Valutazioni. Si ritiene di poter prendere atto delle motivazioni che hanno condotto alla proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 degli atti aggiuntivi in scadenza al 31 dicembre 2018. Fermo restando infatti l’obbligo in capo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza (art. 1, comma 548 della legge n. 208/2015), che, come si dirà in seguito, discende dall’avvenuta aggiudicazione delle Convenzioni, a prescindere dall’attivazione, nel caso specifico, in base a quanto rappresentato dalle parti in particolare per l’Ospedale Rodolico, vi erano ragioni tecniche per cui non sarebbe stato possibile procedere ad un affidamento ad un operatore diverso dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata da cui dipendevano i servizi in scadenza al 31 gennaio 2021. Per i presidi minori, la proroga appare giustificata dal processo di riorganizzazione in corso al momento dell’adozione della determina a contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi per un periodo di tempo prefissato con un nuovo contraente. Inoltre, in base alle determine a contrarre, il fatto che una parte dei servizi avesse una scadenza al 31.12.2018 e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria sono state sollevate perplessità relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.p.A. del servizio di conduzione e manutenzione del Trigeneratore da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere che si fosse trattato di un affidamento diretto. Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e di alcuni edifici, o parte di essi, del presidio Rodolico. Non si è quindi trattato di un ulteriore affidamento ma solo di una generale rimodulazione dei servizi come previsto dalla Convenzione Consip MIES 1. Xxxxxxx, come si illustrerà più approfonditamente in seguito, il profilo di criticità relativo alla proroga disposta esclusivamente in favore di Engie Servizi S.p.A. anziché del RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalidea, aggiudicatario del relativo lotto della gara Consip e destinatario dell’Ordinativo Principale di fornitura.
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Valutazioni. Si ritiene di poter prendere atto Sulla base dell’analisi della ponderosa documentazione acquisita in fase istruttoria, delle motivazioni dell’Amministrazione e della normativa di settore, si rassegnano le conclusioni che hanno condotto seguono. Il caso in esame presenta molteplici profili critici sostanzialmente riconducibili a due distinti periodi, ovvero quello precedente alla proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 degli atti aggiuntivi in scadenza al 31 dicembre 2018. Fermo restando infatti l’obbligo in capo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi gara, riguardante l’affidamento diretto adottato in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali d’urgenza con Ordinanza comunale n. 3911 del 2.10.2013 e quello successivo alla gara indetta nel 2014. Primo affidamento. L’ordinanza contingibile e urgente n. 3911 del 2 ottobre 2013 con la quale il RUP arch. Xxxxxxx aveva individuato la suddetta Coop. 29 Giugno, motivava la scelta sulle “…indefettibili caratterizzazioni soggettive di committenza (artintrinseca affidabilità/unicità …”. 1Nonostante questa asserita dote di intrinseca affidabilità, comma 548 il programmato progetto per l’avvio della legge n. 208/2015)raccolta differenziata non è mai stato attivato né tantomeno ha avuto inizio. Si evidenzia, cheperaltro, come si dirà in seguitola Coop 29 giugno Xxxxx, discende dall’avvenuta aggiudicazione delle Convenzionimalgrado l’inadempienza rilevata e contestata, riesca poi a prescindere dall’attivazionesoddisfare i requisiti di affidabilità richiesti nel successivo bando di gara risultando, nel caso specificosecondo il verbale della Commissione, in base possesso di “tutte le caratteristiche e complessivamente tutti i vantaggi in termini di idoneità e di convenienza”. Tutta la vicenda prima riassunta assume particolare significato se confrontata con le intercettazioni effettuate dalla P.G. riportate nell’Ordinanza del GIP di applicazione delle misure cautelari. La dicotomia tra l’aspetto formale della successiva gara (vedi infra) nel suo evolversi e la realtà fattuale desumibile dall’Ordinanza del GIP dimostrano e confermano la distanza tra gli aspetti formali esteriori apparentemente corretti e la realtà sottostante che evidenzia invece accordi gravemente fraudolenti tesi alla turbativa ed un evidente e consistente mercanteggiare sulle percentuali e/o sulla entità delle regalie. Seconda fase. Dalla documentazione in atti risulta che durante la fase di pubblicazione della gara sono pervenute numerose segnalazioni da parte di imprese che a quanto rappresentato dalle parti in particolare per l’Ospedale Rodolico, vi erano ragioni tecniche per cui non sarebbe stato possibile procedere ad un affidamento ad un operatore diverso dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata da cui dipendevano i servizi in scadenza al 31 gennaio 2021causa della poca chiarezza e scarsa trasparenza sulle regole di gara hanno rinunciato a partecipare. Per i presidi minorile molteplici discrasie segnalate dagli operatori economici che intendevano partecipare, la proroga appare giustificata dal processo si è dato corso - come prima ricordato - alla revoca della gara e all’indizione di riorganizzazione in corso al momento dell’adozione della determina a contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi un nuovo iter sempre per un periodo di tempo prefissato 7 anni. Dall’analisi dello stralcio dell’Ordinanza del 18.11.2014 del GIP del Tribunale di Roma, in seno al procedimento penale n. 30546/2010, è emerso come la suddetta gara sia stata aggiudicata alla Cooperativa 29 Giugno Onlus attraverso e per effetto di una serie di condotte illecite, inclusa la manipolazione e la sostituzione dell’offerta del concorrente, (soc. Coop. 29 Giugno) poi dichiarato aggiudicatario, e che, secondo la ricostruzione dei fatti risultante dalle investigazioni, hanno concretizzato i reati di turbativa d’asta e corruzione. Nella suddetta Ordinanza, dalle intercettazioni ambientali e telefoniche, è emerso che il Sindaco del Comune di Sant’Xxxxxx, dunque pubblico ufficiale ed il responsabile U.T.C., del Comune di X. Xxxxxx e RUP, anch’egli pubblico ufficiale, risultano essersi accordati con Xxxxx (amministratore della cooperativa aggiudicataria) e con un nuovo contraente(collaboratore di Buzzi), prima dell’aggiudicazione per condizionare il percorso della gara ricorrendo anche alla sostituzione delle offerte originariamente presentate con altre redatte ad hoc. Per il loro impegno, il Responsabile U.T.C. del Comune ed il Sindaco avrebbero percepito un’indebita dazione di denaro. Dalle conversazioni intercettate in data 5.5.2014, si evince che il RUP, dopo aver visionato le offerte per l’appalto in esame, comunicava a Buzzi i punteggi delle altre Cooperative antagoniste, suggerendo a quest’ultimo di modificare l’offerta già presentata perché in quei termini non poteva risultare vincente e di redigerne una nuova migliorativa e, quindi vincente. I collaboratori della Coop. 29 giugno incaricati da Xxxxx, si mettevano d’accordo per aprire la busta dell’offerta, sostituendola con quella da loro materialmente redatta. Secondo la ricostruzione dei fatti, così come emergono dalle risultanze investigative e dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, come chiaramente delineate nella citata ordinanza di applicazione di misure cautelari, nelle condotte poste in essere, in collusione tra loro dal Sindaco