Common use of Verifiche di conformità Clause in Contracts

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.

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Samples: Appalto Per La Gestione E Riqualificazione Energetica Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica, Appalto Per La Gestione E Riqualificazione Energetica Degli Impianti Di Illuminazione Pubblica

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette L’esecuzione è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzioneregolarità rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto, attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Le attività Delle verifiche di conformità è redatto processo verbale avente i contenuti di cui all’art. 319 del D.P.R. 207/2010. Nei casi in cui le particolari caratteristiche del servizio non consentano la verifica di conformità sono dirette a certificare che le per la totalità delle prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionaleprescritte dal contratto, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura del servizio ed al suo valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale. La verifica di conformità e è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione dal soggetto incaricato come prescritto all’art. 314 del D.P.R. 207/2010. La verifica di conformità potrà essere altresì condotta nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni corso dell’esecuzione del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione nei modi di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore L’Amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessariin ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna La verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’artconclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. 319 In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all’esecutore. Il Responsabile del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima procedimento dispone altresì, ad ultimazione delle prestazioni, verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva nei termini e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli modi di cui all’art. 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito Le operazioni necessarie alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, sono svolte a spese dell’esecutore ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 di cui all’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio . Le verifiche di conformità sono svolte con i criteri e metodi di cui all’art. 321 del Certificato di D.P.R. 207/2010. Il soggetto incaricato della verifica di conformità. Il conformità rilascia il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi Eventuali contestazioni potranno essere formulate dall’esecutore ai sensi e nei termini di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione cui all’art. 323 del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitiD.P.R. 207/2010.

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Samples: Capitolato D’oneri

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato sede di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi Fornitore sottoporrà all’Amministrazione tutti i deliverable di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contrattofornitura previsti per la necessaria Accettazione/Approvazione, al fine di assicurare l'esecuzione verificarne la rispondenza rispetto ai requisiti stabiliti. Le imprecisioni, i disallineamenti e gli eventuali errori presenti dovranno essere tempestivamente risolte dal Fornitore per permettere la prosecuzione delle attività, entro comunque i tempi definiti dai livelli di servizio (cfr. Appendice 2 - Indicatori di qualità) o dall’Amministrazione stessa. Eventuali ritardi nella risoluzione delle problematiche riscontrate comporteranno l’applicazione delle sanzioni contrattualmente previste. Nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a regola d'arte di tutte le opere previstegiudizio dell’Amministrazione, avrà in particolare sia per numerosità e gravità sia per il compito di: – sorvegliareritardo sui tempi pianificati, nell'interesse del buon andamento dei lavorinon consentano il normale svolgimento delle attività, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantierel’Amministrazione, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel previsioni di cui all’Accordo Quadro, potrà procedere alla sospensione delle attività. In questo caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione slittamento del termine della fase di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato verifica di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisioneconformità sarà totalmente imputato al Fornitore, il certificato quale ne risponderà secondo le azioni contrattuali previste. I nuovi termini di regolare esecuzione consegna dei lavori eseguitideliverable verranno indicati dall’Amministrazione ed entro tali termini il Fornitore dovrà procedere alla consegna della versione corretta. Qualora la modifica dia nuovamente esito negativo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare non approvabile il deliverable oggetto di verifica per inadempimento del Fornitore e gli acconti eventualmente versati al Fornitore dovranno essere da lui restituiti oltre al risarcimento dei danni all’Amministrazione. L’Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto. In caso in cui sia possibile procedere all’accettazione/approvazione dei prodotti, verrà redatto e sottoscritto dall’Amministrazione un verbale di accettazione. Si rinvia in ogni caso alle previsioni dell’Accordo Quadro relative alle verifiche di conformità.

