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Valutazione e certificazione delle competenze Clausole campione

Valutazione e certificazione delle competenze. 1. In conformità a quanto definito dall'art. 8 del decreto attuativo, l'istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel piano formativo individuale: a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna; b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti; c) le eventuali misure di riallineamento, sostegno e recupero, anche nei casi di sospensione del giudizio. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1 e compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, l'istituzione formativa anche avvalendosi del datore di lavoro, per la parte di formazione interna, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti anche ai fini dell'ammissione agli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato, ne dà evidenza nel dossier individuale dell'apprendista e ne comunicai risultati all'apprendista e, nel caso di studenti minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale. 3. Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale di cui al presente articolo, l'apprendista, al termine del proprio percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, la frequenza dei tre quarti del monte ore sia di formazione interna che di formazione esterna di cui al piano formativo individuale costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell'ammissione all'annualità successiva. 4. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale nel dossier individuale di cui al comma 2 e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale. 5. In esito al superamento dell'esame finale e al conseguimento della qualificazione, l'ente titolare ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 rilascia un certificato di competenze o, laddove previsto, un supplemento al certificato che, nelle more della definizione delle Linee guida di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legisl...
Valutazione e certificazione delle competenze. 6.1 Le modalità di valutazione degli apprendimenti e di certificazione delle competenze avvengono nel rispetto di quanto disposto dai relativi ordinamenti. Per gli apprendisti in obbligo di Istruzione la relativa certificazione avviene secondo le modalità definite da Regione Lombardia in coerenza con quanto definito nel Decreto Ministeriale 27 Gennaio 2010, n.9. In caso di interruzione del percorso formativo, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi, l’apprendista ha diritto a vedersi riconosciuta una validazione delle competenze acquisite rilasciata dall’istituzione formativa o scolastica, parimenti in caso di non ammissione agli esami. 6.2 Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale l’apprendista, al termine del percorso, deve aver frequentato almeno i tre quarti sia della formazione interna che della formazione esterna di cui al piano formativo individuale. Laddove previsto nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, tale frequenza costituisce requisito minimo anche al termine di ciascuna annualità, ai fini dell’ammissione all’annualità successiva.
Valutazione e certificazione delle competenze. Relativamente agli aspetti formativi concorrenti tra le due entità formative verrà predisposto un piano che prevede la valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti con note sui comportamenti. Di conseguenza verranno opportunamente calibrate misure di riallineamento, sostegno e recupero. Dette valutazioni oltre a misurare i progressi avranno finalità di monitoraggio e saranno utili per l’ammissione agli esami conclusivi dei percorsi di apprendistato; i risultati delle valutazioni verranno comunicati all’apprendista e, nel caso di minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda la formazione interna, ossia in azienda, saranno realizzate delle valutazioni a cura del tutor aziendale. Il complesso di questi sistemi valutativi sarà utilizzato ai fini dell’attribuzione del credito scolastico Per avere diritto alla valutazione e certificazione finale, l’apprendista deve avere frequentato al termine del percorso almeno tre quarti del monte ore previsto sia della formazione interna che della formazione esterna. Gli esami conclusivi dei percorsi in apprendistato si effettuano, laddove previsti, in applicazione delle vigenti norme relative ai rispettivi percorsi ordinamentali, anche tenendo conto delle valutazioni espresse dal tutor formativo e dal tutor aziendale espresse nel dossier individuale e in funzione dei risultati di apprendimento definiti nel piano formativo individuale. Xxxx apprendisti, anche nei casi di abbandono o risoluzione anticipata del contratto, a partire da un periodo minimo di lavoro di tre mesi dalla data di assunzione, viene rilasciato l’attestazione della formazione aziendale svolta. La scuola rilascia a conclusione del programma sperimentale una certificazione relativa alle competenze acquisite nel periodo di apprendimento sviluppato tra scuola e azienda. La certificazione delle competenze spetta alla scuola, sulla base della relazione del tutor scolastico e tutor aziendale e, convalidata dal dirigente scolastico, viene inserita nel fascicolo personale. Tale certificazione viene consegnata allo studente apprendista insieme al diploma di stato alla fine del ciclo scolastico, o su richiesta dell’interessato, nel caso di interruzione del programma sperimentale. Si rende noto, come previsto dal d.lgs. 81/2015 all’art.42 c. 3, che “…costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa”.
Valutazione e certificazione delle competenze. 1. In conformità a quanto definito dall’art. 8 del decreto attuativo, l’istituzione formativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di valutazione previste dalle norme di settore nonché dai rispettivi ordinamenti e in collaborazione con il datore di lavoro, definisce nel Piano formativo individuale: a) i risultati di apprendimento, in termini di competenze della formazione interna ed esterna; b) i criteri e le modalità della valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti e, ove previsto, dei comportamenti;
Valutazione e certificazione delle competenze. Ai sensi dell’art. 20 comma 1 lett. a) e b) del D. Lgs. n.226/2005, gli apprendimenti e il comportamento degli studenti sono oggetto di valutazione collegiale e di certificazione, periodica e annuale, da parte dei docenti (ed eventuali esperti) coinvolti nello sviluppo del percorso formativo. A tutti gli studenti iscritti nei percorsi di qualifica professionale sarà rilasciata CERTIFICAZIONE PERIODICA E ANNUALE DELLE COMPETENZE, che documenti il livello di raggiungimento degli obiettivi formativi corrispondenti alle varie competenze. Le competenze certificate vengono registrate nel “LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO” di cui all’art. 2 comma 1 lett. i) del D. Lgs. n. 276 del 10/09/2003. La valutazione delle specifiche competenze, viene effettuata in modo sinergico dai docenti delle discipline coinvolte nel raggiungimento degli obiettivi formativi.

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  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.