del comune di Sant’Xxxxxx, dal responsabile dell’Ufficio tecnico del comune, da Xxxxxxxxx Xxxxx e dai suoi collaboratori, sono stati ravvisati i reati di cui all’art. 353, c. 1 e 2 c.p., art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, in quanto è stato predeterminato il contenuto dell’affidamento e, nell’imminenza dell’affidamento, a termini scaduti, sono state sostituite le offerte presentate con altre, preparate ad arte, pervenendo in tal modo alla conclamata turbativa della gara per l’affidamento del servizio in oggetto. In concreto le vicende relative alla procedura e alla aggiudicazione della gara hanno subito una serie di gravi condizionamenti e di interventi distorsivi quasi sempre fraudolenti tali da integrare le condotte riferibili ai reati di turbativa d’asta, di corruzione e con l’aggravante del fine di agevolare l’associazione facente capo al Buzzi. Da ciò discende che l’azione di predeterminazione del contenuto dell’affidamento e la sostituzione delle buste delle offerte e, in generale, le condotte collusive e le corruttele hanno reso la gara del tutto irregolare e viziata ab origine e, pertanto, da rinnovare integralmente secondo parametri e requisiti di piena trasparenza ed integrità, nel rispetto della libera concorrenza, a tutela degli operatori economici che operano legalmente e correttamente. Per quanto precede, considerata la estrema gravità dei fatti oggetto della presente istruttoria, fatti di natura intrinsecamente delittuosa e riconducibili alle fattispecie dei reati contro la Pubblica amministrazione, si ritiene di non poter assumere se non un atto che non si limiti alla revoca dell’aggiudicazione ma alla più grave e radicale decisione di annullamento dell’intera procedura. Questa opzione tiene conto anche della circostanza, non secondaria, che il contratto di appalto avente ad oggetto le prestazioni in esame non è stato mai stipulato e che all’aggiudicazione definitiva, dunque, non ha fatto seguito alcun atto di natura negoziale che potesse sancire l’effettivo sorgere del vincolo contrattuale, ex art. 11, comma 13 del Codice dei contratti pubblici. Inoltre, va ancora tenuto in base alle determine considerazione che la Cooperativa 29 giugno Xxxxx sta eseguendo il servizio di raccolta differenziata con costi molto più elevati di quelli previsti per servizi analoghi in comuni limitrofi, a contrarrefronte, peraltro, di prestazioni molto più estese di quelle svolte nel comune di Sant’Xxxxxx. A ciò poi va aggiunto che il bando di gara in oggetto prevede anche una durata (7 anni) significativamente superiore a quella normalmente prevista in bandi similari (3-5 anni). Relativamente poi alla posizione del segnalante, il fatto suo interesse (di fatto) a subentrare quale nuovo aggiudicatario dell’appalto manifestata nell’esposto, nel caso in esame, recede del tutto rispetto alle superiori esigenze di eradicare integralmente dall’ordinamento la procedura esaminata con i vizi e le gravi illiceità e irregolarità che l’hanno contraddistinta. Peraltro non appare neppure condivisibile il ricorso alle ipotesi di cui all’art. 140 del Codice dei Contratti poiché la previsione normativa al riguardo contempla fattispecie non perfettamente collimanti con la situazione in esame. Infatti il citato articolo contempla la risoluzione del contratto mentre nella situazione in esame vi è soltanto una “consegna anticipata” a cui non è mai seguita la stipula del relativo contratto. Infine e soprattutto le gravi azioni delittuose poste in essere, così come delineate nell’ordinanza del GIP hanno stravolto in profondità la procedura di gara al punto da non poter in alcun modo fare riferimento alle risultanze della gara stessa. E, quindi, ne discende l’impossibilità di poter vantare una qualsivoglia pretesa ad un interpello da parte dei servizi avesse degli altri partecipanti alla gara. La proposta di travolgimento dell’intera procedura di gara, quale soluzione da indicare ai commissari prefettizi su cui ricade formalmente il compito di assumere l’atto di annullamento dell’iter procedimentale, ovviamente nel rispetto delle loro autonome prerogative e responsabilità, non si pone, infine, in contrasto con l’attuale amministrazione giudiziaria in cui versa la società Coop. 29 giugno Xxxxx, bensì costituisce un naturale epilogo dell’appalto in esame, ove si considerino tutti i fatti e i comportamenti prima descritti quale cornice di fondo entro cui è maturato l’illecito ed illegittimo affidamento alla predetta società. Sono altresì emerse varie inadempienze e profili di criticità come segnalate dall’Ufficio tecnico del Comune, riguardanti le modalità di svolgimento del servizio da parte della Cooperativa 29 Giugno. Per altro verso, nella presente fattispecie, si è verificata una scadenza al 31.12.2018 sorta di “novazione soggettiva” sia relativamente alla S.A. (i vertici del Comune di X. Xxxxxx sono stati rimossi e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria sono state sollevate perplessità sostituiti dai Commissari prefettizi) sia relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.p.A. del servizio di conduzione (i vertici della Coop. 29 Giugno sono stati rimossi e manutenzione del Trigeneratore sostituiti dagli Amministratori giudiziari); ciò comporta l’attrazione dell’appalto nella sfera esclusivamente pubblicistica, aspetto da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere che cui non si fosse trattato di un affidamento diretto. Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e di alcuni edifici, o parte di essi, del presidio Rodolico. Non si è quindi trattato di un ulteriore affidamento ma solo può prescindere ai fini di una generale rimodulazione coerente definizione della vicenda. Tutto ciò considerato e ritenuto - l’azione di predeterminazione del contenuto dell’affidamento e la sostituzione delle buste delle offerte e, in generale, le condotte collusive e le corruttele - sulla base della precedente ricostruzione dei servizi come previsto dalla Convenzione Consip MIES 1. Xxxxxxxfatti - hanno reso la gara in oggetto del tutto irregolare e viziata ab origine e, come si illustrerà più approfonditamente in seguitopertanto, il profilo da rinnovare integralmente secondo parametri e requisiti di criticità relativo alla proroga disposta esclusivamente in favore di Engie Servizi S.p.A. anziché del RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalideapiena trasparenza ed integrità, aggiudicatario del relativo lotto nel rispetto della libera concorrenza, a tutela degli operatori economici che operano legalmente; - la radicale illiceità della gara Consip e destinatario dell’Ordinativo Principale la mancata stipula del contratto non giustificano la pretesa del segnalante al subentro nell’affidamento dell’appalto invocata ex art. 140 del Codice dei contratti, disposizione normativa che, sotto altro profilo, non impone alla stazione appaltante di forniturainterpellare i partecipanti alla gara, ricorrendone i presupposti ivi previsti, bensì di valutare discrezionalmente il ricorso all’interpello; - l’invio della presente deliberazione al Commissario Xxxxxxxxxxx e al sub-Commissario, con la richiesta di comunicare entro 30 giorni dalla notifica del presente atto le decisioni da assumere in merito al presente appalto; - l’invio della presente deliberazione agli Amministratori giudiziari della Cooperativa 29 giugno Xxxxx e all’esponente; - l’invio della presente deliberazione - ai sensi dell’art. 6, comma 13 del Codice dei contratti pubblici - alla Procura della Repubblica di Roma ed alla Procura della Corte dei Conti per i profili di propria competenza.
