CAPITOLATO D’ONERI GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI FERMO
COMUNE DI FERMO ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
MODELLO B
GESTIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DELL’ASILO NIDO DEL COMUNE DI FERMO
INDICE
ART . 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
ART. 2 - DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E RIFERIMENTI NORMATIVI ART . 3 - FINALITA’
ART . 4 - DESTINATARI
ART . 5 - PRESTAZIONI E SEDI
ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ART. 7 - REFERENTE TECNICO DEI SERVIZI
ART. 8 - ORARI DI LAVORO Art. 9 - SOPRALLUOGO
ART. 10 - DURATA DELL’APPALTO
ART. 11 - AMMONTARE PRESUNTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO ART. 12 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ART. 14 - SVOLGIMENTO DELLA GARA
ART. 15 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA ART. 16 - RISERVA D'ACQUISTO
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 19 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLO
ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO ART. 22 - GESTIONE DEL SERVIZIO ART. 23 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
ART. 24 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE ART. 25 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA ART. 26 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ART . 27 - AGGIORNAMENTO
ART. 28 - VOLONTARIATO
ART. 29 - CASI DI FORZA MAGGIORE ART. 30 - DANNI A PERSONE O COSE ART. 31 - PENALITÀ
ART . 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 33 - RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 34 - RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 ART. 35 - RISPETTO LEGGE N° 68/1999
ART. 36 - RISPETTO D.LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY
ART. 37 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ART. 38 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ
ART. 39 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE ART. 40 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE
ART. 41 - SPESE CONTRATTUALI ART. 42 - NORME DI RINVIO
ART . 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio ha per oggetto il complesso degli interventi ausiliari necessari per la gestione dell’Asilo Nido comunale, sito in Via della Ricostruzione. Tali interventi ricomprendono, a titolo esemplificativo, l’accoglienza e cura nei confronti dei bambini, la collaborazione con le educatrici, la pulizia, custodia e sorveglianza sui locali del nido e degli arredi.
ART. 2
DISCIPLINA AUTORIZZATORIA E RIFERIMENTI NORMATIVI
Il servizio di Nido d’Infanzia, in attuazione dell’articolo 11 della Legge n. 328/2000 “legge quadro in materia di interventi e servizi sociali integrati” è disciplinato dalla L.R. Marche del 13 maggio 2003 n. 9 “Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti” e dal Regolamento Regionale n. 13 del 22 dicembre 2004 come modificato dal regolamento regionale 28 luglio 2008, n.1.
Ai sensi della predetta normativa, la struttura è autorizzata e accreditata con atto n. 35 del 7/11/2011.
ART . 3 FINALITA’
Il servizio oggetto di affidamento ha l’obiettivo di offrire sorveglianza, accompagnamento, tutela e controllo ai bambini del nido, e garantire igiene, sicurezza e piena fruibilità dei locali, arredi e attrezzature del nido stesso.
ART . 4 DESTINATARI
Sono destinatari del servizio i bambini di età compresa fra i 3 e i 36 mesi d’età, residenti nel comune di Fermo, frequentanti l’Asilo Nido comunale
ART . 5 PRESTAZIONI E SEDI
I servizi ausiliari dell’asilo nido consistono in attività di accoglienza e di sorveglianza nei confronti dei bambini accolti; di collaborazione con le educatrici comunali, di pulizia, custodia e sorveglianza generica sui locali comunali del nido.
Le prestazioni erogate in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardano:
- Cura, assistenza e sorveglianza dei bambini nelle aule e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza delle educatrici;
- collaborazione con il personale educativo nella cura e sorveglianza dei bambini;
- collaborazione con il personale di cucina nella preparazione delle porzioni, scodellamento pasti;
- aiuto nel momento dell’organizzazione e somministrazione delle colazioni del mattino, del pranzo e delle merende del pomeriggio, nell’apparecchiare, nella pulizia dei biberon e stoviglie usate, ecc.
- espletamento servizio ausiliario di aiuto cucina (distribuzione pasti dalla cucina alle aule mensa; preparazione e pulizia dei tavoli; ecc; tale servizio dovrà essere garantito per tutto l’arco del calendario scolastico);
- Ausilio materiale ai bambini portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne all’asilo e in occasione dell’entrata e dell’uscita;
- Assistenza agli alunni portatori di handicap all'interno dell’asilo, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale
- Riordino degli spazi, attrezzature e giocattoli utilizzati durante le attività;
- Custodia e conservazione dei beni materiali e attrezzature costituenti il patrimonio del servizio;
- pulizia quotidiana dei locali nelle due sezioni del nido (pavimenti, mobili, tavoli, sedie, bagno, ecc. ), ogni qual volta sia necessario; spostamento di mobili; sistemazione e risistemazione dell’arredo nei casi di pulizia generale o dopo attività ludico-didattico;
- Sorveglianza, con servizio di portineria, degli ingressi dell’asilo con apertura e chiusura dello stesso, per lo svolgimento delle attività educative e delle altre connesse al funzionamento dell’asilo
- Cambio e riordino dei letti;
- Lavaggio dei giocattoli e della biancheria del nido;
- Pulizia periodica di spazi esterni ( terrazzi e simili ) porte e finestre.
- Compiti di carattere materiale inerenti al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, e lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di mensa;
SEDI
Il servizio viene svolto, di norma, presso la struttura di via della Ricostruzione.
Il contratto d’appalto per il servizio prevede la stesura del D.U.V.R.I. Viene allegato al presente capitolato d’oneri il PRE D.U.V.R.I., da sottoporre alla ditta esecutrice.
ART. 6
REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Le prestazioni di cui all’art. 5) saranno svolte dall’aggiudicataria mediante addetti all’infanzia con funzioni non educative, (categoria B1) di ambo i sessi, almeno nel numero minimo di 2 unità.
La Cooperativa aggiudicataria dovrà fornire operatori che siano in possesso dei requisiti prescritti dal Regolamento Regionale n.13 del 14.12.2004.
Il personale impiegato deve inoltre possedere i seguenti requisiti di base:
➢ capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
➢ idoneità psico attitudinale per l’attività da svolgersi con gli utenti;
➢ assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.
Presso la Ditta aggiudicataria deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste, le certificazioni inerenti l’assenza di condanne penali e di carichi penali pendenti. Il responsabile del procedimento ha facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio.
ART. 7
REFERENTE TECNICO DEI SERVIZI
L’Aggiudicataria deve nominare, in sede di elaborazione del progetto di servizio, un referente, che sarà l’interlocutore unico con il Comune per tutti gli aspetti gestionali.
Il referente provvederà alla:
- Definizione dei programmi di lavoro secondo quanto concordato con la stazione appaltante;
- Distribuzione dei compiti e verifica sulla congruenza dei risultati rispetto alle attività e risorse impiegate;
- Gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro;
- Gestione dei rapporti con i referenti comunali dei servizi. E’ compito del referente:
- Intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che sorgano relativamente all’espletamento dei servizi
- Garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico.
Il Referente risponderà inoltre di eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall’Ufficio competente.
Requisiti minimi posseduti dal referente devono essere:
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- Esperienza nel settore di almeno due anni
- Capacità e idoneità attitudinale a svolgere il compito assegnato
- Assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.
L’affidatario, nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza, è titolare del trattamento dei dati di cui ai precedenti punti e custodisce direttamente la documentazione contenente la relativa banca dati ed è responsabile della veridicità delle informazioni rispetto al Comune di Fermo;
Nei casi di urgente necessità, il Dirigente dei Servizi Sociali si riserva la facoltà di utilizzare, in caso di impossibilità del referente, l’operatore distaccandolo dal normale servizio.
ART. 8 ORARI DI LAVORO
L’Asilo nido comunale è aperto dal 01 Settembre al 31 Luglio, di norma con il seguente orario: dalle ore
07.30 – alle ore 16,30.
Le prestazioni di lavoro del personale dovranno essere erogate in numero e secondo turni di lavoro differenziati e flessibili, normalmente durante l’apertura del servizio, dal lunedì al venerdì, entro la fascia oraria 7.30-17.30.
La programmazione dell'orario di servizio di cui sopra non è vincolante per il Comune che si riserva la facoltà insindacabile di apportare le eventuali variazioni (es. svolgimento del servizio d’appalto nell’imminenza della riapertura del nido a Settembre) che si dovessero rendere necessarie al fine di adeguare il servizio alle esigenze degli utenti, nel rispetto dei limiti del servizio appaltato.
I periodi di sospensione di norma, sono:
- Il mese di Agosto
- feste da calendario nazionale (esempio 1 Novembre)
- feste Natalizie (di norma come da calendario scolastico)
- feste Pasquali (di norma come da calendario scolastico)
- ai quali possono aggiungersi i cc.dd. “giorni ponte”.
Ulteriori giorni di chiusura del servizio per attività ed iniziative esterne o chiusure straordinarie per altre motivazioni, previo accordo, devono essere comunicate per iscritto all’Amministrazione Comunale da parte del soggetto gestore.
La facoltà di apportare variazioni che l'Ente si riserva, è accettata senza eccezione alcuna dall'Aggiudicatario, pena l'esclusione e/o la decadenza dal servizio.
Art. 9 SOPRALLUOGO
E’ in facoltà del concorrente effettuare il sopralluogo finalizzato a verificare la natura e le caratteristiche dei locali, del servizio e delle strutture presso le quali rendere le prestazioni oggetto di affidamento.
I concorrenti prenderanno visione dei locali oggetto del servizio da espletare previa prenotazione telefonica ai numeri sottoindicati, nei seguenti orari:
Comune di Fermo - Servizio Servizi Sociali – Via Mazzini n. 4 - numero telefonico 0000000000 (fax 0000000000) tutti i giorni escluso il sabato, dalle ore 09.30 alle ore 13.00.