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Samples: Accordo Quadro

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica Sono previste verifiche di conformità al fine intermedie e una verifica finale di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settoreconformità. Le verifiche intermedie saranno eseguite entro quindici giorni solari dalla formale trasmissione da parte dell’appaltatore a Sardegna IT della relazione del SAL bimestrale di riferimento e l’esito positivo delle verifi- che è condizione per poter fatturare i servizi accertati come regolarmente eseguiti e per ottenerne il paga- mento, a norma dell’articolo seguente. Sardegna IT comunicherà tempestivamente e con congruo avviso all’appaltatore la data, l’ora il luogo e le modalità previste per ogni verifica necessaria a testare la conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni alle specifiche indica- te nel presente documento, nell’offerta dell’appaltatore e, comunque, nel contratto. Al termine di esercizio e manutenzioneogni sessione di verifica sarà redatto apposito verbale che ne conterrà l’esito. Ove da verbale risulti l’esito positivo delle prove, dello stato esso comporta il diritto al pagamento dell’importo a SAL, certificato dal re- In caso di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento esito negativo delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata , comunque, in tutti i casi in cui il servizio non risulti perfettamente espletato, l’appaltatore è obbligato a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà provvedere in merito alla risoluzione delle difformità riscontrate entro il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore congruo termine indicato dal referente dell’esecuzione del contratto, periodo al fine termine del quale Sardegna IT provvederà all’esecuzione di assicurare l'esecuzione nuova verifica. L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e garantire la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavoriespletamento del ser- vizio, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore non interrompe i tempi richiesti contrattualmente per il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di completamento e regolare esecuzione dei lavori eseguitidel ser- vizio e potrà dare comunque adito all’applicazione delle previste penali. Nel caso di terzo esito negativo, conseguente alle verifiche di conformità, Sardegna IT ha facoltà di dichiara- re la risoluzione di diritto del contratto.

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Samples: Contratto Di Servizio

Verifiche di conformità. Tutte 1. Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione effettuerà tutte le prestazioni contrattuali sono soggette verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell’offerta presentata. 2. L’Aggiudicatario si obbliga a verifica consentire all’Amministrazione, per quanto di conformità al fine propria competenza, di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionaleprocedere, in conformità qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e nel rispetto corretta esecuzione delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni prestazioni oggetto del contratto, nonché nel rispetto delle a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 3. L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall’Amministrazione. 4. L’Amministrazione farà pervenire all'Aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hannocontestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità eventuali prescrizioni alle quali l'Aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'Aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all’Amministrazione. 5. Su richiesta dell’Amministrazione l'Aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con a rilievi avanzati. Sono fatte salve le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessariper inadempimento. 6. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, L’Aggiudicatario si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento servizio prestato da parte dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitifunzionari incaricati.