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Valutazioni. Si ritiene La misura 11.6.1 della delibera dell’Autorità n. 70/2014 prescriveva al GI di poter prendere atto predisporre uno schema-tipo di contratto per il servizio di manovra tra Gestore Unico e Impresa ferroviaria richiedente, che comprendesse in particolare “un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi erogati alle Imprese ferroviarie (con particolare riferimento ai tempi di attesa per l’esecuzione delle motivazioni che hanno condotto alla proroga tecnica fino attività richieste) e conseguente adozione di un adeguato sistema sanzionatorio qualora i livelli di qualità erogata fossero inferiori allo standard concordato”. Con delibera n. 64/2015 l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio con riferimento, in particolare, al 30 giugno 2019 degli atti aggiuntivi in scadenza al 31 dicembre 2018mancato rispetto da parte di RFI della citata prescrizione. Fermo restando infatti l’obbligo in capo agli enti Nell’ambito di tale procedimento, RFI ha assunto l’impegno ad integrare il contenuto dello schema di contratto tipo GU-IF inserendo meccanismi idonei a garantire livelli qualitativi del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza (artservizio. 1, comma 548 della legge L’impegno è stato approvato e reso obbligatorio dall’Autorità con delibera n. 208/2015), che, come si dirà in seguito, discende dall’avvenuta aggiudicazione delle Convenzioni24/2016. In attuazione del suddetto impegno, a prescindere dall’attivazionedecorrere dall’aggiornamento straordinario di aprile 2016, RFI ha integrato lo schema di contratto tipo GU-IF, allegato al capitolo 5 del PIR, inserendo l’articolo 7 “Obblighi di garanzia dei livelli di qualità del servizio”. Tale articolo prevede dei limiti temporali entro i quali il GU deve “garantire l’avvio delle operazioni”, distinguendo tra operazioni funzionali all’introduzione del convoglio nel caso specificoterminal e operazioni funzionali all’estrazione del convoglio dal Terminal e al successivo piazzamento in stazione. I limiti temporali sono anche differenziati a seconda del ritardo in arrivo del treno, in base a quanto rappresentato dalle parti in particolare per l’Ospedale Rodolicodella fascia oraria, vi erano ragioni tecniche per cui non sarebbe stato possibile procedere ad un affidamento ad un operatore diverso dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata da cui dipendevano i servizi in scadenza al 31 gennaio 2021. Per i presidi minori, la proroga appare giustificata dal processo di riorganizzazione in corso al momento dell’adozione e della determina a contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi per un periodo di tempo prefissato con un nuovo contraente. Inoltre, in base alle determine a contrarre, il fatto che una parte dei servizi avesse una scadenza al 31.12.2018 e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria sono state sollevate perplessità relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.p.A. del servizio di conduzione e manutenzione del Trigeneratore da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere circostanza che si fosse trattato tratti di un affidamento direttotraccia programmata in gestione operativa (cioè nei 4 giorni immediatamente antecedenti l’effettuazione del servizio). Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e Il superamento di alcuni edificitali limiti comporta l’obbligo per il GU di corrispondere all’IF una penale, o parte definita in percentuale sul corrispettivo previsto per l’operazione di essi, del presidio Rodolico. Non si è quindi trattato di un ulteriore affidamento ma solo di una generale rimodulazione dei servizi come previsto dalla Convenzione Consip MIES 1. Xxxxxxx, come si illustrerà più approfonditamente in seguito, il profilo di criticità relativo alla proroga disposta esclusivamente in favore di Engie Servizi S.pmanovra.A. anziché del RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalidea, aggiudicatario del relativo lotto della gara Consip e destinatario dell’Ordinativo Principale di fornitura.
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Valutazioni. Si Le due doglianze oggetto dell’istanza di definizione della controversia (rimodulazione di alcuni piani tariffari dell’estate 2007 e scadenza del credito da autoricarica sul piano SuperTuaPiù dell’ottobre 2007), che l’utente ritiene essere espressione di poter prendere atto un’unica volontà del gestore di modificare regimi contrattuali molto favorevoli per gli utenti, meritano in realtà una trattazione distinta. Dagli esiti dell’istruttoria è infatti emerso che mentre la rimodulazione di vari piani tariffari ha interessato la totalità dei loro sottoscrittori, rientrando dunque nell’ambito della disciplina delle motivazioni che hanno condotto alla proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 degli atti aggiuntivi modifiche alle condizioni contrattuali di cui all’art. 70, comma 4, CCE, l’operazione della messa in scadenza al 31 dicembre 2018di una parte dell’autoricarica maturata con il piano SuperTuaPiù ha, invece, riguardato una percentuale marginale del numero di sottoscrittori di detto piano e, pur avendo in sostanza integrato una modifica delle condizioni del piano, è più che altro da ricondurre alla disciplina contrattuale ed alla esecuzione del singolo rapporto utente/gestore. Fermo restando infatti l’obbligo in capo agli enti Per quanto riguarda il primo punto (rimodulazione delle offerte commerciali), è noto che la facoltà del Servizio Sanitario Nazionale gestore telefonico di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza (artapportare modifiche alle condizioni contrattuali è sancita dall’art. 170, comma 548 4, CCE e, tra l’altro, sui relativi adempimenti nella specifica vicenda relativa alle rimodulazioni tariffarie dell’estate 2007, l’Autorità è già intervenuta con la delibera 649/07/CONS, di archiviazione “per insussistenza della legge n. 208/2015violazione” dell’articolo citato. Ne consegue che la domanda dell’utente al riguardo, volta al ripristino del vecchio piano tariffario, non può trovare accoglimento. Tuttavia, in qualsiasi momento del rapporto contrattuale (e, quindi, anche in quello della riscrittura di piani tariffari), chese un utente – ancorché informato delle variazioni ai sensi dell’art. 70, come si dirà in seguitocomma 4, discende dall’avvenuta aggiudicazione delle ConvenzioniCCE – decide di rivolgersi all’operatore tramite reclamo per richiedere precisi e dettagliati chiarimenti sul suo singolo caso, a prescindere dall’attivazione, nel caso specifico, in base a quanto rappresentato dalle parti in particolare contestando peraltro le modifiche per l’Ospedale Rodolico, vi erano ragioni tecniche per cui non sarebbe stato possibile procedere ad un affidamento ad un operatore diverso dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata da cui dipendevano i servizi in scadenza al 31 gennaio 2021. Per i presidi minorisvariate motivazioni, la proroga appare giustificata dal processo di riorganizzazione in corso al momento dell’adozione della determina a contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi per un periodo di tempo prefissato con un nuovo contraente. Inoltre, in base alle determine a contrarre, il fatto che una parte dei servizi avesse una scadenza al 31.12.2018 e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria sono state sollevate perplessità relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.ppratica va gestita secondo la normale procedura.A. del servizio di conduzione e manutenzione del Trigeneratore da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere che si fosse trattato di un affidamento diretto. Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e di alcuni edifici, o parte di essi, del presidio Rodolico. Non si è quindi trattato di un ulteriore affidamento ma solo di una generale rimodulazione dei servizi come previsto dalla Convenzione Consip MIES 1. Xxxxxxx, come si illustrerà più approfonditamente in seguito, il profilo di criticità relativo alla proroga disposta esclusivamente in favore di Engie Servizi S.p.A. anziché del RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalidea, aggiudicatario del relativo lotto della gara Consip e destinatario dell’Ordinativo Principale di fornitura.
