Godimento delle vacanze. 1Di regola, le vacanze devono essere godute durante l’anno civile corrispon- dente e comprendere almeno una volta l’anno due settimane consecutive. 2Prima di stabilire il periodo in cui godere delle vacanze occorre consultare il collaboratore / la collaboratrice. Il datore di lavoro rispetta i desideri espressi dal collaboratore / dalla collaboratrice nei limiti delle possibilità aziendali. Se non è possibile giungere a un accordo, i periodi in cui godere delle vacanze vengono stabiliti dal datore di lavoro.
Godimento delle vacanze. Le vacanze devono di principio essere godute sotto forma di tempo libero e possono essere indennizzate finanziariamente soltanto in casi eccezionali. Durante il rapporto di lavoro il paga- mento delle vacanze è normalmente vietato. Fanno eccezione unicamente i contratti di ausiliario (impieghi singoli irregolari, perlopiù a salario orario) e i contratti a tempo determinato di breve durata, nei quali le vacanze non possono essere godute per motivi legati all’azienda (x.xx. sup- plenza per 3 settimane). In questi casi le vacanze possono essere pagate mensilmente. Tutte le vacanze pagate devono figurare sempre sul foglio paga separatamente e in cifre. Naturalmente, anche gli averi vacanze ancora sussistenti alla fine del rapporto di lavoro devono essere pagati con l’ultimo salario. Spetta al datore di lavoro decidere quando le vacanze possono essere godute. Ma il datore di lavoro è tenuto per legge a tener adeguatamente conto dei bisogni dei collaboratori, di principio persino durante un rapporto di lavoro già disdetto. Le vacanze devono essere godute in blocchi di giorni consecutivi e non in singoli giorni isolati. Almeno una volta l’anno devono essere goduti 14 giorni di vacanze consecutivi. Le vacanze devono essere preannunciate con il massimo anticipo possibile (almeno un mese prima dell’inizio). Se il rapporto di lavoro è già stato disdetto, oppure negli ultimi due mesi di un rapporto di lavoro a tempo determinato, il termine di preannuncio di un mese non è applicabile. Una volta deciso se le vacanze saranno godute o indennizzate, è possibile ritornare su tale de- cisione soltanto di comune accordo. Vacanze godute in eccesso / congedo non pagato Xxxxx reciproco accordo, al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro il datore di lavoro non può dedurre le vacanze godute in eccesso se si tratta di vacanze ordinate dal datore di la- voro o di vacanze aziendali. Le vacanze godute in eccesso volute dal collaboratore e concesse- gli dal datore di lavoro possono essere dedotte se il collaboratore disdice il rapporto di lavoro o se ha comprovatamente dato motivo al datore di lavoro di disdire il rapporto di lavoro. Se il collaboratore ha goduto un numero maggiore di giorni di vacanze rispetto a quanti gliene spettano per contratto a causa di vacanze aziendali ordinate dal datore di lavoro, quest’ultimo non può invocare alcuna deduzione sul salario. Invece, i giorni di riposo non goduti durante le vacanze aziendali e le ore supplementari possono essere comp...
Godimento delle vacanze. 1. Di regola, si deve usufruire delle vacanze durante l’anno civile corrispondente ed esse devono comprendere almeno una volta l’anno due settimane consecutive. Il godimento delle vacanze avviene in linea di massima durante le vacanze scolasti- che.
2. Prima di fissare la data delle vacanze occorre consultare la persona in formazione. Nel limite del possibile, le vacanze devono rispondere alle esigenze di quest’ul- tima, non devono tuttavia coincidere con i periodi scolastici. Se non è possibile trovare un accordo, il periodo delle vacanze viene fissato dal datore di lavoro.
Godimento delle vacanze le vacanze devono essere godute di regola nel corso dell’anno. Finché dura il rapporto di lavoro, le vacanze non possono essere compensate con denaro o altre prestazioni (art. 329d cpv. 2 CO).