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Samples: Contract

Verifiche di conformità. Tutte 1. Tramite le verifiche conformità, l’APPALTANTE verifica la conformità delle prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzionerese dall’APPALTATORE alle previsioni del presente contratto e dei documenti cui esso fa rinvio o riferimento. Le attività di verifica possono riguardare, in via esemplificativa e non esaustiva: a. la qualità del SERVIZIO, intesa come aderenza a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto, nel Capitolato tecnico o nelle eventuali condizioni migliorative contenute nell’Offerta tecnica dell’APPALTATORE; b. l’adeguatezza delle prestazioni, in termini di raggiungimento degli obiettivi per cui l’appalto è stato affidato; c. il rispetto dei tempi e delle modalità di resa delle prestazioni; d. l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e sulle attività svolte, così come sugli elementi attinenti l’APPALTATORE; e. la soddisfazione del fruitore finale del SERVIZIO reso; f. il rispetto da parte dell’APPALTATORE degli obblighi ulteriori rispetto all’esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato tecnico e dall’Offerta tecnica. 2. PENSPLAN si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico sulla piena e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni corretta esecuzione del presente contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hannoL’APPALTATORE si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo scopo svolgimento di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con tali verifiche. 3. PENSPLAN eseguirà quantomeno le risultanze seguenti verifiche di fattoconformità delle prestazioni: a. verifica di conformità ad esito della fase di messa in produzione ed avvio dell’operatività del sistema informatico; b. verifiche di conformità al termine di ogni trimestre di esecuzione del SERVIZIO, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi antecedenti ad ogni pagamento, a decorrere dal termine della fase di settoremessa in produzione ed avvio dell’operatività del sistema informatico; c. verifica di conformità finale, entro 6 (sei) mesi successivi lo scadere del termine di durata del contratto. 4. Le verifiche di conformità sono ordinariamente eseguite secondo la seguente procedura: a. L’APPALTATORE comunicherà all’APPALTANTE, in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010forma scritta, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annualia mezzo PEC, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verificanominativo del proprio rappresentante che, in contraddittorio con l’appaltatorea cura e spese dell’APPALTATORE, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato potrà presenziare alle operazioni di verifica di conformità. b. L’APPALTANTE comunicherà la data e l’ora delle operazioni di verifica in forma scritta, a mezzo PEC, anche con preavviso minimo. c. Alla data ed ora indicate, l’APPALTANTE avrà facoltà di procedere autonomamente ad eseguire le verifiche di conformità, anche in assenza del rappresentante dell’APPALTATORE. d. L’APPALTATORE è tenuto a prestare, su semplice richiesta dell’APPALTANTE, a propria cura e spese, l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per le verifiche di conformità. 5. Le verifiche di conformità sono effettuate, indicativamente, entro 30 giorni successivi alla conclusione della fase/periodo a cui si riferiscono. Esse sono documentate da apposito verbale, redatto dal Direttore dell’esecuzione nel quale, oltre ad una sintetica descrizione delle prestazioni dell’appalto oggetto di verifica, sono contenute le seguenti indicazioni: a. gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità (se diverso dal Direttore dell’esecuzione); b. il giorno della verifica di conformità; c. le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti; d. i rilievi effettuati e le singole operazioni di verifica; e. i contenuti specifici previsti dal successivo comma 7 per i casi di verifica con esito negativo. 6. Il certificato verbale è sottoscritto dal Direttore dell’esecuzione e, se presente, dal rappresentante dell’APPALTATORE ovvero, in caso di assenza di quest’ultimo, da due testimoni. Se presente, il rappresentante dell’APPALTATORE ha facoltà di aggiungere a verbale le proprie osservazioni e, anche in assenza di sue osservazioni, gliene viene rilasciata copia. 7. L’esito della verifica può essere positivo o negativo ed, in quest’ultimo caso, il Direttore dell’esecuzione indica a verbale il ritardo, la disfunzione o l’inadempimento contestato nonché l’eventuale prestazione che l’APPALTATORE è chiamato ad eseguire tempestivamente per correggere la difformità individuata. Tali indicazioni del Direttore dell’esecuzione integrano “ordini di servizio” di cui al precedente articolo 2 comma 3. 8. Il Direttore dell’esecuzione comunica al RUP il verbale della verifica di conformità. Laddove il verbale contenga rilievi o contestazioni circa l’esatta esecuzione del contratto ed alla sua redazione non risultava presente un rappresentante dell’APPALTATORE, il Direttore dell’esecuzione trasmette a mezzo PEC copia del verbale anche all’APPALTATORE, affinché quest’ultimo possa avanzare osservazioni all’APPALTANTE entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dello stesso. Decorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 9. Il RUP, ricevuto il verbale di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) ed, eventualmente, le osservazioni dell’APPALTATORE, in base ai contenuti degli stessi, entro 30 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del emette il certificato di pagamento relativo alle prestazioni rese in cui è esplicitato l’importo per cui l’APPALTATORE è autorizzato ad emettere fattura in base al successivo articolo 15 comma 3, eventualmente applicando le penali previste dal contratto, ovvero, sussistendone le condizioni, avvia la procedura volta al recesso/alla risoluzione dello stesso contratto. 10.Le prestazioni di cui è stata rilevata la difformità rispetto alle previsioni contrattuali nonché le prestazioni cui l’APPALTATORE è stato chiamato per porvi rimedio, sono oggetto di ulteriore verifica di conformità, eventualmente nell’ambito della verifica relativa al trimestre successivo. 11.Nel caso in cui, in base alla verifica di una prestazione di cui era già stata segnalata una difformità, fosse nuovamente individuata tale difformità e/o comunque il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattualidifetto di ottemperanza dell’APPALTATORE all’ “ordine di servizio” relativo alla sua risoluzione, l’APPALTANTE ha la facoltà di applicare la penale aggiuntiva prevista all’articolo 16, comma 2, lett. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitid).

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Samples: Outsourcing Agreement

Verifiche di conformità. Tutte 1. Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione effettuerà tutte le prestazioni contrattuali sono soggette verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell’offerta presentata. 2. Il Fornitore si obbliga a verifica consentire all’Amministrazione, per quanto di conformità al fine propria competenza, di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionaleprocedere, in conformità qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e nel rispetto corretta esecuzione delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni prestazioni oggetto del contratto, nonché nel rispetto delle a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall’Amministrazione. 4. L’Amministrazione farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hannocontestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all’Amministrazione. 5. Su richiesta del Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con a rilievi avanzati. Sono fatte salve le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformitàper inadempimento. 6. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione Fornitore si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo servizio prestato da parte dei funzionari delle prestazioni eseguite autorità statali e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiticomunitarie.

