Valutazioni. 21. Alla luce delle misure rappresentate da TIM e DAZN, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora. 22. In particolare: A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni. B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio. C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori. D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM. E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale. 23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie. 24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio. 25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Samples: Accordo Tim Dazn Serie a 2021/2024
Valutazioni. 21Si ritiene di poter confermare l’orientamento in precedenza espresso dall’Autorità circa il carattere eccezionale dell’applicazione della norma speciale di cui all’Allegato II del d.lgs. Alla luce delle misure rappresentate da TIM e DAZN115/2008, nella versione pervenuta in data 23 punto 6, comma 2, lett. b) che consente la proroga dei contratti per ragioni di efficientamento energetico. Ad esempio, nel Parere AG 18/13 del 4 luglio 20212013, l’Autorità ha evidenziato che tale norma contiene una previsione di proroga (peraltro inserita in un Allegato al testo legislativo) non solo non presente nella direttiva 2006/32/CE, recepita dal d.lgs. 115/2008, né nella successiva direttiva 2012/27/UE, ma soprattutto caratterizzata da una formulazione molto ampia, priva di indicazioni circa il dies ad quem della proroga e circa la sua potenziale ripetizione (“la durata del contratto potrà essere prorogata”, punto 6 allegato II, cit.). Per l’Autorità ciò può sollevare dubbi di compatibilità di tale previsione con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in ambito comunitario e nazionale circa il divieto di proroga dei contratti, per cui è importante, anche nella predisposizione dei nuovi bandi di gara, un utilizzo circoscritto ed attento della norma in commento, la quale, ancorché norma speciale, appare potenzialmente idonea a creare situazioni di conflitto con i principi generali dell’ordinamento comunitario. Si consideri inoltre che in base al dettato normativo, la proroga di cui al d.lgs. 115/2008 costituisce una mera facoltà, mentre la legge 208/2015, tra l’altro successiva al d.lgs. 115/2008, impone un vero e proprio obbligo agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi tramite Consip o centrali di committenza. L’adesione alle convenzioni Consip adempie infatti all’obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, III, n. 4081/2014; V, n. 2194/20). In merito a tale aspetto, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale di cui alla citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 4 giugno 2019 n. 3761, si ritiene che il momento rilevante da considerare sia quello dell’aggiudicazione di una convenzione Consip, indipendentemente dal fatto che la Convenzione risulti già attivabile o meno. In altri termini, la non ricorrano i presupposti ancora avvenuta attivazione di una convenzione Consip già aggiudicata non costituisce una deroga all’obbligatorietà, per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza (art. 1, comma 548 della legge n. 287/90208/2015). Nel caso specifico occorre sottolineare che il contratto in vigore tra l’A.O.U. ed Engie scadeva a gennaio 2021, risultando venuto meno l’attivazione del lotto aggiuntivo alla Convenzione Consip Mies 2 è avvenuta a gennaio 2020, un anno prima della scadenza; il presupposto del periculum in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM che avrebbe consentito all’Azienda Ospedaliera di conoscere più nel dettaglio le condizioni e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up tutte le necessarie valutazioni sul piano tecnico economico dei servizi presentato dall’aggiudicataria della Convenzione nonché eventualmente avviare e definire con il nuovo aggiudicatario le attività propedeutiche al subentro, una volta scaduto il contratto con Engie Servizi. Un ulteriore elemento da considerare è come i fatti rilevanti della presente istruttoria siano avvenuti poco dopo l’aggiudicazione al RTI Zephyro S.p.A. del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione lotto aggiuntivo della facoltà Convenzione Consip, avvenuta il 22 marzo 2018. Infatti la proposta di DAZN rinegoziazione e proroga di proporre sconti e promozioniEngie Servizi è stata presentata il 25 maggio 2018, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare ed anche la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia Zephyro S.p.A., DAZN Limited in proprio, ha formulato una proposta di partenariato nel mese di luglio 2008. Il fatto che l’A.O.U. abbia deciso di emanare la determina a contrarre ad aprile 2019 piuttosto che in un’altra data dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione. Si ritiene inoltre, sempre in adesione a quanto rappresentato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3761/2019, la non rilevanza del fatto che i servizi del lotto aggiuntivo della Convenzione Consip fossero parzialmente coincidenti. Tali servizi infatti non appaiono avere una rilevanza ed un’incidenza tale da poter considerare i servizi previsti nel lotto aggiuntivo della Convenzione Consip MIES2 come non idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. In ogni caso si ritiene che anche tale aspetto avrebbe potuto essere valutato e DAZN Media Services S.r.lmotivato nella determina a contrarre che ha disposto la rinegoziazione con proroga, atteso il principio per cui tutte le ipotesi, di carattere eccezionale, di rinnovo, proroga o rinegoziazione di un contratto devono essere accompagnate da una congrua, adeguata e puntuale motivazione, trattandosi di eccezioni al principio generale secondo cui un appalto pubblico può essere affidato solo a chi sia risultato aggiudicatario di una procedura comparativa svolta secondo i principi dell’evidenza pubblica. predispongano Tra l’altro, gli atti della gara Consip, tra cui il Capitolato del lotto aggiuntivo n. 15 erano pubblicati sul sito di Consip fin dal momento dell’indizione, fornendo gli opportuni elementi informativi sulle prestazioni. In merito a quanto affermato da Engie Servizi sulla impossibilità di rinegoziare il contratto ai sensi del d.lgs. 115/2008 con il nuovo affidatario, si osserva che il lotto aggiuntivo della Convenzione Consip MIES 2 conteneva già delle previsioni di efficientamento energetico, in particolare i Servizi Tecnologici”, a loro volta divisi in Servizio Tecnologico con miglioramento dell’efficienza energetica per gli Impianti di Climatizzazione Estiva e trasmettano una relazione Servizio Tecnologico con miglioramento dell’efficienza energetica per gli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione”. Erano previsti, altresì, degli investimenti per interventi di efficienza energetica. Come già evidenziato, l’Azienda Ospedaliera ha quantificato tali investimenti in € 1.070.700,91. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pur prendendo atto delle dichiarazioni e dei calcoli effettuati dalle parti in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentateal risparmio di spesa ottenuto, si ritiene che l’asserita economicità della rinegoziazione non possa costituire una deroga all’obbligo per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza, tantomeno nel caso in cui, come quello in questione, si è verificato un affidamento diretto per 10 anni. Si ritiene quindi che la rinegoziazione ex d.lgs. 115/2008, in forma diretta con l’attuale appaltatore, a fronte di una convenzione già affidata con gara da Consip, non si sia posta in linea con i principi generali di libera concorrenza e non discriminazione di cui all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, essendo stato sottratto al mercato un appalto di particolare rilevanza economica per un notevole lasso di tempo.
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Samples: Rinegoziazione Contrattuale E Proroga Del Multiservizio Tecnologico Integrato
Valutazioni. 21. Alla luce delle misure rappresentate da TIM Appare utile ripercorrere l’evoluzione del quadro regolatorio e DAZN, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai normativo relativo alle tariffe dei servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelaremanovra, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta impianti in esame. Nel provvedimento prot. 1076/3 del servizio discriminatorie.
24. Inoltre10 dicembre 2013 relativo al PIR edizione dicembre 2013, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio l’URSF prescriveva che “i prezzi applicati per i consumatori finali servizi di manovra forniti da Gestori Unici non saranno superiori a quelli stabiliti e richiesti da RFI nel medesimo terminale per il periodo 2012-2013”. Nella misura 11.6.1 della delibera n. 70/2014 si stabilisce l’obbligo, per i Gestori Unici, di adottare tariffe per i servizi offerti nei propri impianti “orientate ai costi più un utile ragionevole”. Sulla materia è intervenuto poi il d.lgs. 112/2015, che all’art. 17 ha stabilito quanto segue. • Al comma 10, che “Il canone richiesto per l'accesso agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2 [ tra cui rientra “scali di smistamento e aree di composizione dei treni, ivi comprese le aree di manovra”] e per la prestazione dei servizi in tali impianti non può superare il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto ragionevole”; • Al comma 11, che “Se i servizi complementari e ausiliari di cui all'articolo 13, commi 9 [tra cui rientrano i “servizi di manovra”] e 11, sono offerti da un unico fornitore, i pertinenti corrispettivi non superano il costo totale di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole. Se gli stessi servizi sono offerti in regime di concorrenza, possono essere forniti a prezzi di mercato”. I servizi di manovra sembrano rientrare dunque nell’ambito sia del serviziocomma 10 sopra citato (in quanto prestazione di servizi su “aree di manovra”) che del comma 11. Su un piano più sostanziale, sia tuttavia, è ragionevole ritenere che la concorrenza tra impianti diversi, in termini aggiunta alla concorrenza intermodale, generata da modalità di libertà trasporto molto competitive e diverse da quella ferroviaria, implichino una pressione verso il basso dei prezzi dei servizi di scelta fra alternative disponibili manovra, per evitare la perdita di quote o la fuoriuscita del trasporto ferroviario dal mercato del trasporto delle merci, e tale che nel medio periodo i prezzi non possano superare, per l’appunto, il costo di qualità del servizio.
