Common use of Vacanze Clause in Contracts

Vacanze. 14.1 I collaboratori impiegati al 100 % hanno diritto per ogni anno di servizio al seguente numero di giorni di vacanza pagati: ⏹ fino al 24° anno di lavoro compreso 25 giorni lavorativi ⏹ dal 25° anno di lavoro oppure dal ⏹ giovani fino al compimento dei 20 anni e apprendisti 30 giorni lavorativi 14.2 Se l’organizzazione del lavoro lo consente, è possibile acquistare al massimo due settimane di vacanza supplemen­ tari. Il controvalore viene computato proporzionalmente con la 13a mensilità. I particolari sono disciplinati nel rego­ lamento sull’orario di lavoro. 14.3 Per ogni anno civile intero vengono concesse, di principio, al massimo 8 settimane di vacanza indipendentemente dal modello di orario di lavoro. 14.4 I collaboratori che entrano in servizio o lasciano l’azienda nel corso dell’anno e quelli che lavorano a tempo parziale godono di un numero di giorni di vacanza proporzional­ mente ridotto. 14.5 Le date dei giorni di vacanza vanno fissate di comune accor­ do. Occorre tenere in debito conto le preferenze dei collabo­ ratori, nella misura in cui la situazione aziendale lo permetta. 14.6 Di norma i giorni di vacanza vanno presi nell’anno civile in corso. Almeno un blocco di vacanze deve comprendere 2 settimane. Di principio, i giorni di vacanza trasferiti all’an­ no successivo devono essere presi entro la fine di marzo. 14.7 In caso di malattia o infortunio di un collaboratore in va­ canza, i giorni per i quali il medico attesta l’incapacità lavo­ rativa al 100 % non sono considerati giorni di vacanza. 14.8 Le assenze senza colpa del collaboratore i cui motivi sono legati alla sua persona, quali malattia, infortunio, adempi­ mento ad obblighi di legge, esercizio di una carica pubblica o congedi giovanili, possono essere computate con le vacanze se l’assenza supera la durata di tre mesi nell’arco di un anno civile. Per ogni ulteriore mese civile completo di assenza il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimo. 14.9 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di lavoro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore. 14.10 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di la­ voro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore.

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Vacanze. 14.1 I collaboratori impiegati al 100 % lavoratori hanno diritto per ogni anno di servizio al seguente numero di giorni di vacanza pagatialle seguenti vacanze pagate: ⏹ fino al 24° anno di lavoro compreso 25 giorni lavorativi ⏹ dal 25° anno di lavoro oppure dal ⏹ giovani - 5 settimane fino al compimento del 00.xx anno di età; - 4 settimane dopo il 00.xx anno di età; - 5 settimane a partire dal compimento dei 20 50 anni e apprendisti 30 giorni lavoratividi età con 5 anni di attività nell’azienda. 14.2 Se l’organizzazione Ai dipendenti con retribuzione oraria il pagamento è calcolato nella misura dell’8,33% per ogni ora di lavoro eseguita. 14.3 I dipendenti che lasciano l’azienda durante l’anno, hanno diritto alle vacanze pro rata. 14.4 Le vacanze non possono essere rinviate oltre il 30 giugno dell’anno seguente né compensate con denaro o altre prestazioni. 14.5 Giorni festivi infrasettimanali pagati che cadono durante il periodo delle vacanze non danno diritto al prolungamento di queste. Saranno invece retribuiti quali giorni festivi pagati, senza diminuire la spettante vacanza. 14.6 Il datore di lavoro stabilisce la data delle vacanze considerando i desideri del lavoro lo consentedipendente, è possibile acquistare al massimo due per quanto sono compatibili con gli interessi dell’azienda e dell’economia domestica. La ditta può decidere le vacanze collettive mediante la chiusura della fabbrica. 