ART. 10 DURATA DELL’APPALTO
Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto di appalto (tenuto conto anche del termine dilatorio di cui all’art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006) e scadrà il 31.08.2014; è previsto, complessivamente, un numero totale massimo di n. 2.310 ore per il periodo 01.12.2013 – 30.08.2014 (tenendo conto comunque di due settimane di chiusura estiva del servizio); il termine del 30.08.2014 è da considerarsi perentorio, quindi, in caso di aggiudicazione successiva al 01.12.2013 il numero di ore indicato, e conseguentemente l’importo complessivo del servizio, verrà proporzionalmente ridotto in base al periodo effettivamente svolto.
Esso decadrà di pieno diritto alla sua scadenza naturale senza necessità di alcuna comunicazione, preavviso o messa in mora da parte del Comune.
E’ prevista la facoltà di rinnovo dell’affidamento del servizio all’aggiudicatario - al fine di garantire un adeguato livello qualitativo e la continuità nel rapporto tra operatori ed utenti - per un ulteriore anno educativo (01.09.2014 – 31.08.2015), alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, (fatta salva la revisione dei prezzi) se consentito dalle disposizioni di legge vigenti alla scadenza, previa adozione di apposito provvedimento da parte del Dirigente competente subordinato alla verifica di:
- il mantenimento dell’interesse pubblico all’espletamento dello stesso
- il mantenimento dell’adeguatezza delle esigenze poste a base dell’affidamento
- il mantenimento dell’attuale organizzazione funzionale del servizio
- adeguata copertura economica;
- la regolare esecuzione del servizio svolto da parte della Ditta aggiudicataria:
L’aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, alla proroga del rapporto, nel rispetto delle vigenti normative, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto, fino all’individuazione del nuovo contraente a seguito delle necessarie procedure per il nuovo affidamento del servizio.
ART. 11
AMMONTARE PRESUNTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Sulla base del tariffario regionale approvato con deliberazione di G. R. n. 2064 del 07.12.2009, l’importo orario a base di gara, soggetto a ribasso, è individuato in Euro 17,23 + I.V.A.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a E. 100,00 per l’intero periodo di durata contrattuale.
Gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza non soggetti a ribasso sono pari a E. 300,00 per l’intero periodo di durata contrattuale.
L’ammontare presunto del presente appalto è dunque pari, per il periodo 01.12.2013 – 31.08.2014 a E. 40.201,30 (Euro 17,23 x 2.310 ore + E. 100,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso + 300,00 oneri per la sicurezza da rischi da interferenza non soggetti a ribasso) più IVA, se e in quanto dovuta (sia per servizio che per oneri sicurezza)
Si rammenta che il termine del 31.08.2014 è perentorio, quindi, in caso di aggiudicazione successiva al 01.12.2013 il numero di ore indicato, e conseguentemente l’importo complessivo del servizio, verrà proporzionalmente ridotto in base al periodo effettivamente svolto.
L’ammontare definitivo sarà determinato dal prezzo offerto dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara. Eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive, precedentemente autorizzate dalla stazione appaltante, verranno liquidate con fattura apposita.
Il pagamento delle prestazioni, dedotte le eventuali penalità cui dovesse incorrere la ditta aggiudicataria, avverrà a periodicità mensile sulla base di regolari fatture con rata posticipata pari all'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta dovuto in proporzione al numero di ore di servizio effettivamente reso, sempre tenendo conto del limite sopra indicato.
Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara” (C.I.G.), riferito al servizio.
Alle fatture deve essere allegato, debitamente vidimato in calce dal referente dei servizi, il prospetto riassuntivo delle prestazioni rese.
In mancanza di tale documentazione, debitamente vidimata, l’ufficio non procederà alla liquidazione delle somme spettanti.
Le fatture, emesse a norma di legge, con i prospetti allegati come sopra descritto, devono pervenire al Comune, Ufficio Protocollo, entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono, e verranno pagate entro i termini di legge. Tali termini verranno interrotti con comunicazione scritta ove la documentazione allegata alla fattura risulti incompleta o irregolare.
Analogamente le fatture non regolari saranno restituite a cura dell’Ufficio competente e i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione.
Con tale pagamento l’Aggiudicataria s’intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento dei predetti corrispettivi per la tipologia e il numero delle prestazioni autorizzate ed effettuate.
S’intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l’espletamento dei servizi.
I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta di richiedere lo scioglimento del contratto.
La stazione appaltante, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all’aggiudicatario cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.
ART. 12
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto di cui al presente Capitolato rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati nell’allegato II B del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 sotto la denominazione “Servizi sanitari e sociali”, per i quali è prevista un’applicazione limitata del decreto. Pertanto il presente appalto è disciplinato dal citato decreto solo e tassativamente quando il Capitolato ne faccia espresso richiamo.
La disciplina di cui al D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei Contatti Pubblici – è parimenti applicata nei limiti di compatibilità con l’affidamento in questione, in considerazione della particolare tipologia del servizio alla persona, nei termini e modi indicati in dettaglio nel presente Capitolato.
L’appalto è infine disciplinato dalle norme di settore nazionali (L.381/91, D.P.C.M. 30 Marzo 2001, L. 328/2000) e regionali (L.R. n. 34/2001, Deliberazione G.R. n. 2064 del 07.12.2009, Deliberazione G.R. n. 343 del 19.03.2012) esclusivamente nei termini e modalità richiamate dal presente Capitolato.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara
La gara d'appalto verrà effettuata mediante procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa di consultazione sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa tra le Cooperative Sociali iscritte alla Sezione "A" e i loro Consorzi iscritti alla lettera “C” dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui all'articolo 9, comma 1 L. 381/1991.
Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
E' ammessa la partecipazione:
- in forma singola;
- in raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito o da costituire;
- come consorzio partecipante per nome e conto proprio;
- come consorzio partecipante nell’interesse di uno o più consorziati.
Disposizioni per R.T.C. (Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti)
In caso di R.T.C. (Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti) è necessario che la Ditta invitata sia comunque capogruppo/mandataria, e il mandante sia comunque una cooperativa/consorzio iscritto ad un albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1 L. 381/1991. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
Inoltre:
- Nella domanda di partecipazione ciascun componente il raggruppamento deve specificare le parti del servizio che eseguirà in caso di aggiudicazione;
- ciascun componente deve poi indicare in percentuale la quota di partecipazione al raggruppamento e, in caso di aggiudicazione, eseguire le prestazioni nella medesima percentuale;
- La Ditta capogruppo (che deve essere quella invitata) deve possedere una percentuale minima del 40% della partecipazione al raggruppamento
Disposizioni per Consorzi
Il Consorzio che intende partecipare dovrà specificare nella domanda di partecipazione se opera in nome e per proprio conto oppure la/le consorziata/e che verrà/anno incaricata/e dell’esecuzione del servizio, fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale sia per il Consorzio sia per le consorziate esecutrici del servizio.
Divieti di partecipazione alla gara
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n 163/2006:
- E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento;
- E’ vietata l’associazione in partecipazione;
- Salvo quanto disposto all’articolo 37, commi 18° e 19° del D. Lgs. n. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Concorrenti in situazione di controllo
I concorrenti devono essere in regola con la disciplina stabilita dall’art 38 comma 1 – m-quater e comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii in relazione all’art. 2359 del codice civile.
In particolare i concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, dovranno allegare apposita documentazione in separata busta chiusa, secondo le modalità indicate al successivo art. 12.
Valutazione delle offerte
L’offerta verrà valutata in base ai seguenti elementi, ai quali verranno attribuiti i rispettivi punteggi secondo i criteri più avanti elencati:
Elementi di valutazione | Max punti | |
A | Offerta economica: Corrispettivo richiesto | 30 |
B | Offerta tecnica: Progetto Tecnico - Organizzativo | 70 |
Totale punti | 100 |
Al fine della valutazione dell’offerta economica, l’impresa può presentare e redigere il modello E; in alternativa l’offerta economica deve comunque riportare tutte le prescrizioni indicate nella sezione “Dichiarazioni espresse” di seguito riportata.
Al fine della valutazione dell’offerta tecnica, l’impresa può presentare e redigere il modello D per l’esplicitazione di tutti gli elementi di cui si compone tale offerta. In alternativa l’offerta tecnica deve comunque contenere – nel medesimo ordine di articolazione - tutti gli elementi e sub elementi in cui si sostanzia la valutazione, e riportare la dicitura circa la veridicità delle dichiarazioni rese, l’esplicito impegno a realizzare le offerte proposte, l’indicazione del nominativo del referente , relativo curriculum, nonché riportare in allegato l’eventuale documentazione, come indicato dal capitolato, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio.
A - VALUTAZIONE CORRISPETTIVO RICHIESTO: VALORE MASSIMO 30/100
La Ditta deve indicare il prezzo orario che è disposta a praticare, IVA esclusa, con max due decimali dopo la virgola, per gli operatori da impegnare nel servizio, addetti all’infanzia con funzioni non educative, (categoria B1) - e il relativo ribasso percentuale sull’importo a base di gara sotto indicato.
Il corrispettivo orario a base di gara è di E. 17,23 (prezzo desunto dal tariffario regionale per le cooperative sociali, pubblicato con Deliberazione della G.R. n. 2064 del 07.12.2009).
Gli oneri per la sicurezza, pari a E. 100,00 + IVA per l’intera durata del servizio NON sono soggetti a
ribasso. Parimenti, gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza, pari a Euro 300,00+ IVA per l’intera durata del servizio, NON sono soggetti a ribasso.
La Ditta deve altresì dichiarare la percentuale di IVA da applicarsi al prezzo orario offerto sulla base della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs 460/97.