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Valutazioni. Si ritiene Con riferimento ai costi per manutenzione, si evidenzia che il punto 10.1 del Documento non riconosce l’ammissibilità degli accantonamenti previsti dalle voci 12 e 13 dell’articolo 2425 del codice civile, tra i quali anche quelli riferibili alla manutenzione ciclica, attesa la loro natura previsionale. In generale, l’utilizzo di poter prendere atto delle motivazioni che hanno condotto tali accantonamenti può realizzarsi in forma diretta, senza transito a conto economico. In tal caso, la previsione di cui al punto 10.2 consente al concessionario di tener conto, ai fini tariffari, dei costi effettivamente sostenuti nell’esercizio, incrementando le voci di costo imputate a conto economico sulla base della media quinquennale degli utilizzi stessi. Nell’ipotesi in cui, invece, i costi siano iscritti al lordo di detti utilizzi (ivi inclusi quelli di cui alla proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 degli atti aggiuntivi in scadenza al 31 dicembre 2018voce 7 dell’art. Fermo restando infatti l’obbligo in capo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p2425 c.c.A. o le centrali regionali di committenza ) e questi ultimi vengano gestiti, alla voce 13 dell’art. 2425 x.x., xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx (art. 1, comma 548 della legge n. 208/2015xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx utilizzo), cheappare evidente che il concessionario, al fine evitare i segnalati fenomeni di double counting, debba preventivamente stornare dalle relative voci di costo gli utilizzi relativi al pertinente esercizio, per sostituirli con la predetta media quinquennale. Circa i canoni di concessione, stante la ragionevolezza dell’osservazione, si è ritenuto invece di precisare nel testo che il riferimento generale agli oneri diversi di gestione di cui alla voce 14 dell’articolo 2425 del codice civile deve prevedere l’esclusione degli oneri di cui al punto 8.1 del Documento, essendo gli stessi esclusi dalla costruzione tariffaria. Con riferimento al punto 10.3 del Documento, si precisa che dall’anno dichiarativo 2016 è possibile dedurre integralmente il costo di lavoro relativo ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, come si dirà in seguitochiarito dall’Agenzia delle Entrate, discende dall’avvenuta aggiudicazione delle Convenzionisono esclusi dal beneficio i contratti a termine. Pertanto, a prescindere dall’attivazione, nel caso specifico, in base a quanto rappresentato dalle parti in particolare per l’Ospedale Rodolico, vi erano ragioni tecniche per cui non sarebbe stato possibile procedere ad un affidamento ad un operatore diverso dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata da cui dipendevano i servizi in scadenza al 31 gennaio 2021. Per i presidi minori, la proroga appare giustificata dal processo di riorganizzazione in corso al momento dell’adozione della determina a contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi per un periodo di tempo prefissato con un nuovo contraente. Inoltre, in base alle determine a contrarre, il fatto che una parte dei servizi avesse una scadenza al 31.12.2018 e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria sono state sollevate perplessità relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.p.A. del servizio di conduzione e manutenzione del Trigeneratore da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere che si fosse trattato di un affidamento diretto. Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e di alcuni edifici, o parte di essi, del presidio Rodolico. Non si è quindi trattato ritenuto di un ulteriore affidamento ma solo di una generale rimodulazione dei servizi come previsto mantenere l’esclusione dai costi non ammissibili dell’IRAP eventualmente ancora gravante sulla base imponibile scaturente dalla Convenzione Consip MIES 1. Xxxxxxx, come si illustrerà più approfonditamente in seguito, il profilo di criticità relativo alla proroga disposta esclusivamente in favore di Engie Servizi S.presidua indeducibilità del costo del lavoro.A. anziché del RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalidea, aggiudicatario del relativo lotto della gara Consip e destinatario dell’Ordinativo Principale di fornitura.
