VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO Clausole campione

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO. 8.1 Criterio di stima:
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO. 8.1 Criterio di stima: Il quesito estimativo, posto allo scrivente è stato quello di determinare il più probabile valore di mercato dei beni precedentemente descritti. Secondo l'International Valuation Standards 2007 (IVS): “Il valore di mercato è l’importo stimato al quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che l acquirente ’acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un’adeguata attività di marketing durante la qual e entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione. Ferma tale assunzione, si rileva che i beni oggetto della valutazione presentano caratteristiche estrinseche ed intrinseche di ordinari età e possono essere paragonati ad immobili con simili caratteristiche presenti sul mercato. Stante il momento di forte contrazione degli scambi nell’ambito del mercato immobiliare, si è trovata difficoltà ad acquisire dati provenienti da comparabili certi derivanti da transazioni avvenute in ambito analogo e su immobili dello stesso tipo di quelli oggetto della presente valutazione, lo scrivente ha ritenuto opportuno attingere, per la determinazione di un valore parametrico oggettivo da attribuire al bene oggetto della valutazione, alle seguenti fonti specializzate: - Banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate 1 semestre 2014 - Listino immobiliare della camera di commercio dell’Umbria 3° trimestre 2014 - Sito Immobiliare .it - Borsino immobiliare agenzia Bonifazi I valore rilevati sono i seguenti: €/mq min800,00 – max 950,00. Alla luce dei dati sopra esposti ed in considerazione delle peculiarità degli immobili oggetto di valutazione, si ritiene congruo adottare un valore pari ad: - €/mq 950,00 di superficie commerciale netta (intendendo con ciò la superficie in proprietà esclusiva, calcolata al netto delle pareti interne e perimetrali, desunte attraverso misurazioni effettuate sul posto, ad essa vengono inoltre sommate le superfici di accessori e pertinenze, calcolate applicando dei coefficienti correttivi per la determinazione del loro valore).
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO. 8.1 Criterio di stima: stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) Mentre per la determinazione del valore allo stato occupato (immobile ad uso diverso dalla abitazione) può essere adottato il principio matematico che si basa sul reddito dell’immobile e sulla durata della locazione.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO. 8.1 Criterio di stima: Stima per confronto diretto o comparativa utilizzando come parametro comune di riferimento il mq. 8.2 Fonti di informazione: Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Agenzie immobiliari della zona.; Altre fonti di informazione: Informazioni di zona.. 8.3 Valutazione corpi: A. Laboratori per arti e mestieri [C3]Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo Locale uso laboratorio 133,00 € 430,00 € 57.190,00 composto da: Un locale laboratorio due locali ufficio , un ingresso , due wc. due spogliatoi , un locale uso fusione , una cantina. Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 57.190,00 Valore corpo € 57.190,00 Valore Pertinenze € 0,00 Valore complessivo intero € 57.190,00 Valore complessivo diritto e quota € 57.190,00 Riepilogo: ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me- Valore diritto e dio ponderale quota A Laboratori per arti 133,00 € 57.190,00 € 57.190,00 e mestieri [C3] 8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: Riduzione del valore del 20%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( min.15% ) € 11.438,00 Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel bien-nio anteriore alla vendita: € 6.011,00 Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00 8.5 Prezzo base d'asta del lotto: Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 39.741,00 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 39.741,00 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 39.741,00 8.6 Regime fiscale della vendita ordinario
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO. 8.1 Criterio di stima: Lo scopo della presente stima è la determinazione del più probabile valore di mercato della uni- tà immobiliare oggetto di esecuzione, riferito alla data di stesura della presente relazione perita- le. A tal proposito si espongono i criteri adottati per la determinazione del cosiddetto più pro- babile valore di mercato dei beni oggetto di stima. Nel caso di specie, considerato lo scopo della stima stessa, si è ritenuto opportuno procedere con il criterio della comparazione. All'uopo, so- no state esperite indagini conoscitive per verificare i prezzi medi correnti e praticati in recenti trattative di compravendita per beni simili ed assimilabili che, pur soggetti ad interpretazioni e correttivi da parte del Tecnico estimatore, danno pur sempre giuste ed attendibili indicazioni di mercato. L’analisi delle fonti ufficiali ed ufficiose del mercato immobiliare locale ha concesso al sottoscritto esperto di individuare una forbice di valori per i beni da stimare compresa tra i 500 e i 850 euro per ogni mq. di superficie commerciale, collocando il bene nella categoria delle abi- tazioni site nella fascia semicentrale e allo stato da ristrutturare. A partire da questi valori è sta- to possibile risalire al valore di mercato da attribuire ai beni in esame, stimato in 600 euro per ogni mq., applicando comunque opportuni adeguamenti che hanno tenuto conto dello stato di manutenzione e d’uso dell’appartamento e degli accessori.

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  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Importo complessivo dell’appalto L’importo complessivo presunto dell’appalto, è pari ad Euro 4.195.566,00 (quattromilionicentonovantacinquemilacinquecentosessantasei/00) netto I.V.A., così suddiviso: L’importo dell’Accordo Quadro e le quantità indicate nel Modello di Pianificazione Trasporti (di seguito per brevità anche “MPT”) non sono vincolanti per Poste. Nell’arco del periodo di validità dell’Accordo Quadro, l’attribuzione delle attività avverrà in funzione delle effettive esigenze di fabbisogno di Poste. Per eventuali sopraggiunte esigenze di variazione dei programmi riportati nel relativo MPT, l’Impresa non potrà avanzare alcuna riserva o eccezione e, per le variazioni in aumento o diminuzione, si procederà come disposto all’Art. 9 - Aumento/Riduzione delle prestazioni del CSO Parte II – Capitolato Tecnico. Le quantità sopra indicate sono puramente indicative e non sono da considerarsi in alcun modo impegnative per Poste e quindi nulla potrà pretendere l’Impresa in caso di affidamenti per quantità inferiori a quelli oggetto dell’Accordo Quadro medesimo. I servizi oggetto del presente appalto saranno affidati, previa stipula dell’Accordo Quadro, tramite l’emissione di Buoni di Consegna da parte di Poste, che riporteranno gli impegni temporali e di esecuzione e l’importo relativo all’intervento affidato, fermo restando quanto previsto nel CSO Parte III In ragione della natura delle attività oggetto del contratto, delle modalità descritte di erogazione del servizio, non è previsto l'utilizzo di risorse legate da contratto di collaborazione secondo la disciplina vigente.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.