubblica, senza che vi sia colpa da parte sua, il datore di lavoro non ha diritto di ridurre la durata delle vacanze. Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze di una lavoratrice che, causa gravidanza o puerperio, è impedita di lavorare per due mesi al massimo o ha fruito del congedo di maternità ai sensi della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.