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Valutazioni. Si ritiene In funzione di poter prendere atto delle motivazioni che hanno condotto alla proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 degli atti aggiuntivi in scadenza al 31 quanto stabilito dagli articoli 37 e 43 del decreto-legge 6 dicembre 2018. Fermo restando infatti l’obbligo in capo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza (art. 2011, n. 201, come modificati dall’articolo 16, comma 1, comma 548 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, l’Autorità è tra l’altro tenuta a stabilire - in virtù della legge n. 208/2015lettera g), dell’articolo 37 cit. - i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, oltre che «per le nuove concessioni», anche «per quelle di cui all’art. 43, comma 1 e, per gli aspetti di competenza, comma 2», ossia in caso di approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni autostradali «vigenti» alla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011. Pertanto, il contraddittorio tra CAL e il Concessionario dovrà tenere conto del fatto che l’andamento dei costi operativi dovrà essere declinato secondo il metodo stabilito nel presente Atto di regolazione. Per quanto riguarda la ridotta estesa chilometrica della tratta oggetto del presente Provvedimento, si rammenta che vi sono altre Convenzioni autostradali riguardanti tratte con estese inferiori, per le quali è stato calcolato l’obiettivo di efficientamento con la stessa metodologia, che tiene conto delle caratteristiche della singola Convenzione. Si segnala inoltre, al riguardo, che il concedente può definire, in prima applicazione, una diversa imputazione dell’indicatore di produttività 𝑋𝑡 al verificarsi di una delle condizioni perviste al punto 20.4 del Documento. Per quanto riguarda l’argomentazione secondo la quale i costi operativi contenuti nel PEF sono già efficienti, in quanto risultanti da gara, si sottolinea che, come emerge dal contributo del Concedente, la società TEEM ha fatto registrare costi operativi superiori rispetto a quanto contenuto nelle previsioni di gara, pertanto non raggiungendo gli obiettivi di efficienza che sarebbero dovuti derivare dall’affidamento tramite gara. Circa la determinazione del parametro di efficientamento effettuato sulla base di volumi di traffico consuntivi rispetto a quelli, sensibilmente più alti, previsti a regime, si dirà in seguito, discende dall’avvenuta aggiudicazione delle Convenzioni, a prescindere dall’attivazionesottolinea che l’analisi così effettuata si basa su valori oggettivi piuttosto che valori ipotizzati che, nel caso specificodel settore in esame, si sono nella maggioranza dei casi rivelati differenti, anche in maniera significativa1. In merito all’esclusione di alcuni costi operativi dall’efficientamento, si ritiene che il concreto espletamento dell’attività di gestione autostradale (con gli associati costi) possa evidentemente essere oggetto di processi di efficientamento anche sulla base della evoluzione tecnologica e a quanto rappresentato dalle parti in particolare per l’Ospedale Rodolicofronte dell’ottimizzazione dei processi produttivi, vi erano ragioni tecniche per cui non sarebbe stato possibile procedere ad che può avvenire tramite l’effettuazione di scelte da parte del concessionario che possono fortemente influenzarne il valore economico complessivo, come la definizione di un affidamento ad un operatore diverso dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata da cui dipendevano i servizi in scadenza al 31 gennaio 2021. Per i presidi minoriadeguato programma di pianificazione, la proroga appare giustificata dal processo scelta e mix degli input, la scelta tra internalizzazione ed esternalizzazione delle attività, etc. Relativamente all’inclusione del costo degli asset di riorganizzazione tipo non reversibile tra i costi efficientabili, si rileva che lo scopo del price cap è quello di creare degli incentivi affinché le imprese gestiscano e sviluppino la rete in corso maniera efficiente: nel caso specifico si eviterebbe il fenomeno di overinvestment, tipicamente dovuto ad una regolazione di tipo Rate of return, soprattutto in relazione al momento dell’adozione della determina a contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi per un periodo di tempo prefissato con un nuovo contraente. Inoltre, in base alle determine a contrarre, il fatto che una parte dei servizi avesse una scadenza al 31.12.2018 e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria tali investimenti non sono state sollevate perplessità relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.pconcordati col Concedente.A. del servizio di conduzione e manutenzione del Trigeneratore da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere che si fosse trattato di un affidamento diretto. Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e di alcuni edifici, o parte di essi, del presidio Rodolico. Non si è quindi trattato di un ulteriore affidamento ma solo di una generale rimodulazione dei servizi come previsto dalla Convenzione Consip MIES 1. Xxxxxxx, come si illustrerà più approfonditamente in seguito, il profilo di criticità relativo alla proroga disposta esclusivamente in favore di Engie Servizi S.p.A. anziché del RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalidea, aggiudicatario del relativo lotto della gara Consip e destinatario dell’Ordinativo Principale di fornitura.
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Valutazioni. Si ritiene Stante le informazioni e la documentazione acquisita, le questioni, per quanto attiene alla competenza di poter prendere atto delle motivazioni questa Autorità, presentano due profili problematici: il primo, relativo alla legittimità dell’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Interno e l’Università di T.V.; il secondo, a valle, circa il corretto inquadramento giuridico e l’effettivo ruolo all’interno di tale Accordo della società Nestor. Sotto il primo profilo, si confermano i dubbi sulla conformità dell’Accordo in discussione con la normativa vigente in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni. La prima norma, di carattere generale, che hanno condotto alla proroga tecnica fino al 30 giugno 2019 degli atti aggiuntivi viene in scadenza al 31 dicembre 2018rilievo è l’art. Fermo restando infatti l’obbligo in capo agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza (art. 1, comma 548 15 della legge n. 208/2015241/90 a tenore del quale “(…) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”. La seconda norma nel caso di specie è l’art. 66 del DPR n. 382/80, recante “Nuovo assetto della docenza universitaria, istituzione del ruolo dei ricercatori e piano di sviluppo”, il quale dispone che “Le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L’esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà Stante, poi, la peculiarità delle prestazioni oggetto dell’Accordo, viene in rilievo anche l’art. 19, comma 1, lett. f), chedel Codice dei contratti pubblici, come peraltro richiamato dal Ministero e dall’Università nelle rispettive relazioni controdeduttive, per il quale detto Xxxxxx non si dirà in seguitoapplica ai contratti pubblici “concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, discende dall’avvenuta aggiudicazione delle Convenzioniperché li usi nell’esercizio della sua