L’assegnazione del punteggio relativo al corrispettivo economico offerto ( max 30 punti ), avviene attribuendo all'offerta più bassa il massimo punteggio, e procedendo proporzionalmente secondo la formula:
corrispettivo orario più basso x 30
= X punti ogni ulteriore singola offerta
In ordine al ribasso, si rammenta che ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 la stazione appaltante è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza; pertanto, come indicato dalla DGR 343/2012, nell’applicazione del criterio quantitativo dovrà ritenersi anomala l’offerta che risulti ribassata rispetto alla tariffa in misura superiore al 5%, ciò comporterà l’obbligo dell’avvio del procedimento di verifica e di esclusione così come previsto dal D.Lgs. 163/2006 che impone la richiesta della giustificazione dei prezzi offerti; in particolare nella valutazione dell’offerta anomala il valore economico dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente nelle apposite Tabelle del Ministero del Lavoro.
Offerta anormalmente bassa
In ordine all’individuazione delle offerte anormalmente basse, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006. Si rinvia poi all’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 per il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse.
Dichiarazioni espresse
L’offerente deve dichiarare esplicitamente:
- che l’offerta è comprensiva di ogni onere e spesa che la Ditta deve sostenere in caso di esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell’IVA, per l’intera durata contrattuale;
- che gli oneri per la sicurezza, pari a E. 100,00 + IVA, NON sono stati soggetti a ribasso;
- che gli oneri per la sicurezza sui luoghi di lavoro per rischi da interferenza, pari a E. 300,00 + IVA, NON sono stati soggetti a ribasso.
- che l’offerta tiene conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possano influire sull’esecuzione del servizio, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
- che l’offerta tiene conto, per l’intera durata dell’appalto, del costo del lavoro, delle condizioni di lavoro nonché degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- di impegnarsi a mantenere la propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni consecutivi dal termine stabilito per la presentazione delle offerte;
L’offerta deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta offerente e non deve presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o in aumento.
B – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA – VALORE MASSIMO 70/100
Il punteggio sarà attribuito in relazione alla rispondenza dell’offerta tecnica, articolata in un elaborato progettuale, rispetto alle esigenze del servizio oggetto di gara.
Nella valutazione del progetto per la gestione del servizio oggetto di gara sarà apprezzata la sintesi abbinata alla chiarezza ed esaustività della proposta; il progetto, di massimo n. 10 facciate escluso l’indice e la dichiarazione di impegno (fogli formato A 4 con carattere arial 12), (se la lunghezza sarà superiore a n. 10 facciate, non si terrà conto, per la valutazione, delle facciate eccedenti le prime 10), consiste in una relazione illustrativa, suddivisa in sezioni, in cui vengono esplicitati gli elementi di seguito enunciati.
Non sono inclusi, nel computo del numero predetto di fogli, eventuali allegati quali schemi esemplificativi, organigrammi, tabelle e/o lettere di enti terzi utili a facilitare la comprensione della proposta.
La relazione dovrà rispettare l’ordine di articolazione degli elementi e sub elementi sotto riportati. Al riguardo, l’impresa può presentare e redigere il modello D per la descrizione del progetto, attenendosi alle prescrizioni ivi riportate.
La qualità del progetto tecnico/organizzativo sarà valutata sulla base di 4 elementi, articolati in sub/elementi:
N. | ELEMENTO | PUNTEGGIO MASSIMO | |||||
1 | PROGETTO DI SERVIZIO | 30 | |||||
2 | ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | 20 | |||||
3 | SISTEMA DI VALUTAZIONE | 10 | |||||
4 | FORMAZIONE IMPIEGATE | E | AGGIORNAMENTO | DELLE | RISORSE | UMANE | 10 |
TOTALE | 70 |
Per ciascun elemento è attribuito un punteggio massimo, come riportato nei punti successivi e sintetizzato nello schema riepilogativo.
Il punteggio assegnato per ogni singolo elemento è determinato dall’attribuzione di un coefficiente di valutazione da parte della Commissione di gara, reso collegialmente sulla base di appositi indicatori e dei criteri di seguito riportati, nel rispetto della seguente formula:
punteggio i-esimo = coefficiente i-esimo X punteggio massimo del singolo subelemento
Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica deriverà dalla somma dei punteggi i – esimi
Verrà attribuito un punteggio pari a ZERO per tutti gli elementi espressi in modo generico, vago o indeterminato o privi della documentazione richiesta per la valutazione.
La ditta concorrente che non avrà totalizzato almeno n. 35 punti nel punteggio complessivo relativo al progetto tecnico sarà esclusa dalla gara, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto globalmente insufficiente.
Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione. E’ comunque facoltà della Commissione di gara stilare schede di sintesi delle principali caratteristiche delle offerte presentate.
Si fa presente, ai fini della valutazione della cantierabilità dell’offerta, che sarà apprezzata la produzione – in originale o copia conforme - di apposite lettere di intenti, accordi o protocolli con enti terzi, che specificano il loro concreto apporto (dettagliato e non generico) alla realizzazione del servizio
1. PROGETTO DI SERVIZIO
MAX 30 Punti
Per l’elemento “Progetto di servizio” il punteggio sarà assegnato sulla base della valutazione dei seguenti sub –elementi:
- 1.1 Progettazione ed articolazione del servizio, obiettivi e contenuti.
- 1.2 Descrizione delle attività degli operatori verso i bambini, le educatrici del nido e riguardo spazi e arredi,
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il punteggio attribuito per ogni singolo sub elemento è determinato attraverso i coefficienti attribuiti collegialmente dalla Commissione di gara tenendo conto del grado di rispondenza dell’offerta rispetto alle finalità e agli obiettivi che la Stazione appaltante si prefigge con il servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e nelle specifiche tecniche. Si terrà conto inoltre dell’appropriatezza e della qualità delle prestazioni offerte rispetto alle indicazioni del capitolato. Si precisa che in ordine alle proposte innovative per il miglioramento dei servizi verrà valutata la migliore efficacia e adeguatezza dell’offerta proposta in relazione alla tipologia e alle caratteristiche intrinseche del servizio.
2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
MAX 20 Punti
Per l’elemento “Organizzazione del Servizio” la valutazione avrà a riguardo i seguenti sub elementi:
- 2.1 Organizzazione e organigramma aziendale che la Ditta si impegna a mettere a disposizione , oltre al personale ausiliario, per il servizio oggetto di gara, con riferimento al complesso dei tecnici (quadri, dirigenti, figure professionali di coordinamento e consulenza etc.) e con riguardo specifico alle funzioni, comprese, ad es., quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008, del D. Lgs. 196/2003 e alla progettazione e realizzazione di attività formativa.
- 2.2 gestione del personale, modalità e tempi di individuazione, assegnazione e sostituzione del personale, sistema di controllo delle ore di servizio
CRITERI DI VALUTAZIONE
Il punteggio attribuito per ogni singolo sub elemento è determinato attraverso i coefficienti attribuiti collegialmente dalla Commissione di gara in relazione al grado e al livello di adeguatezza del modello organizzativo proposto in riferimento al servizio oggetto di gara, nonché il grado di rispondenza della funzionalità ed efficacia dell’offerta con riferimento alle attività, al controllo delle ore di servizio, alle modalità e tempistica di sostituzione del personale assente per cause improvvise e/o per periodi brevi (es. permessi o malattie) e/o per periodi lunghi ( es. maternità, aspettative etc ).
3. SISTEMA DI VALUTAZIONE
MAX 10 Punti
Per l’elemento “sistema di valutazione” la valutazione avrà a riguardo il sistema proposto in riferimento ai seguenti sub elementi:
3.1 - Proposta metodologica per il monitoraggio e la valutazione degli interventi.
- Controllo della qualità delle prestazioni erogate.
- Valutazione della qualità degli interventi percepita dalle famiglie.
- Individuazione di indicatori idonei ad accertare l’efficacia, l’innovazione e il miglioramento qualitativo dei servizi.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini dell’assegnazione del punteggio si terrà conto delle modalità e strumenti utilizzati per la verifica e il controllo in itinere della qualità e del buon funzionamento dei servizi nonché della tempistica, funzionalità e reale fattibilità del sistema di documentazione e controllo proposto, prevedendo indicatori idonei ad accertare l'efficacia e il miglioramento qualitativo dei servizi.