25fornitura aumentato di un profitto ragionevole. Dagli incontri effettuati nel corso dell’istruttoria con i gestori dell’attività di manovra è emerso che in tutti gli impianti le tariffe per la manovra primaria sono non superiori a quelle precedentemente applicate da RFI, e riportate da ultimo nel PIR edizione dicembre 2012. In considerazione molti impianti i GU continuano a fare riferimento, per la pubblicazione del fatto listino, alle seguenti tipologie di operazioni di manovra, riportate nella tabella 2 a pagina 126 del suddetto PIR: • smistamento in piano - La tariffa viene applicata e contabilizzata solo per treni in arrivo nell'impianto di smistamento; • smistamento a gravità - La tariffa viene applicata e contabilizzata solo per treni in arrivo nell'impianto di smistamento; • terminalizzazione a treno completo - La tariffa viene applicata e contabilizzata sia per l'operazione di immissione verso scalo/raccordo (treni in arrivo) che tali misure attengono a comportamenti per l'operazione di estrazione da scalo/raccordo (treni in partenza); • terminalizzazione con composizione e scomposizione - La tariffa viene applicata e contabilizzata sia per l'operazione di immissione verso scalo/raccordo (treni in arrivo) che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.pper l'operazione di estrazione da scalo/raccordo (treni in partenza).A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Valutazioni. 21Circa la definizione della componente tariffaria per oneri di concessione di cui al punto 5.3 del Documento, occorre preliminarmente evidenziare che, per meglio identificare la natura di tale componente e al fine di prevenire qualsiasi dubbio interpretativo, si è deciso di ridenominarla “Componente tariffaria per oneri integrativi”, sulla base della definizione di cui al punto 2.12 dell’Allegato A, opportunamente riformulata. Alla luce delle misure rappresentate da TIM I pertinenti punti dello stesso allegato A sono stati adeguati di conseguenza. Nel merito si precisa che, sulla base della definizione di cui al punto 2.10 del Documento (confermata e DAZNpiù nel dettaglio precisata nel punto 2.12 dell’Allegato A), nella versione pervenuta gli oneri integrativi possono comprendere “eventuali oneri specifici che il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato o ad altri soggetti preventivamente individuati, secondo modalità e tempistiche predeterminate, conseguenti ad eventuali obblighi di natura normativa o convenzionale connessi all’affidamento in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
22concessione”. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAOtale concetto possono essere ricompresi, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione tra gli altri: − l’ammontare di un abbonamento eventuale valore di concessione da corrispondere al concedente in occasione di affidamento con procedura ad evidenza pubblica ovvero nel caso di in house providing; − l’ammontare di un eventuale contributo annuo a carico del concessionario e finalizzato al finanziamento di opere strategiche di interesse pubblico (si consideri, ad esempio, il c.d. “fondo ferrovia” previsto per la concessione della tratta X00 Xxxxxxxx-Xxxxxx); − l’ammontare di eventuali costi, disciplinati nell’ambito delle pattuizioni contrattuali, correlati alla realizzazione o al completamento di infrastrutture autostradali diverse da quelle oggetto della concessione. L’ammissibilità ai servizi fini tariffari degli eventuali oneri integrativi è valutata dall’Autorità in base alla specifica natura e finalità dei correlati costi operativi e di accesso – fissi e/o mobili – capitale, avuto particolare riguardo ai principi di TIMefficienza produttiva della gestione anche in relazione agli ambiti ottimali di gestione definiti con la delibera n. 70/2016 dell’Autorità. Tali criteri di valutazione sono stati precisati nell’allegato A, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZNai punti 10.4 e 13.3. Al riguardoCome meglio precisato al punto 15.4 dell’Allegato A, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e componente tariffaria per oneri integrativi ammessa in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelaretariffa, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono quella correlata a comportamenti che devono essere attuati dalle Particosti ad utilizzazione pluriennale, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.pbasa sull’individuazione di una quota annua che, al fine di un’equa valorizzazione, deve rispettare il vincolo di neutralità finanziaria per il concessionario. Al fine di realizzare il predetto vincolo, il valore attualizzato dei ricavi correlati alla componente tariffaria per oneri integrativi deve essere pari al valore attualizzato (utilizzando il tasso di remunerazione del capitale definito dall’Autorità) degli esborsi effettivamente sostenuti dal concessionario in relazione a ciascuno degli oneri sopra descritti.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Samples: Regulatory Procedure
Valutazioni. 21Le due doglianze oggetto dell’istanza di definizione della controversia (rimodulazione di alcuni piani tariffari dell’estate 2007 e scadenza del credito da autoricarica sul piano SuperTuaPiù dell’ottobre 2007), che l’utente ritiene essere espressione di un’unica volontà del gestore di modificare regimi contrattuali molto favorevoli per gli utenti, meritano in realtà una trattazione distinta. Alla luce Dagli esiti dell’istruttoria è infatti emerso che mentre la rimodulazione di vari piani tariffari ha interessato la totalità dei loro sottoscrittori, rientrando dunque nell’ambito della disciplina delle misure rappresentate modifiche alle condizioni contrattuali di cui all’art. 70, comma 4, CCE, l’operazione della messa in scadenza di una parte dell’autoricarica maturata con il piano SuperTuaPiù ha, invece, riguardato una percentuale marginale del numero di sottoscrittori di detto piano e, pur avendo in sostanza integrato una modifica delle condizioni del piano, è più che altro da TIM e DAZNricondurre alla disciplina contrattuale ed alla esecuzione del singolo rapporto utente/gestore. Per quanto riguarda il primo punto (rimodulazione delle offerte commerciali), è noto che la facoltà del gestore telefonico di apportare modifiche alle condizioni contrattuali è sancita dall’art. 70, comma 4, CCE e, tra l’altro, sui relativi adempimenti nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021specifica vicenda relativa alle rimodulazioni tariffarie dell’estate 2007, l’Autorità ritiene è già intervenuta con la delibera 649/07/CONS, di archiviazione “per insussistenza della violazione” dell’articolo citato. Ne consegue che la domanda dell’utente al riguardo, volta al ripristino del vecchio piano tariffario, non ricorrano i presupposti per può trovare accoglimento. Tuttavia, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale (e, quindi, anche in quello della riscrittura di piani tariffari), se un intervento cautelare utente – ancorché informato delle variazioni ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90dell’art. 70, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM comma 4, CCE – decide di rivolgersi all’operatore tramite reclamo per richiedere precisi e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAOdettagliati chiarimenti sul suo singolo caso, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardocontestando peraltro le modifiche per svariate motivazioni, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizionipratica va gestita secondo la normale procedura.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Samples: Controversy Resolution
Valutazioni. 21. Alla luce delle misure rappresentate da TIM Con riferimento alle osservazioni di AISCAT e DAZNdi alcuni concessionari, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene giova innanzitutto rilevare che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge meccanismo di penalità/premi robusto ed incisivo è di primaria importanza nel contesto di forte efficientamento economico delineato dalla delibera n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
2216/2019. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire stato reputato opportuno e necessario evitare che tale operatore detto efficientamento possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati effetti considerevolmente degradanti sui livelli di servizio al consumatore finale.
23qualità dei servizi offerti. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire alle aree tematiche individuate dall’Autorità – a fronte delle due contemplate dalla previgente normativa – si rileva che, durante per il tempo necessario alla definizione monitoraggio interno della qualità del procedimento principale, possa prodursi il danno grave servizio sulla gran parte della rete autostradale e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede conseguente collaborazione con le associazioni dei consumatori, è attualmente utilizzato un ampio novero di avvio del subprocedimento cautelareindicatori di qualità, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption attenzione alla qualità percepita. Va poi rilevato che, da approfondimenti effettuati dagli Uffici e di realizzazione seguito descritti, la proposta dell'Autorità risulta pienamente in linea con le migliori prassi sviluppatesi nel settore, individuando aree tematiche relative ad indicatori controllabili e riferibili alla performance del concessionario, nonché misurabili e oggettivi. Al fine di condizioni determinare le aree tematiche definite al punto 23 del Documento (ora punto 24 dell’Allegato A), è stato effettuato uno studio del settore autostradale, basato su una approfondita analisi della letteratura di offerta riferimento ed un’analisi di benchmark internazionale. Il meccanismo di premi/penalità si basa sulle seguenti direttrici: − identificazione di un ampio novero di indicatori (o di indici sintetici) sulla cui base il concedente potrà costruire un presumibili per l’ottenimento dei miglioramenti; − focalizzazione del meccanismo premi/penalità, al fine di meglio correlare gli incentivi premianti ai benefici per l’utenza, su: ▪ tempi medi di viaggio e sui livelli di disponibilità delle infrastrutture, connessi all’esazione e soprattutto ai lavori di manutenzione (periodi, durata, etc.); ▪ impiego di tecnologie “Smart Road” che rappresentino delle best practice nel settore autostradale (x.xx. sistemi di esazione elettronica free flow, Intelligent Transportation Systems, servizi per connettività); ▪ customer satisfaction rispetto ai livelli di servizio discriminatorie.