attività, a prescindere dall’attivazionecondizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione”. Il prefigurato quadro normativo traccia sufficientemente il seguente perimetro valutativo. Le Università sono organismi di diritto pubblico, nel caso specifico, cui in base a quanto rappresentato dalle parti in particolare per l’Ospedale Rodolico, vi erano ragioni tecniche per cui non sarebbe stato possibile procedere linea di principio è consentito partecipare ad un affidamento procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, purché tale attività non comprometta la loro funzione didattica (cfr. art. 66 cit.). E’ altrettanto indubbio, però, che stante la loro natura giuridica, rientrano tra quegli enti a cui secondo l’art. 15 della legge 241/90 è consentita la stipula di accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune interesse. L’affidamento senza gara da parte di una amministrazione aggiudicatrice di un contratto contrasta con le norme ed i principi sull’evidenza pubblica quando ha ad un operatore diverso oggetto servizi i quali, pur riconducibili ad attività scientifica, “ricadono, secondo la loro natura effettiva, nell’ambito dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018di ricerca e sviluppo di cui all’Allegato IIA, categoria 8, della Direttiva 2004/18, oppure nell’ambito dei servizi d’ingegneria e dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica indicati nella categoria 12 di tale allegato” (così Corte di Giustizia Europea-Grande Sezione, Sentenza del 19 dicembre 2012 nella causa n. C-159/11). Nel caso di specie, dunque, appare rilevante accertare la natura delle prestazioni dedotte nei vari contratti e Accordi di programma. L’art. 3 dell’Accordo di programma chiarisce che il Ministero e l’Università “intendono operare congiuntamente nell’ambito della ricerca e dell’applicazione di tecnologie innovative nel settore della sicurezza di sistemi informatici e telematici, della sicurezza dei circuiti di emissione, interdizione ed uso delle carte elettroniche di identità”; l’Allegato A dell’Atto esecutivo dell’Accordo esplicita invece il contenuto puntuale delle prestazioni demandate all’Università nell’ambito del progetto CIE e per la ricerca e sviluppo per il CNSD. Tali prestazioni se per un verso rientrano nella ricerca scientifica, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata condotte con metodo scientifico, al contempo risultano suscettibili di formare oggetto di servizi di ricerca, sviluppo, ingegneria e consulenza tecnica e scientifica di cui alle categorie 8 e 12 dell’Allegato IIA alla Direttiva 2004/18, ovvero sono oggettivamente ascrivibili a servizi tipici delle professioni tecniche (ingegnere e informatico), il che escluderebbe l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune al Ministero e all’Università, che costituisce uno dei presupposti legittimanti gli accordi in discussione. In altri termini, l’oggetto della cooperazione tra enti pubblici istituita da cui dipendevano detto contratto non sembra garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune al Ministero e all’Università e ciò essenzialmente perché la finalità istituzionale di ogni Polo Universitario, ossia la promozione del progresso e della scienza – che ne fa anche un soggetto potenzialmente interessato allo sviluppo di iniziative scientifiche e progettuali a carattere multidisciplinare – non converge, istituzionalmente, con quella perseguita dal Ministero dell’Interno nel caso di specie, ovvero di “innovare dal punto di vista tecnologico i servizi in scadenza demografici”. In questa prospettiva, le argomentazioni dell’Università per fugare il dubbio che non si tratti di servizi sottratti al 31 gennaio 2021libero mercato, ma di vera e propria attività di ricerca “a carattere prevalentemente operativo”, non appaiono persuasive. Per i presidi minori, la proroga appare giustificata dal processo di riorganizzazione in corso al momento dell’adozione della determina a contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi per un periodo di tempo prefissato con un nuovo contraente. InoltreL’Università, in base ultima analisi, ritiene che l’errore di inquadramento deriverebbe da una sorta di “appiattimento del concetto di ricerca alla mera elaborazione di dati teorici”, che “svuoterebbe completamente di significato la gran parte del lavoro di elaborazione svolto attualmente dagli enti di ricerca”; e ciò perché “lo studio e la ricerca applicata all’innovazione tecnologica trovano la loro pienezza solo laddove siano finalizzati ad offrire un sostegno In tale ragionamento sembra sfuggire, tuttavia, che ciò che determina la riconduzione o la sottrazione delle prestazioni oggetto di accordo tra amministrazioni ai servizi di cui alle determine a contrarrecategorie 8 e/o 12 del citato Allegato IIA, il fatto non dipende dalla maggiore o minore estensione concettuale che l’interprete attribuisce alla nozione di ricerca scientifica, e pertanto dalla valutazione se essa consista in una parte mera speculazione teorica oppure abbia anche dei servizi avesse una scadenza al 31.12.2018 e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria sono state sollevate perplessità relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.p.A. del servizio di conduzione e manutenzione del Trigeneratore da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere che si fosse trattato di un affidamento diretto. Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e di alcuni edificirisvolti pratici, o parte di essi, del presidio Rodolico. Non si è quindi trattato di un ulteriore affidamento ma solo bensì dal ricorrere di una generale rimodulazione dei servizi come previsto serie di presupposti ben individuati dalla Convenzione Consip MIES 1. XxxxxxxCorte di Giustizia nella sentenza citata, come si illustrerà più approfonditamente in seguito, il profilo di criticità relativo alla proroga disposta esclusivamente in favore di Engie Servizi S.p.A. anziché del RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalidea, aggiudicatario del relativo lotto della gara Consip e destinatario dell’Ordinativo Principale di fornitura.nella quale è stabilito che:
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Valutazioni. Si ritiene di poter prendere atto delle motivazioni confermare l’orientamento in precedenza espresso dall’Autorità circa il carattere eccezionale dell’applicazione della norma speciale di cui all’Allegato II del d.lgs. 115/2008, punto 6, comma 2, lett. b) che hanno condotto consente la proroga dei contratti per ragioni di efficientamento energetico. Ad esempio, nel Parere AG 18/13 del 4 luglio 2013, l’Autorità ha evidenziato che tale norma contiene una previsione di proroga (peraltro inserita in un Allegato al testo legislativo) non solo non presente nella direttiva 2006/32/CE, recepita dal d.lgs. 115/2008, né nella successiva direttiva 2012/27/UE, ma soprattutto caratterizzata da una formulazione molto ampia, priva di indicazioni circa il dies ad quem della proroga e circa la sua potenziale ripetizione (“la durata del contratto potrà essere prorogata”, punto 6 allegato II, cit.). Per l’Autorità ciò può sollevare dubbi di compatibilità di tale previsione con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in ambito comunitario e nazionale circa il divieto di proroga dei contratti, per cui è importante, anche