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE
MAX 10 Punti
Per l’elemento “formazione e aggiornamento delle risorse umane impiegate” la valutazione avrà a riguardo il seguente sub elemento:
- 4.1 Descrizione del Piano di formazione/aggiornamento professionale, sia organizzato direttamente sia attraverso la partecipazione ai percorsi di formazione della stazione appaltante/altri enti, che la Ditta si impegna ad assicurare al personale destinato alla gestione del servizio per la durata dell’appalto, di almeno n. 20 ore annue di formazione che l’aggiudicataria deve garantire come statuito ultra nel capitolato
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo si terrà conto della metodologia di rilevazione del fabbisogno formativo, della coerenza della proposta formativa conseguente all’analisi del fabbisogno, nonché dell’articolazione, numero ore, contenuti e modalità didattica e tempistica del Piano di formazione / aggiornamento professionale che il concorrente si impegna ad assicurare al personale che verrà impiegato nel servizio.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
1. PROGETTO DI SERVIZIO | |||
SUB ELEMENTI | Punteggio massimo | VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
- 1.1 Progettazione ed articolazione del servizio, obiettivi e contenuti. - 1.2 Descrizione delle attività degli operatori verso i bambini, le educatrici del nido e riguardo spazi e arredi. | 30 | NON VALUTABILE | 0,00 |
INSUFFICIENTE | 0,10 | ||
PARZIALMENTE ADEGUATO | 0,40 | ||
SUFFICIENTE | 0,60 | ||
BUONO | 0,80 | ||
OTTIMO | 1,00 | ||
TOTALE | 30 |
2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO | |||
SUB ELEMENTI | Punteggio massimo | VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
- 2.1 Organizzazione e organigramma aziendale che la Ditta si impegna a mettere a disposizione , oltre al personale ausiliario, per il servizio oggetto di gara, con riferimento al complesso dei tecnici (quadri, dirigenti, figure professionali di coordinamento e consulenza etc.) e con riguardo specifico alle funzioni, comprese, ad es., quelle relative alle indicazioni del D.Lgs. n. 81/2008, del D. Lgs. 196/2003 e alla progettazione e realizzazione di attività formativa. - 2.2 gestione del personale, modalità e tempi di individuazione, assegnazione e sostituzione del personale, sistema di controllo delle ore di servizio | 20 | NON VALUTABILE | 0,00 |
INSUFFICIENTE | 0,10 | ||
PARZIALMENTE ADEGUATO | 0,40 | ||
SUFFICIENTE | 0,60 | ||
BUONO | 0,80 | ||
OTTIMO | 1,00 | ||
TOTALE | 20 |
3. SISTEMA DI VALUTAZIONE | |||
SUB ELEMENTI | Punteggio massimo | VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
3.1 - Proposta metodologica per il monitoraggio e la valutazione degli interventi. - Controllo della qualità delle prestazioni erogate. - Valutazione della qualità degli interventi percepita dalle famiglie. - Individuazione di indicatori idonei ad accertare l’efficacia, l’innovazione e il miglioramento qualitativo dei servizi. | 10 | NON VALUTABILE | 0,00 |
INSUFFICIENTE | 0,10 | ||
PARZIALMENTE ADEGUATO | 0,40 | ||
SUFFICIENTE | 0,60 | ||
BUONO | 0,80 | ||
OTTIMO | 1,00 | ||
TOTALE | 10 |
4. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE IMPIEGATE | |||
SUB ELEMENTI | Punteggio massimo | VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
- 4.1 Descrizione del Piano di formazione/aggiornamento professionale, sia organizzato direttamente sia attraverso la partecipazione ai percorsi di formazione della stazione appaltante/altri enti, che la Ditta si impegna ad assicurare al personale destinato alla gestione del servizio per la durata dell’appalto, di almeno n. 20 ore annue di formazione che l’aggiudicataria deve garantire come statuito ultra nel capitolato | 10 | NON VALUTABILE | 0,00 |
INSUFFICIENTE | 0,10 | ||
PARZIALMENTE ADEGUATO | 0,40 | ||
SUFFICIENTE | 0,60 | ||
BUONO | 0,80 | ||
OTTIMO | 1,00 | ||
TOTALE | 10 |
In calce all’elaborato progettuale dovrà essere anche indicato il nome del referente di cui all’art. 7 che verrà effettivamente impiegato nel servizio con l’individuazione delle funzioni che verranno attribuite e delle azioni che verranno da lui svolte. Deve essere allegato il suo curriculum (in aggiunta alle 10 pagine del progetto) - che non sarà oggetto di valutazione - con la descrizione dell’esperienza specifica maturata nel servizio. Il referente deve comunque autocertificare, nel curriculum, i requisiti minimi di ordine generale di cui al medesimo art. 7.
Ai fini dell’offerta non sono presi in considerazione eventuali contenuti delle proposte progettuali che non si traducano in impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d’opera. Analogamente non sono prese in considerazione proposte migliorative tendenti ad ingiustificati aumenti di livello, rispetto alla tipologia del servizio da espletare. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla verifica della veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive sopra indicate. A tal fine l’aggiudicataria è tenuta a produrre la documentazione richiesta. In caso di dichiarazioni false l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'affidamento del servizio.
L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere anche alla verifica della congruità delle proposte contenute nell’offerta tecnica in relazione all’ammontare dell’appalto come indicato all’art. 10.
La stazione appaltante non potrà rivelare agli altri partecipanti i contenuti qualificanti dell’offerta tecnica del concorrente senza il consenso di quest’ultimo, consenso da acquisire contestualmente alla presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara compilando l’apposita sezione del Modello “A”.
Il concorrente pertanto dovrà indicare espressamente - in sede di istanza di partecipazione - se “CONSENTE” o “NON CONSENTE” la rivelazione agli altri partecipanti dei contenuti – in tutto o in parte - dell’offerta tecnica.
Nell’ipotesi quindi che il concorrente NON consenta alla rivelazione della propria offerta tecnica, ed un altro partecipante ne richieda la visione/l’estrazione di copia, la stazione appaltante procederà, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 79 – comma 5- del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006, a richiedere al concorrente di presentare idonee e congrue motivazioni al diniego; se la stazione appaltante valuterà adeguate le motivazioni addotte negherà l’accesso all’offerta tecnica.
CRITERI DI VALUTAZIONE IN CASO DI RTC
In caso di R.T.C , per l’attribuzione dei punteggi ai concorrenti verranno valutati in maniera unitaria:
- l’offerta economica;
- tutti gli elementi dell’offerta tecnica, ancorchè le figure professionali che verranno effettivamente messe a disposizione dal concorrente durante l’esecuzione del servizio siano in organico di un componente del RTC
In riferimento infine ai sub elementi in cui è apprezzabile, ai fini della valutazione, la presenza – in originale o copia conforme - di atti di enti terzi, quali ad es. accordi di partnerariato, lettere di adesione e impegno, dichiarazioni di intenti, offerte di collaborazione, protocolli di intesa, lettere di sponsorizzazione ecc., tali atti saranno oggetto di valutazione anche se rivolti/stipulati/indirizzati ad uno solo dei componenti il RTC
CRITERI DI VALUTAZIONE IN CASO DI CONSORZI
Per i Consorzi tutti i punteggi verranno attribuiti sulla base dei valori posseduti dal Consorzio ( e non dalle consorziate) fatta salva l’applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ove potranno essere computati cumulativamente in capo al consorzio i valori relativi alla disponibilità delle attrezzature, dei mezzi d'opera, e dell'organico medio annuo, ancorché posseduti dalle singole consorziate.
Pertanto verranno valutati in maniera unitaria:
- l’offerta economica;
- tutti gli elementi dell’offerta tecnica, ancorchè le figure professionali che verranno effettivamente messe a disposizione dal concorrente durante l’esecuzione del servizio siano in organico di una consorziata.
In riferimento ai sub elementi in cui è apprezzabile, ai fini della valutazione, la presenza – in originale o copia conforme - di atti di enti terzi, quali ad es. accordi di partnerariato, lettere di adesione e impegno, dichiarazioni di intenti, proposte di collaborazione, protocolli di intesa, lettere di sponsorizzazione ecc., tali atti saranno oggetto di valutazione se rivolti/stipulati/indirizzati al Consorzio o ad una delle Cooperative consorziate
ART. 13
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le richieste di chiarimenti, formulate esclusivamente per iscritto a mezzo fax o email, sono ammesse fino al quinto giorno antecedente il termine indicato nella lettera invito per la presentazione delle domande di partecipazione.
Fino alla data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione alla gara sul sito xxx.xxxxxx.xxxxx.xx verranno pubblicati i quesiti posti da parte delle ditte interessate, e verranno pubblicati eventuali ulteriori informazioni/avvisi relativi alla procedura di gara. Con la pubblicazione sul sito di avvisi, quesiti e ulteriori comunicazioni si intende adempiuto, per ciascuna ditta interessata, ad ogni obbligo di comunicazione successiva
L'offerta deve essere in bollo e, pena l'esclusione, essere debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Cooperativa sociale o da persona munita di mandato.
Nel caso di offerta prodotta da persona munita di mandato, il relativo potere deve risultare da procura notarile, allegata, a pena di esclusione, all'offerta.
Tutti gli atti e i documenti presentati per la gara debbono essere a pena di esclusione redatti in lingua italiana.
I soggetti partecipanti dovranno far pervenire apposito plico, perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e sul quale deve essere scritto: "Documentazione e offerta per la gestione dei servizi ausiliari dell’Asilo nido del Comune di Fermo" , nonché l’indicazione della ragione sociale e la sede della Ditta concorrente al : COMUNE DI FERMO - UFFICIO PROTOCOLLO - Via Mazzini n. 4 - 63900 – FERMO entro e non oltre le ore 13.00 del giorno indicato nella lettera invito, A PENA DI ESCLUSIONE, tramite servizio postale, mediante Raccomandata A.R., Posta Celere, tramite corriere o tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune.
Non si terrà conto delle offerte presentate o pervenute successivamente al predetto termine, qualunque sia la causa, e riguardo la data e orario di arrivo farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune, sul plico.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, lo stesso non venisse recapitato in tempo utile, l’Ente appaltante non assume responsabilità alcuna.
Il suddetto plico o involucro esterno dovrà contenere a pena di esclusione le seguenti tre buste riportanti anch’esse la indicazione della Impresa mittente, ciascuno sigillato e siglato come sopra descritto e contrassegnato con l’apposizione, rispettivamente, delle seguenti diciture:
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA Busta B – OFFERTA TECNICA
Busta C – OFFERTA ECONOMICA
La Busta "A" “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere quanto segue:
1) - a pena di esclusione - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA - MODELLO “A” - regolarmente bollata, con marca da bollo da € 16,00 (ad eccezione delle ONLUS), da apporre ogni quattro facciate, contenente quanto previsto nello schema predisposto dall’Ente (Modello "A"), sottoscritta dal Legale Rappresentante della Cooperativa o del Consorzio.
A pena di esclusione, l’istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore oppure, in alternativa, deve essere prodotta con sottoscrizione autenticata (ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).
Detta istanza contiene dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sotto la responsabilità penale del sottoscrittore in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n.445/2000). Pertanto, al fine di evitare esclusioni e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici e/o alla Procura, si raccomanda alle imprese partecipanti di verificare preliminarmente (attraverso la documentazione in loro possesso o anche accedendo ai dati dei competenti uffici) che le autodichiarazioni che si rendono nel Modello “A” siano veritiere, soprattutto per quanto riguarda la regolarità contributiva e previdenziale e la regolarità fiscale e tributaria.