24complessivo e specifico per aree di interesse definite dal concedente. InoltreLe aree tematiche presentate al punto 23 del Documento sono state individuate al fine di soddisfare diverse esigenze, sia dal punto di vista istituzionale che degli utilizzatori dell’infrastruttura. In merito, un riferimento base è rappresentato dallo studio del performance framework proposto dall’OECD nel 1997, che identifica in particolare i seguenti clusters di dimensioni prestazionali: − accessibilità / mobilità: misura della capacità e della facilità con la quale persone e beni riescono ad accedere a servizi, usare differenti modi di trasporto e raggiungere differenti destinazioni; − sicurezza: normalmente vengono utilizzati i valori assoluti o relativi del numero di incidenti rapportato ai veicoli o ai veicoli chilometro; si tratta di una dimensione di particolare interesse, in quanto da considerarsi un presupposto del servizio; − ambiente: dotazione di un sistema di gestione della tutela ambientale per ridurre gli impatti ambientali indesiderati; − costi / collettività. Con riferimento all'osservazione circa la necessità di definire in modo puntuale i processi di misurazione, rendendoli uniformi per tutto il settore, si osserva che il punto 23 del Documento identifica esclusivamente le misure presentate dalle Parti appaiono idonee aree tematiche; all'interno di esse spetta al concedente definire in modo adeguato gli indicatori di performance da utilizzare. Si ritiene inoltre che la letteratura precedentemente richiamata offra ampio spunto per definire in modo puntuale sia gli indicatori di performance sia i relativi processi di misurazione da adottare. Va comunque osservato che, anche al fine di poter consentire in futuro una comparazione tra le diverse tratte autostradali o tra diversi concessionari, sia auspicabile adottare sistemi di misurazione automatici, basati su un affidabile complesso di sensori, consentendo infine la predisposizione di un database delle performance autostradali unico e accessibile pubblicamente da parte di tutti i soggetti interessati, ivi compresi gli utenti finali. Con riferimento all'osservazione riguardo la definizione a evitare un pregiudizio livello di settore delle soglie di performance, si concorda pienamente con la necessità di poter disporre di soglie uniformi e confrontabili per tutti i consumatori finali concessionari autostradali; a tal proposito, si osserva che spetta al concedente definire in modo adeguato le soglie da traguardare a livello percentuale per gli indicatori dallo stesso identificati all'interno delle aree tematiche, mirando ad uniformare le tre soglie di riferimento per tutti i concessionari autostradali. In tema di eccessiva “stringenza” del meccanismo, va osservato che, come meglio descritto nella relazione illustrativa alla delibera n. 16/2019 al paragrafo 2.3.9, i vincoli definiti dal meccanismo di penalità/premi hanno lo scopo finale di disincentivare comportamenti opportunistici di cherry picking, nel caso in cui il concessionario sia in grado di superare i livelli di qualità richiesta solo per uno od alcuni indicatori, ma non per tutti contemporaneamente. Con riferimento all'asserita mancanza di trasparenza per la fissazione dei pesi delle diverse dimensioni della qualità del servizio, si ribadisce quanto già rappresentato con riferimento alla definizione delle soglie di qualità, osservando che spetta al concedente definire tali pesi mirando, anche in questo caso, alla definizione di valori uniformi per tutti i concessionari autostradali. Con riferimento al rischio prospettato di double counting va osservato che, al fine di disincentivare comportamenti opportunistici da parte del concessionario e legare il meccanismo di penalità/premi esclusivamente alla produttività ed ai costi gestionali del concessionario stesso, l'effetto di tale meccanismo viene prese in considerazione esclusivamente per l'adeguamento annuale della componente tariffaria di gestione; infatti la separazione di tale meccanismo dalle componenti tariffarie di costruzione o per oneri integrativi è finalizzata ad attenuare il paventato rischio di double counting degli investimenti infrastrutturali che possono determinare un impatto anche in riferimento alla qualità dei servizi offerti. Con riferimento alla prospettata duplicazione delle penali, rispetto a quanto previsto dalla Convenzione Unica, spetterà al concedente l'inserimento delle penali cosi come identificate dal sistema ART, che si reputa indispensabile per evitare, come già evidenziato, che il recupero di produttività previsto dal Sistema tariffario ART sia conseguito a scapito del livello del servizio. Circa le osservazioni di Milano-Serravalle, si premette innanzitutto che le considerazioni aggiuntive esposte dal rispondente sembrerebbero in contrasto con quanto osservato da AISCAT ove si richiede, per la definizione degli indicatori relativi al meccanismo di penalità/premi, di seguire un criterio di coerenza per tutto il settore autostradale. Ciò premesso, si ritiene che il concedente, nella selezione degli indicatori e dei livelli-obiettivo di qualità, possa valutare l’opportunità di utilizzare una serie di cluster al fine di tener conto di specificità che accomunano diverse concessioni. Per esempio, con riferimento ad una specifica area tematica, potrebbero essere definiti due indicatori, uno relativo alle tratte di montagna ed uno alle tratte di pianura. Infine, con riferimento alle osservazioni proposte dalle organizzazioni sindacali, si rileva che: − le performances concernenti l'assistenza all'utenza, proposte ai fini dell'integrazione nel meccanismo penalità/premi, possono essere ricomprese nell'aera tematica "customer satisfaction rispetto ai livelli di servizio complessivo e specifico per aree di interesse definite dal concedente"; spetta quindi al concedente definire adeguatamente gli indicatori da ricomprendere all'interno di questa area tematica, al fine di valutare adeguatamente le performance dei concessionari in termini di libertà livelli di scelta fra alternative disponibili che assistenza all'utenza, con riferimento, tra le altre, all'informazioni fornite all'utenza e all'assistenza commerciale/amministrativa; − in tema di fluidità ai caselli, l'area tematica individuata dall’Autorità ricomprende tutte le misure attuabili al fine di assicurare la migliore qualità del servizio.
25. In considerazione , ivi compresa la disponibilità di personale per assistere l'utenza autostradale in caso di malfunzionamento dei sistemi di esazione, o in ogni caso di tutte quelle attività che richiedono l'intervento di personale in loco; a puro scopo esemplificativo l'area tematica è accompagnata dal testo tra parentesi con riferimento alla disponibilità delle casse automatiche ai caselli e all'efficienza del fatto sistema Telepass, senza però voler fornire in modo esaustivo e puntuale tutte le possibili aree di intervento che hanno rilevanza per la fluidità ai caselli; spetterà al concedente, eventualmente di concerto con il concessionario, definire al meglio le leve da utilizzare per assicurare i migliori livelli di performance; − con riferimento ai sistemi free flow, si evidenzia che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Partisistemi non necessitano della presenza h24 di personale in loco, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.pma semplicemente, come i sistemi di monitoraggio dei limiti di velocità, di personale nella sala di controllo centralizzata e di personale addetto per le manutenzioni periodiche.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Samples: Regulatory Procedure
Valutazioni. 21Con riferimento all’introduzione di un meccanismo asimmetrico di revenue sharing, va preliminarmente osservato che tale meccanismo risulta già applicato in varie concessioni tra quelle oggetto del procedimento. Alla Va inoltre precisato che l’introduzione del meccanismo di revenue sharing, così come concepito, è finalizzata a contrastare, in termini generali, la sistematica sottovalutazione dei volumi di traffico e il conseguente sovradimensionamento delle tariffe unitarie, fenomeno noto anche alla luce delle misure rappresentate prime evidenze dell’indagine, tuttora in corso, da TIM parte della Corte dei Conti su “Lo stato delle concessioni autostradali”. Pertanto, non si rinvengono motivi per modificare il meccanismo di salvaguardia previsto dal punto 26 del Documento, volto a limitare la realizzazione da parte del concessionario di extra-ricavi derivanti dalla sottostima dei volumi di traffico, lasciandone invariata la natura asimmetrica. Quanto poi all’ulteriore previsione contenuta nella delibera di ART in forza della quale gli extra ricavi, oltre determinate soglie, derivanti da sottostime del traffico non dovrebbero essere più appannaggio del concessionario, ma essere impiegati per abbattere le tariffe a carico dell’utenza, CAV evidenzia che la disposizione finirebbe per determinare un’alterazione significativa della distribuzione dei rischi tra concedente e DAZNconcessionario così come originariamente allocati in concessione. La previsione si porrebbe, ad avviso di CAV, in contrasto con l’articolo 178 del Codice Appalti, che alloca il rischio traffico in capo al concessionario: ragione per cui nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha quest’ultimo è tenuto a sopportare le perdite scaturenti da una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato sovra stima dei flussi di traffico, allo stesso modo dovrebbe potersi giovare interamente degli eventuali extra profitti. Inoltre, sempre secondo CAV, il fatto di allocare in maniera del tutto incoerente i rischi connessi alla gestione dell’infrastruttura mal si concilierebbe con DAZN. Al riguardogli obiettivi di convenienza e redditività che gli investitori si sono prefissati nei confronti del progetto; inoltre, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già rilevata asimmetria a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione svantaggio di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di CAV potrebbe compromettere non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela soltanto la possibilità di effettuare back-up rimborsare i finanziatori (con conseguente rischio default del servizio.