14.7 I dipendenti che di regola prestano attività a tempo parziale, hanno diritto alle 4/5 settimane di vacanza supplemen­ tari. Il controvalore viene computato proporzionalmente con la 13a mensilità. I particolari sono disciplinati nel rego­ lamento sull’orario di lavorocompensazione proporzionale alle ore lavorate. 14.3 Per ogni anno civile intero vengono concesse, di principio, al massimo 8 settimane 14.8 Le indennità di vacanza indipendentemente dal modello di orario di lavoromaturate devono essere versate prima dell’inizio delle vacanze stesse. 14.4 I collaboratori che entrano in servizio o lasciano l’azienda nel corso dell’anno e quelli che lavorano 14.9 Durante le vacanze è vietato al dipendente di esercitare qualsiasi attività retribuita. Se contravviene a tempo parziale godono di un numero di giorni di vacanza proporzional­ mente ridotto. 14.5 Le date dei giorni di vacanza vanno fissate di comune accor­ do. Occorre tenere in debito conto questa disposizione esso dovrà rimborsare le preferenze dei collabo­ ratori, nella misura in cui la situazione aziendale lo permetta. 14.6 Di norma i giorni di vacanza vanno presi nell’anno civile in corso. Almeno un blocco di vacanze deve comprendere 2 settimane. Di principio, i giorni di vacanza trasferiti all’an­ no successivo devono essere presi entro la fine di marzo. 14.7 In caso di malattia o infortunio di un collaboratore in va­ canza, i giorni per i quali il medico attesta l’incapacità lavo­ rativa al 100 % non sono considerati giorni indennità di vacanza. 14.8 Le assenze senza colpa del collaboratore i cui motivi sono legati alla sua persona, quali 14.10 Dopo tre mesi di assenza dovuti a malattia, infortunioinfortunio o servizio militare, adempi­ mento ad obblighi di legge, esercizio di una carica pubblica o congedi giovanili, possono essere computate con le sarà dedotto un dodicesimo delle vacanze se l’assenza supera la durata di tre mesi nell’arco di un anno civile. Per spettanti per ogni ulteriore mese civile completo intero di assenza assenza, fermo restando il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimo. 14.9 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di lavoro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i almeno 6 giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratoreall’anno. Assenze a causa di maternità non comportano riduzione alcuna delle vacanze. 14.10 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di la­ voro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore.

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Vacanze. 14.1 I collaboratori impiegati al 100 % hanno diritto 33.1 Le vacanze annue sono quantificate in: a) 27 giorni lavorativi; b) 32 giorni lavorativi a decorrere dall’anno civile dei 50 anni compiuti; c) 37 giorni lavorativi a decorrere dall’anno civile dei 55 anni compiuti. 33.2 Le vacanze di chi non è nelle condizioni di lavorare per un periodo superiore ai 90 giorni civili complessivi senza colpa (causa malattia, problemi legati alla gravidanza, infortuni o obblighi legali) sono ridotte di 1∕12 per ogni anno mese di servizio assenza a partire dal 91° giorno. La riduzione avviene al seguente numero termine dell’anno civile o al momento della partenza. Se in caso di disdetta la riduzione non è più possibile in quanto l’interessato ha già beneficiato di tutte le vacanze, i giorni di vacanza pagati: ⏹ fino al 24° anno di lavoro compreso 25 giorni lavorativi ⏹ goduti in eccesso sono dedotti dallo stipendio o dal 25° anno di lavoro oppure Conto Risparmio Tempo (CRT), a meno che le vacanze non siano state ordinate dal ⏹ giovani fino al compimento dei 20 anni e apprendisti 30 giorni lavorativi 14.2 Se l’organizzazione del lavoro lo consente, è possibile acquistare al massimo due settimane di vacanza supplemen­ tari. Il controvalore viene computato proporzionalmente con la 13a mensilità. I particolari sono disciplinati nel rego­ lamento sull’orario datore di lavoro. 