Si raccomanda, tra le altre cose, di indicare nella dichiarazione anche le eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione;
2) - a pena di esclusione - CAPITOLATO D'ONERI – MODELLO “B” - sottoscritto in ciascun foglio, con firma leggibile e per esteso, dai rappresentanti legali della società. In caso di raggruppamento di imprese da costituire dovrà essere firmato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento;
3) - a pena di esclusione - CAUZIONE: la cauzione provvisoria, di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, di € 804,02 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita in alternativa:
- da versamento in contanti presso l’Ufficio Economato del Comune di Fermo;
- da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/1993. La garanzia deve avere i contenuti prescritti art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Nell’ipotesi di partecipazione alla gara di raggruppamenti temporanei di concorrenti, la garanzia fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, ovvero, in alternativa, deve riportare la seguente clausola: “la fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese………….………..(denominazione) con sede in ………… e (denominazione)
con sede in ………….…… che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, rispettivamente in qualità di mandataria e di mandante”, pena l'esclusione.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata, a pena di esclusione (art.75 – comma 8 – del D.Lgs. 163/2006), dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del citato decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
Tale cauzione provvisoria per l’aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari sarà restituita ai sensi dell’art. 75 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006.
Gli importi della cauzione provvisoria sono ridotti del 50 per cento per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 40 – comma 7 del D.Lgs. 163/2006).
Al riguardo, in caso di R.T.C., l’importo potrà essere ridotto del 50% solo nell’ipotesi in cui tutti i componenti il R.T.C. siano in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
4) MODELLO GAP compilato nel riquadro “impresa partecipante” utilizzando lo schema predisposto dall'Ente. La mancata presentazione da parte del concorrente del modello GAP non pregiudica comunque la partecipazione alla procedura di gara (MODELLO "C");
5) - a pena di esclusione - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) debitamente sottoscritto per presa visione dalle imprese partecipanti (MODELLO "H"). In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere firmato da tutte le imprese costituenti il raggruppamento;
6) da presentare solo in caso di raggruppamento già costituito o consorzio): mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.
La dichiarazione di cui al punto 1) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o da riunirsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
Le documentazioni di cui ai punti 2), 3) e 5) devono essere uniche, indipendentemente dalla forma giuridica dell’unità concorrente.
La documentazione di cui al punto 6) deve essere presentata SOLO in caso di raggruppamento già costituito o consorzio.
La mancata presentazione da parte del concorrente del modello GAP (punto 4) non determina l’esclusione dalla gara.
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono contenere quanto previsto nei predetti punti.
Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale (limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38
– comma 1 – del D.Lgs. 163/2006) devono essere rese anche dai soggetti indicati nel comma 1 – lett. b) e c) - del suddetto articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 (contenute anch’essa nel MODELLO “A”).
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà specificare nell’istanza di partecipazione il valore percentuale della parte del servizio che verrà svolta autonomamente, nonché quella che verrà svolta dalle singole imprese raggruppate.
A norma dell’art. 37 – comma 13 – del D.Lgs. 163/2006 i concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Nella Busta B – Offerta tecnica, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA B – Offerta Tecnica" deve essere contenuto l'elaborato progettuale relativo all'offerta tecnica.
Per questioni di praticità la ditta concorrente può utilizzare il modello predisposto dall'Ente (MODELLO "D") per l’esplicitazione di tutti gli elementi di cui si compone l'offerta, allegando l'eventuale documentazione utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
In alternativa l’offerta tecnica deve comunque contenere – nel medesimo ordine di articolazione - tutti gli elementi e sub elementi in cui si sostanzia la valutazione, e riportare la dicitura circa la veridicità delle dichiarazioni rese, l’esplicito impegno a realizzare tutte le offerte proposte, l’indicazione del nominativo del referente e relativo curriculum, e contenere in allegato l'eventuale documentazione utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo già costituito o un consorzio l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo già costituito o del consorzio.
Nella Busta C – Offerta economica, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA C – Offerta Economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione:
a) OFFERTA ECONOMICA, da effettuare utilizzando preferibilmente lo schema predisposto da questo Ente (MODELLO "E"), regolarmente bollata, con marca da bollo da € 16,00 (ad eccezione delle ONLUS), sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente l'indicazione:
- del prezzo orario offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, IVA esclusa, con max due decimali dopo la virgola, per gli operatori da impegnare nel Servizio, (addetti all’infanzia con funzioni non educative, categoria B1);
- il relativo ribasso percentuale sull’importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere, con max due decimali dopo la virgola.
L’importo orario posto a base di gara, soggetto a ribasso, è individuato in Euro 17,23, prezzo desunto dal tariffario regionale per le cooperative sociali, pubblicato con Deliberazione della G.R. n. 2064 del 07.12.2009),
In caso di discordanza tra importo espresso in cifre ed importo espresso in lettere prevale l'importo espresso in lettere; in caso di discordanza tra il prezzo orario offerto in lettere e il ribasso percentuale espresso in cifre o in lettere prevale il prezzo orario offerto in lettere.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta economica deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
Qualora il concorrente sia un raggruppamento temporaneo già costituito o un consorzio l’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del raggruppamento temporaneo già costituito o del consorzio.
Non saranno ammesse offerte condizionate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative. Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all’interno delle offerte tecniche, nonché l'inosservanza della prescrizione di suddividere le offerte tecniche e le offerte economiche in plichi separati.
Concorrenti in situazione di controllo
I concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, dovranno inserire nel plico in separata busta, busta D, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura “BUSTA D – Documentazione art. 38 -comma 2 - D.Lgs. 163/2006" i seguenti documenti:
- la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta , con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione (cfr, al riguardo, l'allegato MODELLO "F");
- i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
L’Amministrazione esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
ART. 14 SVOLGIMENTO DELLA GARA
La valutazione verrà effettuata da apposita Commissione giudicatrice.
La prima seduta di gara è pubblica presso una sala della residenza comunale in xxx Xxxxxxx x. 0; il giorno e l'ora sono indicati nella lettera invito. Eventuali rettifiche al giorno e ora indicati saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione Comunale anche fino al giorno antecedente la data indicata.
Potranno partecipare alla seduta di gara i legali rappresentanti delle Ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti rappresentanti.
Nella prima seduta, la Commissione procederà:
- alla verifica dei plichi recapitati nei termini ed in conformità alle prescrizioni del presente capitolato;
- all’apertura dei plichi principali per verificare che contengano ciascuna le tre buste sigillate di cui sopra;
- all’apertura della busta A contenente la “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- alla verifica ed esame della documentazione relativa alla qualificazione dei candidati e all’ammissione degli stessi in gara.
- all’apertura della busta B contenente “L’OFFERTA TECNICA”;
- alla verifica della presenza della documentazione indicata al precedente art. 11 relativa all’offerta tecnica,
La Commissione, in una o più sedute riservate, procederà all’esame della documentazione contenuta della busta B “OFFERTA TECNICA”. Dopo aver esaminato tale documentazione, la Commissione procederà ad attribuire i relativi punteggi.
Terminata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione comunicherà in seduta pubblica i punteggi attribuiti nella valutazione delle stesse e procederà all’apertura delle buste “C) Offerta economica” e all’attribuzione dei relativi punteggi con le modalità sopra evidenziate.
L’ora ed il giorno in cui si terrà la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche, saranno comunicati esclusivamente sul sito internet comunale non appena ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche.
Dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica ed all’offerta economica verrà determinato il punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta e, sulla base del risultato, verrà stilata una graduatoria e e si procederà all’aggiudicazione provvisoria al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.
In caso di punteggio uguale, prevarrà l'offerta del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio pubblico.
Poiché il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa si procederà alla valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, secondo la procedura prevista dall'art. 88 del citato decreto.
La stazione appaltante, in ogni caso, può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice dei Contratti non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
ART. 15
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
La verifica dei requisiti di ordine generale verrà effettuata d’ufficio. In ogni caso, la stazione appaltante si riserva, in qualunque fase del procedimento di gara, qualora lo ritenga opportuno, di procedere alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive prodotte anche da altri concorrenti.
L’aggiudicazione definitiva rimarrà subordinata alla verifica positiva del possesso dei requisiti prescritti.
Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitivo ai sensi dell’art. 79 del D.L gs. 163/2006.
L’esecuzione d’urgenza non è consentita durante il termine dilatorio di cui al precedente capoverso; per quanto sopra il servizio verrà iniziato dopo la stipula del contratto d’appalto e comunque nel termine comunicato dalla stazione appaltante.
Nell’ipotesi di R.T.C.da costituire, in caso di aggiudicazione, il raggruppamento di imprese deve essere costituito con atto notarile che dovrà essere presentato entro 30 gg. dall’eventuale aggiudicazione. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto fino all’estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante tuttavia può far valere direttamente la responsabilità facenti capo alle Imprese mandanti.
Si rammenta che, A PENA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ciascun componente deve eseguire le prestazioni nella medesima percentuale indicata in sede di presentazione dell’offerta quale quota di partecipazione al raggruppamento.
ART. 16 RISERVA D'ACQUISTO
Sulla base del Decreto Legge 12 luglio 2004 n. 168, convertito in legge n. 191 del 30 luglio 2004, l’Ente Locale, ad aggiudicazione avvenuta, si riserva di comparare il prezzo offerto dall'aggiudicatario con il prezzo disponibile, per quel servizio, a parità di caratteristiche tecnico-qualitative, sulla base delle convenzioni di acquisto stipulate dalla CONSIP S.P.A.
In caso di prezzo più favorevole da parte della CONSIP S.P.A., l’Ente Locale acquisterà da quest’ultima, per espresso obbligo di legge, e non presso l’operatore economico risultato aggiudicatario del presente appalto, il servizio di cui trattasi.