C. Con riferimento alla previsione progetto), ma anche il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica cui è orientata l’attività di CAV. In merito all’asserita incompatibilità tra il meccanismo di revenue sharing e il diritto al rimborso da parte dei finanziatori, si evidenzia come tale meccanismo prevede un sistema di contenimento degli extra ricavi (ossia dei maggiori ricavi che si dovessero concretizzare a fronte di volumi di traffico a consuntivo maggiori dei volumi previsionali assunti nel Piano Economico Finanziario) destinato ad operare al di sopra di determinate soglie; dovendosi ritenere che i finanziatori abbiano a suo tempo preso diligente conoscenza -ai fini delle condizioni per l’erogazione del prestito- dei volumi di traffico previsionali e dei correlati flussi di ricavo, andrebbe fornita la prova che il richiamato meccanismo (agente come detto solo sugli eventuali extra ricavi e solo al di là di una determinata soglia) comprometterebbe nel caso di specie il rimborso del prestito obbligazionario. Per quanto riguarda, invece, l’asserita incompatibilità con la disciplina di cui all’articolo 178 del Codice dei contratti pubblici, che dovrebbe essere interpretato nel senso che le variazioni in aumento dei volumi di traffico rispetto ai volumi stimati dovrebbero operare in modo analogo alle variazioni in diminuzione rispetto ai valori previsionali, si osserva, in senso contrario, che la disciplina del rischio traffico contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioniCodice dei contratti pubblici costituisce una sub specie del rischio operativo che trova una propria definizione all’articolo 3, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione comma 1, lettera zz), del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozionimedesimo Codice. Tale misura appare idonea disposizione lo declina solo ed esclusivamente in termini “negativi”, come possibilità, cioè, che il concessionario non recuperi gli investimenti effettuati. Se ne deduce che il concetto di rischio traffico, come rischio operativo, viene disciplinato dal Codice dei contratti pubblici solo con riferimento all’ipotesi in cui il valore effettivo sia inferiore rispetto a sterilizzare quello stimato, rimanendo invece del tutto priva di disciplina l’ipotesi opposta in cui i volumi effettivi risultino superiori a quelli stimati e ciò per l’evidente ragione che in tal caso non si configura più un rischio bensì un profitto. Quanto all'osservazione riguardo agli eventuali maggiori costi connessi ad un utilizzo più intenso dell'infrastruttura autostradale, si ritiene che il meccanismo definito sia ragionevolmente in grado di assorbire, senza alcun sostanziale impatto per la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto redditività attesa del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAOconcessionario, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori l’eventuale incremento dei costi operativi correlato ai maggiori volumi, in ragione (i) dell’assoluta preponderanza dei costi fissi che ne faranno richiestacaratterizza la gestione autostradale, cui consegue la modesta entità dell’incremento dei costi operativi correlato ai maggiori volumi, (ii) della presenza di un’adeguata soglia di tolleranza del 2% e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota un meccanismo di mercatoprogressiva condivisione dell’extra-ricavo eccedente detta soglia, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità (iii) della ridefinizione della componente tariffaria di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO gestione sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi costi stimati con i singoli OAO su rifermento all'Anno base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finaleciascun periodo regolatorio.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Samples: Regulatory Procedure
Valutazioni. 21Si precisa innanzi tutto che il meccanismo di adeguamento annuale della componente tariffaria di costruzione, previsto nel Sistema tariffario ART, si basa sulla quantificazione, anno per anno, degli investimenti effettivamente realizzati, ossia dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario. Alla luce delle misure rappresentate da TIM Il meccanismo trova attuazione attraverso due distinte sub-componenti di adeguamento tariffario: − la prima, legata al principio secondo il quale in tariffa vengono ammessi esclusivamente gli investimenti effettivamente realizzati, superando il sistema previsto dalle vigenti convenzioni uniche, che prevede attualmente l’accantonamento o il vincolo a riserva dei benefici finanziari conseguenti alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti. Essa è conseguentemente correlata all’importo degli investimenti non realizzati, come emergenti dal confronto tra i costi ammissibili ai fini tariffari programmati nel Piano finanziario regolatorio e DAZN, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicataquelli risultanti dal monitoraggio annuale, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up conseguente rideterminazione del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO livello tariffario sulla base dei dati di traffico effettivo costi effettivamente sostenuti. Ciò presuppone, come previsto al punto 28 dell’Allegato A, un aggiornamento annuale del Piano Finanziario Regolatorio che contempli una adeguata riprogrammazione degli investimenti non sostenuti; − la seconda, assimilabile invece ad una vera e propria penalità (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanalein quanto la sua quantificazione va oltre il valore dell’investimento non realizzato), tenendo conto delle legata all’imputabilità del ritardo al concessionario. Quest’ultima integra (i) quanto previsto dalle vigenti convenzioni uniche, le quali prevedono in capo al concedente il potere di irrogare sanzioni di norma comprese tra €. 25.000 e 150 milioni, (ii) più specificatamente, le medesime proporzioniconvenzioni uniche prevedono altresì una penale, come d’intesa con gli OAO e normalmente quantificata in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom€. 25.000, per soddisfare tali esigenzeogni mese di ritardo rispetto al cronoprogramma approvato, salvo che il ritardo non sia imputabile al concessionario. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura Va tuttavia precisato che, a differenza della penale contrattuale, la penalità regolatoria agisce direttamente sulla tariffa. La distinzione è significativa, posto che, mentre l’importo della penale contrattuale è di incerta riscossione (in caso di contestazione per via giudiziaria), quella regolatoria agisce direttamente sulla tariffa, impedendone, per la quota di ragione, l’incasso. In questo caso si ritiene che, ove si generasse un contenzioso con vittoria del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertantoconcessionario, le misure sopra somme potranno essere ex post recuperate attraverso meccanismi di conguaglio. Il rafforzamento del sistema di penali previsto dalle vigenti pattuizioni contrattuali, realizzato attraverso l’introduzione delle descritte appaiono tali da impedire chesub-componenti di adeguamento tariffario, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave trova peraltro fondata e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.ragionevole motivazione:
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Valutazioni. 21Con riferimento al primo blocco di osservazioni, si prende atto che AISCAT non contesta l’impianto complessivo adottato dall’Autorità per la determinazione del WACC, pur indicando alcuni punti di attenzione, sui quali vengono fornite specifiche considerazioni nel proseguo.
1) Relativamente alla stima del parametro beta AISCAT ritiene ragionevole la proposta dell’Autorità di ampliare il campione di analisi, con inclusione di società comparabili all’interno del confine europeo; al riguardo si rileva come le società proposte da AISCAT come comparables sono le stesse considerate dall’Autorità a valle dell’analisi scaturita dal “delisting” di Abertis, con l’unica differenza – a parità del numero dei “comparables” (4) – rappresentata dalla scelta della società Ferrovial al posto della società Eiffage ora proposta da AISCAT. Sul tema, si evidenzia che la scelta della Spagnola Ferrovial è stata effettuata da ART tenendo conto della maggiore esposizione nel settore autostradale (in termini di fatturato) dell’impresa spagnola rispetto alla francese Eiffage che peraltro ha come attività principale l’attività di costruzione e ingegneria civile. Coerentemente con detta impostazione, si ritiene che l’Autorità, al momento della determinazione dei parametri per il computo del WACC, debba riservarsi di effettuare le analisi tecnico-economiche anche con riguardo alla scelta dei comparables, al fine di rispecchiare al meglio la situazione registrata dai mercati finanziari.