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Samples: Service Agreement

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionaleIl Manutentore effettuerà, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione entro 2 mesi dall’inizio del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente di appalto ed entro un mese dalla verifiche annualidata di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell’appalto, il committente ha diritto di procedere in qualunque una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzionestessa. A seguito dell’emissione del certificato di tale verifica il manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l’indicazione dei tempi di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo legge consentiti per la eliminazione della cauzione prestata dall’appaltatore difformità stessa. 2. La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previstenecessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, avrà impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in particolare nessun caso obbligo di spesa per il compito di: – sorvegliareCommittente, nell'interesse ma dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilità economiche. 3. E’ facoltà del buon andamento Committente assegnare l’esecuzione di dette opere oggetto del preventivo di cui sopra mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione tra le quali dovrà essere ricompresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice. 4. Le opere di adeguamento degli stessi e la qualità impianti non implicano alcuna modifica dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'artecanoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, segnalandosalvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell’art. 2 del D.P.R. 162/99, ove del nel qual caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi l’adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitinuovo impianto.

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Samples: Capitolato Speciale

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette 1. Le apparecchiature e i singoli servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifica di conformità al fine in contraddittorio fra le parti secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico nonché nell'ambito della procedura di accertarne la regolare esecuzioneconsegna e di installazione ivi prevista. 2. Le attività verifiche avranno ad oggetto l’accertamento della rispondenza delle apparecchiature e dei servizi ai requisiti minimi esposti nel Capitolato Tecnico nonché a quelli (anche migliorativi) indicati dall’Impresa nell’Offerta tecnica. 3. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta tecnica determinerà l’esito negativo della verifica. 4. Per l'espletamento delle operazioni di verifica di conformità sono dirette cui ai commi precedenti l’Istituto provvederà a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto fissare, sentita l’impresa, la data delle operazioni e il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settorefornitore potrà presenziare alle verifiche con suoi tecnici incaricati. Le attività Delle operazioni di verifica hannoè redatto apposito verbale. 5. L’Istituto ha la facoltà di chiedere l’immediata risoluzione del Contratto, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con ove le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in difformità evidenziate nel corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica non siano eliminabili, ovvero risultino di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 gravità tale da rendere la fornitura oggetto del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà presente Contratto del tutto inidonea alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitivaContratto, il direttore dell’esecuzione del contratto procederào, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010ancora, al rilascio del Certificato di verifica di conformitàevidenzino negligenze inescusabili. 6. Il certificato positivo esito delle verifiche non esonera l’Impresa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito accertate. 7. È riconosciuta all'Istituto la facoltà di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformitàeffettuare in qualsiasi momento verifiche, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite anche periodiche e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianticampione, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte sull'osservanza da parte dell'Impresa di tutte le opere previstedisposizioni contenute nel presente Contratto, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento nel Capitolato Tecnico e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavorinell'Offerta, con riferimento anche alla situazione particolare riguardo ai livelli di fatto; – redigere in contraddittorio servizio ivi previsti, direttamente ovvero con l’appaltatore il certificato l'ausilio di ultimazione delle opere; – sottoscrivereterzi soggetti qualificati appositamente incaricati. 8. A tal fine l'Impresa è tenuta a prestare la massima collaborazione, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitiad esibire tutta la documentazione necessaria e a fornire tutti i chiarimenti richiesti.

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Samples: Contratto Di Locazione Operativa Quadriennale

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette 1. I servizi oggetto del presente Contratto saranno soggetti a verifica di conformità conformità, ai sensi degli art.312 e seguenti del DPR 207/2010, ove applicabili al fine di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settoreContratto stesso. 2. Le verifiche di conformità saranno effettuate dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx in corso qualità di esecuzione Direttore dell’esecuzione del Contratto. Le verifiche avranno ad oggetto l’accertamento della rispondenza dei servizi prestati ai requisiti esposti nel Capitolato Tecnico. La mancata corrispondenza a quanto previsto dal Capitolato Tecnico determinerà l’esito negativo delle verifiche. 3. In caso di cui all’artesito negativo, la verifica potrà essere ripetuta entro e non oltre i 10 giorni lavorativi successivi alla data della prima verifica e, comunque, l'Istituto potrà applicare le penali previste dall’art. 317 del D.P.R. n. 207/201012. Qualora, avranno periodicità annuale e verranno effettuatetrascorsi tali 10 giorni, la verifica, risulti ancora negativa, l’Istituto si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 301 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cassa con raccomandata a/r ovvero PEC. 4. Il Responsabile del medesimo decretoServizio designato dalla Cassa potrà presenziare alle operazioni di verifica. 5. Delle operazioni di verifica è redatto apposito verbale. 6. L’Istituto ha la facoltà di chiedere l’immediata risoluzione del Contratto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento ove le difformità evidenziate nel corso delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica non siano eliminabili, ovvero risultino di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 gravità tale da rendere la fornitura oggetto del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà presente Contratto del tutto inidonea alle finalità in relazione alle quali è stato stipulato il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitivaContratto, il direttore dell’esecuzione del contratto procederào, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010ancora, al rilascio del Certificato di verifica di conformitàevidenzino negligenze inescusabili. 7. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso positivo esito delle verifiche non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A esonera la Cassa dalla responsabilità per eventuali difformità che non siano emerse al momento della effettuazione, ma vengano in seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitiaccertate.

