Fascicolo personale. 1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
Fascicolo personale. 1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, formativo e di carriera, nonché all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto di ricevere notizia dell’inserimento degli atti e documenti immessi nel proprio fascicolo personale, ivi inclusi quelli relativi a percorsi formativi, prenderne visione ed estrarne copia.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 21 del CCNL 21.05.2018.
Fascicolo personale. 1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di farmacista, il fascicolo personale di cui all’art. 7 del protocollo d’intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All’interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all’esercizio della professione;
b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
e) altri riconoscimento accademici o professionali;
f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall’autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell’autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
g) iscrizione a società scientifiche;
h) competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all’attività di mediazione); l’annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell’art. 8 della legge n. 24/2017;
i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell’autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può altresì indicare l’area o le aree professionali rilevante tra quelle di cui al comma 4, avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (ivi compresi master di primo e secondo livello) e di pratica professionale che gli hanno consentito di conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell’esperto più adatto alle questioni oggetto del procediment...
Fascicolo personale. 1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a ricevere notifica dell’inserimento degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale, ivi inclusi quelli relativi a percorsi formativi, prenderne visione ed estrarne copia.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 16 del CCNL 12 febbraio 2018.
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art. 86 del CCNL 12 febbraio 2018.
2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.
3. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere anche prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui all’art. 26, comma 4, del CCNL 12 febbraio 2018 (orario di lavoro flessibile).
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità dei servizi.
5. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 del CCNL 12 febbraio 2018.
Fascicolo personale. 1. Per ciascun dipendente è istituito il fascicolo personale. Nel fascicolo personale sono conservati, in particolare:
a) il contratto individuale di lavoro;
b) tutti i documenti inerenti lo stato giuridico, il trattamento economico e l’attività di servizio del singolo dipendente;
c) gli attestati relativi ai corsi di aggiornamento e formazione. Sono altresì indicati, ad esempio:
a) le generalità del dipendente;
b) la situazione di famiglia;
c) i titoli di studio e professionali;
d) la posizione in ordine al servizio militare;
e) i servizi a tempo indeterminato ed a tempo determinato prestati in precedenza presso enti pubblici;
f) i provvedimenti relativi all’assunzione in servizio e alla carriera;
g) le ferie godute, le aspettative concesse;
h) le sanzioni disciplinari;
i) tutte le notizie relative alla attività di servizio prestato e la posizione aggiornata ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.
Fascicolo personale. L’Aggiudicatario dovrà mantenere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, un fascicolo relativo a ciascun operatore che opera all’interno della stessa; il fascicolo potrà essere anche in formato elettronico e dovrà contenere il tipo di rapporto di lavoro, dati relativi ai titoli, certificazioni ed attestazioni richiesti e alla formazione/aggiornamento frequentata. Tali fascicoli dovranno essere a disposizione dell’Azienda ULSS 8 Berica.
Fascicolo personale. Gli operatori della ditta interessati dal progetto dovranno obbligatoriamente essere disponibili a partecipare alle attività formative che verranno svolte dalle Aziende Sanitarie per la corretta realizzazione del complessivo progetto SPRINT.
Fascicolo personale. 1. Dopo l’art. 98 del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è aggiunto il seguente:
Fascicolo personale. Per ciascun dipendente l’ufficio del personale dell’Azienda conserva in apposito fascicolo personale tutti gli atti e documenti prodotti dall’Azienda o dallo stesso dipendente ed attinenti all’attività da lui svolta e ai fatti più significativi che lo riguardano.
Fascicolo personale. 1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al percorso professionale, all'attività svolta ed ai fatti che lo riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel fascicolo personale è assicurata la riservatezza dei dati personali secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a ricevere notifica dell’ inserimento degli atti e documenti inseriti nel proprio fascicolo personale, ivi inclusi quelli relativi a percorsi formativi, prenderne visione ed estrarne copia.
4. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 16 del c.c.n.l. 12 febbraio 2018.