2) Sempre relativamente alla stima del parametro beta, AISCAT non ritiene ragionevole la proposta dell’Autorità di estendere il campione di stima del beta a società non operative nel settore autostradale, per i seguenti due motivi:
a) il settore autostradale presenta “rischi sistematici specifici non comuni ad altri settori”;
b) discrezionalità nella metodologia, con imprevedibilità da parte degli investitori. Si ricorda innanzitutto che il coefficiente beta rappresenta la misurazione del rischio sistematico e non diversificabile cui è soggetta l’impresa operante in un determinato mercato; tale coefficiente misura infatti formalmente il rapporto tra, da un lato, la covarianza del rendimento dell’azienda e il rendimento di mercato, e dall’altro la varianza del rendimento di mercato. Con il coefficiente beta è quindi possibile disporre di un’informazione sintetica sulla rischiosità dell’impresa rispetto al mercato di riferimento. Diverso è il rischio specifico che è correlato ad uno specifico settore e che può essere eliminato dall’investitore tramite una opportuna diversificazione dei settori in cui investire, contrariamente al rischio sistematico che non è eliminabile. In definitiva il beta, computato sulla base di comparables, dovrebbe stimare proprio quest’ultimo che può essere pensato come il rischio sostenuto da un investitore che intenda investire nel settore autostradale. In merito al secondo punto si rileva che risulta prassi comune determinare il valore del beta effettuando analisi per confronto tra i coefficienti beta di altre aziende che risultino comparabili per caratteristiche, rischiosità di mercato, livello di concorrenza, ecc.; peraltro non necessariamente la comparazione deve essere effettuata su aziende appartenenti alla stessa industria in quanto, a parità di informazioni aziendali disponibili, potrebbe essere preferibile confrontare i coefficienti beta tra aziende soggette ad analoghi rischi di mercato piuttosto che in base all’appartenenza alla stessa attività industriale. Si noti peraltro che l’uso di imprese non appartenenti al settore autostradale è stato effettuato dall’Autorità solamente nel caso di rinnovi di concessioni con affidamenti non competitivi. L’utilizzo di un campione più ampio, che in tal caso includeva gestori monopolisti di infrastrutture (Terna e Snam), è dunque volto a tener conto del minore rischio che un affidamento diretto ha rispetto ad un affidamento con procedure di gara in cui le imprese devono fronteggiare un più elevato rischio legato alla procedura competitiva (delibera n. 133/2018). Alla luce delle misure rappresentate da TIM di quanto sopra, si ritiene non accettabile la proposta e DAZNconferma la possibilità di estendere la ricerca dei “comparables” ad aziende di altri settori, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021purché comparabili per caratteristiche, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90rischiosità di mercato, risultando venuto meno il presupposto del periculum in moralivello di concorrenza, presenza di regolazione.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione 3) Relativamente al “gearing” AISCAT non concorda sulla metodologia del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAOcalcolo come media di settore in un periodo di 5 anni con la motivazione che ogni società ha una struttura specifica; successivamente però, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione dichiara di auspicare l’utilizzo di un abbonamento ai servizi valore nozionale secondo la prassi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZNaltre Autorità. Al riguardo, si ritiene di confermare la tempistica indicatascelta di un gearing nozionale, in linea con la prassi di altre Autorità di regolazione, determinato come media del settore; in questo modo si neutralizza l’effetto che la singola decisione finanziaria di un concessionario può avere sul WACC e indirettamente sul livello dei prezzi della concessione. Si evidenzia inoltre che viene considerato l’indebitamento lordo e non il netto, come diversamente indicato da XXXXXX. La scelta operata a favore dell'indebitamento lordo, che si differenzia dalla precedente prassi del settore (delibera CIPE 68/2017), è fondata su un criterio di omogeneità rispetto alle modalità di stima del costo del capitale di debito (che per l'appunto non prende in conto le componenti dell'attivo). Si consideri poi che l'utilizzo di un indebitamento netto e non di quello lordo, in pratica porterebbe ad un valore di gearing più basso, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo la conseguenza di avere una connessione con TIMmaggiore quota di capitale di rischio, consente da remunerare ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo tasso più elevato. L'adozione del criterio dell'indebitamento netto potrebbe avere la conseguenza di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioniincentivare il ricorso al debito, pur a fronte di ingenti disponibilità liquide. Si conferma pertanto la metodologia del calcolo del gearing.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà 4) Relativamente al costo del debito, XXXXXX chiede che i periodi temporali di riferimento per la valutazione del RFR e della media del costo del debito siano comparabili. Come è noto, il costo del debito è composto da due parti, il RFR ed il premio al debito. Al riguardo si rileva che le due variabili, pur essendo correlate, presentano caratteristiche differenti, essendo la prima esogena al settore, al contrario della seconda (premio al debito) che è specifica del settore. In buona sostanza, pur essendo dette variabili a DAZN valenza prospettica, esse devono essere determinate con diverse metodologie. In particolare, essendo il RFR un parametro prospettico che può variare anche significativamente nel tempo, è necessario che esso sia calcolato rispetto ad un arco temporale il più possibile vicino a quello regolatorio (ed in questo senso si considera il valore risultante dalla media degli ultimi 12 mesi), mentre il premio al debito deve tenere in conto le peculiarità del settore autostradale, che presenta caratteristiche industriali e finanziarie specifiche e di struttura; per tale ultimo parametro la scelta di un periodo di cinque anni appare appropriata per calcolare un costo medio di settore, in quanto gli oneri sostenuti derivano in gran parte da debiti a medio-lunga scadenza e, essendo espressi mediante indebitamento medio annuo, necessitano di un ampio numero di osservazioni. È un dato di fatto che trattandosi di dati storici utilizzati per il successivo periodo regolatorio essi possano non rinunciare alla possibilità essere perfettamente aderenti alle future condizioni di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specificheaccesso al credito, ma tale certezza verrebbe comunque a mancare considerando anche solo l’ultimo anno disponibile. Alla luce di tali considerazioni si ritiene di dover confermare l’approccio illustrato nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizioDocumento.
C. 5) Relativamente al RFR, AISCAT propone di verificare la stabilità del Risk Free Rate a metà del periodo regolatorio, ed eventualmente di aggiornarne la stima, oltre determinati valori soglia. Al riguardo si evidenzia come la stabilità del tasso di remunerazione del capitale risulti una garanzia per gli investitori; posto che i tassi possano variare, in incremento o decremento, si ritiene che sia più importante per gli investitori uno scenario stabile nell’arco dei 5 anni di durata del periodo regolatorio.
6) La richiesta di un beta maggiorato per far fronte a nuovi ingenti investimenti appare poco giustificabile tenendo conto che il meccanismo tariffario proposto dall’Autorità prevede la completa copertura di tutti gli investimenti effettuati, di fatto eliminando ogni possibile ulteriore rischio legato all’entità degli investimenti. Del resto, risulta una caratteristica del settore quella di dover far fronte ad investimenti anche rilevanti per adeguamento dell’infrastruttura e pertanto, in assenza di ulteriori specificazioni, non si valuta opportuno prevedere incrementi del beta e/o del WACC per “rilevanti piani di investimento”.
7) Relativamente al fatto che, secondo AISCAT, la metodologia descritta dall’Autorità risentirebbe di alcuni elementi di incertezza e relativa trasparenza, si rileva che non si riscontrano elementi di incertezza relativamente al calcolo del beta, in quanto- di fatto- il dato adjusted beta citato da AISCAT non viene utilizzato; tale dato risulta essere un valore derivato dalla c.d. formula di Blume, formula che in realtà non è stata utilizzata nell’approccio dell’Autorità e che, in caso di utilizzo, sarebbe stata sicuramente citata. Quanto alla tematica della trasparenza, si ritiene che il sistema di valori nozionali e la metodologia di calcolo esplicitata garantiscono la massima trasparenza in quanto i dati utilizzati e citati sono pubblici, essendo derivanti dai dati di bilancio. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà alle osservazioni di DAZN di proporre sconti e promozioniCAL, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare rappresenta che la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare terminologia utilizzata fa riferimento ad una limitazione dell’attività un progetto di DAZNsviluppo totalmente ex novo (xxxxxxxxxx) piuttosto che sulla riconversione dell’esistente (xxxxxxxxxx). È pacifico che un progetto ex novo possa presentare maggiori rischi e soprattutto avere un tempo di ritorno dell’investimento più lungo. È altresì vero che tale evenienza è marcata dove si è in presenza di progetti dagli esiti incerti (ad esempio in campo minerario). La realizzazione di un’opera infrastrutturale, conservando il cui sfruttamento rientra in regime di monopolio presenta profili di rischiosità derivanti principalmente dalle incertezze realizzative dell’opera; il mercato di interesse presenta invece caratteristiche di prevedibilità, dipendenti per lo più dall’andamento generale dell’economia. Si segnala altresì che il metodo tariffario garantisce a priori la possibilità completa copertura di praticare sconti tutti gli oneri di investimento previsti a livello di PEF. Non trova dunque giustificazione la previsione di tassi di remunerazione differenti. Con riferimento alle osservazioni proposte da Pedemontana relative al premio sul calcolo del beta, come già richiesto da AISCAT, si ritiene che l’attribuzione di tale premio non trovi alcuna giustificazione. Si rimanda alla risposta numero 6 per AISCAT. Con riferimento alle considerazioni in merito presentata da Autostrade Valdostane e promozioni con beneficio dei consumatoriSALT si ritiene che:
1) Vale quanto riportato in risposta alle osservazioni AISCAT.
D. TIM 2) Innanzitutto, si rileva che l’attuale sistema regolatorio per la determinazione del premio sul debito non prevede il riferimento all’indebitamento netto; l’indebitamento lordo lo si preferisce sia per la maggiore trasparenza sia per la facilità con cui si può collegare con i tassi di interesse da corrispondere. Per quanto riguarda le partite infragruppo, si è impegnata scelto di privilegiare la terzietà effettiva del soggetto finanziatore piuttosto che una terzietà di natura formale suscettibile invece di produrre distorsioni sulle condizioni economiche concordate per il finanziamento. Il tasso così ottenuto risulta in linea con quelli di mercato e può essere utilizzato per analisi di benchmarking. Peraltro, un riferimento preciso al premio a fornire soluzioni debito come quello indicato dall’Autorità permette altresì al concessionario di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, poter anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori rivedere le proprie fonti di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili indebitamento qualora i tassi intercompany siano molto superiori a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota quelli di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa efficientando così sia la propria struttura di capitale sia il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di trafficosuo onere complessivo. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare Per il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e resto vale quanto riportato al punto 4 in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finalerisposta alle osservazioni AISCAT.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per 3) Si concorda con la concorrenza ipotizzato in sede necessità di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti effettuare analisi finanziarie che hanno l’obiettivo di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a evidenziare comportamenti che devono essere attuati dalle Partipossano distorcere la stima; l’esclusione della società Abertis è stata frutto di tale analisi. Quanto alla affermazione che eventi come il crollo del ponte Morandi o l’acquisizione di Abertis possano causare la sottostima del beta, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.pessa non trovi fondamento; il primo caso rappresenta un rischio specifico del settore e come tale non è intercettato dal beta, mentre il secondo fa parte delle operazioni societarie diffuse in tutti gli ambiti. Non si concorda pertanto sulla necessità di escludere Atlantia dal novero dei comparables. Vale inoltre quanto affermato al punto 3 per AISCAT.A.
4) In merito alla richiesta di prevedere un meccanismo di premialità attraverso una componente addizionale al parametro beta, DAZN Limited come peraltro previsto in altri settori regolati, che incentivi il concessionario ad effettuare gli investimenti che possono essere richiesti per aumentare la sicurezza e DAZN Media Services S.r.lla durabilità delle opere per livelli di investimento superiori alla media di settore, si rimanda a quanto già espresso verso altri partecipanti alla consultazione.