14.3 Per ogni 33.3 In caso di congedo non pagato, le vacanze sono ridotte sin dal primo giorno. 33.4 La riduzione delle vacanze non si applica in caso di congedo maternità pagato. 33.5 In caso di assenza per un intero anno civile intero vengono concesse, di principio, al massimo 8 settimane di vacanza indipendentemente dal modello di orario di lavoronon sussiste alcun diritto alle vacanze. 14.4 I collaboratori che entrano 33.6 Le vacanze sono calcolate in servizio o lasciano l’azienda base all’anno civile. In caso di entrata/partenza nel corso dell’anno e quelli che lavorano a tempo parziale godono civile, sono concesse pro rata. In caso di un numero di giorni di vacanza proporzional­ mente ridotto. 14.5 Le date dei giorni di vacanza vanno fissate di comune accor­ do. Occorre tenere in debito conto le preferenze dei collabo­ ratori, nella misura in cui la situazione aziendale lo permetta. 14.6 Di norma i giorni di vacanza vanno presi nell’anno civile in corso. Almeno un blocco di vacanze deve comprendere 2 settimane. Di principiodisdetta, i giorni di vacanza trasferiti all’an­ no successivo goduti in eccesso sono dedotti dallo stipendio o dal CRT, a meno che le vacanze non siano state ordinate dal datore di lavoro. 33.7 Le vacanze devono essere presi entro la fine godute nel rispettivo anno civile. È possibile concedere eccezioni in casi motivati. I giorni di marzovacanze che, per motivi aziendali, non potessero essere goduti nell’anno civile, vengono riportati all’anno successivo. Su richiesta del collaboratore, i giorni di vacanza che superano il minimo legale possono essere accreditati sul Conto Risparmio Tempo (CRT, art. 29 lett. d CCL). 14.7 33.8 Al momento di stabilire la data e la durata delle vacanze, il datore di lavoro tiene conto dei desideri del collaboratore a patto che siano compatibili con le esigenze aziendali. Le vacanze devono essere godute in giornate o settimane; almeno 2 settimane devono essere consecutive. La suddivisione delle vacanze in giorni singoli è limitata a 5 giorni ed è possibile solo su richiesta del collaboratore. Le richieste del collaboratore devono ottenere una risposta entro 4 settimane. 33.9 In caso di malattia o infortunio di un collaboratore in va­ canzadurante le vacanze, i giorni per i quali il medico attesta l’incapacità lavo­ rativa al 100 % non goduti sono considerati giorni compensabili solo dietro presentazione di vacanzaun certificato medico. 14.8 Le assenze senza colpa 33.10 Stipendio spettante durante le vacanze Tutte le indennità in denaro sono comprensive di una quota dell’11,59%, 14,04% o 16,59% quale parte spettante durante le vacanze. L’importo esatto in franchi figura sul conteggio stipendio. 33.11 Sullo stipendio del collaboratore i cui motivi sono legati alla sua personacon stipendio orario è accreditata regolarmente l’indennità per vacanze dell’11,59% (per 27 giorni lavorativi), quali malattia, infortunio, adempi­ mento ad obblighi di legge, esercizio di una carica pubblica del 14,04% (per 32 giorni lavorativi) o congedi giovanili, possono del 16,59% (per 37 giorni lavorativi). Il collaboratore deve essere computate con le vacanze se l’assenza supera la durata di tre mesi nell’arco di un anno civile. Per ogni ulteriore mese civile completo di assenza il esonerato dal lavoro conformemente al diritto alle vacanze. Ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CCL il collaboratore è tenuto a godere effettivamente delle vacanze può essere ridotto di un dodicesimodurante l’anno utilizzando la quota dello stipendio in questione, versata in anticipo e indicata sul conteggio stipendio. 14.9 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di lavoro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore. 14.10 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di la­ voro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore.