In tale evenienza l’aggiudicatario non potrà reclamare alcun indennizzo o altra sorta di ristoro, poiché il comportamento contrattuale dell'Ente Locale previsto nel presente articolo é tenuto in applicazione di un espresso obbligo di legge riportato nelle disposizioni sopra citate.
E’ facoltà dell’aggiudicatario uniformare il prezzo offerto a quello più vantaggioso presente nelle convenzioni CONSIP S.P.A.; in tal caso l’ente potrà acquistare il servizio dall’aggiudicatario stesso al prezzo più conveniente.
ART. 17 CAUZIONE DEFINITIVA
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve presentare garanzia fidejussoria, costituita nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
Le polizze per le garanzie fidejussorie previste nel capitolato devono essere conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 123 del 12 Marzo 2004 e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006.
Gli importi della garanzia fidejussoria sono ridotti del 50 per cento per le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (art. 40 – comma 7 del D.Lgs. 163/2006). Al riguardo, in caso di R.T.C., l’importo potrà essere ridotto del 50% solo nell’ipotesi in cui tutti i componenti il R.T.C. siano in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione di cui sopra.
La cauzione è dovuta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune debba eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento della obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’Aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune debba pagare qualora debba provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato in caso di risoluzione all’Aggiudicataria.
Essa dovrà coprire l’intero periodo di validità del contratto e sarà restituita su richiesta espressa dell’aggiudicatario al suo termine, dopo aver accertato la completa e regolare esecuzione del servizio.
Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, il Comune può, in qualunque momento e con l’adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore in base a quanto statuito dal capitolato e dal relativo contratto; in tal caso l’Aggiudicataria è obbligata a reintegrare o ricostituire il deposito cauzionale entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.
ART. 18
DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il responsabile del procedimento, cioè il Dirigente del Settore Servizi Socio Sanitari del Comune di Fermo, è anche il Responsabile dell’esecuzione del servizio che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante.
Il direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicataria, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. A tale fine, il direttore dell'esecuzione del servizio svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla vigente normativa, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. La stazione appaltante potrà nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affidare una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione, e dovrà comunicarne il nominativo all’aggiudicataria. Il delegato, nell’esecuzione di tali attività, segnalerà al responsabile del procedimento eventuali inadempienze o criticità logistiche.
ART. 19
AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante, per l’avvio dell’esecuzione delle prestazioni, tramite il Direttore dell’esecuzione del servizio dell'Amministrazione Comunale. Il mancato adempimento può costituire causa di risoluzione contrattuale.
E’ in facoltà della Stazione Appaltante disporre l’avvio dell’esecuzione tramite apposito verbale, redatto ai sensi dell’art. 304 del D.P.R. 207/2010, del quale, su richiesta dell’esecutore, potrà essere rilasciata copia conforme all’originale.
ART. 20 VIGILANZA E CONTROLLO
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli a scadenza periodica sul mantenimento da parte dell’Aggiudicataria dei requisiti di idoneità morale certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara. Si avverte altresì che eventuali verifiche, da cui risulti che l’Aggiudicataria non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, comporteranno la risoluzione del contratto, che pertanto deve intendersi sottoposta a questa condizione risolutiva espressa.
Spettano all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo e di indirizzo, in merito all'adempimento preciso degli obblighi dell'appaltatore, sia per quanto attiene al rispetto delle norme contrattuali, contributive ed assicurative nei confronti degli operatori, sia per quanto attiene l’esecuzione ed esatto adempimento degli obblighi previsti nel presente capitolato e comunque il buon andamento dei servizi e dei programmi di lavoro.
L’Amministrazione Comunale si riserva infatti di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
- verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche operative, con il coinvolgimento diretto dell’affidataria, finalizzate a valutare l’azione degli operatori impiegati, in termini di efficienza ed efficacia.
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Direttore dell’esecuzione del contratto allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’affidataria.
All’affidataria è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.
ART. 21 DIVIETO DI SUBAPPALTO
In considerazione della natura dell’appalto relativo a “servizi alla persona”, il Comune non riconosce altra controparte che l’Aggiudicataria della presente gara, nella persona giuridicamente abilitata a rappresentarla. E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati .
ART. 22 GESTIONE DEL SERVIZIO
Le spese relative alla manutenzione dei locali sede del Asilo Nido, alla loro illuminazione, al riscaldamento, le spese telefoniche, spese di materiale igienico - sanitario vario, relative all’espletamento del servizio, e quant’altro necessario, sono a carico del Comune di Fermo, che provvederà direttamente al pagamento dei costi e delle utenze.
La pulizia e il riordino dei materiali didattici ed igienico sanitari restano a carico dell’Aggiudicataria, come indicato all’art. 1 del capitolato.
Eventuali pulizie straordinarie verranno effettuate dal personale dipendente del Comune di Fermo o da ditta specializzata esterna, incaricata dell’ente appaltante, in orari diversi da quello di funzionamento del servizio. Presso l’Asilo Nido oltre agli arredi, ai giochi e il materiale ludico didattico per i bambini, sono presenti varie attrezzature di tipo tecnico ed informatico, per la quale è fatto obbligo di redigere un inventario, tali attrezzature restano di proprietà dell’Ente ed in uso alle attività dell’Asilo Nido.
L’aggiudicatario è tenuto ad un uso corretto e diligente delle attrezzature, degli arredi e dell’immobile secondo le regole del buon padre di famiglia ed alla loro riconsegna, alla scadenza del presente contratto, in perfetto stato di funzionamento. L’Amministrazione ha facoltà di disporre verifiche sullo stato di manutenzione dei beni, in qualsiasi momento.
L’Aggiudicataria risponde delle attrezzature, rispondendo in proprio di eventuali rotture e danneggiamenti.
ART. 23
VARIAZIONI DEL CONTRATTO
La stazione appaltante può chiedere all’aggiudicataria una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite in aumento, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale - nei limiti prescritti dall’ordinamento in tema di affidamenti diretti - dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore
Nel caso in cui la variazione superi tale limite in diminuzione, si veda quanto indicato all’art. 28 in materia di riduzione del servizio.
Qualora durante l’esecuzione del servizio, il Comune, a proprio insindacabile giudizio, dovesse verificare la necessità di integrare gli stessi con ulteriori prestazioni di natura simile, accessoria o complementare, potrà affidare gli stessi con atto formale all’Aggiudicataria.
ART. 24
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE
L’aggiudicataria, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per gli operatori, alla data dell’offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge il servizio nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, assistenziali, previdenziali, e quant’altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l’Amministrazione potrà mai essere configurato.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicataria, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/2007 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l’aggiudicataria si impegna a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nonché a predisporre, prima dell’inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.
L’aggiudicataria solleva l’Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione.
L’aggiudicataria applicherà l'art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Assistenziale, in materia di cambi di gestione. Pertanto, ai sensi della lettera B del citato art. 37, l’azienda subentrante assumerà, nei modi e condizioni previste dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte della Ditta cessante, il personale addetto al servizio nelle modalità previste dal citato art. 37. Le imprese interessate prenderanno pertanto preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dei lavoratori addetti al servizio.
La Ditta assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci/lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dalla ditta cessante. Resta impregiudicata la successiva facoltà del lavoratore dipendente di presentare formale richiesta di adesione in qualità di socio.
In particolare sarà garantito il mantenimento dell’anzianità maturata e il riconoscimento di quella maturanda in termini di scatti economici così come previsti dal contratto nazionale di lavoro.
In caso però di indisponibilità del personale già addetto al servizio, o per provvedere ad eventuali sostituzioni o incrementi del servizio stesso in corso d’opera, l’aggiudicataria deve comunque disporre di proprio personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato.
L'Amministrazione Comunale è tenuta all'esercizio della vigilanza sulla regolarità retributiva e contributiva. A tal fine, l’aggiudicataria si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, prima dell’avvio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
In riferimento alla regolarità retributiva l’Aggiudicataria deve consegnare al Dirigente Settore Servizi Sociali, semestralmente, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione.
L’Aggiudicataria si obbliga ad esibire, a richiesta, gli estratti delle buste paga del personale impegnato nel servizio. Al Comune resta comunque, relativamente agli obblighi suddetti, la facoltà di richiedere opportuni accertamenti al competente Ispettorato Provinciale del lavoro.
In riferimento alla regolarità contributiva il Comune provvede periodicamente alla verifica della regolarità del D.U.R.C.
Qualora l’Aggiudicataria non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando all’ Aggiudicataria un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Qualora l’Aggiudicataria non adempia entro il predetto termine l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a pretendere interessi o risarcimento dei danni.
ART. 25
RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA
Le prestazioni dovranno essere effettuate con l’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, nonché nell’osservanza delle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali, delle disposizioni in materia di lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e in generale di tutte le leggi che disciplinano la materia. L’aggiudicataria ha l’obbligo di eseguire a regola d’arte i servizi affidati.
Gli interventi dovranno essere svolti dall’aggiudicataria esclusivamente a suo rischio, mediante autonoma organizzazione d’Impresa, con proprio personale, secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente atto.
L’aggiudicataria assicura il regolare svolgimento del servizio attraverso la gestione diretta del proprio personale, di propri strumenti e mezzi necessari per la realizzazione degli interventi, verifica direttamente l’operato, le attività, la relazione con i bambini del nido individuando le forme più opportune a tale scopo.
E' inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere sopportati in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta o al personale da essa dipendente.
L’aggiudicataria provvede all’organizzazione complessiva del servizio e alle concrete modalità di espletamento attraverso la migliore pianificazione delle attività, articolazione degli interventi, sulla base delle finalità perseguite dall’Amministrazione e in accordo con essa.