5) Relativamente al Risk Free Rate ed alla richiesta di fare riferimento alla media aritmetica dei rendimenti lordi giornalieri del BTP decennale rilevati dalla Banca d’Italia con riferimento, per ciascun periodo regolatorio, all’ultimo anno del periodo regolatorio scaduto, si osserva che la scelta del periodo è sempre stata all’insegna della tutela del concessionario, in quanto il periodo veniva scelto più prossimo all’attualità. predispongano Ad ogni modo si può accettare la proposta di individuare il periodo di calcolo nell’ultimo anno del periodo regolatorio scaduto. Con riferimento alle osservazioni presentate da Strada dei Parchi si ritiene che:
1) Questa affermazione non trova conferma. Il rischio sismico è specifico, quindi eliminabile da un investitore. Ancora una volta sembra che ci riferisca al WACC incrementale piuttosto che ad un beta addizionale. Ad ogni modo per ovviare al rischio sismico saranno necessari maggiori investimenti, ma non un’extra remunerazione.
2) Il costo del debito viene proposto nozionale per stimare il comportamento di un’impresa efficiente. Si è consapevoli che l’accesso al mercato dei capitali è differente per ogni società, in quanto viene legato al rating che il sistema bancario assegna ai richiedenti. Per eliminare discrezionalità e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione comportamenti poco virtuosi, si intende confermare il criterio del valore nozionale.
3) Il punto è stato trattato nel punto 2 delle misure rappresentatevalutazioni sulle osservazioni di AISCAT.
4) L’affermazione non trova riscontro. L’AGCOM calcola il RFR mediante i rendimenti medi dei BTP decennali.
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Valutazioni. 21Si ritiene di poter prendere atto delle motivazioni che hanno condotto alla proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 degli atti aggiuntivi in scadenza al 31 dicembre 2018. Alla luce delle misure rappresentate da TIM e DAZNFermo restando infatti l’obbligo in capo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza (art. 1, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis comma 548 della legge n. 287/90208/2015), risultando venuto meno il presupposto del periculum che, come si dirà in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAOseguito, senza subordinare detta adesione alla (previadiscende dall’avvenuta aggiudicazione delle Convenzioni, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIMa prescindere dall’attivazione, è idonea nel caso specifico, in base a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato quanto rappresentato dalle parti in particolare per l’Ospedale Rodolico, vi erano ragioni tecniche per cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente non sarebbe stato possibile procedere ad un cliente attestato su affidamento ad un operatore diverso dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata da quest’ultimo di acquisire cui dipendevano i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà in scadenza al 31 gennaio 2021. Per i presidi minori, la proroga appare giustificata dal processo di riorganizzazione in corso al momento dell’adozione della determina a DAZN contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi per un periodo di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo tempo prefissato con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di trafficoun nuovo contraente. Inoltre, DAZN in base alle determine a contrarre, il fatto che una parte dei servizi avesse una scadenza al 31.12.2018 e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria sono state sollevate perplessità relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.p.A. del servizio di conduzione e manutenzione del Trigeneratore da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere che si fosse trattato di un affidamento diretto. Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e di alcuni edifici, o parte di essi, del presidio Rodolico. Non si è impegnata ad incrementare il numero quindi trattato di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base un ulteriore affidamento ma solo di una generale rimodulazione dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioniservizi come previsto dalla Convenzione Consip MIES 1. Xxxxxxx, come d’intesa con gli OAO e si illustrerà più approfonditamente in linea con quanto riflesso nell’Atto seguito, il profilo di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità criticità relativo alla proroga disposta esclusivamente in favore di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia Engie Servizi S.p.A.A. anziché del RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalidea, DAZN Limited aggiudicatario del relativo lotto della gara Consip e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentatedestinatario dell’Ordinativo Principale di fornitura.
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Samples: Rinegoziazione Contrattuale E Proroga Del Multiservizio Tecnologico Integrato
Valutazioni. 21Con riferimento al CIN, si osserva in generale che il Sistema tariffario posto in consultazione dall'Autorità permette il recupero (in termini di ammortamento e di remunerazione del capitale investito) di tutti gli investimenti iscritti a bilancio e non ancora ammortizzati, la cui ricostruzione, ai fini dell'adeguata considerazione degli stessi al primo anno del primo periodo regolatorio di applicazione del Sistema tariffario definito dall'Autorità, è realizzabile attraverso un processo di ricognizione contabile. Alla luce delle misure rappresentate Detta ricostruzione consente altresì l'inclusione di eventuali extra-costi suscettibili di capitalizzazione, quindi rappresentativi di un valore residuo da TIM e DAZNrecuperare, nella versione pervenuta non assumendo alcuna rilevanza invece, a questa finalità, gli eventuali extra-costi gestiti sotto forma di partite correnti nell'ambito del conto economico di esercizio. Considerando tuttavia la possibilità che, in data 23 luglio 2021ragione dei principi contabili adottati, l’Autorità ritiene fra i beni reversibili siano presenti asset privi di consistenza fisica (come desumibile dal bilancio di esercizio di alcuni dei rispondenti), si è ritenuto di specificare, al punto 12.3 dell’Allegato A, come tale tipologia di asset sia ammissibile solo a condizione che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
22. In particolaresi tratti di:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa a) diritti maturati a fronte di specifiche obbligazioni alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione realizzazione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – costruzione, di TIMampliamento, è idonea di adeguamento e di miglioria dell’infrastruttura autostradale, al netto dell’eventuale valore attuale dei servizi di costruzione da rendere in futuro;
b) diritti acquisiti da terzi, a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività fronte di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata costi sostenuti per il subentro nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto titolarità della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di trafficoconcessione. Inoltre, DAZN per esigenze di chiarezza, si è impegnata ad incrementare ritenuto di modificare la formulazione del punto 12.1 del Documento (corrispondente al punto 12.1 dell’Allegato A) specificando che sarà il numero concedente, in occasione delle procedure di cache eventualmente richieste dal singolo OAO aggiornamento/revisione dei Piani economico-finanziari da intraprendersi a seguito della pubblicazione del Sistema tariffario, a riconoscere, previa ricognizione, il corretto valore del CIN da riferire agli asset reversibili oggetto di concessione, nonché alla sua bipartizione, come descritta al precedente paragrafo 2.4.3. Rispetto alle considerazioni di ASPI secondo cui la determinazione di un CIN a costi storici non terrebbe conto dell’avvenuta privatizzazione di Autostrade sulla base di un contratto price cap con tariffe legate all'inflazione, si rileva che la puntuale definizione degli asset reversibili di cui al citato punto 12.3 dell’Allegato A, congiuntamente alla contestuale applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto al punto 17 del medesimo Allegato A, risponde all’esigenza di collegare agli investimenti effettivamente sostenuti il tasso interno di rendimento (TIR) atteso, peraltro con modalità del tutto simili a quelle usualmente adottate, con riferimento agli impieghi, per la determinazione del TIR nell’ambito delle procedure di aggiornamento/revisione dei dati Piani economico-finanziari. In ogni caso, si è ritenuto di traffico effettivo ricomprendere i costi sostenuti per il subentro nella titolarità della concessione fra le immobilizzazioni ammissibili, anche attraverso un’opportuna precisazione del punto 13.2 dell’Allegato A, con riferimento al valore dell’avviamento (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanalevoce B.I, punto 5, dell’articolo 2424 del codice civile), tenendo conto secondo la quale ai fini dell’ammissibilità è necessario che l’azienda, i cui asset siano costituiti tra l’altro, da infrastrutture autostradali, sia stata acquistata a titolo oneroso, ovvero per il tramite di operazioni di conferimento, fusione o scissione, antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.l. 109/2018. Ai fini della sua quantificazione, è iscritta quale avviamento la differenza positiva tra (i) il costo sostenuto per l’acquisizione e (ii) il valore corrente delle medesime proporzioniattività e passività come rilevate alla data di perfezionamento dell’operazione straordinaria o di acquisto. Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGComè stato inoltre integrato il punto 12.2 dell’Allegato A, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire precisando che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede caso di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Partiadozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.pfarà riferimento alle corrispondenti voci riportate negli schemi utilizzati.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Samples: Regulatory Procedure
Valutazioni. 21Stante le informazioni e la documentazione acquisita, le questioni, per quanto attiene alla competenza di questa Autorità, presentano due profili problematici: il primo, relativo alla legittimità dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Interno e l’Università di T.V.; il secondo, a valle, circa il corretto inquadramento giuridico e l’effettivo ruolo all’interno di tale Accordo della società Nestor. Alla luce delle misure rappresentate da TIM e DAZNSotto il primo profilo, nella versione pervenuta si confermano i dubbi sulla conformità dell’Accordo in data 23 luglio 2021discussione con la normativa vigente in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni. La prima norma, l’Autorità ritiene di carattere generale, che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis viene in rilievo è l’art. 15 della legge n. 287/90241/90 a tenore del quale “(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. La seconda norma nel caso di specie è l’art. 66 del DPR n. 382/80, risultando venuto meno recante “Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo”, il presupposto quale dispone che “Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L’esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà Stante, poi, la peculiarità delle prestazioni oggetto dell’Accordo, viene in rilievo anche l’art. 19, comma 1, lett. f), del periculum Codice dei contratti pubblici, peraltro richiamato dal Ministero e dall’Università nelle rispettive relazioni controdeduttive, per il quale detto Xxxxxx non si applica ai contratti pubblici “concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione”. Il prefigurato quadro normativo traccia sufficientemente il seguente perimetro valutativo. Le Università sono organismi di diritto pubblico, cui in moralinea di principio è consentito partecipare ad un procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, purché tale attività non comprometta la loro funzione didattica (cfr. art. 66 cit.