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Vacanze. 14.1 I collaboratori impiegati al 100 % hanno 1. Il collaboratore ha diritto per ogni a 25 giorni di vacanze all’anno. 2. A partire dal 55esimo anno di età, il collaboratore che ha un’anzianità di servizio al seguente numero minima di 10 anni di regola continuativi, ha diritto a 5 giorni di vacanza pagati: ⏹ fino al 24° anno vacanze supplementari all’anno. 3. Le vacanze devono essere concordate con il diretto superiore e con adeguato anticipo, tenendo conto delle esigenze di lavoro compreso 25 giorni lavorativi ⏹ dal 25° anno di lavoro oppure dal ⏹ giovani fino al compimento dei 20 anni e apprendisti 30 giorni lavorativi 14.2 Se l’organizzazione del lavoro lo consente, è possibile acquistare al massimo lavoro. Il lavoratore ha diritto ad almeno due settimane di vacanza supplemen­ tari. Il controvalore viene computato proporzionalmente vacanze consecutive, compatibilmente con la 13a mensilità. I particolari sono disciplinati nel rego­ lamento sull’orario eventuali modalità di lavorolavoro flessibili concordate. 14.3 Per ogni anno civile intero vengono concesse, di principio, al massimo 8 settimane di vacanza indipendentemente dal modello di orario di lavoro. 14.4 I collaboratori che entrano in servizio o lasciano l’azienda nel corso dell’anno e quelli che lavorano a tempo parziale godono di un numero di giorni di vacanza proporzional­ mente ridotto. 14.5 Le date dei giorni di vacanza vanno fissate di comune accor­ do4. Occorre tenere in debito conto Di regola le preferenze dei collabo­ ratori, nella misura vacanze devono essere effettuate durante l’anno in cui la situazione aziendale lo permetta. 14.6 Di norma i giorni di vacanza vanno presi nell’anno civile in corsoesse maturano. Almeno un blocco di vacanze deve comprendere 2 settimane. Di principioSe il dipendente non provvede, i giorni di vacanza trasferiti all’an­ no successivo devono essere presi entro la fine di marzo. 14.7 In caso di malattia o infortunio di un collaboratore in va­ canza, i giorni per i quali il medico attesta l’incapacità lavo­ rativa al 100 % non sono considerati giorni di vacanza. 14.8 Le assenze senza colpa del collaboratore i cui motivi sono legati alla sua persona, quali malattia, infortunio, adempi­ mento ad obblighi di legge, esercizio di una carica pubblica o congedi giovanili, possono essere computate con le vacanze se l’assenza supera la durata di tre mesi nell’arco di un anno civile. Per ogni ulteriore mese civile completo di assenza il diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimosi estingue il 31 agosto dell’anno successivo. 14.9 In 5. Nel caso in cui le assenze dovute a servizio militare, servizio civile o di disdetta da parte del collaboratoreprotezione civile obbligatorio, a malattia o infortunio e a congedo non pagato superano i 60 giorni nel corso dell’anno civile, il datore di lavoro periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente a tale eccedenza, come descritto nelle Direttive interne, fino a un massimo della metà. 6. Il collaboratore può richiedere un indennizzo sotto forma la conversione (parziale o integrale) della sua tredicesima mensilità in tempo libero. Il congedo totalecorrisponde a 21.75 giorni lavorativi medi al mese al 100%, proporzionali al grado di detrazione salariale per i giorni occupazione. La concessione è subordinata al preavviso favorevole del responsabile superiore, che ne verifica la compatibilità con le esigenze di vacanza eccedenti già effettuati dal servizio e con il consumo di altri diritti del collaboratore. 14.10 In caso 7. Se il collaboratore si ammala o è vittima di disdetta da parte del collaboratoreun infortunio durante le vacanze, il datore di la­ voro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratored’incapacità totale al lavoro, attestati da certificato medico, non sono computati come giorni divacanza. 8. Lunghe assenze per malattia o infortunio potrebbero causare una riduzione del diritto alle vacanze. I parametri vengono descritti nelle Direttive interne.