nella predisposizione dei nuovi bandi di gara, un utilizzo circoscritto ed attento della norma in commento, la quale, ancorché norma speciale, appare potenzialmente idonea a creare situazioni di conflitto con i principi generali dell’ordinamento comunitario. Si consideri inoltre che in base al dettato normativo, la proroga di cui al d.lgs. 115/2008 costituisce una mera facoltà, mentre la legge 208/2015, tra l’altro successiva al d.lgs. 115/2008, impone un vero e proprio obbligo agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi tramite Consip o centrali di committenza. L’adesione alle convenzioni Consip adempie infatti all’obbligo nazionale e comunitario di individuare il migliore contraente tramite procedure di evidenza pubblica (cfr. Cons. Stato, III, n. 4081/2014; V, n. 2194/20). In merito a tale aspetto, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale di cui alla proroga tecnica fino al 30 citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 4 giugno 2019 degli atti aggiuntivi in scadenza al 31 dicembre 2018n. 3761, si ritiene che il momento rilevante da considerare sia quello dell’aggiudicazione di una convenzione Consip, indipendentemente dal fatto che la Convenzione risulti già attivabile o meno. Fermo restando infatti l’obbligo in capo agli In altri termini, la non ancora avvenuta attivazione di una convenzione Consip già aggiudicata non costituisce una deroga all’obbligatorietà, per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale Nazionale, di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza (art. 1, comma 548 della legge n. 208/2015). Nel caso specifico occorre sottolineare che il contratto in vigore tra l’A.O.U. ed Engie scadeva a gennaio 2021, chel’attivazione del lotto aggiuntivo alla Convenzione Consip Mies 2 è avvenuta a gennaio 2020, un anno prima della scadenza; il che avrebbe consentito all’Azienda Ospedaliera di conoscere più nel dettaglio le condizioni e di effettuare tutte le necessarie valutazioni sul piano tecnico economico dei servizi presentato dall’aggiudicataria della Convenzione nonché eventualmente avviare e definire con il nuovo aggiudicatario le attività propedeutiche al subentro, una volta scaduto il contratto con Engie Servizi. Un ulteriore elemento da considerare è come si dirà in seguitoi fatti rilevanti della presente istruttoria siano avvenuti poco dopo l’aggiudicazione al RTI Zephyro S.p.A. del lotto aggiuntivo della Convenzione Consip, discende dall’avvenuta aggiudicazione delle Convenzioniavvenuta il 22 marzo 2018. Infatti la proposta di rinegoziazione e proroga di Engie Servizi è stata presentata il 25 maggio 2018, a prescindere dall’attivazione, nel caso specificoed anche la Zephyro S.p.A., in base proprio, ha formulato una proposta di partenariato nel mese di luglio 2008. Il fatto che l’A.O.U. abbia deciso di emanare la determina a contrarre ad aprile 2019 piuttosto che in un’altra data dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione. Si ritiene inoltre, sempre in adesione a quanto rappresentato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3761/2019, la non rilevanza del fatto che i servizi del lotto aggiuntivo della Convenzione Consip fossero parzialmente coincidenti. Tali servizi infatti non appaiono avere una rilevanza ed un’incidenza tale da poter considerare i servizi previsti nel lotto aggiuntivo della Convenzione Consip MIES2 come non idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali. In ogni caso si ritiene che anche tale aspetto avrebbe potuto essere valutato e motivato nella determina a contrarre che ha disposto la rinegoziazione con proroga, atteso il principio per cui tutte le ipotesi, di carattere eccezionale, di rinnovo, proroga o rinegoziazione di un contratto devono essere accompagnate da una congrua, adeguata e puntuale motivazione, trattandosi di eccezioni al principio generale secondo cui un appalto pubblico può essere affidato solo a chi sia risultato aggiudicatario di una procedura comparativa svolta secondo i principi dell’evidenza pubblica. Tra l’altro, gli atti della gara Consip, tra cui il Capitolato del lotto aggiuntivo n. 15 erano pubblicati sul sito di Consip fin dal momento dell’indizione, fornendo gli opportuni elementi informativi sulle prestazioni. In merito a quanto affermato da Engie Servizi sulla impossibilità di rinegoziare il contratto ai sensi del d.lgs. 115/2008 con il nuovo affidatario, si osserva che il lotto aggiuntivo della Convenzione Consip MIES 2 conteneva già delle previsioni di efficientamento energetico, in particolare i Servizi Tecnologici”, a loro volta divisi in Servizio Tecnologico con miglioramento dell’efficienza energetica per gli Impianti di Climatizzazione Estiva e Servizio Tecnologico con miglioramento dell’efficienza energetica per gli Impianti Elettrici, Speciali e di Illuminazione”. Erano previsti, altresì, degli investimenti per interventi di efficienza energetica. Come già evidenziato, l’Azienda Ospedaliera ha quantificato tali investimenti in € 1.070.700,91. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pur prendendo atto delle dichiarazioni e dei calcoli effettuati dalle parti in particolare merito al risparmio di spesa ottenuto, si ritiene che l’asserita economicità della rinegoziazione non possa costituire una deroga all’obbligo per l’Ospedale Rodolicogli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi in via esclusiva attraverso Consip S.p.A. o le centrali regionali di committenza, vi erano ragioni tecniche per cui non sarebbe stato possibile procedere ad tantomeno nel caso in cui, come quello in questione, si è verificato un affidamento ad un operatore diverso dei servizi in scadenza al 31 gennaio 2018diretto per 10 anni. Si ritiene quindi che la rinegoziazione ex d.lgs. 115/2008, in quanto dipendenti dalla stessa centrale unificata forma diretta con l’attuale appaltatore, a fronte di una convenzione già affidata con gara da Consip, non si sia posta in linea con i principi generali di libera concorrenza e non discriminazione di cui dipendevano i servizi in scadenza all’art. 30 del d.lgs. 50/2016, essendo stato sottratto al 31 gennaio 2021. Per i presidi minori, la proroga appare giustificata dal processo mercato un appalto di riorganizzazione in corso al momento dell’adozione della determina a contrarre, per cui appare verosimile che in quel momento l’A.O.U. non potesse impegnarsi particolare rilevanza economica per un periodo notevole lasso di tempo prefissato tempo. Nella comunicazione di avvio dell’istruttoria era stato osservato come il lotto 8 della gara Consip avente ad oggetto il Multiservizio Tecnologico Integrato con un nuovo contraentefornitura di energia per gli immobili adibiti ad uso sanitario (MIES1) risultasse aggiudicato al RTI Cofely Italia S.p.A. (capogruppo mandataria) - Manitalidea S.p.A. (cfr. Inoltre, avviso di aggiudicazione pubblicato GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 8 del 18.1.2013). In data 1° ottobre 2016 la Cofely Italia S.p.A. ha mutato la propria denominazione in base alle determine a contrarre, il fatto che una parte dei servizi avesse una scadenza al 31.12.2018 e dunque anticipata rispetto alla scadenza dell’Ordinativo principale di fornitura al 31.1.2021 era dovuto al limite di capienza della Convenzione Consip al momento della stipula degli atti aggiuntivi. Nel corso dell’istruttoria sono state