22). E’ altrettanto indubbio, però, che stante la loro natura giuridica, rientrano tra quegli enti a cui secondo l’art. 15 della legge 241/90 è consentita la stipula di accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse. L’affidamento senza gara da parte di una amministrazione aggiudicatrice di un contratto contrasta con le norme ed i principi sull’evidenza pubblica quando ha ad oggetto servizi i quali, pur riconducibili ad attività scientifica, “ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo di cui all’Allegato IIA, categoria 8, della Direttiva 2004/18, oppure nell’ambito dei servizi d’ingegneria e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato” (così Corte di Giustizia Europea-Grande Sezione, Sentenza del 19 dicembre 2012 nella causa n. C-159/11). Nel caso di specie, dunque, appare rilevante accertare la natura delle prestazioni dedotte nei vari contratti e Accordi di programma. L’art. 3 dell’Accordo di programma chiarisce che il Ministero e l’Università “intendono operare congiuntamente nell’ambito della ricerca e dell’applicazione di tecnologie innovative nel settore della sicurezza di sistemi informatici e telematici, della sicurezza dei circuiti di emissione, interdizione ed uso delle carte elettroniche di identità”; l’Allegato A dell’Atto esecutivo dell’Accordo esplicita invece il contenuto puntuale delle prestazioni demandate all’Università nell’ambito del progetto CIE e per la ricerca e sviluppo per il CNSD. Tali prestazioni se per un verso rientrano nella ricerca scientifica, in quanto condotte con metodo scientifico, al contempo risultano suscettibili di formare oggetto di servizi di ricerca, sviluppo, ingegneria e consulenza tecnica e scientifica di cui alle categorie 8 e 12 dell’Allegato IIA alla Direttiva 2004/18, ovvero sono oggettivamente ascrivibili a servizi tipici delle professioni tecniche (ingegnere e informatico), il che escluderebbe l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune al Ministero e all’Università, che costituisce uno dei presupposti legittimanti gli accordi in discussione. In particolare:
A. La misura descritta altri termini, l’oggetto della cooperazione tra enti pubblici istituita da TIM detto contratto non sembra garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune al Ministero e DAZN relativa all’Università e ciò essenzialmente perché la finalità istituzionale di ogni Polo Universitario, ossia la promozione del progresso e della scienza – che ne fa anche un soggetto potenzialmente interessato allo sviluppo di iniziative scientifiche e progettuali a carattere multidisciplinare – non converge, istituzionalmente, con quella perseguita dal Ministero dell’Interno nel caso di specie, ovvero di “innovare dal punto di vista tecnologico i servizi demografici”. In questa prospettiva, le argomentazioni dell’Università per fugare il dubbio che non si tratti di servizi sottratti al libero mercato, ma di vera e propria attività di ricerca “a carattere prevalentemente operativo”, non appaiono persuasive. L’Università, in ultima analisi, ritiene che l’errore di inquadramento deriverebbe da una sorta di “appiattimento del concetto di ricerca alla commercializzazione mera elaborazione di dati teorici”, che “svuoterebbe completamente di significato la gran parte del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) lavoro di elaborazione svolto attualmente dagli enti di ricerca”; e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAOciò perché “lo studio e la ricerca applicata all’innovazione tecnologica trovano la loro pienezza solo laddove siano finalizzati ad offrire un sostegno In tale ragionamento sembra sfuggire, senza subordinare detta adesione alla (previatuttavia, contestuale che ciò che determina la riconduzione o successiva) sottoscrizione la sottrazione delle prestazioni oggetto di un abbonamento accordo tra amministrazioni ai servizi di accesso – fissi cui alle categorie 8 e/o mobili – 12 del citato Allegato IIA, non dipende dalla maggiore o minore estensione concettuale che l’interprete attribuisce alla nozione di TIMricerca scientifica, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato e pertanto dalla valutazione se essa consista in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardomera speculazione teorica oppure abbia anche dei risvolti pratici, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire bensì dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione ricorrere di una SIM serie di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo presupposti ben individuati dalla Corte di avere una connessione con TIMGiustizia nella sentenza citata, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si quale è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire stabilito che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.:
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Samples: Vigilanza Contratti Pubblici
Valutazioni. 21. Alla luce delle misure rappresentate da TIM Con riferimento ai costi per manutenzione, si evidenzia che il punto 10.1 del Documento non riconosce l’ammissibilità degli accantonamenti previsti dalle voci 12 e DAZN13 dell’articolo 2425 del codice civile, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021tra i quali anche quelli riferibili alla manutenzione ciclica, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto del periculum in mora.
22attesa la loro natura previsionale. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa generale, l’utilizzo di tali accantonamenti può realizzarsi in forma diretta, senza transito a conto economico. In tal caso, la previsione di cui al punto 10.2 consente al concessionario di tener conto, ai fini tariffari, dei costi effettivamente sostenuti nell’esercizio, incrementando le voci di costo imputate a conto economico sulla base della media quinquennale degli utilizzi stessi. Nell’ipotesi in cui, invece, i costi siano iscritti al lordo di detti utilizzi (ivi inclusi quelli di cui alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Boxvoce 7 dell’art. 2425 c.c.) e questi ultimi vengano gestiti, alla voce 13 dell’art. 2425 x.x., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx utilizzo), appare evidente che il concessionario, al fine evitare i segnalati fenomeni di double counting, debba preventivamente stornare dalle relative voci di costo gli utilizzi relativi al pertinente esercizio, per sostituirli con la predetta media quinquennale. Circa i canoni di concessione, stante la ragionevolezza dell’osservazione, si è ritenuto invece di precisare nel testo che il riferimento generale agli oneri diversi di gestione di cui alla voce 14 dell’articolo 2425 del Servizio DAZN anche ai clienti codice civile deve prevedere l’esclusione degli OAOoneri di cui al punto 8.1 del Documento, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZNessendo gli stessi esclusi dalla costruzione tariffaria. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà al punto 10.3 del Documento, si precisa che dall’anno dichiarativo 2016 è possibile dedurre integralmente il costo di DAZN di proporre sconti e promozionilavoro relativo ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, le Parti si come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, sono impegnate esclusi dal beneficio i contratti a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozionitermine. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZNPertanto, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni ritenuto di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e mantenere l’esclusione dai costi non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache ammissibili dell’IRAP eventualmente richieste dal singolo OAO ancora gravante sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura imponibile scaturente dalla residua indeducibilità del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finalecosto del lavoro.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption e di realizzazione di condizioni di offerta del servizio discriminatorie.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Samples: Regulatory Procedure
Valutazioni. 21Come definito al paragrafo precedente, il regime di Gestore Unico determina, da parte del soggetto individuato dall’insieme degli operatori che esercitano attività ferroviaria all’interno del comprensorio, un diritto di esclusiva nella gestione dei servizi di manovra ferroviaria, fatta salva la possibilità di autoproduzione nel rispetto di quanto precedentemente affermato. Alla luce Poiché ogni comprensorio ferroviario è costituito da impianti di servizio e raccordati, con regime proprietario e gestionale estremamente differenziato (comprendente impianti totalmente pubblici, impianti totalmente privati, e impianti in cui vi è una promiscuità di soggetti pubblici e privati), non pare opportuno imporre a tutti i comprensori un generalizzato obbligo di adozione di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio, ritenendosi invece più efficace prescrivere comunque l’adozione di procedure selettive fondate su criteri misurabili di trasparenza, equità e non discriminazione, nonché di efficacia ed efficienza produttiva delle gestioni e di contenimento dei costi per gli utenti. Peraltro, in caso di natura pubblica dei soggetti interessati, l’applicazione della normativa vigente in materia di contratti ed appalti non può discendere dall’adozione di specifiche misure rappresentate regolatorie da TIM e DAZNparte dell’Autorità. Si ritiene in particolare che, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021nei singoli comprensori ferroviari, l’Autorità ritiene che non ricorrano i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto l’individuazione del periculum in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle Gestore Unico del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato manovra ferroviaria dovrebbe essere effettuata in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicata, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifichemodo trasparente tra gli operatori comprensoriali, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione, assicurando, con criteri misurabili, la massimizzazione dell’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti. Per sancire l’accordo, gli operatori comprensoriali, con procedure trasparenti e non discriminatorie, dovrebbero definire e sottoscrivere uno specifico documento qualificabile come “Regolamento comprensoriale della propria libertà d’impresamanovra ferroviaria”, offrendo alla clientela portandolo inoltre a conoscenza di tutti i soggetti interessati. Tale regolamento dovrebbe disciplinare, quanto meno:
a) le modalità per l’assunzione di decisioni organizzative e di pianificazione comuni in materia di manovra ferroviaria;
b) la possibilità revisione obbligatoria del Regolamento in caso di effettuare back-up ingresso, uscita o variazioni della rappresentatività di operatori comprensoriali, nonché le relative modalità;
c) l’individuazione del soggetto che, a nome di tutti gli operatori comprensoriali, rappresenta gli stessi nelle attività concernenti la manovra ferroviaria, ed in particolare nei rapporti con il Gestore Unico, il GI e con l’Autorità;
d) la modalità di individuazione del Gestore Unico che, garantendo il rispetto dei criteri misurabili di cui sopra, è effettuata, alternativamente, mediante l’affidamento del servizio.:
C. Con riferimento d.1) ad uno o più degli operatori comprensoriali;
d.2) a soggetto terzo, scelto con procedure selettive;
e) le modalità con le quali ciascun operatore comprensoriale è tenuto a garantire l’accesso ai propri impianti al Gestore Unico, così come individuato alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio lettera d);
f) l’individuazione dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicast, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO, anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 beni essenziali per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGCom, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura l’esercizio del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelaremanovra ferroviaria nel comprensorio, con particolare riferimento agli aspetti al materiale rotabile di possibile pretrazione, e le relative modalità di messa a disposizione del Gestore Unico;
g) l’obbligo di sottoscrizione, da parte di tutti gli operatori comprensoriali, di un documento di programmazione dei servizi ferroviari nel comprensorio (quale ad esempio un modello M53 “di comprensorio”);
h) i livelli minimi garantiti di performance dei servizi di manovra e il relativo sistema di penali a carico del Gestore Unico;
i) l’obbligo, in capo al Gestore Unico:
i.1) di adottare condizioni tecnico-emption economiche non discriminatorie nei confronti dei clienti dei servizi di manovra;
i.2) di praticare ai clienti dei servizi di manovra prezzi che non possono superare il costo di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole, in conformità a quanto stabilito dalla Misura n. 43 dell’Allegato 1 alla delibera n. 96/2015 dell’Autorità;
i.3) di pubblicare sul proprio sito web le condizioni tecnico-economiche dei servizi di manovra;
i.4) di predisporre un sistema separato di rendicontazione della contabilità regolatoria dei servizi di manovra;
i.5) di comunicare all’Autorità le condizioni tecnico-economiche eventualmente applicate in deroga a quelle pubblicate ai sensi del punto i.3);
i.6) di pubblicare sul proprio sito web i livelli garantiti di performance dei servizi di manovra e il relativo sistema di realizzazione penali. Alla sottoscrizione del suddetto regolamento, da trasmettere poi all’Autorità per le verifiche di condizioni competenza, dovrebbe seguire l’avvio delle procedure di offerta individuazione del servizio discriminatorieGU.