L’Aggiudicataria si obbliga inoltre a:
- garantire i servizi programmati assicurando una organizzazione uniforme ed efficiente, la rispondenza delle prestazioni alle finalità del servizio ed interventi qualitativamente idonei a soddisfare i bisogni dei bambini del nido;
- ad operare con un numero adeguato di operatori di ambo i sessi che viene indicato, sulla base del fabbisogno del servizio determinato dal numero di utenti iscritti, in un numero minimo di almeno n. 2 unità;
- comunicare al Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima dell’esecuzione dell’appalto, l’elenco nominativo del personale con le esatte generalità, la qualifica, il livello retribuito applicato, il domicilio e il numero di telefono.
- svolgere le prestazioni prescritte nel presente capitolato in stretta collaborazione e in rapporto con il Direttore dell'esecuzione del servizio del Comune o suo delegato.
- comunicare al Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato ogni variazione di personale, comprese eventuali sostituzioni, prima che il personale non compreso nell’elenco già consegnato sia avviato all’espletamento del servizio.
- garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate, al fine di non creare disservizi. L’aggiudicataria è obbligata ad adibire al servizio operatori fissi e a garantire la continuità tra utenti ed operatori. In ogni caso non sono consentite sostituzioni in misura superiore al 50% degli operatori.
A garanzia del principio della continuità, le proposte di modifica del personale (salvo che si tratti di sostituzioni degli operatori per motivi di malattia) devono essere comunicate con almeno 10 giorni di anticipo al Comune. Il Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato valuterà e concorderà con l’aggiudicataria l'opportunità tecnica della proposta di cambiamento.
L’operatore sostituito deve curare il passaggio delle consegne all’operatore subentrante e, per situazioni di gravità dell’utenza, deve assicurare un periodo di compresenza per almeno tre ore, con oneri a carico della Ditta.
- Assicurare, in caso di astensione dal lavoro di personale continuativamente assegnato, la regolarità e la continuità delle prestazioni, sostituendo il personale assente con personale in possesso della richiesta qualifica e in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal presente Capitolato, entro e non oltre le 12 ore successive e limitando il più possibile la rotazione onde evitare difficoltà di rapporto con l’utenza.
Le sostituzioni dovranno essere segnalate al Comune entro il giorno successivo.
- farsi carico della formazione professionale permanente specifica degli operatori impiegati nei servizi, sia organizzando in proprio incontri formativi, sia partecipando a quelli proposti dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti, al di fuori dell'orario di lavoro, secondo quanto definito dall’art. 27 e dal progetto di servizio;
- garantire comunque il funzionamento dei servizi essenziali, come indicato nel C.C.N.L. delle Cooperative e con le modalità di cui alla L . 146/1990, in caso di astensione dal lavoro per sciopero.
- rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (ex D. Lgs. n. 626/1994) e successive modificazioni ed integrazioni,
- documentare semestralmente le attività svolte mediante una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio, con l’indicazione dei risultati e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e di criticità rilevati nonché recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall’Amministrazione;
- realizzare il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti nel rispetto di quanto stabilito dal
T.U. sulla Privacy – D.Lgs. 196/2003.
- informare tempestivamente il Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato su ogni aggiornamento del quadro organizzativo complessivo del servizio e individuare le modalità per recepire eventuali modifiche o accorgimenti richiesti dallo stesso
Si precisa altresì che, nell’ambito della programmazione ed in relazione alle attività, l’Ufficio competente potrà richiedere una diversa articolazione del personale e dei tempi, funzioni e attività aggiuntive e/o accessorie, in riferimento ai bisogni e alle necessità che potranno emergere in corso d’opera. Tali attività e servizi accessori e complementari verranno liquidati con fattura apposita.
La pianificazione delle attività sarà effettuata dal Direttore dell’esecuzione del servizio in collegamento con il referente dell’aggiudicataria. Nell'ambito del principio generale di reciproca collaborazione, l’Aggiudicataria ha la responsabilità di segnalare al Direttore dell’esecuzione del servizio ogni problema sorto nell'espletamento del servizio stesso con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità, alla realizzazione delle attività programmate e in generale a tutto ciò che è inerente all'oggetto del presente capitolato d'oneri. In tale quadro l’Aggiudicataria è tenuta a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
ART. 26
OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 123/2007, per l’espletamento del servizio gli operatori dovranno essere dotati di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l’indicazione dell’Impresa aggiudicataria – datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento o comunque, trattandosi di servizio alla persona, ad esibirla in tutte le fasi della loro attività, ad organi di controllo e vigilanza.
L’aggiudicataria è tenuta a fornire agli operatori le adeguate attrezzature, in termini qualitativi e quantitativi, indumenti e materiali idonei alle attività da svolgere, per la tutela igienico sanitaria degli utenti e degli operatori stessi.
Il personale impiegato per i servizi oggetto del presente capitolato deve:
- mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, professionale, riservato, corretto e disponibile nei riguardi dei bambini, delle famiglie e degli Uffici comunali.
- rispettare il divieto di accettare forme di compenso da parte dei familiari, in cambio delle prestazioni effettuate, pena l’allontanamento dal servizio;
- garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
- osservare, nell'espletamento del servizio, tutti gli accorgimenti per garantire la massima economicità del servizio.
Il Comune si riserva di segnalare, per i provvedimenti che l’Aggiudicataria vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato, quali, ad esempio:
- scarse attitudini o capacità a svolgere il servizio;
- contegno poco corretto o non idoneo a garantire le finalità dei servizi;
- presenza di gravi inadempienze;
- eccesso di assenze.
Qualora le inadempienze persistano, sarà facoltà del Comune richiedere la sostituzione di detto personale. Su richiesta del Dirigente del Servizio, l’aggiudicataria provvederà quindi alla sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all’espletamento del servizio entro e non oltre due giorni dalla richiesta medesima.
Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all’aggiudicatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte con il presente contratto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l’Amministrazione ed il personale dell’aggiudicatario, il quale solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell’Amministrazione stessa, per essere, il presente, contratto di servizio.
ART . 27 AGGIORNAMENTO
Tutto il personale in servizio, nell’ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenze e capacità nei confronti dell’utenza, deve frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e senza alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale, corsi retribuiti di formazione di almeno n. 20 ore annue su tematiche inerenti le problematiche attinenti lo svolgimento del servizio, sentito il parere del Direttore dell'esecuzione del servizio o suo delegato.
L’ulteriore attività di formazione (contenuti, modalità, destinatari) dovrà essere conforme a quanto dichiarato nel progetto presentato in sede di offerta e valutato in sede di gara.
ART. 28 VOLONTARIATO
L’Amministrazione Comunale riconosce il valore del volontariato in campo sociale.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a promuovere il contributo del volontariato che potrà essere impegnato, previo accordo con il Direttore dell'esecuzione del servizio, per attività di supporto agli operatori impiegati nel servizio. L’impiego dei volontari è destinato esclusivamente ad attività complementari e di supporto e,
pertanto, gli operatori devono essere presenti durante i servizi prestati.
Il soggetto aggiudicatario del Servizio dovrà informare il Direttore dell’esecuzione del servizio dell’eventuale utilizzo di personale volontario o tirocinante segnalando:
- La responsabilità del volontario/ tirocinante in modo esplicito, il ruolo, l'ambito e le modalità di utilizzo;
- i criteri di copertura assicurativa, senza oneri per l'ente appaltante;
- le forme di cautela adottate per garantire la riservatezza su fatti e circostanze in cui il volontario venga a conoscenza nell’espletamento del proprio servizio.
- forme e modalità di accesso a documenti riservati.
Il Direttore valuta la richiesta e autorizza l’utilizzo del suddetto personale.
In nessun caso le prestazioni dei volontari o dei tirocinanti potranno essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori.
La ditta aggiudicataria può consentire la partecipazione dei volontari e dei tirocinanti alla formazione.
Può essere autorizzato dal Direttore dell'esecuzione del servizio l’impiego di eventuali volontari in Servizio civile Nazionale attribuiti dall’UNSC alla Ditta aggiudicataria; in tal caso i volontari in SCN debbono svolgere una funzione di supporto e mai in sostituzione dei lavoratori, e la Ditta è tenuta a rispettare tutte le vigenti normative in materia.
ART. 29
CASI DI FORZA MAGGIORE
L’aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all’Amministrazione, col più celere mezzo possibile, dell’inizio e/o della cessazione di qualunque evento, giudicato di forza maggiore, da cui possa derivare pregiudizio o ritardo nell’adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, ponendo in essere, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’affidatario non abbia potuto evitare nonostante l’adozione di ogni idonea cautela imposta dall’ordinaria diligenza.
Non sono riconducibili a cause di forza maggiore i danni derivanti dall’esecuzione negligente da parte dell’affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propria cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l’amministrazione degli eventuali danni subiti.
ART. 30
DANNI A PERSONE O COSE
Il Comune é esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere ai bambini, agli operatori impiegati a qualunque titolo inclusi i volontari, tirocinanti e figure similari e/o a terzi comunque denominati o cose, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, ivi incluse tutte le attività svolte in altra sede autorizzata dall’Amministrazione Comunale, incluse le fasi “in itinere”; intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere é già compreso nel corrispettivo del contratto.
L’aggiudicatario è l’unico responsabile dei danni che comunque dovessero derivare nell'espletamento del servizio e nella utilizzazione delle attrezzature e mezzi dell’aggiudicatario o fornite dal Comune al personale od essere provocati a terzi, a persone o cose per fatto dell’Aggiudicatario medesima e dei suoi dipendenti.
A suo completo ed esclusivo carico resta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
A tal fine l’Aggiudicataria deve essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa da presentare in copia prima della stipula del contratto:
➢ per i danni comunque derivanti all’Amministrazione causati dal proprio personale a beni mobili ed immobili, per un massimale di E.1.500.000,00
➢ per la responsabilità civile verso terzi, per un massimale di E.1.500.000,00.