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Samples: Servizio Di Assistenza Sanitaria

Verifiche di conformità. Tutte 1. Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione effettuerà tutte le prestazioni contrattuali sono soggette verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell’offerta presentata. 2. L’Aggiudicatario si obbliga a verifica consentire all’Amministrazione, per quanto di conformità al fine propria competenza, di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionaleprocedere, in conformità qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e nel rispetto corretta esecuzione delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni prestazioni oggetto del contratto, nonché nel rispetto delle a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 3. L’Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione. 4. L’Amministrazione farà pervenire all’Aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hannocontestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità eventuali prescrizioni alle quali l’Aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L’Aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all’Amministrazione. 5. Su richiesta dell’Amministrazione l’Aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con a rilievi avanzati. Sono fatte salve le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessariper inadempimento. 6. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, L’Aggiudicatario si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento servizio prestato da parte dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitifunzionari regionali.

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Samples: Contract for the Update of the Land Use and Coverage Database of the Sardinia Region

Verifiche di conformità. Tutte 8.1 Per le attività di gestione e manutenzione saranno redatti dei verbali di constatazione all’inizio di ottobre di ogni anno, prima dell’accensione delle caldaie, per verificare che le centrali e gli impianti di distribuzione siano stati correttamente revisionati e messi in ordine. 8.2 Nel corso della stagione di riscaldamento varranno le regole di seguito descritte.  In caso di sostituzione di apparecchiature, l'appaltatore deve specificare, allegando le schede tec- niche, quali apparecchiature e materiali intende adoperare al fine di garantire l’equivalenza e la compatibilità con quelli originari preesistenti, scegliendoli comunque fra quelli tecnologicamente più avanzati proposti dal libero mercato e con precedenza tra i tipi di più recente adozione in dotazione ai magazzini aziendali o già installati.  La Committente GTT ha facoltà di rifiutare i materiali e le apparecchiature che giudichi inidonei all’impiego e di far modificare o rifare le opere che ritiene inaccettabili per deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell’Appaltatore o dei suoi fornitori, senza che l’appaltatore possa pretendere alcun compenso.  L'Appaltatore provvede a propria cura e spese alla campionatura dei materiali e alle prove secondo quanto prescritto dalle normative vigenti e dalla Committente. Qualora i risultati delle prove fossero anche soltanto parzialmente deficienti, la Committente si riserva di assumere opportuni e motivati provvedimenti e resteranno a carico dell’appaltatore gli oneri conseguenti a tali provvedimenti. Le prove e analisi dovranno essere eseguite, a carico dell’appaltatore, da laboratori ufficiali o approvati dalla Committente. I risultati ottenuti in detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due par- ti, e a essi si farà riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.  Per le prestazioni contrattuali sono soggette inerenti i servizi si procederà a cura del DEC, per ogni intervento o per di gruppi di interventi, alla verifica di conformità delle singole prestazioni eseguite al fine di accertarne la regolare buona e corretta esecuzione. Le attività Gli interventi da sottoporre alla verifica saranno definiti in base ad una scelta discrezionale del DEC. Con il verbale di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico positiva si accetta e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi si conside- ra chiuso quell’intervento o quel gruppo d’interventi con conseguente decorrenza della garanzia contrattuale.  In caso di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche difetti e/o ispezioni vizi riscontrati nella realizzazione dell’intervento, l’Appaltatore sarà tenuto ad ogni intervento riparatore a sue esclusive spese. In caso di rifiuto dell’Appaltatore, il Committente provvederà d’ufficio imputando all’Appaltatore integralmente spese e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente oneri sostenuti, oltre le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifichepenali contrattuali. Di ciascuna  In ogni caso è prevista la verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’artdelle prestazioni eseguite da effettuarsi, a cura del DEC, entro 60 gg, dalla scadenza di ogni anno contrattuale. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla Dalla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e annuale con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica esito positivo decorre la garanzia contrattuale per gli impianti diversi da quelli oggetto della veri- fica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.cui sopra