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Vacanze. 14.1 I collaboratori impiegati al 100 % hanno diritto 33.1 Le vacanze annue sono quantificate in: a) 27 giorni lavorativi; b) 32 giorni lavorativi a decorrere dall’anno civile dei 50 anni compiuti; c) 37 giorni lavorativi a decorrere dall’anno civile dei 55 anni compiuti. 33.2 Le vacanze di chi non è nelle condizioni di lavorare per un periodo superiore ai 90 giorni civili complessivi senza colpa (causa malattia, problemi legati alla gravidanza, infortuni o obblighi legali) sono ridotte di 1∕12 per ogni anno mese di servizio assenza a partire dal 91° giorno. La riduzione avviene al seguente numero termine dell’anno civile o al momento della partenza. Se in caso di disdetta la riduzione non è più possibile in quanto l’interessato ha già beneficiato di tutte le vacanze, i giorni di vacanza pagati: ⏹ fino al 24° anno di lavoro compreso 25 giorni lavorativi ⏹ goduti in eccesso sono dedotti dallo stipendio o dal 25° anno di lavoro oppure Conto Risparmio Tempo (CRT), a meno che le vacanze non siano state ordinate dal ⏹ giovani fino al compimento dei 20 anni e apprendisti 30 giorni lavorativi 14.2 Se l’organizzazione del lavoro lo consente, è possibile acquistare al massimo due settimane di vacanza supplemen­ tari. Il controvalore viene computato proporzionalmente con la 13a mensilità. I particolari sono disciplinati nel rego­ lamento sull’orario datore di lavoro. 14.3 Per ogni 33.3 In caso di congedo non pagato, le vacanze sono ridotte sin dal primo giorno. 33.4 La riduzione delle vacanze non si applica in caso di congedo maternità pagato. 33.5 In caso di assenza per un intero anno civile intero vengono concesse, di principio, al massimo 8 settimane di vacanza indipendentemente dal modello di orario di lavoronon sussiste alcun diritto alle vacanze. 14.4 I collaboratori che entrano 33.6 Le vacanze sono calcolate in servizio o lasciano l’azienda base all’anno civile. In caso di entrata/partenza nel corso dell’anno e quelli che lavorano a tempo parziale godono civile, sono concesse pro rata. In caso di un numero di giorni di vacanza proporzional­ mente ridotto. 14.5 Le date dei giorni di vacanza vanno fissate di comune accor­ do. Occorre tenere in debito conto le preferenze dei collabo­ ratori, nella misura in cui la situazione aziendale lo permetta. 14.6 Di norma i giorni di vacanza vanno presi nell’anno civile in corso. Almeno un blocco di vacanze deve comprendere 2 settimane. Di principiodisdetta, i giorni di vacanza trasferiti all’an­ no successivo goduti in eccesso sono dedotti dallo stipendio o dal CRT, a meno che le vacanze non siano state ordinate dal datore di lavoro. 33.7 Le vacanze devono essere presi entro la fine godute nel rispettivo anno civile. È possibile concedere eccezioni in casi motivati. I giorni di marzovacanze che, per motivi aziendali, non potessero essere goduti nell’anno civile, vengono riportati all’anno successivo. Su richiesta della collaboratrice/del collaboratore, i giorni di vacanza che superano il minimo legale possono essere accreditati sul Conto Risparmio Tempo (CRT, art. 29 lett. d CCL). 14.7 33.8 Al momento di stabilire la data e la durata delle vacanze, il datore di lavoro tiene conto dei desideri della collaboratrice/del collaboratore a patto che siano compatibili con le esigenze aziendali. Le vacanze devono essere godute in giornate o settimane; almeno 2 settimane devono essere consecutive. La suddivisione delle vacanze in giorni singoli è limitata a 5 giorni ed è possibile solo su richiesta della collaboratrice/del collaboratore. Le richieste devono ottenere una risposta entro 4 settimane. 33.9 In caso di malattia o infortunio di un collaboratore in va­ canzadurante le vacanze, i giorni per i quali il medico attesta l’incapacità lavo­ rativa al 100 % non goduti sono considerati giorni compensabili solo dietro presentazione di vacanzaun certificato medico. 14.8 Le assenze senza colpa del collaboratore i cui motivi 33.10 Stipendio spettante durante le vacanze Tutte le indennità in denaro sono legati alla sua persona, quali malattia, infortunio, adempi­ mento ad obblighi di legge, esercizio comprensive di una carica pubblica quota dell’11,59%, 14,04% o congedi giovanili16,59% quale parte spettante durante le vacanze. L’importo esatto in franchi figura sul conteggio stipendio. 33.11 Sullo stipendio del personale con stipendio orario è accreditata regolarmente l’indennità per vacanze dell’11,59% (per 27 giorni lavorativi), possono del 14,04% (per 32 giorni lavorativi) o del 16,59% (per 37 giorni lavorativi). La collaboratrice/il collaboratore deve essere computate con le vacanze se l’assenza supera la durata di tre mesi nell’arco di un anno civile. Per ogni ulteriore mese civile completo di assenza il esonerata/o dal lavoro conformemente al diritto alle vacanze. Ai sensi dell’art. 33 cpv. 1 CCL la collaboratrice/il collaboratore è tenuta/o a godere effettivamente delle vacanze può essere ridotto di un dodicesimodurante l’anno utilizzando la quota dello stipendio in questione, versata in anticipo e indicata sul conteggio stipendio. 14.9 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di lavoro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore. 14.10 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di la­ voro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore.