La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio aggiudicato.
Restano a carico dell’Aggiudicataria gli eventuali danni che dovessero verificarsi alle strutture, agli arredi e alle attrezzature utilizzate per negligenza e per uso improprio da parte del personale dipendente della stessa.
La polizza anzidetta dovrà essere prodotta, in caso di R.T.I, dall’Impresa capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto da ciascuna Impresa costituente il Raggruppamento.
Il Comune di Fermo è esonerato da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall’espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione.
ART. 31 PENALITÀ
L’Aggiudicataria, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetta a una penalità da E. 50,00 sino a E. 500,00 – a seconda della gravità dell’infrazione - qualora:
➢ Si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità dei servizi, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente Capitolato;
➢ Assicuri una presenza di unità lavorative inferiore a quella richiesta dai servizi;
➢ Non fornisca tutte le prestazioni convenute;
➢ Esegua in modo difforme gli interventi indicati nel Progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente;
➢ Effettui con ritardo tutti gli adempimenti prescritti e in caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio non ottemperi o ottemperi in ritardo;
➢ Impieghi personale di accertata incapacità ed inidoneità per il buon funzionamento dei servizi con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;
➢ Esegua i servizi non continuativamente e non provveda alla sostituzione del personale nei termini già indicati;
➢ Non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente Capitolato.
In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del dirigente responsabile del servizio procederà alla contestazione formale, invitando la Ditta aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni.
Qualora l’aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura sopra indicata.
La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all’eventuale recidiva.
Il Comune si riserva di far eseguire da altra ditta il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell’appaltatore.
Si procederà al recupero della penalità, delle spese ed eventuali danni, mediante ritenuta diretta da parte del Comune sul corrispettivo del mese nel quale sarà assunto il provvedimento o in mancanza sulla cauzione definitiva con semplice atto amministrativo.
ART . 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta nei seguenti casi nonché nei casi esplicitamente previsti dalla normativa vigente:
➢ perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara,
➢ revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva,
➢ grave inadempienza dell’affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato;
➢ reiterata interruzione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
➢ reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti,
➢ mancata stipula delle polizze assicurative previste dal capitolato.
➢ inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale;
➢ inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l’etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc…), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell’esecuzione del servizio, mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati,
➢ mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell’offerta globale del concorrente;
➢ comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l’utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
➢ transazioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010, eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni
➢ ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, di perdita di requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno.
Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente articolo. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte della Ditta dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.
Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicataria.
In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.
E’ automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell’aggiudicataria.
In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con Racc. AR. Con la risoluzione del contratto il Comune acquisisce il diritto di incamerare l’intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicataria, la stazione appaltante avrà facoltà di aggiudicare il servizio utilizzando la graduatoria di gara, addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare alla ditta inadempiente.
ART. 33
RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in dipendenza di provvedimenti di disattivazione, di trasformazione del servizio o delle proprie strutture, di riorganizzazione strutturale del servizio stesso o di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di ridurre o di sospendere senza limiti di tempo il servizio oggetto d’appalto, previo preavviso alla controparte a mezzo raccomandata R.R. con anticipo di tre mesi sulla data prevista per l’interruzione del rapporto, senza che l’aggiudicataria possa pretendere il corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.
Qualora il servizio debba essere interrotto con urgenza per causa di forza maggiore o a tutela degli utenti l’aggiudicataria non può pretendere corrispettivo mensile o altra indennità di sorta.
In caso di disattivazione definitiva o soppressione del servizio a qualunque causa dovuta, è facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto dandone comunicazione alla Ditta mediante lettera raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi.
In tal caso, alla Ditta sarà attribuito, anche in deroga all’articolo 1671 del Codice Civile, a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l’intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.
ART. 34
RISPETTO DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81
La Ditta aggiudicataria è tenuta al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, nonché delle normative collegate, ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell’Amministrazione
La Ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi previsto ai sensi dell’articolo 17, comma 1 lettera a, D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi al servizio affidato nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d’Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta / Valigetta di Pronto Soccorso.
Qualora il personale della Ditta aggiudicataria rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Dirigente Settore Servizi Sociali del Comune.
L’aggiudicataria si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l’avvio del servizio le informazioni sotto indicate:
- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto
- Mezzi e attrezzature disponibili per l’esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza
Divieto di fumare: l’Impresa aggiudicataria è tenuta all’applicazione e alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 584/1975 e successive modifiche e integrazioni concernente il divieto di fumare nei locali pubblici.
ART. 35 RISPETTO LEGGE N° 68/1999
Le imprese partecipanti devono essere in regola con quanto prescritto dalla L. 68/99 in materia di collocamento dei disabili. Pertanto, devono presentare in sede di offerta un'apposita dichiarazione del rispetto della normativa sui disabili, contenuta nel modello di dichiarazione unica.
ART. 36
RISPETTO D.LGS. 196/2003 – T.U. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Fermo è titolare del trattamento dei dati personali connesso alla gestione del servizio. Il trattamento di dati sensibili e di carattere giudiziario è autorizzato ai sensi della Legge quadro n. 328/2000 e dell’articolo 73, comma 1, lett. a,b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n.
196. La tipologia di dati sensibili e di operazioni eseguibili sono definite dalle apposite schede allegate al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 128 del 19.12.2005 e n. 36 del 16.03.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’Impresa, in quanto affidataria del servizio, è responsabile esterno del trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del soggetto in possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale responsabile del trattamento dati; il predetto Responsabile:
- opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Amministrazione;
- attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
- è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
- consegna all’Amministrazione Comunale, copia della designazione e delle istruzioni fornite agli Incaricati, entro 5 giorni antecedenti la sottoscrizione del contratto o dal momento di eventuali sostituzioni/integrazioni;
- provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
3. L’Impresa affidataria, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
- i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
- l’ affidataria dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- potranno essere trattati esclusivamente le tipologie di dati sensibili e potranno essere eseguite esclusivamente le operazioni previste dalle apposite schede allegate al Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 128 del 19.12.2005 e n. 36 del 16.03.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei destinatari, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
- i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l’affidataria si impegna, in assenza di rinnovo dell’affidamento del servizio, a consegnare i dati all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante dell’affidataria trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l’affidamento del servizio o di cui comunque l’impresa sia venuta a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
4. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.
ART. 37
OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto d'appalto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 3 della Legge n.136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi del o dei conti correnti dedicati al presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Tutti i documenti contabili (fatture, bonifici, etc.) dovranno riportare il “Codice Identificativo di Gara” (C.I.G.), riferito al servizio.
Il contratto d'appalto é risolto di diritto in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art.6 della medesima Legge.
ART. 38 VERIFICHE DI CONFORMITÀ
L’esecuzione è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolarità rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti dal contratto, attraverso gli accertamenti e riscontri ritenuti necessari. Delle verifiche di conformità è redatto processo verbale avente i contenuti di cui all’art. 319 del D.P.R. 207/2010.
Nei casi in cui le particolari caratteristiche del servizio non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni prescritte dal contratto, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura del servizio ed al suo valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione dal soggetto incaricato come prescritto all’art. 314 del D.P.R. 207/2010.
La verifica di conformità potrà essere altresì condotta nel corso dell’esecuzione del contratto, nei modi di cui all’art. 317 del D.P.R. 207/2010.
L’Amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell’esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l’opportunità.
La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all’esecutore.
Il Responsabile del procedimento dispone altresì, ad ultimazione delle prestazioni, verifica di conformità definitiva nei termini e modi di cui all’art. 318 del D.P.R. 207/2010.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore ai sensi e con le modalità di cui all’art. 320 del D.P.R. 207/2010.
Le verifiche di conformità sono svolte con i criteri e metodi di cui all’art. 321 del D.P.R. 207/2010.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Eventuali contestazioni potranno essere formulate dall’esecutore ai sensi e nei termini di cui all’art. 323 del
D.P.R. 207/2010.
ART. 39
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal responsabile del procedimento.
L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell’esecuzione e contiene i seguenti elementi:
- Gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- L’indicazione dell’esecutore;
- Il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni;
- L’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
- La certificazione di regolare esecuzione.
All’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione fanno seguito i provvedimenti di cui all’art. 324 del
D.P.R. 207/2010.
ART. 40
DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti contrattuali e di legge l’aggiudicataria elegge domicilio nel Comune di Fermo, in Via Mazzini n. 4. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove l’amministrazione sia attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Fermo, con rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 41
SPESE CONTRATTUALI
1. L’Impresa affidataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .
2. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.
ART. 42 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente previsto dal Codice Civile e dalle norme e regolamenti comunitari, nazionali e regionali vigenti in materia.
Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che possano venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti ai servizi oggetto della presente gara.
Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia, se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.
IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI
Per accettazione
(Timbro e firma del legale rappresentante)
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 Codice Civile il legale rappresentante della Ditta dichiara espressamente di conoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali contenute negli articoli:
ART . 5 - PRESTAZIONI E SEDI
ART. 6 - REQUISITI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ART. 8 - ORARI DI LAVORO
ART. 10 - DURATA DELL’APPALTO ART. 16 - RISERVA D'ACQUISTO ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 20 - VIGILANZA E CONTROLLO ART. 21 - DIVIETO DI SUBAPPALTO
ART. 23 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO
ART. 24 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E DEL PERSONALE ART. 25 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA ART. 26 - OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ART . 27 - AGGIORNAMENTO
ART. 30 - DANNI A PERSONE O COSE ART. 31 - PENALITÀ
ART . 32 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 33 - RECESSO E RIDUZIONE DEL SERVIZIO ART. 40 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE ART. 41 - SPESE CONTRATTUALI
Per esplicita accettazione
(Timbro e firma del legale rappresentante)