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Samples: Servizio Di Gestione E Manutenzione

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali 1. Nel corso del Contratto Quadro e dei Contratti Esecutivi sono soggette previste Verifiche di Conformità, condotte da Aria e dagli ES, atte a verifica verificare il raggiungimento dei risultati attesi ed il livello di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzionequalità previsto, il tutto come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico. 2. Le attività Verifiche di Conformità si svolgeranno alla data stabilita in presenza di rappresentanti degli ES e di Xxxx Xx termine verrà redatto un verbale di verifica, sottoscritto dalle Parti. In caso di esito positivo, sarà ratificato il passaggio alla successiva fase contrattuale e svincolato l’eventuale corrispettivo economico associato al momento di verifica. In caso di mancata esecuzione della verifica alla data concordata o di conformità sono dirette esito negativo della medesima, ferma restando l’applicazione delle penali, il Fornitore dovrà provvedere, a certificare propria cura e spese, alla eliminazione dei difetti e/o delle carenze riscontrati entro il termine che le prestazioni contrattuali siano state eseguite gli verrà comunicato. Dopo la comunicazione, da parte del Fornitore, dell’avvenuta eliminazione dei difetti e/o delle carenze, si procederà a regola d'arte sotto una nuova Verifica di Conformità nel nuovo termine assegnato al Fornitore. All’esito di detta verifica sarà ammesso un altro rinvio con applicazione delle relative penali. 3. In caso di ulteriore esito negativo anche alla terza Verifica di Conformità, Xxxx avrà facoltà di risolvere il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, Contratto Quadro ai sensi dell’art. 301 1453 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti cod. civ. e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente dalla verifiche annuali, il committente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai scorrere la graduatoria ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. A seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di: – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, 110 D.lgs 50/2016 ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione conseguenze di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitilegge.

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Samples: Contratto Quadro Per Servizi Di Gestione

Verifiche di conformità. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionaleIl Manutentore effettuerà, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le verifiche di conformità in corso di esecuzione di cui all’art. 317 del D.P.R. n. 207/2010, avranno periodicità annuale e verranno effettuate, ai sensi dell’art. 301 del medesimo decreto, direttamente dal direttore dell’esecuzione entro 2 mesi dall’inizio del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Indipendentemente di appalto ed entro un mese dalla verifiche annualidata di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell’appalto, il committente ha diritto di procedere in qualunque una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento alla verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Ai sensi dell’art. 320 del D.P.R. n. 207/2010, l’appaltatore dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche. Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto un processo verbale secondo le modalità previste all’art. 319 del D.P.R. n. 207/2010. L’ultima verifica assumerà il nome di Verifica di conformità definitiva e sarà effettuata con le modalità previste agli articoli 318 e 321 del D.P.R. n. 207/2010. In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell’esecuzione del contratto procederà, ai sensi e con le modalità previste agli articoli 322 e 323 del D.P.R. n. 207/2010, al rilascio del Certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall’ultimazione dell’esecuzionestessa. A seguito dell’emissione del certificato di tale verifica il manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l'indicazione dei tempi di conformità, il committente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo legge consentiti per la eliminazione della cauzione prestata dall’appaltatore difformità stessa. La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell’esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previstenecessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, avrà impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in particolare nessun caso obbligo di spesa per il compito di: – sorvegliareCommittente, nell'interesse ma dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilità economiche. E' facoltà del buon andamento Committente assegnare l’esecuzione di dette opere oggetto del preventivo di cui sopra mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all'esecuzione dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione tra le quali dovrà essere compresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice. Le opere di adeguamento degli stessi e la qualità impianti non implicano alcuna modifica dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'artecanoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, segnalandosalvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti comprendano anche quelle di cui al comma i) dell’art. 2 del D.P.R 162/99, ove del nel qual caso, all’appaltatore quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con l’appaltatore per ottenere il miglior coordinamento dei tempi l’adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di esecuzione delle opere previste; – approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità dell’appaltatore; – fornire le necessarie istruzioni all’appaltatore nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto; – redigere in contraddittorio con l’appaltatore il certificato di ultimazione delle opere; – sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguitinuovo impianto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Gestione Impianti Elevatori