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Vacanze. 14.1 I collaboratori impiegati al 100 1. Il collaboratore con un grado di occupazione del 100% hanno ha diritto per ogni a 25 giorni di vacanze all’anno. 2. A partire dal 55esimo anno di età, il collaboratore che ha un’anzianità di servizio al seguente numero minima di 10 anni, di regola continuativi, ha diritto a 5 giorni di vacanza pagati: ⏹ fino al 24° anno vacanze supplementari all’anno. 3. Le vacanze devono essere concordate con il diretto superiore e con adeguato anticipo, tenendo conto delle esigenze di lavoro compreso 25 giorni lavorativi ⏹ dal 25° anno di lavoro oppure dal ⏹ giovani fino al compimento dei 20 anni e apprendisti 30 giorni lavorativi 14.2 Se l’organizzazione del lavoro lo consente, è possibile acquistare al massimo lavoro. Il collaboratore ha diritto ad almeno due settimane di vacanza supplemen­ tarivacanze consecutive, compatibilmente con eventuali modalità di lavoro flessibili concordate. Il controvalore viene computato proporzionalmente con la 13a mensilità. I particolari sono disciplinati nel rego­ lamento sull’orario Per le modalità operative di lavororilevamento si rinvia alle Direttive interne. 14.3 Per ogni anno civile intero vengono concesse4. Di regola le vacanze devono essere effettuate durante l’anno in cui esse maturano. Se il dipendente non provvede, di principio, al massimo 8 settimane di vacanza indipendentemente dal modello di orario di lavoroil diritto alle vacanze si estingue il 31 agosto dell’anno successivo. 14.4 I collaboratori che entrano 5. Nel caso in cui le assenze dovute a servizio militare, servizio civile o lasciano l’azienda di protezione civile obbligatorio, a malattia o infortunio e a congedo non pagato superano i 60 giorni nel corso dell’anno civile, il periodo delle vacanze è ridotto proporzionalmente a tale eccedenza, come descritto nelle Direttive interne, fino a un massimo della metà. 6. Il collaboratore può richiedere la conversione (parziale o integrale) della sua tredicesima mensilità in tempo libero. Il congedo totale corrisponde a 21.75 giorni lavorativi medi al mese al 100%, proporzionali al grado di occupazione. La concessione è subordinata al preavviso favorevole del responsabile superiore, che ne verifica la compatibilità con le esigenze di servizio e quelli che lavorano a tempo parziale godono con il consumo di altri diritti del collaboratore. 7. Se il collaboratore si ammala o è vittima di un numero di giorni di vacanza proporzional­ mente ridotto. 14.5 Le date dei giorni di vacanza vanno fissate di comune accor­ do. Occorre tenere in debito conto infortunio durante le preferenze dei collabo­ ratori, nella misura in cui la situazione aziendale lo permetta. 14.6 Di norma i giorni di vacanza vanno presi nell’anno civile in corso. Almeno un blocco di vacanze deve comprendere 2 settimane. Di principiovacanze, i giorni di vacanza trasferiti all’an­ no successivo devono essere presi entro la fine di marzo. 14.7 In caso di malattia o infortunio di un collaboratore in va­ canzad’incapacità totale al lavoro, i giorni per i quali il medico attesta l’incapacità lavo­ rativa al 100 % attestati da certificato medico, non sono considerati computati come giorni di vacanza. 14.8 Le 8. Lunghe assenze senza colpa del collaboratore i cui motivi sono legati alla sua persona, quali (x.xx. malattia, infortunio, adempi­ mento ad obblighi di leggeservizio militare, esercizio di ecc.) possono causare una carica pubblica o congedi giovanili, possono essere computate con le vacanze se l’assenza supera la durata di tre mesi nell’arco di un anno civile. Per ogni ulteriore mese civile completo di assenza il riduzione del diritto alle vacanze può essere ridotto di un dodicesimovacanze. I parametri sono descritti nelle Direttive interne. 14.9 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di lavoro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore. 14.10 In caso di disdetta da parte del collaboratore, il datore di la­ voro può richiedere un indennizzo sotto forma di detrazione salariale per i giorni di vacanza eccedenti già effettuati dal collaboratore.

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Samples: Regolamento Del Personale