24. Inoltre, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione del fatto che tali misure attengono a comportamenti che devono essere attuati dalle Parti, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.p.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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Valutazioni. 21. Alla luce delle misure rappresentate da TIM In funzione di quanto stabilito dagli articoli 37 e DAZN43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, nella versione pervenuta in data 23 luglio 2021n. 201, come modificati dall’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l’Autorità ritiene che non ricorrano è tra l’altro tenuta a stabilire - in virtù della lettera g), dell’articolo 37 cit. - i presupposti per un intervento cautelare ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 287/90, risultando venuto meno il presupposto sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del periculum in mora.
22. In particolare:
A. La misura descritta da TIM e DAZN relativa alla commercializzazione del bundle del servizio TIMVision (comprensivo del Set Top Box) e del Servizio DAZN anche ai clienti degli OAO, senza subordinare detta adesione alla (previa, contestuale o successiva) sottoscrizione di un abbonamento ai servizi di accesso – fissi e/o mobili – di TIM, è idonea a impedire che tale operatore possa svolgere un’attività di pre-emption sul mercato in cui ha una posizione dominante sfruttando l’accordo stipulato con DAZN. Al riguardo, la tempistica indicataprice cap, con attivazione – su qualsiasi canale (online e fisico) – già determinazione dell'indicatore di produttività X a partire dal 1° agosto 2021 mediante l’acquisizione di una SIM di servizio offerta a titolo gratuito e senza obbligo di avere una connessione con TIM, consente ad un cliente attestato su un operatore diverso da quest’ultimo di acquisire i servizi DAZN alle medesime condizioni.
B. La misura indicata nella lettera B consentirà a DAZN di non rinunciare alla possibilità di far fruire i propri contenuti su piattaforme diverse e in ipotesi specifiche, nel rispetto della propria libertà d’impresa, offrendo alla clientela la possibilità di effettuare back-up del servizio.
C. Con riferimento alla previsione contenuta nel Deal Memo relativa alla limitazione della facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni, le Parti si sono impegnate a non considerare applicabile tale previsione del Deal Memo e a prevedere nell’accordo definitivo di non limitare la facoltà di DAZN di proporre sconti e promozioni. Tale misura appare idonea a sterilizzare la portata restrittiva della concorrenza della clausola contenuta nel Deal Memo con particolare riferimento ad una limitazione dell’attività di DAZN, conservando la possibilità di praticare sconti e promozioni con beneficio dei consumatori.
D. TIM si è impegnata a fornire soluzioni di trasporto del segnale Multicastcadenza quinquennale, oltre che su Bitstream NGA già previsto dalla regolamentazione vigente e noto da anni agli OAO«per le nuove concessioni», anche su VULA su tutto il territorio nazionale agli operatori che ne faranno richiesta«per quelle di cui all’art. 43, e non solo nelle “aree non contendibili”. Tale soluzione consente agli operatori di erogare e promuovere il proprio servizio alle medesime condizioni disponibili a TIM.
E. DAZN si è impegnata a mettere a disposizione degli OAO con quota di mercato, secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio dell’AGCOM, pari a circa il 15 per cento ciascuno, ben [0-10] DAZN Edge cache con una capacità di [0-200] Gbps ciascuna per gestire quindi sino a [0-2] Tbps di traffico. Inoltre, DAZN si è impegnata ad incrementare il numero di cache eventualmente richieste dal singolo OAO sulla base dei dati di traffico effettivo (che verranno condivisi con i singoli OAO su base settimanale), tenendo conto delle medesime proporzioni, come d’intesa con gli OAO e in linea con quanto riflesso nell’Atto di Indirizzo emanato dall’AGComcomma 1 e, per soddisfare tali esigenze. Tali interventi dovrebbero assicurare una fornitura del servizio adeguata, garantendo tanto parità di condizioni fra gli operatori di telecomunicazione quanto adeguati livelli di servizio al consumatore finale.
23. Con particolare riferimento al requisito del periculum in mora, pertanto, le misure sopra descritte appaiono tali da impedire che, durante il tempo necessario alla definizione del procedimento principale, possa prodursi il danno grave e irreparabile per la concorrenza ipotizzato in sede di avvio del subprocedimento cautelare, con particolare riferimento agli aspetti di possibile pre-emption competenza, comma 2», ossia in caso di approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni autostradali «vigenti» alla data di realizzazione di condizioni di offerta entrata in vigore del servizio discriminatorie.
24d.l. Inoltre201/2011. Pertanto, le misure presentate dalle Parti appaiono idonee a evitare un pregiudizio per i consumatori finali del servizio, sia in termini di libertà di scelta fra alternative disponibili che di qualità del servizio.
25. In considerazione il contraddittorio tra CAL e il Concessionario dovrà tenere conto del fatto che tali misure attengono l’andamento dei costi operativi dovrà essere declinato secondo il metodo stabilito nel presente Atto di regolazione. Per quanto riguarda la ridotta estesa chilometrica della tratta oggetto del presente Provvedimento, si rammenta che vi sono altre Convenzioni autostradali riguardanti tratte con estese inferiori, per le quali è stato calcolato l’obiettivo di efficientamento con la stessa metodologia, che tiene conto delle caratteristiche della singola Convenzione. Si segnala inoltre, al riguardo, che il concedente può definire, in prima applicazione, una diversa imputazione dell’indicatore di produttività 𝑋𝑡 al verificarsi di una delle condizioni perviste al punto 20.4 del Documento. Per quanto riguarda l’argomentazione secondo la quale i costi operativi contenuti nel PEF sono già efficienti, in quanto risultanti da gara, si sottolinea che, come emerge dal contributo del Concedente, la società TEEM ha fatto registrare costi operativi superiori rispetto a comportamenti quanto contenuto nelle previsioni di gara, pertanto non raggiungendo gli obiettivi di efficienza che devono essere attuati dalle Partisarebbero dovuti derivare dall’affidamento tramite gara. Circa la determinazione del parametro di efficientamento effettuato sulla base di volumi di traffico consuntivi rispetto a quelli, sensibilmente più alti, previsti a regime, si sottolinea che l’analisi così effettuata si basa su valori oggettivi piuttosto che valori ipotizzati che, nel caso del settore in esame, si sono nella maggioranza dei casi rivelati differenti, anche in maniera significativa1. In merito all’esclusione di alcuni costi operativi dall’efficientamento, si ritiene necessario disporre che Telecom Italia S.pil concreto espletamento dell’attività di gestione autostradale (con gli associati costi) possa evidentemente essere oggetto di processi di efficientamento anche sulla base della evoluzione tecnologica e a fronte dell’ottimizzazione dei processi produttivi, che può avvenire tramite l’effettuazione di scelte da parte del concessionario che possono fortemente influenzarne il valore economico complessivo, come la definizione di un adeguato programma di pianificazione, la scelta e mix degli input, la scelta tra internalizzazione ed esternalizzazione delle attività, etc. Relativamente all’inclusione del costo degli asset di tipo non reversibile tra i costi efficientabili, si rileva che lo scopo del price cap è quello di creare degli incentivi affinché le imprese gestiscano e sviluppino la rete in maniera efficiente: nel caso specifico si eviterebbe il fenomeno di overinvestment, tipicamente dovuto ad una regolazione di tipo Rate of return, soprattutto in relazione al fatto che tali investimenti non sono concordati col Concedente.A., DAZN Limited e DAZN Media Services S.r.l. predispongano e trasmettano una relazione in merito all’effettiva implementazione delle misure rappresentate.
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