sollevate perplessità relativamente all’affidamento alla Engie Servizi S.p.A. e l’Azienda Ospedaliera ne ha preso atto con delibera n. 1887 del servizio 10 novembre 2016. Anche l’Ordinativo principale di conduzione e manutenzione fornitura n. 1094607 del Trigeneratore da 1MW installato presso l’edificio 4 del P.O. Rodolico in quanto vi erano elementi che inducevano a ritenere che si fosse trattato di un affidamento diretto23.12.2013. Nelle controdeduzioni le parti hanno chiarito che tale affidamento è stato effettuato a compensazione della dismissione del presidio Ferrarotto e di alcuni edifici, o parte di essi, del presidio Rodolico. Non si è quindi trattato di un ulteriore affidamento ma solo di una generale rimodulazione dei servizi come previsto dalla con cui l’A.O.U. ha aderito alla Convenzione Consip MIES 1MIES1, vede quale fornitore contraente «Cofely Italia in RTI». XxxxxxxTuttavia, come si illustrerà più approfonditamente in seguitobase alla deliberazione n. 1433 del 24 dicembre 2018, il profilo la prosecuzione fino al 30 giugno 2019 degli affidamenti derivanti dagli atti aggiuntivi di criticità relativo adesione alla proroga Convenzione Consip MIES1 è stata disposta esclusivamente in favore di solo con la Engie Servizi S.p.A. anziché del con il RTI Engie Servizi S.p.A. /Manitalidea, aggiudicatario del relativo lotto della gara Consip. Lo stesso è avvenuto per la rinegoziazione e proroga per 10 anni della Convenzione Consip MIES1 ai sensi del d.lgs.115/2008 che, in base alla determinazione n. 751/2019 è stata disposta unicamente con la Engie Servizi S.p.A. Nel corso del procedimento è stato acquisito il Contratto di appalto per l’esecuzione della rinegoziazione, ai sensi del d.lgs. n. 115/2008, della Convenzione Consip MIES1, stipulato in data 29 maggio 2019, che risulta stipulato unicamente da Engie Servizi S.p.A. e destinatario dell’Ordinativo non viene fatto riferimento alla sottoscrizione della rinegoziazione e proroga nella qualità di mandataria capogruppo del Rti Cofely (oggi Engie Servizi S.p.A.)/Manitalidea S.p.A. In proposito, nella comunicazione di risultanze istruttorie è stato osservato come le imprese in raggruppamento temporaneo costituiscano un’unica parte contrattuale, sia in fase di partecipazione alla gara sia in fase di esecuzione del contratto, seppure ogni impresa associata rimanga autonoma nell’esecuzione dell’appalto e ne risponda direttamente. Essendo l’associazione temporanea a stipulare il contratto e non le imprese cha la costituiscono, il rapporto si costituisce in capo all’associazione temporanea medesima, nella persona del mandatario, ma non in proprio, bensì quale rappresentante del raggruppamento in virtù del mandato conferito (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 novembre 2007, n. 5906). Le criticità legate al fatto che il contratto rinegoziato sia stato sottoscritto da Engie Servizi S.p.A. senza alcun riferimento al fatto che essa agisse in qualità di mandataria capogruppo del RTI, in nome e per conto di Manitalidea, in base al mandato conferito con l’atto costitutivo del RTI, apparivano confermate anche in base all’Atto Costitutivo del RTI e nel Regolamento interno al costituendo RTI (seppure tali atti abbiano efficacia solo tra Engie Servizi e Manitalidea). Infatti, il RTI al momento della rinegoziazione con proroga non risultava sciolto, poiché in base all’Atto costitutivo del RTI del 12 settembre 2011, lo scioglimento dell’RTI è previsto al termine dell’affidamento, comprese proroghe e/o rinnovi. In base al Regolamento interno del costituendo RTI inoltre, nessuna trattativa o accordo tra le imprese e l’ente appaltante avrebbe potuto avvenire se non con il consenso scritto di tutte le imprese (art. 2). L’art. 10 prevede inoltre che l’impresa mandataria firmerà validamente “in nome e per conto delle imprese raggruppate” tutti gli atti impegnativi per l’associazione temporanea di imprese, cosa che, come già evidenziato, non è avvenuta nella fattispecie in esame. Appariva quindi essersi concretizzata, sia per gli affidamenti avvenuti con deliberazione n. 1433/2018 che per quelli avvenuti con deliberazione n. 751/2019, una forma di nuovo affidamento effettuato in forma diretta alla Engie Servizi S.p.A., che è un operatore economico diverso rispetto al RTI vincitore della gara Consip. Nel corso dell’istruttoria sia l’A.O.U. che Engie Servizi hanno evidenziato che il RTI Cofely (oggi Engie Servizi S.p.A.)/Manitalidea si configura come un RTI nel quale i servizi e le prestazioni oggetto dell’appalto sono ripartiti orizzontalmente, e successivamente suddivisi come da prassi operativa di mercato tra le parti su specifiche commesse. Resta fermo che l’attività di direzione e coordinamento fa capo interamente alla mandataria Engie Servizi S.p.A. ed il regime di solidarietà tra gli associati del RTI di tipo orizzontale. Le quote complessive di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in base all’Atto Costitutivo sottoscritto il 12 settembre 2011, sono state fissate nella misura dell’85% in capo alla mandataria Cofely (quindi Engie Servizi) e del 15% in capo alla mandante Manitalidea S.p.A. Per quanto riguarda la Convenzione Consip MIES1 con l’A.O.U. Policlinico di Catania, la società mandataria, in base agli accordi con la mandante sulla ripartizione interna delle quote di RTI, a parità di requisiti, nell’ambito del relativo Lotto n. 8, ha preso in carico il 100% dell’esecuzione dell’attività di direzione e coordinamento e dei servizi manutentivi ed energetici, cioè l’intero contratto di fornitura sia in base all’Ordinativo Principale di fornituraFornitura che ai successivi Atti aggiuntivi. Di fatto, sin dall’inizio, tutte le fatture sono state emesse da Engie Servizi S.p.A., a cui l’A.O.U. ha corrisposto il 100% dei pagamenti. Sul punto Engie ha prodotto una nota tramessa da Consip all’Ente Ospedale Riuniti Papardo- Piemonte di Messina in data 27 ottobre 2015, nella quale Consip ha chiarito come la ripartizione quantitativa all’interno del RTI non implica necessariamente, e per ciascun appalto, l’assunzione ripartita dell’esecuzione delle prestazioni. Nella nota Consip prot. 26824/2015 si legge infatti che nelle gare per la stipula delle Convenzioni ex art. 26 della Legge n. 488/1999, l'obbligo previsto dall'art. 37 comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 di specificare le parti del servizio o della fornitura che verranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati applicabile ai contratti di servizi (quale è quello MIES del Policlinico di Catania) …. deve necessariamente intendersi riferito all'importo complessivo del singolo Lotto e non al singolo ordinativo di fornitura emesso dall'Amministrazione in adesione alla Convenzione. Ciò in quanto il Fornitore, all'atto di predisposizione dell'offerta, non può conoscere quali e quante Amministrazioni aderiranno alla Convenzione. In sostanza, la ripartizione delle prestazioni tra i soggetti che compongono l’RTI di tipo orizzontale può variare a seconda dei singoli contratti attuativi, purché nel complesso cumulato degli ordinativi di fornitura sia mantenuta la qualificazione indicata in sede di gara e fermo restando il possesso, in capo al soggetto del RTI chiamato ad eseguire le prestazioni, dei requisiti adeguati alle prestazioni da eseguire.
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