Validità temporale dell’Assicurazione b.1 Forma ed efficacia dell’Assicurazione
b.2 Ultrattività - Estensione nel caso di cessazione definitiva dell’attività
Validità temporale dell’Assicurazione. Forma ed efficacia dell’Assicurazione
Validità temporale dell’Assicurazione. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento come precedentemente definite, presentate per la prima volta all'Assicurato nei corso del periodo di Assicurazione indicato in polizza, anche se relative a fatti occorsi anteriormente alla data di effetto della presente polizza, ma non antecedentemente alla data di retroattività indicata in polizza.
Validità temporale dell’Assicurazione. L'Assicurazione è valida per le Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato durante il Periodo di Polizza e dallo stesso notificate alla Società durante il medesimo periodo, a condizione che tali Richieste di risarcimento siano conseguenti ad Atti Illeciti posti in essere non prima del Periodo di Retroattività. L’Assicurazione vale altresì per Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato e da questi notificate alla Società entro 1 (uno) anno dalla scadenza della Polizza (garanzia postuma), sempreché il fatto che ha originato la Richiesta di risarcimento sia stato posto in essere durante il Periodo di Xxxxxxx. Il sotto massimale applicabile per la garanzia postuma in esame sarà parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. La garanzia postuma di durata annuale cesserà immediatamente nel caso in cui l’Assicurato stipuli durante tale periodo altra polizza assicurativa analoga alla presente a copertura degli stessi rischi.
Validità temporale dell’Assicurazione. L'assicurazione è valida per i sinistri (vedasi la relativa definizione riportata nella sezione definizioni) verificatisi durante il periodo di validità del contratto sempreché il fatto che li ha originati si sia verificato non oltre 5 (cinque) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza. Per i danni derivanti da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma di una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, l’assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altra polizza, mentre risponderà “ a primo rischio “ per le garanzie non prestate dall’altra polizza. L’assicurato ha facoltà di denunciare all’assicuratore, tramite il broker, durante il periodo di assicurazione qualsiasi circostanza di cui venga a conoscenza per la prima volta nello stesso periodo, che si presuma possa ragionevolmente dare origine a una richiesta di risarcimento nei confronti dell’Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L’eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni sopra specificate sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo d’assicurazione
Validità temporale dell’Assicurazione. L’assicurazione vale per i sinistri notificati per la prima volta all’Amministrazione Contraente o agli Assicurati nel corso del periodo di validità del presente contratto, a condizione che i comportamenti
Validità temporale dell’Assicurazione. L'assicurazione è prestata per i fatti che si verificano, per la prima volta, durante il periodo di validità della presente polizza, per i quali l'azione di tutela si inizia nel medesimo periodo.
Validità temporale dell’Assicurazione polizza n. 01426532000106 L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato Contraente per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia o in epoca antecedente ma non prima del 31/12/2003. Per tutte le richieste di risarcimento relative a fatti ricadenti nel periodo 31/12/2003-31/12/2013, le Parti si danno reciproco atto che la massima esposizione, per l'intera durata contrattuale della polizza, è fissata per la Società in €1.500.000,00 per uno o più sinistri relativi a fatti accaduti nel periodo retroattivo garantito dalla presente polizza. In caso di sinistro in serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche quelle presentate successivamente alla prima, ma comunque entro e non oltre il periodo di efficacia della polizza.
Validità temporale dell’Assicurazione. L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di validità dell’assicurazione e dallo stesso trasmesse alla Società durante il medesimo periodo, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti dannosi accaduti o a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 (dieci) anni antecedenti la data di decorrenza della presente polizza. L’Assicurazione vale altresì per Richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato e da questi notificate alla Società entro 1 (uno) anno dalla scadenza della Polizza (garanzia postuma), sempreché il fatto che ha originato la Richiesta di risarcimento sia stato posto in essere durante il Periodo di Xxxxxxx. Il sotto massimale applicabile per la garanzia postuma in esame sarà parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. La garanzia postuma di durata annuale cesserà immediatamente nel caso in cui l’Assicurato stipuli durante tale periodo altra polizza assicurativa analoga alla presente a copertura degli stessi rischi. ! Per i danni derivanti da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di responsabilità civile professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, l’assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altra polizza.
Validità temporale dell’Assicurazione. L’assicurazione è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a prestatori di lavoro nonché danni a cose di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza. Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori Di Lavoro/Conduzione Studio Medico”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: Assicurazione R.C.T. Come da Certificato di assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente Euro 1.000,00 per sinistro, per i soli danni a cose. Assicurazione R.C.O. Come da Certificato di assicurazione secondo quanto pattuito con il Contraente Euro 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.