VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE Clausole campione

VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE. Il valore economico della concessione in questione si fonda sull’utilizzo gratuito dell’immobile oggetto della concessione a fronte della progettazione, da parte dell’eventuale Concessionario, di opere di miglioria e di manutenzione ordinaria dell’immobile per un valore minimo complessivo di € 50.000,00 oltre agli oneri di gestione dell’impianto per attività di guardiania e pulizia per un valore di minimo complessivo di € 50.000,00. Il valore economico della concessione viene dunque stimato per una somma pari ad almeno € 100.000,00 per l’intera durata della concessione.
VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE. Il valore stimato della concessione (art. 167, D.lgs. 50/2016), è basato sull’importo totale pagabile per l’intero periodo di concessione, al netto dell’I.V.A., comprensivo del canone concessorio a base di gara e comprendente l’intero flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per la massima capacità ricettiva per tutta la durata prevista, (compreso l’eventuale rinnovo) ammonta a complessivi € 5.148.000,00 (diconsicinquemilionicentoquranottomila/00) Trattandosi di pubblico servizio da gestire in regime di concessione, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente la struttura in uso e di sfruttare economicamente l'opera per tutta la durata della concessione. Pertanto, per far fronte agli oneri di gestione il concessionario farà affidamento sui proventi dell'attività svolta, derivanti dalla riscossione di rette, provvidenze e/o finanziamenti che dovessero essere previsti dalla normativa nazionale o regionale in materia. Non costituisce alcun impegno per il Concedente la presenza di un numero di ospiti inferiore a quella massima, pertanto l'aggiudicatario si intende compensato con il corrispettivo che lo stesso ricava dalla gestione. Ipotizzando la piena operatività della struttura, la base d'appalto della concessione del servizio è pari all'ammontare delle rette mensili come segue: INTROITI MEDI PR ESUNTI DERIVANTI DALLE RETTE DI INSERIMENTO Tipologia Retta mensile media n. utenti Mesi annui Totale per n. 1 anno Totale anni di concessione Totale per n. 15 anni Comunità Alloggio € 1.400,00 9 12 € 151.200,00 15 € 2.268.000,00 Comunità Integrata € 1.600,00 10 12 € 192.000,00 15 € 2.880.000,00 TOTA I € 343.200,00 € 5.148.000,00 L Le rette sono state determinate in via presuntiva, a seguito di indagine di mercato sulla base di altre strutture similari. Le stesse saranno determinate con il Regolamento di funzionamento della struttura. L’Aggiudicatario dovrà procedere al rimborso degli oneri già sostenuti o da sostenere dall’Amministrazione concedente, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per l’attività di definizione del contratto per supporto al R.U.P. nella fase di espletamento della gara e di l’importo di € 4.500,00 nonché le spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione. La gestione effettiva della struttura è subordinata al rilascio delle competenti autorizzazioni (Regione Sardegna, SUAPE, ecc.).
VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE. Gli spazi e le attrezzature oggetto della gestione sono quelli individuati nella planimetria (Allegato A). L’Amministrazione ha valutato i costi delle misure di interferenza nulli. Il Concessionario potrà avvalersi delle seguenti entrate: - proventi delle tariffe di utilizzo degli impianti, proposte in sede di gara; - proventi delle attività che intenderà attivare in loco; - proventi derivanti dalla realizzazione di corsi, eventi o gare; - sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità; Il valore della concessione, prevista per il periodo di anni 10, è stimato, ai sensi dell’art. 167 del Dlgs 50/2016 in € 381.012,80. Il valore è calcolato sulla base del fatturato delle gestioni assumendo come base di calcolo gli esercizi 2017-18, 2018-19, 2019-20; Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.
VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE. 4.1 Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 il valore della concessione è costituito dal corrispettivo pagato al concessionario, determinato in base all’aggio sugli incassi. A tal fine si comunica che l’incasso totale ann uo d e g l i ultimi 3 anni di gestione (2017, 2018, 2019), è pari a 406.000,00 Euro. Non sono stati presi in considerazione gli anni 2020 e 2021 in quanto, a causa della pandemia da Covid-19, risultano non rappresentativi del valore della concessione L’aggio è pari alla percentuale offerta in sede di gara da calcolarsi sull’incasso dei parcometri e sulle altre forme di pagamento della sosta, IVA esclusa, in ragione del numero di posti auto nelle aree oggetto della concessione. Si precisa che negli anni citati i posti a pagamento erano 543, di cui 120 stagionali, mentre i posti oggetto della presente gara sono 735, di cui 120 stagionali. Tale stima ha un mero valore indicativo per i concorrenti, che si assumono appieno, in caso di aggiudicazione, l’onere dell’alea economico-finanziaria del servizio in concessione, stanti le condizioni precisate da una parte in sede di offerta dal concorrente e dall’altra dal Comune nel presente capitolato. 4.2 A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 (in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro), non sono rilevabili rischi “interferenti” per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, rendendo non necessaria la redazione del DUVRI e, di conseguenza, gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero.

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  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • OGGETTO DELLA CONCESSIONE 1. Costituisce oggetto della concessione la gestione dell’Impianto Sportivo intitolato ad “Angelo Albonico” sito in Grugliasco – C.so Allamano 120. 2. Il patrimonio provinciale che viene concesso in gestione é costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, arredi e attrezzature, facenti parti del complesso sportivo e descritti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella planimetria e nella relazione redatta dagli uffici competenti, quest’ultima in contraddittorio con la parte interessata, in atti. 3. La concessione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione. 4. L’attività di volontariato assicurata dal Concessionario deve costituire parte consistente di tutta l’attività necessaria all’intera gestione, in attuazione delle finalità suesposte tese a realizzare forme di partecipazione dell’utenza popolare all’organizzazione ed erogazione di servizi. 5. Il Concessionario, per tutte le attività in cui é richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve procedere a suo carico all’assunzione del personale occorrente. 6. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, é a carico del Concessionario. Quest’ultimo risponde in ogni caso dell’opera sia del personale assunto che del personale volontario. 7. Il Concessionario é tenuto a comunicare al Concedente l’organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi. 8. I poteri di gestione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Concedente, nei limiti previsti dal presente contratto. 9. E’ vietata la cessione totale o parziale del presente contratto. 10. Il subappalto è disciplinato dal successivo articolo 20. 11. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare del Concedente, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate al Concedente.

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • DURATA DELLA CONCESSIONE 1. La concessione ha durata di anni 4 (quattro), con decorrenza dalla data dell’affidamento ed è eventualmente rinnovabile per ulteriori 4 (quattro) anni. 2. Alla scadenza di tale periodo, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi 6 (sei), previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario accetta sin da ora la eventuale proroga della concessione alle medesime condizioni previste per l’affidamento in corso, nessuna esclusa. 4. Nel caso in cui, a seguito di modifiche normative e/o regolamentari, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro natura o consistenza e pertanto non possano essere più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza alcun risarcimento. In particolare la concessione s’intenderà risolta ipso-iure e senza alcun obbligo di risarcimento qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che prevedano l’abolizione dell’oggetto o parte della concessione o di sottrarre ai Comuni la gestione relativa. 5. Non potranno essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio da parte del Concessionario per nessuna ragione. Lo stesso deve essere erogato con carattere di regolarità, continuità, efficienza, efficacia e completezza senza possibilità di interruzione alcuna. 6. Scaduto il termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.